Errore. Il segnalibro non è definito.
Errore. Cass. civ., sez. II, 31-03-2011, n. 7468
Errore. 1. Una parte può annullare il contratto per errore di fatto o di diritto commesso al momento della sua conclusione quando:
(a) essa non avrebbe concluso il contratto o lo avrebbe concluso a condizioni contrattuali sostanzialmente diverse se non fosse incorsa nell'errore e l'altra parte conosceva o era ragionevolmente tenuta a conoscere tale circostanza; e
(b) l'altra parte:
i) ha causato l'errore;
ii) ha determinato la conclusione del contratto viziato da errore, omettendo di adempiere all' obbligo precontrattuale di informazione ai sensi del capo 2, sezioni da 1 a 4;
iii) conosceva o era ragionevolmente tenuta a conoscere l'errore ed ha fatto sì che il contratto venisse concluso in base all'errore stesso omettendo le informazioni pertinenti, purché la comunicazione di tali informazioni fosse richiesta dal principio di buona fede e correttezza, oppure
iv) è incorsa nello stesso errore.
2. Una parte non può annullare il contratto per errore se essa ha assunto il rischio dell'errore o deve sopportarlo nelle circostanze di cui trattasi.
3. L'inesattezza nell'espressione o nella trasmissione delle dichiarazioni si considera un errore compiuto da chi ha formulato o trasmesso le dichiarazioni stesse.
Errore. 1. Uno Stato può invocare un errore in un trattato come vizio del suo consenso a vincolarsi a quel trattato se l'errore riguarda un fatto o una situazione che quello Stato supponeva esistente al momento in cui il trattato è stato concluso e che costituiva una base essenziale del consenso di quello Stato a vincolarsi al trattato.
2. Il paragrafo 1 non si applica quando lo Stato in questione ha contribuito a quell'errore con il suo comportamento o quando le circostanze erano tali che esso doveva rendersi conto della possibilià di un errore.
3. Un errore che riguardi soltanto la formulazione del testo di un trattato non incide sulla sua validità; in questo caso, si applica l'articolo 79.
Errore. Il segnalibro non è definito.3
Errore. Il segnalibro non è definito.49 RAS Regione Autonoma della Sardegna MEPA Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ICT Information and Communication Technology RdO Richiesta di Offerta CMS Content Management System QA Quality Assurance SLA Service Level Agreement PAAS Platform As A Service API Application programming interface HW Hardware VM Virtual Machine CSR Centro Servizi Regionale (infrastruttura RAS) AWS Amazon Web Services
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Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.5.1 Mancato rispetto dei tempi previsti per messa a disposizione dell’infrastruttura per l’hosting virtuale 0,05% per ogni giorno di ritardo;
Errore. La (formazione della) volonta’ è soggetta alla disciplina codicistica in tema di consenso e vizi del consenso.
Errore. L’annullamento del contratto tra venditore e compratore ingannato è più agevolmente conseguibile invocando la disciplina dell’errore. Si tratta, in particolare, dell’errore verificatosi in occasione della conclusione del contratto tra intermediario – rivenditore e consumatore, il quale si è determinato ad assoggettarsi al vincolo negoziale in virtù di una falsa o insesatta rappresentazione della realtà, causata dal decettivo comportamento pubblicitario del produttore .- autore di pubblicità mendace. La più agevole applicazione della disciplina in oggetto discende dal rilievo che l’area dell’errore riconoscibile è più vasta di quella dei raggiri “noti”, rilevanti ai fini dell’annullamento per dolo. La riconoscibilità dell’errore per il professionista venditore a valutata con i consueti parametri della diligenza. Si è anche segnalata la omogeneità della nozione di errore nel negozio giuridico ed errore rilevante nel giudizio di ingannevolezza della pubblicità (si è anche parlato di valenza plurioffensiva dell’illecito pubblicitario). Quindi anche con riferimento all’errore, si tende ad affermare che chi contrae con il consumatore, es. il venditore al dettaglio, è tenuto a tutelare l’affidamento del consumatore stesso, .determinato da informazioni pubblicitarie decettive, ciò pur in assenza di un esplicito richiamo nel regolamento contrattuale, ovvero nel caso di clausola che espressamente contraddica la premessa contenuta nel messaggio. Può qui richiamarsi un precedente giurisprudenziale, Trib. Bologna 8 aprile 0000, Xxxx Xx., 1997, I, 3064, secondo cui “la decisione con cui l’autorità garante della concorrenza abbia giudicato ingannevole la campagna pubblicitaria di un professionista costitusice elemento indiziario idoneo a far presumere l’induzione in errore del consumatore, ai fini dell’annullamento del contratto stipulato a seguito di campagna pubblicitaria”. Nella specie si trattava della compravendita di una opera enciclopedica effettuata a seguito di una operazione promozionale che l’Antitrust aveva ritenuto ingannevole, con riferimento alle modalità con cui il professionista entrava in contatto con il consumatore; in particolare si trattava della cessione di alcuni volumi a titolo di omaggio, cui però seguiva automaticamente la vendita dei successivi aggiornamenti dell’opera. Il giudice – dall’esistenza di una campagna decettiva – ha derivato la presunzione che il consumatore fosse caduto in errore, rilevante ex art. 1429 c.c., in quanto ha ritenuto ...