CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
AFFIDAMENTO A SEGUITO DI PROCEDURA CON RDO (RICHIESTA DI OFFERTA) SU MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) DI CONSIP, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D. LLGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO, EX ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, DEI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO ORGANIZZATI DAL COMUNE DI CARPI IN LUOGHI PUBBLICI E PRESSO ISTITUTI CULTURALI – ANNUALITÀ 2020
PREMESSA
Ogni anno il Comune di Carpi realizza un programma articolato di eventi culturali, musicali, di spettacolo e di intrattenimento presso i diversi spazi del centro storico cittadino, nelle frazioni e parchi cittadini e presso gli istituti culturali, dedicati al pubblico di ogni fascia di età.
Per tali eventi si rende necessaria la presenza di personale addetto ai servizi di controllo nei luoghi pubblici e presso istituti culturali, per garantire i livelli di sicurezza richiesti dalla normativa in materia di manifestazioni pubbliche.
Normativa di riferimento:
- circolare n. 1101 del 18 luglio 2018 del Ministero dell’Interno “Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche”;
- d.m. 6 ottobre 2009 “Determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94”;
- r.d. 18 giugno 1931 n. 773 " Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza ";
- d.m. 19 agosto 1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”;
- d. lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
- d.p.r 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», per le parti ancora in vigore;
ART.1 - REQUISITI
Potranno partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all’art. 45 del d. lgs. 50/2016 in possesso, a pena di esclusione:
Requisiti di ordine generale:
1) L’operatore economico non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
2) L’operatore economico non deve trovarsi nelle condizioni di cui alla L. 383/2001;
Requisiti tecnico-professionali:
- essere iscritto agli elenchi delle Prefetture ai sensi dell’art. 134 del r.d del 18 giugno 1931 n.
773 (TULPS – Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza);
- avere personale addetto in possesso di autorizzazione rilasciata dalla Prefettura per servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in
pubblici esercizi a tutela dell’incolumità dei presenti, come previsto dal d.m. 6 ottobre 2009, in attuazione della legge n. 94 del 15 luglio 2009;
- avere personale addetto abilitato alla lotta all'incendio e alla gestione dell'emergenza formati con corsi di livello C: Rischio ELEVATO, ai sensi del d.m. 10 marzo 1998 e abilitati ai sensi dell'art. 3 della legge 609/96;
- iscrizione e abilitazione nel MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) al bando “Servizi” area merceologica “Servizi di vigilanza e accoglienza”.
Il possesso dei suddetti requisiti generali e tecnico-professionali dovrà essere oggetto di autodichiarazione da ciascun operatore economico partecipante.
Si ricorda agli operatori economici partecipanti che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, la dichiarazione mendace è punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.
I requisiti autodichiarati dovranno essere successivamente comprovati dalla Ditta aggiudicataria mediante esibizione di idonea documentazione attestante gli stessi, su espressa e successiva richiesta della Stazione appaltante, nel caso di documenti non in possesso della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 43 del DPR 445/2000. La predetta verifica potrà, altresì, essere effettuata anche a campione nei confronti delle altre ditte concorrenti.
ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO
Il presente capitolato riguarda la conclusione di un Accordo Quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell’art. 54 comma 3 del d. lgs. 50/2016, per l’affidamento dei servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi pubblici e presso istituti culturali organizzate dal Comune di Carpi.
I servizi dovranno essere realizzati da un numero adeguato di operatori addetti alla sicurezza formati come da d.m. 6/10/2009 ss.mm.ii, il cui numero richiesto dall’Amministrazione, varierà in ragione degli eventi e delle manifestazioni, che indicativamente e non esaustivamente potranno essere:
- Concerti musicali
- Eventi promo-commerciali
- Rassegne culturali
- Laboratori didattici
- Spettacoli vari di intrattenimento
L’importo a base di gara è di euro 65.000,00 + iva 22%, per complessivi euro 79.300,00.
Nel periodo oggetto del contratto viene stimata indicativamente una necessità complessiva di n.
2.588 ore, suddivise come di seguito:
indicativamente n. 288 ore per servizi di custodia notturna (quantificate in euro 18,00/h ciascuna),
indicativamente n. 2300 ore di servizi di steward (quantificate in euro 26,00/h ciascuna).
Il predetto importo è massimo e puramente indicativo, in quanto il raggiungimento dello stesso è subordinato ai contratti discendenti effettivamente emessi. L’importo deve intendersi come presunto e le eventuali variazioni non potranno costituire per l’Appaltatore motivo di rivalsa e/o opposizione alcuna. L’Amministrazione non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell’importo dell’accordo quadro, che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione.
L’accordo quadro, comunque, si riterrà concluso al raggiungimento dell’importo totale assegnato, mentre l’avvio dell’esecuzione delle prestazioni coinciderà con la data di stipula dell’Accordo Quadro in oggetto.
ART. 3 – MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
I servizi in oggetto verranno assegnati mediante procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del d. lgs. 50/2016, con aggiudicazione secondo criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del d. lgs. 50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo nonché ai sensi delle Linee Guida di cui alla determinazione ANAC n. 1005 del 21 settembre 2016 – Linee Guida n.2, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”.
Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutte le spese connesse e accessorie alle prestazioni richieste ad esclusione della sola IVA.
Non sono ammesse offerte a rialzo.
Il ribasso offerto in sede di preventivo sarà vincolante anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso di esecuzioni, qualora ammissibili e autorizzate dal direttore dell’esecuzione del servizio indicato all’art. 10 del presente capitolato.
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’operatore economico, se non disposta dal direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dall’Amministrazione, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell’articolo 106 del d. lgs. n. 50/2016. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.
ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto avrà durata indicativa dalla data di sottoscrizione fino al 31.12.2020. L’avvio dell’esecuzione delle prestazioni coinciderà con la data della prima richiesta di intervento da parte dell’Amministrazione (indicativamente prevista nel mese di aprile 2020).
In ogni caso l’operatore economico affidatario, qualora l’Amministrazione allo scadere del termine contrattuale non avesse ancora provveduto ad assegnare le diverse prestazioni per il successivo periodo, è tenuta alla prosecuzione del rapporto alle stesse condizioni contrattuali nella misura strettamente necessaria all’effettuazione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo Affidatario ai sensi dell’art. 106 comma 11 del d. lgs. 50/2016.
È facoltà dell’Amministrazione, se motivata, procedere alla consegna dei servizi nelle vie d’urgenza, ai sensi dell’art. 32 commi 8 e 13 del d. lgs. 50/2016.
L'Amministrazione si riserva fin da ora la possibilità di disporre il rinnovo del contratto, per la medesima durata e il medesimo importo, a seguito di valutazione positiva del servizio da parte del Responsabile del Procedimento.
La comunicazione di rinnovo sarà preceduta da una richiesta di disponibilità, inviata a mezzo pec in prossimità della scadenza del presente affidamento.
ART. 5 – MODALITA’ E LUOGHI DI REALIZZAZIONE DEI SERVIZI
Le funzioni che la ditta affidataria dovrà svolgere sono le seguenti:
- controllare gli eventuali varchi protetti da jersey per impedire l'accesso di automezzi alle aree definite per ogni evento;
- controllare l'accesso del pubblico anche tramite l'utilizzo di scanner metal detector manuali a paletta alle aree definite per ogni evento dal relativo piano di gestione delle emergenze;
- controllare attraverso il rilascio e il ritiro di contromarche o di regolare biglietto di ingresso che la capienza definita per ogni evento dal relativo piano di gestione delle emergenze sia rispettata;
- gestire il pubblico nelle eventuali situazioni di emergenza che si dovessero presentare per ogni evento;
- custodia notturna.
A tal fine si richiede obbligatoriamente:
- che ogni addetto sia abilitato alla lotta all’incendio e alla gestione dell'emergenza formati con corsi di livello C: Rischio ELEVATO, ai sensi del d.m. 10 marzo 1998 e abilitati ai sensi dell'art. 3 della legge 609/96;
- che ogni addetto in possesso di autorizzazione rilasciata dalla Prefettura per servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi a tutela dell’incolumità dei presenti, come previsto dal d.m. 6 ottobre 2009 e ss.mm.ii.
L’operatore economico dovrà fornire n. 1 coordinatore ogni 20 addetti impiegati nel singolo evento. Gli addetti formati come da d.m. 6 ottobre ss.mm.ii hanno il compito di fare accedere il pubblico in base alla capienza determinata dalla Commissione Provinciale di Vigilanza di Pubblico Spettacolo di Modena per ciascun evento.
I servizi richiesti alla ditta affidataria possono svolgersi in differenti luoghi della Città di Carpi, comunicati di volta in volta dal direttore dell’esecuzione del servizio sulla base delle esigenze specifiche delle singole manifestazioni/eventi che verranno realizzati, e che potranno comprendere gli spazi del centro storico, delle frazioni, dei parchi pubblici, Istituti culturali, auditorium e piazze.
Pertanto, il seguente elenco di manifestazioni è da ritenersi indicativo e non vincolante per l’Amministrazione, che avrà la facoltà di integrare le richieste in base alle esigenze degli eventi che saranno programmati in corso d’anno, senza oneri aggiuntivi:
Come indicato all'art. 2 del presente capitolato, nel periodo oggetto del contratto viene stimata indicativamente una necessità complessiva di n. 2.588 ore, suddivise come di seguito: indicativamente n. 288 ore per servizi di custodia notturna (quantificate in euro 18,00/h ciascuna),
indicativamente n. 2300 ore di servizi di steward (quantificate in euro 26,00/h ciascuna).
Il numero indicativo dei servizi è stato stilato sulla base dello storico della programmazione annuale, e potrà subire variazioni, sempre nel rispetto del valore complessivo del contratto.
Il numero dei servizi verrà stabilito in base alle effettive esigenze evidenziate per i vari eventi da organizzare.
I servizi dovranno essere garantiti in qualunque fascia oraria (giornaliera, serale e/o notturna, feriale e festiva) a seconda delle esigenze del Comune di Carpi e senza differenziazioni di prezzo.
Il numero dei servizi richiesti sarà esattamente indicata nelle richieste di volta in volta inviate dal Direttore dell’esecuzione del contratto o da un suo assistente delegato alla ditta assegnataria.
L’Amministrazione provvederà a richiedere i servizi specifici mediante invio di un calendario a frequenza mensile, tramite posta elettronica. In casi eccezionali, potranno essere richiesti servizi aggiuntivi o sostitutivi a carattere di urgenza, entro le 24 ore precedenti il servizio, sempre mediante posta elettronica preceduta da richiesta telefonica ad un riferimento indicato dalla ditta.
Xxxxxxx concordati periodici incontri per condividere le soluzioni da adottare relativamente alla complessità degli interventi e servizi richiesti.
Si rende noto che per ogni evento con un pubblico superiore a 200 persone il numero degli addetti viene definito dalla Commissione Provinciale di Vigilanza su Pubblico Spettacolo che potrebbe incrementare il numero degli addetti preventivamente stimati dall’Amministrazione comunale. In tale evenienza l’affidatario dovrà garantire il numero di addetti richiesto dalla predetta Commissione, senza eccezioni di sorta.
I servizi oggetto dell’offerta dovranno essere espletati in relazione all’allestimento e alla gestione degli spettacoli e delle attività culturali promosse dall’ufficio Cultura, dal Teatro Comunale o proposte da terzi.
Se l’evento viene annullato entro le 24 ore precedenti all'orario di inizio del servizio previsto per gli Steward, alla ditta non verrà riconosciuto alcun rimborso.
Se l’evento viene annullato entro le 9 ore precedenti all'orario di servizio previsto per gli Steward, l’affidatario riceverà il 50% del compenso.
Se l’evento viene annullato dopo le 9 ore precedenti all'orario di servizio previsto per gli Steward, l’affidatario riceverà il 100% del compenso.
Rimane a carico dell’affidatario la trasmissione xxx xxx xxxxxx 00 ore prima dell’inizio dell’evento dell’elenco del personale da impiegare per ogni singolo evento, con riportato il numero di iscrizione in Prefettura di ogni addetto da inoltrare a:
- Commissariato di Polizia di Carpi
- Gabinetto della Questura di Modena
- Prefettura di Modena
- Comune di Carpi
ART. 6 - EVENTUALI SERVIZI CHIESTI DA TERZI
In aggiunta a quanto previsto nel presente capitolato d'oneri, potranno essere eventualmente chiesti ulteriori servizi, direttamente dai soggetti terzi utilizzatori degli spazi sopra indicati o comunque di pertinenza del Comune di Carpi. In tali limitati casi, l’Appaltatore si impegna a svolgere detti servizi alle stesse condizioni definite per l’Amministrazione.
ART. 7 – GARANZIA PROVVISORIA
A copertura della mancata sottoscrizione del contratto è richiesta la polizza di euro 1.300,00, pari al 2% dell’importo dei servizi a base di gara, da prestare mediante apposita fidejussione, ai sensi dell’art. 93, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, in base agli schemi-tipo di cui al DM 31/2018. Tale garanzia, riportante quale beneficiario il Comune di Carpi, dovrà essere rilasciata da istituti di credito o imprese di assicurazione all’uopo autorizzati, ovvero da intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106, D. Lgs. 1-9-1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs. 24-02-1998 n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
ART. 8 - GARANZIA DEFINITIVA
Ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016 a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni previste nel presente Capitolato, la Ditta affidataria deve versare, prima della stipula del contratto, una cauzione, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo di aggiudicazione al netto degli oneri fiscali. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
La predetta cauzione potrà costituirsi in una delle seguenti modalità:
- con fidejussione bancaria rilasciata da azienda di credito, escutibile a prima richiesta scritta;
- con polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione ovvero da intermediari finanziari debitamente autorizzati all’esercizio del ramo cauzioni.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 d. lgs. 50/2016.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Committente.
In caso di rinnovo dell’Accordo quadro, l’Affidatario sarà tenuto ad estendere la garanzia per pari durata.
ART. 9 – RESPONSABILITA’ CIVILE E DANNI MATERIALI
Sarà obbligo della ditta affidataria adottare, nell’esecuzione della prestazione, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie e previste dalle vigenti norme in materia, per garantire la vita e l’incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.
In particolare, essa è obbligata ad adottare sotto la sua responsabilità ogni adempimento previsto dalle norme vigenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.
La ditta affidataria è responsabile dell’operato dei propri dipendenti e addetti a qualunque titolo impiegati nell’espletamento delle attività e servizi oggetto dell’appalto ed è tenuta a rispondere di qualsiasi danno, a persone e/o a cose, eventualmente arrecato a terzi, mallevando pertanto il
Comune di Carpi - nonché gli amministratori e i dipendenti del medesimo - da qualsiasi richiesta e/o pretesa risarcitoria da chiunque avanzata nei confronti dei richiamati soggetti.
A tale scopo la ditta affidataria è tenuta a stipulare e/o dimostrare di avere in corso di validità, con primaria compagnia assicuratrice, un contratto di assicurazione della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori d’opera (RCO), riferita all’esercizio dell’attività e alla prestazione dei servizi oggetto dell’appalto, comprese tutte le attività accessorie e complementari a quelle principali e prevalenti.
Il predetto contratto assicurativo RCT/RCO dovrà prevedere le seguenti condizioni minime:
α) massimali di garanzia non inferiori rispettivamente a:
− euro 2.000.000,00 per sinistro;
− euro 2.000.000,00 per persona (terzo o prestatore d’opera) che abbia subito danni per morte o lesioni;
− euro 1.000.000,00 per danni a cose;
β) l’estensione del novero dei terzi a:
- titolari e dipendenti o addetti di ditte terze (fornitori, ecc.) e in genere le persone fisiche che partecipino ad attività complementari all’attività formante oggetto dell’assicurazione;
- professionisti e consulenti in genere e loro prestatori di lavoro o addetti;
χ) l’estensione alla R.C. derivante alla ditta affidataria per tutti i danni derivanti da fatti, azioni od omissioni di qualsiasi persona - dipendente e non - della cui opera la stessa si avvalga per l’espletamento delle attività;
δ) l’estensione dell’assicurazione alla R.C. personale dei dipendenti e dei collaboratori a qualunque titolo della ditta affidataria, compresa la R.C. personale di dipendenti e preposti riconducibile allo svolgimento degli incarichi e delle attività di “datore di lavoro” e “responsabile del servizio di prevenzione e protezione”, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (T.U. sulla sicurezza del lavoro) e delle successive modifiche ed integrazioni;
ε) l’estensione dell’assicurazione RCO ai danni non rientranti nella disciplina INAIL - o eccedenti le prestazioni dalla stessa previste - cagionati, per morte e lesioni, ai prestatori di lavoro dipendenti e parasubordinati;
il Comune di Carpi è esonerato da ogni responsabilità per infortuni che dovessero occorrere al personale della ditta affidataria durante l’esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell’appalto.
La ditta affidataria dovrà comprovare l’avvenuta stipulazione della prescritta assicurazione, producendone copia - almeno 10 gg. prima dell’inizio del servizio - all’Ufficio richiedente del Comune di Carpi, inteso che l’assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell’appalto e sue eventuali proroghe.
A tale proposito, al fine di comprovare l’efficacia della copertura assicurativa senza soluzione di continuità, la ditta affidataria si obbliga a produrre copia del documento attestante il rinnovo di validità dell’anzidetta assicurazione a ogni sua scadenza.
Costituirà onere a carico della ditta affidataria il risarcimento dell’ammontare dei danni - o di parte di essi - non risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione dell’insufficienza dell’assicurazione, la cui stipula non esonera la ditta affidataria stessa dalle responsabilità che gli incombono ai sensi di legge.
ART. 10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona del RUP geom. Xxxxxx Xxxx, mentre le funzioni di direttore dell’esecuzione saranno svolte dalla dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx Responsabile della gestione del sistema museale, Incarpi, attività culturali/promozionali indoor e outdoor teatro, per le iniziative di sua competenza e dalla dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxx Responsabile della Biblioteca Loria e del Castello dei Ragazzi, per le iniziative di sua competenza.
ART. 11 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELLA DITTA AFFIDATARIA
La ditta affidataria dovrà comunicare il nominativo della persona che sarà responsabile dell’esecuzione del servizio tramite comunicazione scritta di mandato conferito a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata del Direttore dell’esecuzione del servizio indicato all’art. 10. La
ditta affidataria deve garantire la reperibilità di un Responsabile dell’esecuzione del servizio negli orari d’ufficio, tramite mail e cellulare.
Il direttore dell’esecuzione del servizio, nominato dall’Amministrazione, ha il diritto di esigere il cambiamento del responsabile dell'impresa per disciplina, incapacità o grave negligenza. La ditta affidataria è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nel servizio.
Ogni variazione della persona di cui al punto primo deve essere tempestivamente notificata ai Direttori dell’esecuzione della fornitura o servizio e deve essere accompagnata dal deposito presso l’Amministrazione del nuovo atto di mandato.
ART. 12 SUBAPPALTI
Il subappalto è consentito secondo le procedure e le modalità di cui all’art. 105 c. 2 del d. lgs. 50/2016 nel limite massimo del 30% dell’importo complessivo del contratto.
Il subappalto dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune di Carpi. Si precisa inoltre che, anche per i subappaltatori, relativamente all’indicazione dei mezzi di prova richiesti per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, si fa riferimento a quanto stabilito nelle Linee Guida n. 6 approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera 1293/2016.
Per i pagamenti effettuati dal soggetto incaricato ai subappaltatori, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dal Comune al soggetto incaricato, dovrà essere trasmessa copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora entro il suddetto termine non siano trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore sarà sospeso il successivo pagamento a favore del soggetto incaricato.
L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
Il subappaltatore dovrà essere in possesso di adeguata qualificazione nonché dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
ART. 13 – MODALITA’ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE
I pagamenti avverranno a seguito di emissione di singola fattura per evento o iniziativa. La fattura dovrà contenere nella descrizione il titolo dell’evento a cui il servizio si riferisce (per es: Festa del Racconto).
Ogni fattura, emessa elettronicamente in ossequio a quanto disposto dall’art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all’obbligo della fatturazione elettronica a partire dal 31 marzo 2015, dovrà essere corredata del/i relativo/i ordine/i di fornitura e l’impegno di spesa.
Il pagamento avverrà comunque entro 30 gg dalla data di accettazione e attestazione della regolarità tecnica della fattura nonché, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012 n. 192, dall’esito positivo delle verifiche concernenti l’idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A. ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l’esigibilità del pagamento, ivi compreso l’assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità.
Si precisa altresì che, con l’entrata in vigore degli obblighi in materia di fatturazione elettronica, la ditta affidataria sarà tenuta obbligatoriamente all’inserimento nelle fatture emesse esclusivamente in forma elettronica:
- del CIG (codice identificazione gara);
- dell’impegno spesa come indicato nella conferma d’ordine;
- del Codice Univoco: Ufficio UFT5W3.
Con il nuovo meccanismo fiscale dello split payment, introdotto dalla Legge di Stabilità (art. 1 della Legge 190 del 23.12.2014), è stata resa operativa la scissione del pagamento dell’IVA per i fornitori delle Pubbliche Amministrazioni con obbligatorietà dell’indicazione del CIG comunicato.
L’Amministrazione, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla Ditta fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali.
In applicazione della L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto. A tal fine, la ditta affidataria è tenuta a comunicare alla scrivente Amministrazione prima della sottoscrizione del contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.
Il pagamento verrà effettuato in soluzione multipla, ad interventi avvenuti e conseguente verifica della perfetta rispondenza a quanto richiesto, dietro presentazione di regolare fattura; gli importi saranno contabilizzati al netto del ribasso di gara, a cui andrà aggiunta l’IVA di legge.
In base a quanto previsto dal D. Lgs. 09/11/2012 n. 192, il pagamento delle fatture sarà subordinato agli adempimenti e alle verifiche concernenti l’idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l’esigibilità del pagamento, ivi compreso l’assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità. Conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall’Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010.
Le fatture, intestate al Comune di Carpi, X.xx A. Pio 91 (C.F. 00184280360), dovranno essere trasmesse in modalità telematica tramite l’indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxx.xx.xx e dovranno contenere il codice CIG.
I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dall’art. 111 e 112 del codice dei contratti, previo accertamento da parte del Direttore dell’esecuzione, della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore. La liquidazione delle fatture sarà effettuata con bonifico bancario entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse, e dopo la verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa della Ditta e degli eventuali subappaltatori. L’Amministrazione segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.
L’Amministrazione, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla Ditta fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali.
Ai sensi dell’art. 30 comma 5 del Codice dei contratti, in caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, l’Amministrazione tramite il Responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell‘appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegati nell’esecuzione del contratto, l’Amministrazione tramite il Responsabile del procedimento applica quanto previsto dall’art. 30 comma 6 del Codice dei contratti.
ART. 14 – VERIFICA DI CONFORMITA’
Ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto è soggetto a verifica di conformità, al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel presente capitolato descrittivo e prestazionale. La verifica di conformità è effettuata dal responsabile unico del procedimento secondo le modalità e i termini previsti dall’art. 102. Successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo definitivo della cauzione prestata dall’esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
Qualora il DURC della Ditta assegnataria segnali un’inadempienza contributiva, relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, verrà trattenuto dal pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo pagamento diretto agli enti previdenziali ed assicurativi ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016.
ART. 15 – STIPULA DEL CONTRATTO
L’accordo quadro verrà stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica ai sensi delle disposizioni vigenti in materia; quanto ai contratti attuativi discendenti, attivati in funzione delle specifiche esigenze e disponibilità dell’Amministrazione, verranno formalizzati mediante corrispondenza commerciale tramite lettera di conferma d'ordine ai sensi dell’art. 32, comma 14 del d. lgs 50/2016.
La ditta affidataria si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale, che dovessero essere impartite dall’Amministrazione.
Tutte le spese conseguenti e inerenti il contratto sono a carico della ditta affidataria.
ART. 16 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ vietata la cessione totale o parziale dell’accordo quadro sotto pena di decadenza del presente contratto, perdita della cauzione costituita ed eventuale azione di rivalsa da parte dell’Amministrazione per il maggior danno arrecato.
ART. 17 – PENALITA’
Qualora la ditta assegnataria, senza giusta causa, si renda responsabile di gravi inadempienze (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata messa a disposizione del numero di operatori richiesti, mancato completamento del servizio con i tempi e le modalità stabiliti all’art. 5 del presente capitolato), l’Amministrazione Comunale potrà applicare una penale forfettaria di euro 3.000,00.
In caso di ingiustificato ritardo nell’attivazione del servizio superiore a 30 minuti dall’orario prestabilito l’Amministrazione potrà applicare una penale forfettaria di euro 1.000,00.
L'applicazione della penale sarà inserita in compensazione con gli importi eventualmente dovuti o con escussione della cauzione definitiva riservandosi in ogni caso la risoluzione in danno del contratto.
La contestazione delle inadempienze sarà eseguita a cura del Direttore dell’esecuzione del contratto con lettera raccomandata o posta certificata per iscritto all’Assegnatario. La ditta potrà produrre le proprie controdeduzioni, debitamente documentate; l’Amministrazione si riserverà la facoltà di controllare l’avvenuta inadempienza e, se del caso, considerarla nulla ai fini della succitata penale, una volta comprovata la mancanza di dolo e/o trascuratezza.
ART. 18 – OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO
La ditta affidataria si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. La ditta affidataria si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria nelle località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni apportate ai rispettivi contratti collettivi.
La ditta affidataria si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi, anche dopo la loro eventuale scadenza e fino alla loro sostituzione.
I suddetti obblighi vincolano l’impresa per tutto il periodo di validità del contratto.
La ditta affidataria è tenuta altresì all’osservanza e all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie, le norme in materia di sicurezza sul lavoro, così come previsto dal d. lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
La ditta affidataria si obbliga a onorare i doveri concernenti i versamenti e altri adempimenti in materia di imposte e tasse secondo la legislazione italiana.
La ditta affidataria deve assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione individuale atti a garantirne la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, in particolare il personale addetto al servizio dovrà essere munito di apposito cartellino di riconoscimento, pena il suo allontanamento dal servizio disposto dal Direttore dell’esecuzione del contratto.
Il personale della ditta dovrà vigilare con la massima diligenza sulla conservazione del patrimonio culturale del Comune di Carpi, nonché beni, locali, attrezzature dotazioni comunque connessi alle attività oggetto dei servizi di cui al presente atto.
Il personale della ditta è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti, dovrà essere formato ed informato dei propri doveri relativi al trattamento dei dati personali e sensibili secondo quanto disposto dal codice privacy (d. lgs. 196/2003 e Regolamento Europeo 2016/679).
Nel caso di inadempienze di carattere contributivo e retributivo da parte della ditta affidataria ed eventuali subappaltatori è prevista l’applicazione dell’art. 30 commi 5 e 6 del d.lgs. n. 50/2016 e delle norme successive in materia di documento di regolarità contributiva.
ART. 19 – CLAUSOLE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere regolarmente comunicato alla ditta affidataria, secondo le vigenti disposizioni di legge.
In caso di risoluzione per inadempimento, resta salvo il diritto al risarcimento del danno. L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C., a tutto rischio e danno della ditta appaltatrice, nei seguenti casi:
• grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
• subappalto non espressamente autorizzato dal Direttore dell’esecuzione del contratto e dal RUP;
• accertamento della sussistenza, in capo alla ditta o di un suo subappaltatore, di una delle condizioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
• sospensione o interruzione del servizio da parte della ditta affidataria per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
• cessazione dell’attività, concordato preventivo, fallimento a carico della ditta affidataria;
• mancata prova della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi;
• mancata osservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni;
• un episodio di inadempimento contrattuale, totale o parziale, contestato dall’Amministrazione per mezzo scritto dal Direttore d’esecuzione come sopra previsto all’art. 14.
Comporta altresì la risoluzione del contratto il mancato assolvimento degli obblighi di cui all’ art. 3 della L. n. 136/2010.
Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva di cui all’art. 1 c. 3, Legge 7 agosto 2012 n. 135, conversione, con modificazioni del D.L. n. 95 del 2012 (spending review).
ART. 20 – DIRITTO APPLICABILE - FORO COMPETENTE
Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, la normativa di riferimento di cui in premessa del presente capitolato.
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine all’ interpretazione e all’esecuzione del contratto di cui al presente capitolato, è competente il Foro di Modena. E’ sempre esclusa la giurisdizione arbitrale.
ART. 21 – INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito GDPR, il Comune di Carpi in qualità di Titolare del trattamento è in possesso dei suoi dati personali, identificativi, particolari (art. 9 GDRP) e relativi a condanne penali e reati (art. 10 GDPR) per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o interesse pubblico e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. contattando il Titolare o il Responsabile all’indirizzo e-mail xxxxxxx@xxxxxx.xxxxx.xx.xx
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxx.xx.xx oppure nella sezione privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente. L’informativa completa può essere richiesta scrivendo a xxxxxxx@xxxxxx.xxxxx.xx.xx oppure nella sezione Privacy del sito.
L'informativa completa denominata "Utenti settore A7 Cultura" può essere consultata su
xxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx oppure richiesta telefonando a QuiCittà allo 059/649213".