Common use of Clausola penale Clause in Contracts

Clausola penale. Qualora, per effetto della violazione di una Parte dei limiti all’acquisto di ulteriori azioni di Ratti e/o di movimentazione di Azioni Vincolate – o, comunque, in conseguenza della violazione dell’obbligo generale di non porre in essere comportamenti, azioni, iniziative o a concludere accordi, patti, intese in qualunque forma, che facciano sorgere a carico delle Parti, anche in via solidale tra loro, l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica obbligatoria di acquisto di tutte le azioni Ratti –, sorgesse in capo all’altra Parte l’obbligo, anche in via solidale, di promuovere un’offerta pubblica totalitaria di acquisto delle azioni di Ratti, senza pregiudizio del diritto della Parte non inadempiente al risarcimento di ogni ulteriore danno subito: a) la Parte inadempiente dovrà tenere indenne e manlevare l’altra Parte in relazione ad ogni costo, onere, pregiudizio derivante dall’obbligo di promuovere in via solidale l’offerta pubblica totalitaria, fermo restando che tutti gli oneri finanziari di qualsiasi natura saranno a carico esclusivo della Parte inadempiente; b) senza pregiudizio di quanto sopra, la Parte non inadempiente avrà diritto di risolvere con effetto immediato il Patto, mediante l’invio di comunicazione scritta all’altra Parte. Al di fuori dell’ipotesi prevista dalla clausola precedente e fermo restando l’obbligo di risarcire l’eventuale danno ulteriore, la violazione di uno qualunque degli impegni assunti dalle Parti ai sensi delle clausole relative al deposito delle Azioni Vincolate, al divieto di trasferimento delle Azioni Vincolate, all’obbligo di concordare l’acquisto di ulteriori azioni di Ratti, al diritto di prelazione, all’obbligo di co-vendita, all’esercizio dei diritti previsti dall’Accordo-Quadro e all’esercizio dei diritti di voto, comporterà per la Parte inadempiente l’obbligo di pagare una penale, calcolata ai sensi del punto 11.2 del Patto.

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Clausola penale. QualoraOve si verifichino inadempienze da parte dell’Impresa nell'esecuzione delle obbligazioni previste nel Capitolato, per effetto della violazione la Fondazione previo invio all’Impresa del relativo Reclamo entro 20 giorni, si riserva di applicare penali a garanzia del rispetto delle norme contenute nel Capitolato. L’entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità delle inadempienze stesse. Le penalità minime che La Fondazione si riserva di applicare sono le seguenti: • Nel caso in cui l’Aggiudicatario non provveda a consegnare la documentazione richiesta dalla Fondazione nel termine previsto la Stazione Appaltante potrà applicare una Parte dei limiti all’acquisto di ulteriori azioni di Ratti penale pari ad € 250,00. • Nel caso in cui l’Aggiudicatario consegni documentazione difforme rispetto a quella richiesta dalla Fondazione la Stazione Appaltante potrà applicare una penale pari ad € 250,00; • Nel caso in cui l’Aggiudicatario si renda irreperibile la Stazione Appaltante potrà applicare una penale pari ad € 250,00; • La penale comunque non potrà cumulativamente e complessivamente eccedere il 10% dell’ammontare del servizio. Tale condizione costituisce clausola risolutiva espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. La richiesta e/o il pagamento delle penali di movimentazione di Azioni Vincolate – o, comunque, cui al presente articolo non esonera in conseguenza della violazione dell’obbligo generale di non porre in essere comportamenti, azioni, iniziative o a concludere accordi, patti, intese in qualunque forma, nessun caso l’Impresa dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che facciano ha fatto sorgere a carico delle Parti, anche in via solidale tra loro, l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica obbligatoria di acquisto di tutte le azioni Ratti –, sorgesse in capo all’altra Parte l’obbligo, anche in via solidale, di promuovere un’offerta pubblica totalitaria di acquisto pagamento della medesima penale. L’Impresa prende atto che l’applicazione delle azioni di Ratti, senza pregiudizio del penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Parte Fondazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni e la facoltà di dichiarare risolto il Contratto. Le inadempienze contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno formalmente contestate all’Impresa che, nel termine di 10 (dieci) giorni dalla data della comunicazione, potrà presentare le proprie deduzioni. Qualora dette deduzioni non inadempiente al risarcimento siano meritevoli di ogni ulteriore danno subito: aaccoglimento, ad insindacabile giudizio della Fondazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia pervenuta nei termini fissati, saranno applicate all’Impresa le sanzioni sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. Le penali comunque non potranno cumulativamente e complessivamente eccedere il 10% dell’ammontare annuale della fornitura, a pena di risoluzione di diritto del Contratto. La Fondazione provvederà a compensare le penali con gli importi dovuti a qualunque titolo all’Impresa; in caso di incapienza, procederà all’escussione della cauzione prestata; in tale ultimo caso l’Impresa aggiudicataria dovrà obbligatoriamente reintegrare detta garanzia nei 10 (dieci) la Parte inadempiente dovrà tenere indenne e manlevare l’altra Parte in relazione ad ogni costo, onere, pregiudizio derivante dall’obbligo di promuovere in via solidale l’offerta pubblica totalitaria, fermo restando che tutti gli oneri finanziari di qualsiasi natura saranno a carico esclusivo giorni successivi alla ricezione della Parte inadempiente; b) senza pregiudizio di quanto sopra, la Parte non inadempiente avrà diritto di risolvere con effetto immediato il Patto, mediante l’invio di comunicazione scritta all’altra Parte. Al di fuori dell’ipotesi prevista dalla clausola precedente e fermo restando l’obbligo di risarcire l’eventuale danno ulteriore, la violazione di uno qualunque degli impegni assunti dalle Parti ai sensi delle clausole relative al deposito delle Azioni Vincolate, al divieto di trasferimento delle Azioni Vincolate, all’obbligo di concordare l’acquisto di ulteriori azioni di Ratti, al diritto di prelazione, all’obbligo di co-vendita, all’esercizio dei diritti previsti dall’Accordo-Quadro e all’esercizio dei diritti di voto, comporterà per la Parte inadempiente l’obbligo di pagare una penale, calcolata ai sensi del punto 11.2 del Pattocomunicazione.

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Clausola penale. Qualora, per effetto della violazione di una Parte dei limiti all’acquisto all'acquisto di ulteriori azioni di Ratti e/o di movimentazione di Azioni Vincolate – o, comunque, in conseguenza della violazione dell’obbligo dell'obbligo generale di non porre in essere comportamenti, azioni, iniziative o a concludere accordi, patti, intese in qualunque forma, che facciano sorgere a carico delle Parti, anche in via solidale tra loro, l’obbligo l'obbligo di promuovere un’offerta un'offerta pubblica obbligatoria di acquisto di tutte le azioni Ratti –, sorgesse in capo all’altra all'altra Parte l’obbligol'obbligo, anche in via solidale, di promuovere un’offerta un'offerta pubblica totalitaria di acquisto delle azioni di Ratti, senza pregiudizio del diritto della Parte non inadempiente al risarcimento di ogni ulteriore danno subito: a) la Parte inadempiente dovrà tenere indenne e manlevare l’altra l'altra Parte in relazione ad ogni costo, onere, pregiudizio derivante dall’obbligo dall'obbligo di promuovere in via solidale l’offerta l'offerta pubblica totalitaria, fermo restando che tutti gli oneri finanziari di qualsiasi natura saranno a carico esclusivo della Parte inadempiente; b) senza pregiudizio di quanto sopra, la Parte non inadempiente avrà diritto di risolvere con effetto immediato il Patto, mediante l’invio l'invio di comunicazione scritta all’altra all'altra Parte. Al di fuori dell’ipotesi dell'ipotesi prevista dalla clausola precedente e fermo restando l’obbligo l'obbligo di risarcire l’eventuale l'eventuale danno ulteriore, la violazione di uno qualunque degli impegni assunti dalle Parti ai sensi delle clausole relative al deposito delle Azioni Vincolate, al divieto di trasferimento delle Azioni Vincolate, all’obbligo all'obbligo di concordare l’acquisto l'acquisto di ulteriori azioni di Ratti, al diritto di prelazione, all’obbligo all'obbligo di co-vendita, all’esercizio all'esercizio dei diritti previsti dall’Accordodall'Accordo-Quadro e all’esercizio all'esercizio dei diritti di voto, comporterà per la Parte inadempiente l’obbligo l'obbligo di pagare una penale, calcolata ai sensi del punto 11.2 del Patto.

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