DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI E CLAUSOLE DI REVISIONE Clausole campione

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI E CLAUSOLE DI REVISIONE. Il prezzo a base di gara delle opere da realizzare è stato calcolato secondo quanto indicato nel computo metrico estimativo che comprende l’indicazione delle lavorazioni, le relative quantificazioni ed i relativi prezzi unitari. I prezzi unitari in base ai quali sono pagati i lavori appaltati sono stati computati tenendo conto di risorse umane, attrezzature e prodotti impiegati nella realizzazione dell'opera: • risorsa umana: fattore produttivo lavoro, come attività fisica o intellettuale dell’uomo - manodopera. I costi delle risorse umane sono costituiti dal costo del lavoro determinato annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI E CLAUSOLE DI REVISIONE. I prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati a misura comprendono e compensano: • circa i materiali: ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all’impiego, a piede di qualunque opera; • circa gli operai e mezzi d’opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno; • circa i noli: ogni spesa per dare a piè d’opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso; • circa i lavori a misura ed a corpo: tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d’opera, assicurazioni d’ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occu- pazione temporanea e d’altra specie, mezzi d’opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che l’Appal- tatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell’elenco dei prezzi del presente Capitolato. I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall’Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili. La Stazione appaltante può, dar luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 36/2023. Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto d’appalto, i prezzi dei materiali da costru- zione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, l’appaltatore avrà diritto ad un adeguamento compensativo. Per i contratti relativi ai lavori, la revisione avrà luogo quando il prezzo dell’opera subisca variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione superiori al 5% dell’importo complessivo, secondo le rileva- zioni Istat, e opera nella misura dell’80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da ese- guire. Se le variazioni ai prezzi di contratto comportino categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvederà alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno valutati: • desumendoli dal prezzario...
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI E CLAUSOLE DI REVISIONE. I prezzi per lavori a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili. 1. Ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, nonché dell’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Codice dei contratti, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla Stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al 5% (cinque per cento) rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dall’apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui all’articolo 29, comma 2, del predetto decreto-legge. In tal caso: a) si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% (cinque per cento) e comunque in misura pari all’80% (ottanta per cento) di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 4; b) la compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 5% (cinque per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei 12 (dodici) mesi precedenti al citato decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal DL. 2. A pena di decadenza, l’Appaltatore presenta alla Stazione appaltante l’istanza di compensazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al comma 1, esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma. Nel caso la maggiore onerosità provata dall’Appaltatore sia relativa: a) a una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto ministeriale di cui al comma 1, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il 5% (cinque per cento) e in misura pari all’80% (ottanta per cento) di detta eccedenza; b) a una variazione percentuale superiore a quella riportata nel decreto ministeriale di cui al comma 1, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nello stesso decreto, per la sola parte eccedente il 5% (cinque per cento) e in misura pari all’80% (ottanta per cento) di detta eccedenza. 3. Il DL verifica l’eventuale effettiva maggiore onerosità sub...
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI E CLAUSOLE DI REVISIONE. I prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati a misura comprendono e compensano:

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  • MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO La corsa di spartineve comprende il percorso di andata e ritorno sul tratto di competenza ovvero sulla tratta da sgomberare, esclusi trasferimenti, e non deve subire interruzioni. Lo sgombero della neve mediante vomero universale o lama deve essere eseguito in modo che nelle due passate (andata e ritorno) il piano viabile venga ripulito per l’intera larghezza, salvo nel caso di eccezionali nevicate e per tratti stradali con piattaforma larga oltre m 6. Nel caso di forti e/o ripetute precipitazioni nevose e previsioni di nuove nevicate sarà possibile ordinare un ulteriore ampliamento della superficie pulita oltre la larghezza dell’asfalto e della banchina libera. Nell'esecuzione delle operazioni di sgombero della neve devono adottarsi gli accorgimenti necessari ad evitare formazioni di una sponda nevosa sul ciglio a monte della strada e, dove possibile, i cumuli a valle devono essere ribaltati nella scarpata stradale, a giudizio del responsabile del coordinamento e controllo. La ditta dovrà obbligatoriamente custodire in cabina guida le schede delle prestazioni (vedasi l'allegato A alla presente) che dovrà compilare in ogni sua parte sia all'atto dell'avvio del servizio sulla tratta di competenza sia ad ogni interruzione. Il personale comunale (Responsabile del Servizio, Responsabile del procedimento, Tecnici, Capo Squadra Operai, Operai comunali, Polizia Municipale) controllerà la regolarità delle compilazioni, in caso di mancata compilazione la tratta oggetto di mancata compilazione non verrà contabilizzata e quindi non liquidata e verrà comminata una penale pari a €100,00 (€uro cento,00). Entro le ore 20.00 di ogni giornata di attività (pena la mancata contabilizzazione degli interventi) dovrà essere obbligatoriamente comunicato al Responsabile UTC o suo delegato a mezzo telefono, sms, fax o email il numero di ore di servizio. Entro 12 ore dal termine dell’intervento, (pena la mancata contabilizzazione degli interventi) l’appaltatore dovrà far vidimare dal Responsabile UTC o suo delegato le schede per attestazione dell’avvenuta contabilizzazione dell’intervento. In ogni caso non sarà corrisposto alcun corrispettivo per trasferimenti al di fuori dalle tratte di competenza. L'ampiezza dello spartineve dovrà essere normalmente quella consentita dalla larghezza del tronco da sgombrare. La neve dovrà essere completamente spazzata dal piano viabile compresi gli slarghi in corrispondenza di bivi, incroci e non ne sarà ammesso un residuo di altezza superiore a cm. 2 (due), a sgombero ultimato. E’ vietato l’accumulo anche solo provvisorio di neve sulle proprietà private. E’ vietato l’accumulo anche solo provvisorio di neve nei punti di raccolta rifiuti e nelle immediate vicinanze, dovranno essere, ove possibile, evitati accumuli in corrispondenza degli accessi carrai. I mezzi ed il personale devono essere sempre pronti ed efficienti in particolare quando le condizioni atmosferiche facciano supporre un’imminente precipitazione nevosa. In linea generale il servizio, per qualsiasi area di intervento, dovrà essere eseguito a "rotazione" sulle strade indicate tenuto conto anche dell'innevamento. Comunque dovranno essere rispettate le seguenti PRIORITÀ: