Common use of Clausola di salvaguardia finanziaria Clause in Contracts

Clausola di salvaguardia finanziaria. 1. Qualora, sulla base delle clausole contrattuali, si verifichi uno sforamento del fabbisogno rispetto alla disponibilità finanziaria accertata, il Dirigente utilizza il fondo di riserva di cui all’art. 18, comma 2. 2. In caso di esaurimento del fondo di riserva, il Dirigente – ai sensi dell’art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001 – può sospendere, parzialmente o totalmente, l’esecuzione delle clausole contrattuali dalle quali derivino oneri di spesa. 3. Nel caso in cui l’accertamento dell’incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

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Samples: Contratto Collettivo Integrativo Di Istituto, Contratto Integrativo d'Istituto, Contratto Collettivo Integrativo

Clausola di salvaguardia finanziaria. 1. Qualora1.Qualora, sulla base delle clausole contrattuali, si verifichi uno sforamento del fabbisogno rispetto alla disponibilità finanziaria accertata, il Dirigente utilizza il fondo di riserva di cui all’art. 18, comma 2. 2. In 0.Xx caso di esaurimento del fondo di riserva, il Dirigente – ai sensi dell’art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001 – può sospendere, parzialmente o totalmente, l’esecuzione delle clausole contrattuali dalle quali derivino oneri di spesa. 3. Nel 3.Nel caso in cui l’accertamento dell’incapienza del FIS Fondo intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziariafinanziaria oppure il recupero circoscritto al progetto in cui si è verificato lo sforamento.

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Samples: Contratto Integrativo d'Istituto

Clausola di salvaguardia finanziaria. 1. Qualora, sulla base delle clausole contrattuali, si verifichi uno sforamento del fabbisogno rispetto alla disponibilità finanziaria accertata, il Dirigente utilizza il fondo di riserva di cui all’art. 18, comma 2se disponibile. 2. In caso di esaurimento non disponibilità del fondo di riserva, il Dirigente – ai sensi dell’art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001 – può sospendere, parzialmente o totalmente, l’esecuzione delle clausole contrattuali dalle quali derivino oneri di spesa. 3. Nel caso in cui l’accertamento dell’incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

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Samples: Contratto Collettivo Integrativo Di Istituto

Clausola di salvaguardia finanziaria. 1. Qualora, sulla base delle clausole contrattuali, si verifichi uno sforamento del fabbisogno rispetto alla disponibilità finanziaria accertata, il Dirigente utilizza il fondo di riserva di cui all’art. 18, comma 2. 2. In caso di esaurimento del fondo di riserva, il Dirigente – ai sensi dell’art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001 – può sospendere, parzialmente o totalmente, l’esecuzione delle clausole contrattuali dalle quali derivino oneri di spesa. 32. Nel caso in cui l’accertamento dell’incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria. 3. I compensi a carico del fondo saranno liquidati compatibilmente con l’esistenza di un fondo di cassa sufficiente a garantire le emergenze ed il regolare svolgimento dell’attività didattica anche dopo il pagamento dei suddetti compensi.

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Samples: Contratto Collettivo Integrativo

Clausola di salvaguardia finanziaria. 1. Qualora, sulla base delle clausole contrattuali, Nel caso in cui si verifichi uno sforamento del fabbisogno rispetto alla disponibilità finanziaria accertata, il Dirigente utilizza il fondo di riserva verifichino le condizioni di cui all’art. 18, comma 2. 2. In caso di esaurimento del fondo di riserva, il Dirigente – ai sensi dell’art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001 – 165/2001, il Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l’esecuzione delle clausole contrattuali del presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa. 32. Nel caso in cui l’accertamento dell’incapienza del FIS Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

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Samples: Contratto Collettivo Integrativo