CLAUSOLE DI REVISIONE DEI PREZZI. La Stazione appaltante può dar luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 36/2023. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, i prezzi dei materiali da costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, l'appaltatore avrà diritto ad un adeguamento compensativo. Per i contratti relativi ai lavori, nel caso in cui si verificano particolari condizioni di natura oggettiva tali da determinare una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% rispetto al prezzo dell'importo complessivo, si da luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza. La compensazione è determinata considerando gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT(1). Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto ai sensi dell'allegato II.14 art. 5 c.7 e 8, tuttavia, se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati: • desumendoli dai prezzari di cui all’art. 41 del codice, ove esistenti; • ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’esecutore, e approvati dal RUP. Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori, sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se l’esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano: • nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento; • le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti; • le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
CLAUSOLE DI REVISIONE DEI PREZZI. La Stazione appaltante può dar luogo ad una 1. Sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'artdell’art. 60 29 del d.lgsD.L. n. 4/2022, e dell’art. 36/2023106, comma 1, lettera a) del D.lgs. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalton. 50/2016.
2. A partire dalla seconda annualità contrattuale, i prezzi dei materiali da costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, l'appaltatore avrà diritto ad un adeguamento compensativo. Per i contratti relativi ai lavori, nel caso in cui si verificano particolari condizioni di natura oggettiva tali da determinare una variazione del costo dell'operasono aggiornati, in aumento o in diminuzione, in misura non superiore alla differenza tra l’indice Istat dei prezzi al 5consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente alla data di sottoscrizione del contratto.
3. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 5 % rispetto al prezzo dell'importo complessivo, si da luogo a compensazionioriginario e sono comunque valutate per l’eccedenza, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il rispetto al 5% del prezzo del contratto originario, non sono soggette al ribasso d’asta e comunque sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.
4. Qualora in corso di esecuzione si verifichi una variazione nel valore dei beni/servizi, che determini un aumento o diminuzione del prezzo complessivo di contratto in misura pari all'80superiore al 10% e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore ha sempre la facoltà di detta eccedenzarichiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo, anche iscrivendo riserve negli atti dell’appalto. La compensazione è determinata considerando gli indici sintetici In tal caso il R.U.P., supportato dal D.E.C., conduce apposita istruttoria al fine di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT(1). Le individuare le variazioni sono valutate in base ai percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto ai sensi dell'allegato II.14 artaggiudicato.
5. 5 c.7 L’istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), Prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle eventuali indagini di mercato effettuate direttamente dal R.U.P. presso produttori, fornitori, distributori e 8, tuttavia, se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzirivenditori.
6. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati: • desumendoli dai prezzari di cui all’art. 41 del codice, ove esistenti; • ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’esecutore, e approvati dal RUP. Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori, sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se l’esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, Sulle richieste avanzate dall’appaltatore la stazione appaltante può ingiungergli l’esecuzione si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle lavorazioni richieste dell’appaltatore il provvedimento determina l’importo della compensazione al medesimo riconosciuta, con decorrenza dalla data di iscrizione della riserva.
7. Per le sole attività di autotrasporto ricomprese nel contratto, il corrispettivo del servizio sarà oggetto di adeguamento, positivo o la somministrazione dei materiali negativo, sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano: • delle variazioni intervenute nel limite prezzo del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme gasolio da autotrazione a disposizione seguito delle rilevazioni mensili del Ministero della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento; • le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti; • le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibileTransizione Ecologica.
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Samples: Contratto Di Servizi Di Trattamento E Trasporto Rifiuti
CLAUSOLE DI REVISIONE DEI PREZZI. La Stazione appaltante può dar luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 36/2023. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, i prezzi dei materiali da costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, l'appaltatore avrà diritto ad un adeguamento compensativo. Per i contratti relativi ai lavori, nel caso in cui si verificano particolari condizioni di natura oggettiva tali da determinare una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% rispetto al prezzo dell'importo complessivo, si da luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza. La compensazione è determinata considerando gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT(1). Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto ai sensi dell'allegato II.14 art. 5 c.7 e 8, tuttavia, se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati: • desumendoli dai prezzari di cui all’artall9art. 41 del codice, ove esistenti; • ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’operad9opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offertadell9offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’esecutorel9esecutore, e approvati dal RUP. Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori, sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se l’esecutore l9esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l’esecuzione l9esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’esecutore l9esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano: • nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento; • le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti; • le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.. •
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Samples: Contratto d'Appalto
CLAUSOLE DI REVISIONE DEI PREZZI. La Stazione appaltante può dar luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 36/2023. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, i prezzi dei materiali da costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, l'appaltatore avrà diritto ad un adeguamento compensativo. Per i contratti relativi ai lavori, nel caso in cui si verificano particolari condizioni di natura oggettiva tali da determinare una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% rispetto al prezzo dell'importo complessivo, si da luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza. La compensazione è determinata considerando gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT(1)dall'ISTAT. Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto ai sensi dell'allegato II.14 art. 5 c.7 e 8, tuttavia, se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati: • desumendoli dai prezzari di cui all’art. 41 del codice, ove esistenti; • ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’esecutore, e approvati dal RUP. Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori, sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se l’esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano: • nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento; • le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti; • le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
CLAUSOLE DI REVISIONE DEI PREZZI. La Stazione appaltante può dar luogo ad una 1. Sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'artdell’art. 60 29 del d.lgsD.L. n. 4/2022, e dell’art. 36/2023106, comma 1, lettera a) del D.lgs. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalton. 50/2016.
2. A partire dalla seconda annualità contrattuale, i prezzi dei materiali da costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, l'appaltatore avrà diritto ad un adeguamento compensativo. Per i contratti relativi ai lavori, nel caso in cui si verificano particolari condizioni di natura oggettiva tali da determinare una variazione del costo dell'operasono aggiornati, in aumento o in diminuzione, in misura non superiore alla differenza tra l’indice Istat dei prezzi al 5consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente alla data di sottoscrizione del contratto.
3. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 5 % rispetto al prezzo dell'importo complessivo, si da luogo a compensazionioriginario e sono comunque valutate per l’eccedenza, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il rispetto al 5% del prezzo del contratto originario, non sono soggette al ribasso d’asta e comunque sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.
4. Qualora in corso di esecuzione si verifichi una variazione nel valore dei beni/servizi, che determini un aumento o diminuzione del prezzo complessivo di contratto in misura pari all'80superiore al 10% e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore ha sempre la facoltà di detta eccedenzarichiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo, anche iscrivendo riserve negli atti dell’appalto. La compensazione è determinata considerando gli indici sintetici In tal caso il R.U.P., supportato dal D.E.C., conduce apposita istruttoria al fine di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT(1). Le individuare le variazioni sono valutate in base ai percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto ai sensi dell'allegato II.14 artaggiudicato.
5. 5 c.7 L’istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), Prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle eventuali indagini di mercato effettuate direttamente dal R.U.P. presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori.
6. Sulle richieste avanzate dall’appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell’appaltatore il provvedimento determina l’importo della compensazione al medesimo riconosciuta, con decorrenza dalla data di iscrizione della riserva. ConSer V.C.O. S.p.a.
7. Per le sole attività di autotrasporto ricomprese nel contratto, il corrispettivo del servizio sarà oggetto di adeguamento, positivo o negativo, sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione a seguito delle rilevazioni mensili del Ministero della Transizione Ecologica.
8, tuttavia, se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati: • desumendoli dai prezzari Qualora le variazioni di cui all’art. 41 al comma 7 superino del codice, ove esistenti; • ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a 2% il valore di riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione presentazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra l’adeguamento prezzi sarà determinato come segue: NP= {Pckm + [(Pckm x 30%) x Var%]} x kmtr dove NP = Nuovo prezzo unitario di trasporto a tonnellata Pckm = Prezzo contrattuale a chilometro (calcolato rapportando il direttore dei lavori prezzo unitario di trasporto a tonnellata ai chilometri della tratta) 30% = incidenza percentuale sul prezzo del costo del carburante Var% = variazione percentuale costo gasolio da autotrazione desunta da rilevazioni MISE kmtr = chilometri della tratta La rilevazione delle variazioni sarà effettuata con periodicità mensile e l’esecutoregli importi oggetto di adeguamento/compensazione saranno oggetto di separata voce di fatturazione rispetto all’originario corrispettivo contrattuale.
9. Avendo l’operatore economico iscritto riserve sugli atti dell’appalto, e approvati dal RUP. Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori, sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se l’esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base dell’istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento ai sensi del precedente comma 4 è altresì possibile addivenire ad accordo bonario ai sensi dell’articolo 205 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50; è altresì ammessa transazione ai sensi dell’articolo 208 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50.
10. Al di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano: • nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento; • le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti; • le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibileesclusa qualsiasi revisione dei prezzi.
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Samples: Contract for Waste Treatment and Transport Services