Common use of Clausola addizionale all’art. 2.1 – Oggetto dell’assicurazione Clause in Contracts

Clausola addizionale all’art. 2.1 – Oggetto dell’assicurazione. La garanzia di cui alla presente polizza viene estesa per coprire la Responsabilità Civile e Professionale derivante all’Assicurato per Perdite Patrimoniali e Danni Materiali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni o ritardi di cui l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, commessi nell’esercizio delle prestazioni professionali dei Dipendenti Tecnici indicati all’art. 2.2 “Categorie oggetto della garanzia” di: • Progettista, direttore dei lavori, collaudatore; • direttore operativo, ispettore di cantiere; • "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" e/o di Dirigente e/o di Preposto e/o altre figure previste dal DM 363/98, Medico Competente, Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi”, ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni;

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Samples: stella.regione.lazio.it, www.regione.sardegna.it

Clausola addizionale all’art. 2.1 – Oggetto dell’assicurazione. La garanzia di cui alla presente polizza viene estesa per coprire la Responsabilità Civile e Professionale derivante all’Assicurato per Perdite Patrimoniali e Danni Materiali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni o ritardi di cui l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, commessi nell’esercizio delle prestazioni professionali dei Dipendenti Tecnici indicati all’art. 2.2 “Categorie oggetto della garanzia” di: • Progettista, direttore dei lavori, collaudatore; • direttore operativo, ispettore di cantiere; • "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" e/o di Dirigente e/o di Preposto e/o altre figure previste dal DM 363/98, Medico Competente, Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi”, ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni;

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Samples: www.apespisa.it, Assicurazione

Clausola addizionale all’art. 2.1 – Oggetto dell’assicurazione. La garanzia di cui alla al presente polizza contratto viene estesa per coprire la Responsabilità Civile e Professionale derivante all’Assicurato per Perdite Patrimoniali e Danni Materiali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni o ritardi di cui l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, commessi nell’esercizio delle prestazioni professionali dei Dipendenti Tecnici indicati all’art. 2.2 “Categorie oggetto della garanzia” di: • Progettista, direttore dei lavori, collaudatore; • direttore operativo, ispettore di cantiere; • "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" e/o di Dirigente e/o di Preposto e/o altre figure previste dal DM 363/98, Medico Competente, Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi”, ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni;

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