Common use of CLAUSOLE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Clause in Contracts

CLAUSOLE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere regolarmente comunicato alla Ditta affidataria, secondo le vigenti disposizioni di legge. In caso di risoluzione per inadempimento, resta salvo il diritto al risarcimento del danno. L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C., a tutto rischio e danno della Ditta affidataria, nei seguenti casi: • grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; • subappalto non espressamente autorizzato dal Direttore dell’esecuzione del contratto e dal RUP; • accertamento della sussistenza, in capo alla Ditta o di un suo subappaltatore, di una delle condizioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; • sospensione o interruzione del servizio da parte della Ditta affidataria per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore; • cessazione dell’attività, concordato preventivo, fallimento a carico della Ditta affidataria; • mancata prova della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi; • mancata osservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni; • un episodio di inadempimento contrattuale, totale o parziale, contestato dall’Amministrazione per mezzo scritto dal Direttore d’esecuzione come sopra previsto all’art. 16. Comporta altresì la risoluzione del contratto il mancato assolvimento degli obblighi di cui all’ art. 3 della L. n. 136/2010. Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva di cui all’art. 1 c. 3, Legge 7 agosto 2012 n. 135, conversione, con modificazioni del D.L. n. 95 del 2012 (spending review).

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CLAUSOLE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere regolarmente comunicato alla Ditta ditta affidataria, secondo le vigenti disposizioni di legge. In caso di risoluzione per inadempimento, resta salvo il diritto al risarcimento del danno. L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C., a tutto rischio e danno della Ditta affidatariaditta appaltatrice, nei seguenti casi: • grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; • subappalto non espressamente autorizzato dal Direttore dell’esecuzione del contratto e dal RUP; • accertamento della sussistenza, in capo alla Ditta ditta o di un suo subappaltatore, di una delle condizioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; • sospensione o interruzione del servizio da parte della Ditta ditta affidataria per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore; • cessazione dell’attività, concordato preventivo, fallimento a carico della Ditta ditta affidataria; • mancata prova della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi; • mancata osservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni; • un episodio di inadempimento contrattuale, totale o parziale, contestato dall’Amministrazione per mezzo scritto dal Direttore d’esecuzione come sopra previsto all’art. 1614. Comporta altresì la risoluzione del contratto il mancato assolvimento degli obblighi di cui all’ art. 3 della L. n. 136/2010. Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva di cui all’art. 1 c. 3, Legge 7 agosto 2012 n. 135, conversione, con modificazioni del D.L. n. 95 del 2012 (spending review).

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CLAUSOLE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere regolarmente comunicato alla Ditta ditta affidataria, secondo le vigenti disposizioni di legge. In caso di risoluzione per inadempimento, resta salvo il diritto al risarcimento del danno. L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C., a tutto rischio e danno della Ditta affidatariaditta appaltatrice, nei seguenti casi: grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; subappalto non espressamente autorizzato dal Direttore dell’esecuzione del contratto e dal RUP; accertamento della sussistenza, in capo alla Ditta ditta o di un suo subappaltatore, di una delle condizioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; sospensione o interruzione del servizio da parte della Ditta ditta affidataria per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore; cessazione dell’attività, concordato preventivo, fallimento a carico della Ditta ditta affidataria; mancata prova della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi; mancata osservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni; un episodio di inadempimento contrattuale, totale o parziale, contestato dall’Amministrazione per mezzo scritto dal Direttore d’esecuzione come sopra previsto all’art. 1614. Comporta altresì la risoluzione del contratto il mancato assolvimento degli obblighi di cui all’ art. 3 della L. n. 136/2010. Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva di cui all’art. 1 c. 3, Legge 7 agosto 2012 n. 135, conversione, con modificazioni del D.L. n. 95 del 2012 (spending review).

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CLAUSOLE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere regolarmente comunicato alla Ditta affidataria, secondo le vigenti disposizioni di legge. In caso di risoluzione per inadempimento, resta salvo il diritto al risarcimento del danno. L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C., a tutto rischio e danno della Ditta affidatariaditta appaltatrice, nei seguenti casi: • grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; • subappalto non espressamente autorizzato dal dai Direttore dell’esecuzione del contratto e dal RUPcontratto; • accertamento della sussistenza, in capo alla Ditta o di un suo subappaltatoreDitta, di una delle condizioni di cui all’art. 80 38 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016163/2006; • sospensione o interruzione del servizio da parte della Ditta affidataria aggiudicataria per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore; • cessazione dell’attività, concordato preventivo, fallimento a carico della Ditta affidatariaaggiudicataria; • mancata prova della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi; • mancata osservanza delle norme in materia di sicurezza Sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni; • un episodio due episodi di inadempimento contrattuale, totale o parziale, contestato contestati dall’Amministrazione per mezzo scritto dal Direttore d’esecuzione come sopra previsto all’art. 1614 . Comporta altresì la risoluzione del contratto il mancato assolvimento degli obblighi di cui all’ art. 3 della L. n. 136/2010. Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva di cui all’art. 1 c. 3c.3, Legge L. 7 agosto 2012 n. 135, conversione, con modificazioni del D.L. n. 95 del 2012 (spending review).

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