Azienda Pisana Edilizia Sociale S.C.P.A. Via E. Fermi, 4 56126 Pisa
A.P.E.S.
Azienda Pisana Edilizia Sociale S.C.P.A. Xxx X. Xxxxx, 0
00000 Xxxx
Lotto V
Capitolato di Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile Patrimoniale (RCP)
Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxx, 000 – 00161 – Roma - pec: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Definizioni
Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:
ANNUALITA’ ASSICURATIVA O MINOR PERIODO | il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione; |
ASSICURATO | Il Contraente compresi tutti gli uffici, servizi ed i distaccamenti di cui si compone |
ASSICURAZIONE | Il contratto di assicurazione. |
ATTIVITA’ | Quella svolta da APES ScpA per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all’attività principale, ovunque e comunque svolte. |
BROKER | La GBSAPRI X.xX (in seguito detta Broker). |
CONTRAENTE | La persona giuridica che stipula l’assicurazione. |
DANNO | Qualsiasi pregiudizio suscettibile di valutazione economica. |
DANNI MATERIALI | Il pregiudizio economico conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte. |
DIPENDENTE | Ognuna delle persone, compresi gli Amministratori, le quali hanno partecipato, partecipano o parteciperanno alle attività istituzionali del Contraente, anche se non alle sue dirette dipendenze, e abbiano avuto, hanno od avranno pertanto un rapporto di servizio o un mandato con l’Assicurato. |
DIPENDENTE LEGALE/AVVOCATO | Xxxxxxxxx persona, abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all’Albo Speciale di cui all’art. 3 ultimo comma RD.L. n. 1578 del 27.11.1933 (Legge Professionale Forense) e che svolge le funzioni di Avvocato in base ad un rapporto di dipendenza o un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione. |
DIPENDENTE TECNICO | Qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l’affidamento dell’incarico professionale, che si trova alle dipendenze dell’Ente di Appartenenza e che predispone e sottoscrive il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l’esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell’opera, o la validazione di un progetto, nonché il Responsabile Unico del Procedimento o il soggetto che svolge attività di supporto al Responsabile unico del Procedimento e/o qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con la Pubblica Amministrazione che svolga attività tecniche così come previsto dalla normativa in vigore e successive integrazioni o modifiche per conto e nell’interesse della Pubblica Amministrazione. |
ENTE DI APPARTENENZA | L’Ente facente parte della Pubblica Amministrazione con il quale il Dipendente abbia un rapporto di servizio o un mandato. |
FATTI/CIRCOSTANZE | Avvenimenti e/o fatti suscettibili di poter cagionare un sinistro coperto dalla presente polizza, di cui l’Assicurato ha ricevuto direttamente notizia scritta, in data anteriore alla decorrenza della presente polizza |
INDENNIZZO | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
MASSIMALE | La massima esposizione della Società per ogni sinistro. |
PERDITE PATRIMONIALI | Il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di danni materiali. |
PERIODO DI ASSICURAZIONE | il periodo intercorrente tra la data di effetto e la data di scadenza del contratto, comprensivo di eventuali proroghe o ripetizioni del servizio |
PERIODO DI EFFICACIA | il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta in polizza e la data di scadenza del periodo di Assicurazione |
POLIZZA/CAPITOLATO | Il documento contrattuale che prova l’assicurazione. |
PREMIO | La somma, comprensiva di imposte, dovuta alla Società dal Contraente per la copertura assicurativa prestata dal presente contratto. |
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Università, lo Stato, Enti Pubblici in genere e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti. |
RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA | La responsabilità gravante su taluno dei Dipendenti, sopra definiti, che avendo disatteso obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una Perdita Patrimoniale all’Assicurato, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione. |
RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA CONTABILE | La Responsabilità Amministrativa, sopra definita, gravante su taluno dei Dipendenti, sopra definiti, quando agisca quale “agente contabile” nella gestione dei beni, valori o denaro pubblico. |
RESPONSABILITA’ CIVILE | La responsabilità che possa gravare sull’Assicurato in funzione dell’esercizio da parte di taluno dei Dipendenti, come sopra definiti, delle proprie funzioni e attività ai sensi dell’art. 2043 e s.s. del C.C. e dell’art. 28 della Costituzione, per Perdite Patrimoniali arrecate a terzi, ivi inclusa la lesione di interessi legittimi. |
RETRIBUZIONE | Tutto ciò che i prestatori di lavoro dipendenti inclusi i lavoratori parasubordinati e i lavoratori interinali ricevono a compenso dell’opera prestata (al lordo di ogni trattenuta) e/o gli importi pagati dall’Assicurato a soggetti terzi quale corrispettivo per l’utilizzo delle stesse persone, nonché l’ammontare dei compensi per gli Amministratori e per i componenti gli Organi istituzionali dell’Ente Contraente denunciati ai fini della determinazione del premio INAIL. |
RISCHIO | La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne. |
SINISTRO | Si configura un Sinistro quando, per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione, l’Assicurato riceve: • una qualsiasi comunicazione scritta di avvio di un procedimento giudiziario intentatogli contro al fine di imputargli una responsabilità e contenente una esplicita richiesta di risarcimento economico; • una qualsiasi richiesta scritta con la quale si intenda avanzare una richiesta di risarcimento economico o altro tipo di risarcimento. |
SINISTRI IN SERIE | Si intendono quei sinistri relativi a danni a più soggetti riconducibili ad una medesima causa. |
SOCIETA’ | L’Impresa assicuratrice nonché le eventuali Coassicuratrici o, se trattasi di Sindacati Lloyd’s, uno o più Sottoscrittori |
ULTIMAZIONE DEI LAVORI E DELLE OPERE | la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze ancorché il contratto sia in vigore: • sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio; • consegna anche provvisoria delle opere al committente; • uso delle opere secondo destinazione. |
La Società | Il Contraente |
………………………. | ……………………… |
Norme che regolano il contratto di assicurazione in generale
Questa assicurazione è prestata nella forma “CLAIMS MADE” ossia a coprire i Sinistri che producano gli effetti previsti in polizza e che abbiano luogo per la prima volta durante il Periodo di Efficacia dell’Assicurazione e siano notificati alla Società durante il periodo di validità temporale, come descritti nel presente capitolato.
Art. 1.1 - Prova del contratto
Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l’indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.
Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.
Nell’ipotesi di cui all’art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l’obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei tre mesi successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt.1.4 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 1.5 ( Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art 1.4 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione.
A parziale deroga dell’art. 1898 del c.c., comma 2 e seguenti, nel caso di aggravamento di rischio, il Contraente ha l’obbligo di comunicare le variazioni secondo quanto stabilito all’art. 1.3 “Variazione del rischio” e la Società si impegnerà, prima di esercitare un eventuale recesso nei termini di cui al successivo art.
1.5 “Clausola di recesso”, ad attivare la procedura preventiva per la revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali, secondo quanto stabilito dal presente capitolato.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
L’omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave.
Art. 1.3 – Variazione del rischio
Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto. Non comportano variazioni di rischio i mutamenti meramente episodici e transitori.
Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società.
Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.
Art. 1.4 – Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali
1. Per i contratti di durata pluriennale, qualora la Società intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell’annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, la Società
può segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all’Art. 1.3 (Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell’art.106 del d.lgs. 50/2016 , la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali previsti in polizza.
2. Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.
3. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.
Art. 1.5 – Clausola di Recesso
1. In caso di mancato accordo ai sensi dell’art. 1.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità.
2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell’art. 1.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dalla Società, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta della Società.
3. Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, la Società s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio calcolato in pro-rata temporis nei modi e nei termini di cui all’art. 1.6 “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia”.
4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art 1.16 (Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.
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Art. 1.6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
A parziale deroga dell’art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che:
- il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di ricezione del contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.
- se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.
- i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.
Conseguentemente la Società rinuncia alle azioni di cui al citato X.Xxx 192/2012 per i suindicati periodi di comporto.
Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall’art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. “Decreto Fiscale 2012”) e smei il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.
Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 90 giorni mediante lettera raccomandata o PEC. In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
Qualora la Società si avvalesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l’invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio.
Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premio.
Art. 1.8 - Durata del contratto
Il contratto di assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 31.12.2018 alle ore 24.00 del 31.12.2021 con frazionamento annuale; non è previsto il tacito rinnovo alla scadenza finale.
Il Contraente si riserva inoltre la facoltà di richiedere alla Società di prorogare il contratto fino ad un massimo di 180 (centottanta) giorni anche attraverso più periodi dopo la scadenza finale, se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l’aggiudicazione di un nuovo contratto. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di xxxxxxx verrà conteggiato in pro-rata temporis rispetto al premio annuale in corso.
Art. 1.9 – Cessazione anticipata del contratto
E’ data facoltà alle parti di disdettare la polizza al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante lettera raccomandata da inviare alla controparte con almeno 90 giorni di preavviso rispetto alla scadenza dell’annualità. Nell’ipotesi in cui una delle parti si avvalga della disdetta anticipata, è facoltà del Contraente di richiedere, entro i 30 giorni precedenti la scadenza dell’annualità assicurativa, una proroga della durata fino a un massimo di tre mesi. In tal caso la Società avrà il diritto di percepire il rateo di premio relativo alla durata della proroga, da computarsi in pro-rata temporis rispetto al premio annuale in corso.
Art. 1.10 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 1.11 - Foro competente
Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.
Art. 1.12 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 1.13 - Coassicurazione e delega
Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato in Coassicurazione o in raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell’art. 1911 c.c., essendo tutte le Società sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del Contraente.
Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all’uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende l’atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime. La Delegataria è altresì incaricata dalle altre Coassicuratrici per la gestione, esecuzione del contratto e l’esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio dei relativi atti di quietanza. Il broker provvederà alla rimessa del premio direttamente ed unicamente nei confronti della Società Delegataria, la quale provvederà, secondo gli accordi presi, alla rimessa nei confronti delle Coassicuratrici delle quote di premio ad esse spettanti.
Art. 1.14 - Assicurazione presso diversi assicuratori
Xxxxx restando i massimali e limiti di polizza, qualora il rischio oggetto della presente assicurazione risulti garantito in tutto od in parte anche da altre assicurazioni, essa sarà operante solo ad esaurimento dei massimali previsti delle altre assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime.
Tale disposizione non si applica qualora un’altra assicurazione sia stata stipulata per iscritto esclusivamente quale assicurazione specificatamente in eccesso alla presente polizza.
Il Contraente/Assicurato è esonerato dall’obbligo della denuncia preventiva dell’esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi, fermo l’obbligo di darne comunicazione alla Società in caso di sinistro
Art. 1.15A – Xxxxxxxx broker
Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.
In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:
- che il Broker, nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell’art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale Società Coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker all’incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell’art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
- che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse alla Società secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All’uopo il broker trasmetterà alla Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti.
- che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell’art. 1.6 “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia”;
- che l’opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti nella misura del 1% (uno per cento). La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione.
- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker;
- che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all’art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto.
Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l’obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l’ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.
Art. 1.15B – Xxxxxxxx broker in presenza di Lloyd’s Correspondent (clausola integrativa)
Si prende atto e si accetta espressamente che il Contraente ha affidato l’intermediazione e la gestione della presente Polizza alla GBSAPRI SpA in qualità di broker assicurativo ai sensi dell’art. 109, comma 2 lettera b), del d.lgs. 209/2005.
La Società conferisce mandato al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd’s aggiudicatario dell’appalto di effettuare la gestione amministrativa del presente contratto e di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente polizza, compreso l’incasso dei premi, che verrà effettuato dal broker al Corrispondente/Coverholder e pertanto, in virtù di quanto sopra, avrà effetto liberatorio in ottemperanza al comma 2 dell’art. 118 Dlgs 209/2005.
In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:
▪ che il Contraente, conferisce al Broker il mandato di rappresentarlo ai fini di questo contratto di assicurazione;
▪ che la Società conferisce al Corrispondente dei Lloyd’s/Coverholder dei Lloyd’s aggiudicatario l’incarico di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa a questo contratto di assicurazione
▪ che ogni comunicazione fatta al Broker incaricato dal Corrispondente/Coverholder dei Lloyd’s si considererà come fatta al Contraente;
▪ che ogni comunicazione fatta dal Xxxxxx incaricato al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd’s si considererà come fatta dal Contraente stesso;
▪ che ogni comunicazione fatta al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd’s si considererà come fatta alla Società;
▪ che ogni comunicazione fatta dal Corrispondente/Coverholder dei Lloyd’s si considererà come fatta dalla Società stessa;
Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio
1. Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente l’evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato Excel sia tramite file modificabili, sia tramite file non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:
‐ il Contraente di Polizza;
- il numero del sinistro attribuito dalla Società;
- il numero di polizza;
‐ la data di accadimento dell’evento;
- il periodo di riferimento;
‐ la data della denuncia;
‐ l’indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
a) sinistro agli atti, senza seguito;
b) sinistro liquidato, in data con liquidazione pari a € ; gli importi indicati dovranno essere al lordo di eventuali scoperti/franchigie
c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € .]:
2. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 nel presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, la Società dovrà corrispondere al Contraente un importo pari all’0,25% del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari a € 50,00.
3. la Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.
4. La Società, per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, dovrà fornire, a semplice richiesta da parte del broker ed entro e non oltre 30 giorni solari dal ricevimento della stessa, le informazioni di cui al comma1.
Art. 1.17 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Eccezion fatta per il recesso a seguito di sinistro o la cessazione anticipata del contratto, che dovranno essere trasmesse direttamente alla parte interessata e per copia conoscenza al broker, tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata, PEC e/o fax e/o telegramma e/o e- mail indirizzati al Broker.
Analoga procedura adotta la Società o l’eventuale Corrispondente/Coverholder dei Lloyd’s nei confronti del Contraente.
Art. 1.18 - Elementi per il calcolo del premio
Il premio viene anticipato in base all’applicazione dei seguenti tassi forniti dalla Società in sede di offerta economica, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri espressamente indicati:
Parametro | RAL | Tasso lordo annuo | Premio lordo annuo FLAT |
Retribuzioni annue lorde | € 1.500.000,00 | €…..,.. |
Art. 1.19 - Legittimazione
Si prende atto che la presente Xxxxxxx viene stipulata dal Contraente esclusivamente nell’interesse proprio.
La Pubblica Amministrazione assume pertanto la veste di Contraente, ovvero della persona giuridica che stipula l’Assicurazione, adempie agli obblighi previsti dall’Assicurazione stessa e di Assicurato e conseguentemente esercita tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto.
Art. 1.20 – Tracciabilità Flussi Finanziari
Le parti:
- La Società ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita “clausola broker”, sia alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 Legge della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La Società si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.
- Il broker ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla Contraente ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.
Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.
La Società | Il Contraente |
………………………. | ……………………… |
Art. 2 – Norme che regolano l’assicurazione della Responsabilità Civile Patrimoniale
L’eventuale discordanza tra le norme che regolano il contratto di assicurazione in generale, le norme che
regolano l’assicurazione della Responsabilità Civile Patrimoniale, le norme che regolano la gestione sinistri, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, e le disposizioni normative in materia, verrà risolta sempre nella maniera più estensiva e favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.
Art. 2.1 - Oggetto dell'Assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile a norma di legge, per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi per atti, omissioni o ritardi compiuti da uno o più dei propri Dipendenti, di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere a norma di legge, nell’esercizio delle loro mansioni e funzioni espletate nell’ambito dell’attività e dei compiti istituzionali del Contraente/Assicurato.
La copertura è altresì operante nel caso in cui il Contraente/Assicurato abbia sofferto un pregiudizio economico in conseguenza dell’azione diretta della Corte dei conti nei confronti di uno o più Dipendenti per danni erariali, per effetto dell’esercizio del potere riduttivo da parte della stessa Corte dei conti, sia quindi rimasta a carico del Contraente/Assicurato la differenza tra l’ammontare del danno erariale certo, liquido ed esigibile e l’ammontare che la Corte dei conti abbia posto a personale carico di uno o più Dipendenti responsabili, restando inteso e convenuto tra le parti che la Società è obbligata solo ed in quanto sia stata accertata la sussistenza della Responsabilità amministrativa o amministrativa-contabile di uno o più Dipendenti con sentenza definitiva della Corte dei conti.
Sono comprese nella garanzia le somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.
Le garanzie di polizza s’intendono sempre operanti; resta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge:
1. l’azione dell’Ente Contraente ai sensi dell’art. 22, comma 2 del T.U. 3/1957 e di altre disposizioni e normative operanti nell’ambito della Pubblica Amministrazione,
2. il diritto di rivalsa spettante alla Società ai sensi dell’art. 1916 C.C., nei confronti dei soggetti responsabili.
La surrogazione della Società nei confronti dei dipendenti è limitato agli atti od omissioni commessi con dolo e/o colpa grave
Art. 2.2 – Massimali/Franchigia
La copertura assicurativa viene prestata fino alla concorrenza di un importo massimo pari a Euro 1.000.000,00 per sinistro e con il limite di Euro 5.000.000,00 per anno assicurativo (o minor periodo laddove previsto) e per corresponsabilità.
Per i sinistri denunciati alla Società dopo la cessazione del periodo di assicurazione, il limite di indennizzo indipendentemente dal numero dei sinistri stessi, non potrà superare il massimale indicato per sinistro e per aggregato annuo.
I risarcimenti, relativi a ciascun sinistro, verranno effettuati previa detrazione di una franchigia pari a Euro 2.500,00.
La franchigia dovrà restare a carico dell’Amministrazione Contraente senza che essa possa, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento, farla assicurare da altri.
Art. 2.3 - Rischi esclusi dall'Assicurazione
L'assicurazione non vale per le perdite conseguenti a:
a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i Danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
b) danni materiali di qualsiasi tipo;
c) attività svolta da taluno dei Dipendenti dell’Ente Contraente quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o Società o enti privati, salvo quanto precisato all’art. 2.9 “Attività di Rappresentanza”;
d) la stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi assicurativi;
e) atti od omissioni da parte di, o danni o reclami notificati all’Assicurato in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in polizza;
f) responsabilità assunte volontariamente dai Dipendenti al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non derivatigli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell’Ente stesso;
g) azioni od omissioni imputabili a titolo di dolo di uno o più Dipendenti, accertato con provvedimento definitivo dell’autorità competente;
h) le responsabilità, accertate con provvedimento definitivo dell’autorità competente, che gravino personalmente su qualsiasi Dipendente per Responsabilità Amministrativa o Amministrativa Contabile e per colpa grave;
i) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in genere; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;
j) calunnia, ingiuria, diffamazione;
k) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l’Assicurato, salvo che siano inflitte a terzi, compresa la Pubblica Amministrazione in genere, a seguito di errore professionale da parte dei propri Dipendenti;
l) il possesso, la custodia o l’uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la responsabilità civile di cui al D.Lgs. 209/2005 titolo X e loro s.m.i.;
m) fatti o circostanze o richieste di risarcimento, delle quali l’Assicurato abbia già avuto formale comunicazione precedentemente alla data di stipulazione del presente contratto o che siano già state denunciate su precedente analoga polizza;
n) danni derivanti dall'attività professionale di consulenza dei Dipendenti, fornita a terzi dietro pagamento, salvo sia prestata per conto dell’Ente di Appartenenza nell’ambito delle attività istituzionali;
o) danni derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
p) danni derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.
Art. 2.4 – Validità temporale (CLAIMS MADE)
L’assicurazione è operante per i fatti insorti nel/i …. (…) anni antecedente/i la data di decorrenza del contratto
parametro soggetto a procedura prezzo / qualità
L’assicurazione non copre i sinistri per i quali, antecedentemente alla stipula del contratto, il Contraente ha ricevuto formale comunicazione di circostanza o richiesta di risarcimento.
L’assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati alla Società nei 5 anni successivi alla cessazione del presente contratto di assicurazione (periodo di garanzia postuma), purchè gli stessi siano afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia dell’Assicurazione, quale definito in questo Capitolato, e dei quali l’Assicurato non abbia ricevuto formale notizia.
La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità nel caso l’Assicurato stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi.
Art. 2.5 – Estensione territoriale
L’Assicurazione vale per i Sinistri derivanti da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell’Unione Europea, dello Stato del Vaticano o della Repubblica di San Marino.
Nonostante quanto sopra, viene concordato che l’assicurazione è valida anche nei confronti di Xxxxxxxxxx consolari e ambasciatoriali, mentre prestano servizio anche in paesi diversi da quelli sopra citati, ma limitatamente alle Perdite Patrimoniali determinate ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico consolare o ambasciatoriale.
Art. 2.6 - Persone non considerate terzi
Non sono considerati terzi: il coniuge, i genitori, i figli del Legale rappresentante del Contraente, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente.
Art. 2.7 – Smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti
La garanzia di cui alla presente polizza comprende le Perdite Patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.
Art. 2.8 – Vincolo di solidarietà
In caso di responsabilità solidale dell’Assicurato con altri soggetti, la Società risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell’Assicurato stesso.
L'Assicurazione vale esclusivamente per la responsabilità derivante all'Assicurato, relativamente al soggetto od ai soggetti di cui debba rispondere per legge o per mandato istituzionale.
Art. 2.9 – Attività di rappresentanza
Fermo restando quanto stabilito dall’art. 2.3, Xxxxxx esclusi dall'Assicurazione, punto c), si precisa che l’assicurazione vale per gli incarichi, anche di carattere collegiale e/o commissariale, svolti dai Dipendenti in rappresentanza e su mandato del Contraente in altri Enti Pubblici o Privati
Art. 2.10 – Danni in serie
Nel caso di sinistri in serie, la data del primo sinistro è la data da assumere a riferimento per tutte le richieste di risarcimento presentate successivamente. Per sinistro in serie si deve intendere l’insieme di più sinistri che siano derivati da una medesima causa.
Art. 2.11 – Estensione operante esclusivamente per la Categoria Avvocati
La garanzia di cui alla presente polizza é prestata per coprire la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di atti o omissioni o ritardi di cui
debba rispondere a norma di legge commessi dai Dipendenti nell'esercizio delle loro prestazioni in qualità di Dipendente Legale/Avvocato, come definito.
Art. 2.12 – Perdite Patrimoniali per l’attività connessa all’assunzione del Personale
L’assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali derivanti dall’attività connessa all’assunzione e/o gestione del personale entro il limite del Massimale di Polizza, indipendentemente dal numero dei Sinistri verificatisi nella stessa annualità.
Art. 2.13 – Perdite per interruzione o sospensione di attività di Xxxxx
L’assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali conseguenti ad interruzioni o sospensioni totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite del Massimale di Polizza, indipendentemente dal numero dei Sinistri verificatisi nella stessa annualità.
Art. 2.14 – Perdite Patrimoniali per l’attività derivante dai D.Lgs. 81/2008
Sempre che il relativo addetto, Dipendente del Contraente, sia in possesso delle qualifiche legalmente richieste e che si sia sottoposto all’addestramento previsto dalla legge, e ferme restando tutte le altre condizioni ed esclusioni di Polizza, l’Assicurazione è operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia le responsabilità derivanti all’Assicurato per le attività svolte dai soggetti dallo stesso incaricati per le funzioni di:
1. "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" e/o di Dirigente e/o di preposto e/o altre figure previste dal DM 363/98, Medico Competente, Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi”, ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
2. "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 2.15 – Responsabilità patrimoniali derivanti dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. sulla protezione dei dati personali
La garanzia di cui alla presente polizza comprende le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali. La garanzia copre i Danni Patrimoniali cagionati in violazione dell’art. 11 del D.Lgs 196/2003 e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell’art. 2050 Codice Civile e un danno non patrimoniale ai sensi dell’art. 2059 Codice Civile.
Art. 2.16 - Attività di Levata Protesti Cambiari
L’Assicurazione è estesa alle Perdite Patrimoniali cagionate a terzi nell’esercizio delle funzioni inerenti l’attività di levata protesti, ciò fino alla concorrenza del Massimale di Euro 150.000,00 per singolo Sinistro e per anno assicurativo (o minor periodo laddove previsto). La garanzia è prestata con applicazione di uno scoperto del 10% per ogni Sinistro, con il massimo non indennizzabile di Euro 2.500,00.
Art. 2.17 – Acquisizioni in economia
Premesso che taluno dei Dipendenti dell’Assicurato sia legittimato a procedere ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 all’acquisizione di contratti sottosoglia mediante: a) affidamento diretto b) procedura negoziata,
l’assicurazione si intende estesa entro i limiti previsti dalla Legge per sinistro e per anno assicurativo (o minor periodo laddove previsto) alle responsabilità derivanti all’assicurato in conseguenza di perdite patrimoniali, esclusi i danni materiali a corporali, ancorchè conseguenti ad inadempimento ed inesatto adempimento delle obbligazioni assunte dall’impresa cottimista.
Art. 2.18 – Estensione di Garanzia “Certificato per la Progettazione (ex Merloni)” come previsto dalla normativa vigente
L’assicurazione comprende la possibilità di poter emettere singoli certificati come previsti per Legge. Nel caso specifico il Contraente/Assicurato potrà richiedere alla Società, mediante apposito modello rilasciato dallo stesso, la valutazione e quantificazione del costo assicurativo.
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Art. 3 – Condizioni addizionali e/o modifiche relative all’estensione di copertura alla Responsabilità Civile Professionale per le attività tecniche
Nel caso in cui uno o più dei Dipendenti, fosse un “Dipendente Tecnico”, come definito in polizza, l’esclusione di cui all’art. 2.3 “Rischi esclusi dall'Assicurazione”, punto b) viene interamente abrogata, e si applicheranno le seguenti condizioni addizionali e/o modifiche:
Art. 3.1 - Clausola addizionale all’art. 2.1 – Oggetto dell’assicurazione
La garanzia di cui alla presente polizza viene estesa per coprire la Responsabilità Civile e Professionale derivante all’Assicurato per Perdite Patrimoniali e Danni Materiali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni o ritardi di cui l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, commessi nell’esercizio delle prestazioni professionali dei Dipendenti Tecnici di:
• Progettista, direttore dei lavori, collaudatore;
• direttore operativo, ispettore di cantiere;
• "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" e/o di Dirigente e/o di Preposto e/o altre figure previste dal DM 363/98, Medico Competente, Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi”, ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
• "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l’esecuzione dei lavori “ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni.
• Verifica e validazione dei progetti così come previsto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
• responsabile del procedimento ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
• altro Dipendente Tecnico come definito in Polizza. Si intendono comprese:
2) le Perdite Patrimoniali che l’Assicurato sia tenuto a risarcire per attività di consulenza, perizia e ricerche catastali stabilite dalle leggi o dai regolamenti relativi dell’Ente Contraente.
3) le Perdite Patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da incendio, furto o rapina.
Art. 3.2 - Esclusioni aggiuntive
La garanzia di cui al presente contratto esclude qualsiasi responsabilità derivante da:
⮚ attività professionali prestate dal Dipendente Tecnico in proprio dallo stesso e non per conto del Contraente;
⮚ attività professionali prestate dal Dipendente Tecnico che non rientrino nelle competenze professionali stabilite da leggi e/o regolamenti;
⮚ la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione, e/o la costruzione, e/o l’erezione, e/o l’installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature, siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata o amministratore;
⮚ per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all’uso ed alle necessità cui sono destinate;
⮚ per i danni alle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i relativi lavori di costruzione;
⮚ per danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all’esecuzione dei lavori.
Art. 3.3 - Condizioni aggiuntive
a) L’Assicurazione si intende operante anche per lo svolgimento delle attività di Consulenza Ecologica ed Ambientale, ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).
b) l'Assicurazione è, altresì, operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia d'igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dai Dipendenti dell’Assicurato, sempre che dispongano delle dovute qualifiche, in funzione di:
• "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" e/o di Dirigente e/o di Preposto e/o altre figure previste dal DM 363/98, Medico Competente, Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi”, ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
• "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l’esecuzione dei lavori “ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni.
c) l'Assicurazione è altresì operante per le responsabilità professionali di cui alla Legge Regionale Friuli Venezia Giulia n. 14 del 31/05/2002 e s.m.i.
d) PERDITE PATRIMONIALI CONSEGUENTI AD INIDONEITA’ DELL’OPERA
A parziale deroga dell’art. 3.2) – Esclusioni aggiuntive, l’assicurazione relativa all’attività di progettazione, direzione dei lavori o collaudo comprende le Perdite Patrimoniali conseguenti a gravi difetti, riscontrati nelle opere progettate e/o dirette, riscontrati dopo l’ultimazione dei lavori, che rendano l’opera non idonea all’uso al quale è destinata.
Sono in ogni caso escluse dalla presente garanzia le perdite patrimoniali:
• derivanti da mancato rispetto di vincoli imposti dalle pubbliche autorità;
• conseguenti a rovina delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo;
• derivanti da gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità dell’opera.
e) DANNI ALLE OPERE
A parziale deroga dell’art. 3.2) – Esclusioni aggiuntive, limitatamente ai soli errori di progettazione e di direzione dei lavori o collaudo la garanzia è estesa ai danni alle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori, provocati da uno dei seguenti eventi:
• rovina totale o parziale delle opere stesse;
• gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera.
Ferma ogni altra condizione generale o particolare di polizza, si precisa che l’assicurazione comprende altresì le spese imputabili all’Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’opera, con l’obbligo da parte dell’Assicurato di ottenere il consenso scritto della Società.
In caso di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti o sull’entità di esse, le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale.
f) DANNI A MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI O STRUMENTI DESTINATI ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI
A parziale deroga dell’art. 3.2) – Esclusioni aggiuntive, l’assicurazione vale anche per i danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all’esecuzione dei lavori, di proprietà di terzi che l’Assicurato abbia in consegna o in custodia purché conseguenti a rovina totale o parziale delle opere progettate e/o dirette dal Dipendente Tecnico dell’Assicurato.
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Art. 4 - Norme che regolano la gestione sinistri
Art. 4.1 – Obblighi in caso di sinistro
In caso di Xxxxxxxx, il Contraente deve farne denuncia per iscritto al Broker, al più presto e comunque non oltre i 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza.
Considerato che questa è un’assicurazione nella forma “claims made”, quale temporalmente delimitata in questa polizza, l’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita del diritto dell’Assicurato all’Indennizzo.
Resa la denuncia, l’Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutte le informazioni e l’assistenza del caso. Senza il previo consenso scritto della Società, l’Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo.
Se, durante il periodo assicurativo l’Assicurato viene a conoscenza di un fatto che potrebbe dare ragionevolmente origine ad un potenziale sinistro, questi ha la facoltà di trasmettere comunicazione scritta alla Società circa tale circostanza; pertanto l’eventuale sinistro derivante da tale fatto, anche se avanzato successivamente la scadenza della presente Polizza, verrà considerato come avanzato e notificato alla Società al momento in cui la sopraindicata comunicazione sia stata ricevuta.
Art. 4.2 - Gestione delle vertenze di sinistro - Spese legali
La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso con l’assenso dell’Assicurato.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1917 c.c., entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra.
La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o i tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende. Tuttavia la Società acconsentirà a nominare Legali e Tecnici di fiducia dell’Assicurato su motivata richiesta di quest’ultimo. I costi delle persone così nominate si aggiungono a quelli dei Legali e Tecnici designati dalla Società e sono a carico di quest’ultima nei limiti stabiliti dal presente articolo.
La Società, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell’Assicurato della volontà di avvalersi di propri legali e/o tecnici, dovrà comunicare per iscritto l’eventuale proprio dissenso. Ciò stabilito, la Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell’Assicurato; pertanto rimborserà le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati nel caso che l’Assicurato stesso abbia dovuto direttamente provvedere ai fini di rispettare le scadenze processuali previste.
In caso di definizione transattiva del danno e ferma ogni altra condizione di polizza, l’Assicurato potrà continuare a proprie spese la gestione delle vertenze fino ad esaurimento di ogni grado di giudizio, anche se successivo a quello in cui si trova al momento dell’avvenuta transazione. La Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell’Assicurato, restando comunque obbligata fino all’importo convenuto in occasione della predetta definizione transattiva.
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Disposizione finale
Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria in sede di presentazione dell'offerta, dopo il decreto di aggiudicazione del Contraente assumerà, in caso di eventuale richiesta di esecuzione anticipata del servizio ai sensi dell’art. 32 comma 8 del Dlgs 50/2016 e s.m.i., a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa. Quanto innanzi nelle more del decorso del termine di cui al successivo comma 9 e fatto salvo quanto ivi previsto.
Si conviene fra le parti che contrattualmente si intendono operanti solo le norme dattiloscritte presenti nel capitolato tecnico, che annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni richiamate e riportate sulla modulistica utilizzata dalla Società. Saranno ammesse solo le modifiche espressamente indicate in sede di offerta.
Ad aggiudicazione avvenuta, il Contraente dà notizia immediata alla Società che ha vinto la gara.
La Società aggiudicataria inserirà l’eventuale riparto delle Coassicuratrici che sarà allegato al Capitolato all’atto della firma del Legale Rappresentante del Contraente.
In assenza di tale documento la garanzia assicurativa si intenderà assunta al 100% da parte della delegataria.
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Dichiarazione
Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente e la Società
dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:
Art. 1.2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio; Art. 1.3 – Variazioni del rischio;
Art. 1.4 – Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali; Art. 1.5 – Clausola di recesso;
Art. 1.6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia; Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro;
Art. 1.8 - Durata del contratto;
Art. 1.9 – Cessazione anticipata del contratto; Art. 1.11 - Foro competente;
Art. 1.13 – Coassicurazione e delega;
Art 1.14 - Assicurazione presso diversi assicuratori; Art. 1.15 A e B - Clausola Broker;
Art. 1.16 – Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio; Art. 1.19 – Regolazione e conguaglio del premio;
Art. 2.4 – Validità temporale (CLAIMS MADE);
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ACCETTAZIONE
La Società ……………………………, autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento
ISVAP o D.M. n. …….. del ……………… pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n. )
n. del , dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando, il disciplinare di gara, il presente capitolato e quant’altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Contraente, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. , autorizza al trattamento dei dati personali,
disgiuntamente, la Società ed il Broker.
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