Errore Clausole campione

Errore. Cass. civ., sez. II, 31-03-2011, n. 7468
Errore. Questi sono quelli del CCNL Alimentaristi. Nell’AAMS, oltre quelli dell’art. 24 indicati a parte, vi erano i permessi brevi da recuperare (36 ore).
Errore. La (formazione della) volonta’ è soggetta alla disciplina codicistica in tema di consenso e vizi del consenso.
Errore. Può essere fisica o morale -fisica quando manca del tutto la volontà (il soggetto è materialmente costretto a compiere l’atto senza averne la volontà) Il contratto in tal caso è nullo perché manca la volontà - morale quando consiste nella minaccia di un male ingiusto rivolta ad una persona per costringerla a concludere un contratto. In tal caso la volontà è viziata e, quindi, il contratto è annullabile.
Errore. 1. Uno Stato può invocare un errore in un trattato come vizio del suo consenso a vincolarsi a quel trattato se l'errore riguarda un fatto o una situazione che quello Stato supponeva esistente al momento in cui il trattato è stato concluso e che costituiva una base essenziale del consenso di quello Stato a vincolarsi al trattato.
Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.5.1 Mancato rispetto dei tempi previsti per messa a disposizione dell’infrastruttura per l’hosting virtuale 0,05% per ogni giorno di ritardo;
Errore. L’annullamento del contratto tra venditore e compratore ingannato è più agevolmente conseguibile invocando la disciplina dell’errore. Si tratta, in particolare, dell’errore verificatosi in occasione della conclusione del contratto tra intermediario – rivenditore e consumatore, il quale si è determinato ad assoggettarsi al vincolo negoziale in virtù di una falsa o insesatta rappresentazione della realtà, causata dal decettivo comportamento pubblicitario del produttore .- autore di pubblicità mendace. La più agevole applicazione della disciplina in oggetto discende dal rilievo che l’area dell’errore riconoscibile è più vasta di quella dei raggiri “noti”, rilevanti ai fini dell’annullamento per dolo. La riconoscibilità dell’errore per il professionista venditore a valutata con i consueti parametri della diligenza. Si è anche segnalata la omogeneità della nozione di errore nel negozio giuridico ed errore rilevante nel giudizio di ingannevolezza della pubblicità (si è anche parlato di valenza plurioffensiva dell’illecito pubblicitario). Quindi anche con riferimento all’errore, si tende ad affermare che chi contrae con il consumatore, es. il venditore al dettaglio, è tenuto a tutelare l’affidamento del consumatore stesso, .determinato da informazioni pubblicitarie decettive, ciò pur in assenza di un esplicito richiamo nel regolamento contrattuale, ovvero nel caso di clausola che espressamente contraddica la premessa contenuta nel messaggio. Può qui richiamarsi un precedente giurisprudenziale, Trib. Bologna 8 aprile 0000, Xxxx Xx., 1997, I, 3064, secondo cui “la decisione con cui l’autorità garante della concorrenza abbia giudicato ingannevole la campagna pubblicitaria di un professionista costitusice elemento indiziario idoneo a far presumere l’induzione in errore del consumatore, ai fini dell’annullamento del contratto stipulato a seguito di campagna pubblicitaria”. Nella specie si trattava della compravendita di una opera enciclopedica effettuata a seguito di una operazione promozionale che l’Antitrust aveva ritenuto ingannevole, con riferimento alle modalità con cui il professionista entrava in contatto con il consumatore; in particolare si trattava della cessione di alcuni volumi a titolo di omaggio, cui però seguiva automaticamente la vendita dei successivi aggiornamenti dell’opera. Il giudice – dall’esistenza di una campagna decettiva – ha derivato la presunzione che il consumatore fosse caduto in errore, rilevante ex art. 1429 c.c., in quanto ha ritenuto ...
Errore. 1. Una parte può annullare il contratto per errore di fatto o di diritto commesso al momento della sua conclusione quando:
Errore. Il segnalibro non è definito.7