Common use of Clausole finali Clause in Contracts

Clausole finali. 20.1 Il Contratto annulla e sostituisce qualsiasi precedente accordo - scritto e/o verbale - intervenuto fra CloudTel ed il Cliente in merito al contenuto dello stesso, e potrà essere modificato, rinnovato o prorogato unicamente tramite accordi scritti, debitamente firmati e scambiati tra le parti. 20.2 Ove una o più delle pattuizioni del Contratto risultasse contraria a disposizioni legislative e/o regolamentari, tale/i pattuizione/i si considererà/considereranno ad ogni effetto priva/e di efficacia fra le parti senza che ciò si riverberi sull'efficacia dell'intero Contratto. In tal caso le parti si obbligano a modificare la/e clausola/e eventualmente invalida/e con altra/e il cui contenuto sia, dal punto di vista sostanziale, il più prossimo possibile a quello della/e clausola/e invalida/e. 20.3 Le rubriche contenute nel Contratto sono state poste al solo fine di facilitarne la lettura e non avranno alcun rilievo ai fini dell'interpretazione dello stesso. 20.4 Nessun comportamento di tolleranza, anche se reiterato, di una parte nei confronti di inadempimenti o ritardati adempimenti di un’altra parte potrà essere interpretato come tacita abrogazione delle corrispondenti pattuizioni del Contratto o come rinuncia della parte non inadempiente a far valere i diritti derivanti dal Contratto. 20.5 Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dal Contratto dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo raccomandata a.r. o PEC e dovrà essere inviata agli indirizzi indicati nell’apposita sezione dell’Offerta o a quelli eventualmente comunicati, per iscritto, in corso di rapporto dalle parti. Tali comunicazioni si intenderanno efficaci trascorsi 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della relativa comunicazione. Salvo ove diversamente previsto, le comunicazioni si intenderanno regolarmente eseguite il giorno del ricevimento.

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Samples: Servizi Call on Cloud / Connettività / Voip, Servizi Call on Cloud / Connettività / Voip, Servizi Call on Cloud / Connettività / Voip

Clausole finali. 20.1 Il Contratto annulla 1. E’ confermata la disciplina legale, contrattuale ed amministrativa vigente in materia di malattia e sostituisce qualsiasi precedente infortunio sul lavoro non in contrasto con il presente accor- do. Nell’ambito del prossimo rinnovo del CCNL, le Parti si impegnano a rivedere la disciplina vigente al fine di realizzare, tenuto conto del diverso status giuridico dei lavoratori, la perequazione al trattamento normativo già previsto con l’Accordo stipulato in pari data per i lavoratori soggetti al X.X. 0 gennaio 1931, n. 148. 2. Si precisa che con i trattamenti integrativi erogati dall’azienda in appli- cazione del presente addendum non si è inteso modificare il concetto di retri- buzione normale di cui all’articolo 3 dell’accordo nazionale 27 novembre 2000 e successive modificazioni, che continua a costituire base di calcolo dei vari istituti contrattuali che espressamente o implicitamente la richiamano (quota oraria ai fini del lavoro straordinario, festivo e notturno, ratei d 13^ e 14^ mensilità, retri- buzione dovuta durante il periodo di ferie, ecc.). PROCEDURA NEGOZIALE ACCESSO PRESTAZIONI FONDO BILATERALE SOLIDA- RIETÀ PER IL PERSONALE CUI SI APPLICA IL CCNL AUTOFERROTRANVIERI — INTER- NAVIGATORI DEL 23 LUGLIO 1976 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI premesso che: - Le parti si danno reciprocamente atto della fondamentale importanza delle relazioni sindacali nei processi di riorganizzazione e di riassetto produttivo delle aziende e delle attività rientranti nel campo di applicazione del presente CCNL, ed evidenziano il carattere bilaterale del Fondo, la cui costituzione è funzionale all’accompagnamento di detti processi; - con accordo dell’8 luglio 2013 e parti hanno costituito il Fondo Bilaterale di Solidarietà Autoferrotranvieri; - scritto e/o verbale le parti ritengono i contenuti del presente accordo inscindibili rispetto all’inte- sa relativa alla costituzione del predetto Fondo Bilaterale di Solidarietà; - intervenuto fra CloudTel ed che il Cliente in merito al contenuto dello stessosistema relazionale definito con il presente accordo dovrà essere attivato unicamente per l’accesso alle prestazioni erogate dal Fondo, si conviene quanto segue: 1. La premessa è pattizia e potrà essere modificato, rinnovato o prorogato unicamente tramite accordi scritti, debitamente firmati e scambiati costituisce parte integrante del presente accor- do che definisce le procedure sindacali da espletare tra le partiparti in via preliminare alla richiesta di accesso alle prestazioni erogate dal Fondo medesimo. 20.2 Ove una o più delle pattuizioni 2. Ai fini del Contratto risultasse contraria a disposizioni legislative e/o regolamentari, tale/i pattuizione/i si considererà/considereranno ad ogni effetto priva/e di efficacia fra le parti senza che ciò si riverberi sull'efficacia dell'intero Contratto. In tal caso le parti si obbligano a modificare la/e clausola/e eventualmente invalida/e con altra/e il cui contenuto sia, dal punto di vista sostanziale, il più prossimo possibile a quello della/e clausola/e invalida/e. 20.3 Le rubriche contenute nel Contratto sono state poste al solo fine di facilitarne la lettura e non avranno alcun rilievo ai fini dell'interpretazione dello stesso. 20.4 Nessun comportamento di tolleranza, anche se reiterato, di una parte nei confronti di inadempimenti o ritardati adempimenti di un’altra parte potrà essere interpretato come tacita abrogazione delle corrispondenti pattuizioni del Contratto o come rinuncia della parte non inadempiente a far valere i diritti derivanti dal Contratto. 20.5 Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dal Contratto dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo raccomandata a.r. o PEC e dovrà essere inviata agli indirizzi indicati nell’apposita sezione dell’Offerta o a quelli eventualmente comunicati, per iscritto, in corso di rapporto dalle parti. Tali comunicazioni si intenderanno efficaci trascorsi 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della relativa comunicazione. Salvo ove diversamente previstopresente accordo, le comunicazioni prestazioni erogabili dal Fondo si intenderanno regolarmente eseguite il giorno del ricevimento.defini- scono come segue:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Clausole finali. 20.1 Il Contratto annulla 16.1 Lo scambio fra le Parti di comunicazioni o documentazione ai sensi dell’Accordo dovrà avvenire per iscritto ai seguenti indirizzi che le Parti eleggono come proprio domicilio ex art. 1335 del codice civile ai fini dell’Accordo: COMUNE DI MILANO - Direzione Cultura, Area Valorizzazione Patrimonio Artistico e sostituisce Sicurezza Direttore Area Xxxxxx Xxxxx 00 - Xxxxxx c.a. Arch. Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx ESSELUNGA S.p.A. Xxx Xxxxxxxxxxx x. 0 00000 Xxxxxx xx Xxxxxxxxx (XX) c.a: Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx , Salvo che sia diversamente previsto in altri punti dell’Accordo, le comunicazioni aventi ad oggetto l’ordinaria operatività dell’Accordo potranno essere scambiate tra le Parti con ogni mezzo, anche telematico (compresa la posta elettronica), purché documentabile su supporto duraturo, agli indirizzi di cui sopra ovvero a quelli che le Parti si renderanno noti nel corso dell’esecuzione dell’Accordo. Per l’ordinaria operatività relativamente alla attività promozione, indirizzo mail: X.XxxXxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xx Le Parti si danno reciprocamente atto che il rapporto disciplinato con l’Accordo sia per le sue specifiche caratteristiche (nessun vincolo di subordinazione, nessun obbligo di orario di lavoro, nessuna divisione di utile o di perdite, nessun conferimento di capitale comune) sia perché così esplicitamente voluto e dichiarato dalle Parti non potrà in alcun modo essere considerato come joint-venture o associazione in partecipazione o altra forma associativa o societaria né comporta alcun rapporto di mandato, di creazione d’opera, di lavoro subordinato….., restando le Parti medesime indipendenti l’una nei confronti dell’altra e libere da qualsiasi precedente accordo - scritto forma di esclusiva o da altri vincoli che non siano espressamente previsti dall’Accordo. 16.2 L’eventuale invalidità e/o verbale - intervenuto fra CloudTel ed il Cliente in merito al contenuto dello stesso, e potrà essere modificato, rinnovato o prorogato unicamente tramite accordi scritti, debitamente firmati e scambiati tra le parti. 20.2 Ove una o più delle pattuizioni del Contratto risultasse contraria a disposizioni legislative e/o regolamentari, tale/i pattuizione/i si considererà/considereranno ad ogni effetto priva/e di efficacia fra le parti senza che ciò si riverberi sull'efficacia dell'intero Contratto. In tal caso le parti si obbligano a modificare la/e clausola/e eventualmente invalida/e con altra/e il cui contenuto sia, dal punto di vista sostanziale, il più prossimo possibile a quello della/e clausola/e invalida/e. 20.3 Le rubriche contenute nel Contratto sono state poste al solo fine di facilitarne la lettura e non avranno alcun rilievo ai fini dell'interpretazione dello stesso. 20.4 Nessun comportamento di tolleranzainefficacia, anche se reiteratosopravvenuta, di una singole clausole dell’Accordo non determina l’inefficacia né la invalidità dello stesso (o di alcune altre sue clausole), ma sarà efficace solo previa approvazione dell’Amministrazione; 16.3 Le Parti si danno reciprocamente atto che ogni clausola dell’Accordo è stata da esse negoziata ed approvata su di un piano di assoluta parità e che l’Accordo stesso non è pertanto soggetto alle disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ. Letto, confermato e sottoscritto. (firmato digitalmente) Data di stipula 22.04.2021 Le Parti si danno atto che il presente documento forma parte nei confronti integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro (l’ “Accordo”) stipulato tra Esselunga S.p.A. e Comune di inadempimenti o ritardati adempimenti di un’altra parte potrà essere interpretato come tacita abrogazione delle corrispondenti pattuizioni del Contratto o come rinuncia Milano e disciplina termini e condizioni specifiche della parte non inadempiente a far valere i diritti derivanti dal Contrattoraccolta punti che si svolgerà nel periodo dalla sottoscrizione dell’Accordo al 31 dicembre 2023 . 20.5 Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dal Contratto dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo raccomandata a.r. o PEC e dovrà essere inviata agli indirizzi indicati nell’apposita sezione dell’Offerta o a quelli eventualmente comunicati, per iscritto, in corso di rapporto dalle parti. Tali comunicazioni si intenderanno efficaci trascorsi 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della relativa comunicazione. Salvo ove diversamente previsto, le comunicazioni si intenderanno regolarmente eseguite il giorno del ricevimento.

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Samples: Collaboration Agreement

Clausole finali. 20.1 Il Contratto annulla e sostituisce qualsiasi precedente 1. Lepresenti condizioni generali di vendita costituiscono l’unico accordo - scritto e/o verbale - intervenuto fra CloudTel ed il Cliente raggiunto dalle parti in merito al contenuto dello stessoalla vendita dei Prodotti e non potranno essere modificate, e potrà essere modificatoné integrate, rinnovato o prorogato unicamente tramite accordi scritti, debitamente firmati e scambiati tra le partise non in forza del consenso delle Parti formalizzato per iscritto. 20.2 Ove una 2. L’eventuale nullità di tutte o più delle pattuizioni del Contratto risultasse contraria a alcune clausole di cui alle presenti condizioni generali di vendita non estenderà i suoi effetti alle altre disposizioni legislative e/o regolamentari, tale/i pattuizione/i si considererà/considereranno ad ogni effetto priva/e di efficacia fra contrattuali; le parti senza che ciò si riverberi sull'efficacia dell'intero Contrattoprovvederanno a sostituire, se ed in quanto possibile, le clausole nulleconaltripattivalidiaventiun contenuto equivalente o simile. 3. In tal caso le parti si obbligano a modificare la/e clausola/e eventualmente invalida/e con altra/e il cui contenuto siaIl testo in lingua italianadelle presenti condizioni generalidi vendita, dal punto di vista sostanzialeanchese redatte in più lingue, il più prossimo possibile a quello della/e clausola/e invalida/e. 20.3 Le rubriche contenute nel Contratto sono state poste al solo fine di facilitarne la lettura e non avranno alcun rilievo sarà considerato l’unico testo autentico ai fini dell'interpretazione dello stessodella loro interpretazione. 20.4 Nessun 4. Qualsiasi riferimento a termini commerciali (come EXW, CIP, ecc.) è da intendersi come richiamo agli Incoterms della Camera di Commercio Internazionale, nel testo in vigore alla data di stipulazione del contratto. 5. Qualora una delle Parti ometta di intraprendere un’azione giudiziale o di esercitare un diritto in base alle presenti condizioni generali di vendita, tale comportamento di tolleranza, anche se reiterato, di una parte nei confronti di inadempimenti o ritardati adempimenti di un’altra parte acquiescenza non potrà essere interpretato come tacita abrogazione delle corrispondenti pattuizioni del Contratto una definitiva rinuncia ad esercitare in futuro la stessa azione giudiziale o come rinuncia della parte non inadempiente a far valere i diritti derivanti dal Contrattolo stesso diritto. 20.5 6. La vendita dei Prodotti da parte di AGM all’Acquirente non fa sorgere a favore di quest’ultimo un diritto di esclusiva territoriale né consente al Cliente di assumere la qualità di distributore o concessionario di AGM. 7. Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dal Contratto che l’Acquirente dovrà inviare a AGM relativamente alle presenti Condizioni di Vendita dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo raccomandata a.rvia pec xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx. o PEC e dovrà essere inviata agli indirizzi indicati nell’apposita sezione dell’Offerta o a quelli eventualmente comunicati, per iscritto, in corso di rapporto dalle parti. Tali Le suddette comunicazioni si intenderanno efficaci trascorsi 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento avranno efficacia dal momento della relativa comunicazione. Salvo ove diversamente previsto, le comunicazioni si intenderanno regolarmente eseguite il giorno ricezione da parte del ricevimentodestinatario.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita

Clausole finali. 20.1 18.1 Il presente Contratto annulla e sostituisce qualsiasi ogni altra precedente accordo - scritto intesa eventualmente intervenuta tra SWAG e il Cliente in ordine allo stesso oggetto, e costituisce la manifestazione ultima ed integrale degli accordi conclusi tra le Parti su tale oggetto. Nessuna modifica, postilla o clausola comunque aggiunta al Contratto sarà valida ed efficace tra le Parti, se non specificatamente ed espressamente approvata per iscritto da entrambe. 18.2 Il Cliente non può assegnare i propri diritti, interessi e/o verbale - intervenuto fra CloudTel ed il Cliente obbligazioni derivanti dal presente Contratto a terzi. SWAG può, in merito al contenuto dello stessocaso di fusione, acquisizione o riorganizzazione aziendale, cedere a terzi i diritti e potrà essere modificato, rinnovato le obbligazioni derivanti dal presente Contratto a condizione che tale trasferimento o prorogato unicamente tramite accordi scritti, debitamente firmati e scambiati tra le particessione non influisca materialmente sulla esecuzione delle Operazioni. 20.2 Ove 18.3 Se una qualsiasi disposizione del presente Contratto risulti, a seguito di decisione giudiziale, invalida o più inefficace o inapplicabile, ciò non influirà sulla validità delle pattuizioni del Contratto risultasse contraria a disposizioni legislative altre disposizioni. 18.4 In nessun caso eventuali inadempimenti e/o regolamentaricomportamenti del Cliente difformi rispetto al Contratto, tale/i pattuizione/i si considererà/considereranno ad ogni effetto priva/e di efficacia fra le parti senza che ciò si riverberi sull'efficacia dell'intero Contratto. In tal caso le parti si obbligano a modificare la/e clausola/e eventualmente invalida/e con altra/e il cui contenuto sia, dal punto di vista sostanziale, il più prossimo possibile a quello della/e clausola/e invalida/e. 20.3 Le rubriche contenute nel Contratto sono state poste potranno essere considerati quali deroghe al solo fine di facilitarne la lettura e non avranno alcun rilievo ai fini dell'interpretazione dello stesso. 20.4 Nessun comportamento di tolleranzamedesimo o tacita accettazione degli stessi, anche se reiterato, non contestati da SWAG. L'eventuale inerzia di una parte nei confronti di inadempimenti SWAG nell'esercitare o ritardati adempimenti di un’altra parte potrà essere interpretato come tacita abrogazione delle corrispondenti pattuizioni del Contratto o come rinuncia della parte non inadempiente a far valere i un qualsiasi diritto o clausola del Contratto, non costituisce rinuncia a tali diritti derivanti dal Contrattoo clausole. 20.5 Qualsiasi comunicazione richiesta 18.5 Nessuna disposizione del presente Contratto comporta un rapporto di agenzia, mandato, lavoro subordinato né dà luogo ad alcuna forma di società, associazione in partecipazione, cointeressenza o consentita dal comunque esercizio associato di attività di impresa tra le Parti né tantomeno di appalto di opere e di servizi. 18.6 La versione inglese delle presenti Condizioni Generali di Contratto dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo raccomandata a.r. o PEC è legalmente vincolante tra le Parti e dovrà essere inviata agli indirizzi indicati nell’apposita sezione dell’Offerta o a quelli eventualmente comunicati, per iscritto, in corso di rapporto dalle parti. Tali comunicazioni si intenderanno efficaci trascorsi 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della relativa comunicazione. Salvo ove diversamente previsto, le comunicazioni si intenderanno regolarmente eseguite il giorno del ricevimentoprevale su qualsiasi altra traduzione.

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Samples: Termini E Condizioni

Clausole finali. 20.1 10.1 Il presente Contratto annulla e sostituisce qualsiasi ogni altra precedente accordo - scritto intesa eventualmente intervenuta tra SWAG e l’Utente in ordine allo stesso oggetto, e costituisce la manifestazione ultima ed integrale degli accordi conclusi tra le Parti su tale oggetto. Nessuna modifica, postilla o clausola comunque aggiunta al Contratto sarà valida ed efficace tra le Parti, se non specificatamente ed espressamente approvata per iscritto da entrambe. 10.2 L’Utente non può assegnare i propri diritti, licenze, interessi e/o verbale - intervenuto fra CloudTel ed il Cliente obbligazioni derivanti dal presente Contratto a terzi. SWAG può, in merito al contenuto dello stessocaso di fusione, acquisizione o altra riorganizzazione aziendale, cedere a terzi i diritti e potrà essere modificato, rinnovato le obbligazioni derivanti dal presente Contratto a condizione che tale trasferimento o prorogato unicamente tramite accordi scritti, debitamente firmati e scambiati tra le particessione non influisca materialmente sulla qualità dei Servizi. 20.2 Ove 10.3 Se una qualsiasi disposizione del presente Contratto risulti a seguito di decisione giudiziale invalida o più inefficace o inapplicabile, ciò non influirà sulla validità delle pattuizioni del Contratto risultasse contraria a disposizioni legislative altre disposizioni. 10.4 In nessun caso eventuali inadempimenti e/o regolamentaricomportamenti dell’Utente difformi rispetto al Contratto, tale/i pattuizione/i si considererà/considereranno ad ogni effetto priva/e di efficacia fra le parti senza che ciò si riverberi sull'efficacia dell'intero Contratto. In tal caso le parti si obbligano a modificare la/e clausola/e eventualmente invalida/e con altra/e il cui contenuto sia, dal punto di vista sostanziale, il più prossimo possibile a quello della/e clausola/e invalida/e. 20.3 Le rubriche contenute nel Contratto sono state poste potranno essere considerati quali deroghe al solo fine di facilitarne la lettura e non avranno alcun rilievo ai fini dell'interpretazione dello stesso. 20.4 Nessun comportamento di tolleranzamedesimo o tacita accettazione degli stessi, anche se reiterato, non contestati da SWAG. L'eventuale inerzia di una parte nei confronti di inadempimenti SWAG nell'esercitare o ritardati adempimenti di un’altra parte potrà essere interpretato come tacita abrogazione delle corrispondenti pattuizioni del Contratto o come rinuncia della parte non inadempiente a far valere i un qualsiasi diritto o clausola del Contratto, non costituisce rinuncia a tali diritti derivanti o clausole. 10.5 A meno di espressa diversa indicazione nel Contratto, tutte le comunicazioni all’Utente relative al presente rapporto contrattuale potranno essere effettuate da SWAG indistintamente tramite posta elettronica agli indirizzi e/o recapiti indicati dall’Utente nella Modulo d’Ordine. Eventuali variazioni degli indirizzi e dei recapiti dell’Utente compreso l'indirizzo e-mail indicato nel Modulo d’Ordine non comunicate a SWAG con le modalità previste dal Contratto non saranno ad essa opponibili. 10.6 Le disposizioni delle presenti Condizioni generali di contratto di cui agli articoli 3.3, 3.8, 4.10, 5.7, 8, 9.3 continueranno ad essere vincolanti e ad operare dopo la risoluzione o la scadenza del presente Contratto. 20.5 Qualsiasi comunicazione richiesta 10.7 Nessuna disposizione del presente Accordo comporta un rapporto di agenzia, mandato, lavoro subordinato né dà luogo ad alcuna forma di società, associazione in partecipazione, cointeressenza o consentita dal comunque esercizio associato di attività di impresa tra le Parti né tantomeno di appalto di opere e di servizi. 10.8 L’Utente prende atto ed accetta che conclude un Contratto dovrà essere effettuata per iscritto la cui sola versione valida ed efficace è quella in lingua inglese, mentre le altre versioni fornite da SWAG in una qualsiasi altra lingua straniera sono messe a mezzo raccomandata a.r. o PEC e dovrà essere inviata agli indirizzi indicati nell’apposita sezione dell’Offerta o sua disposizione esclusivamente a quelli eventualmente comunicati, per iscritto, in corso titolo di rapporto dalle parti. Tali comunicazioni si intenderanno efficaci trascorsi 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della relativa comunicazione. Salvo ove diversamente previsto, le comunicazioni si intenderanno regolarmente eseguite il giorno del ricevimentocortesia.

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Samples: Terms and Conditions

Clausole finali. 20.1 Il Contratto presente Accordo non costituisce a favore della Parte Ricevente alcun diritto o concessione di licenza o di altro diritto di utilizzo di brevetti, marchi, modelli o altri diritti di proprietà industriale o intellettuale. La Parte Ricevente non potrà cedere a terzi il presente Accordo. Qualora uno o più elementi delle informazioni riservate diventino noti, questo Accordo continuerà a produrre i suoi effetti in relazione agli altri elementi non ancora noti. La Parte Comunicante non presta alcuna dichiarazione o garanzia, né espressa né implicita, circa l’accuratezza o la completezza delle Informazioni Riservate e non avrà alcuna responsabilità nei confronti della Parte Ricevente o qualsiasi altra persona o ente, derivanti dalle Informazioni Riservate o dal loro utilizzo. Il presente Accordo si compone di un preambolo, delle Premesse e 12 paragrafi numerati. Se una qualsiasi clausola del presente Accordo dovesse essere invalidata o resa inapplicabile in forza di provvedimenti di legge o giudiziali, lo stesso verrà interpretato nel senso della conservazione di ogni altra clausola, o parte di clausola, che possa essere conservata, salvo non si tratti di clausola essenziale. Tutte le comunicazioni ai sensi del presente Accordo dovranno avvenire esclusivamente per iscritto. Il presente Accordo, che annulla e sostituisce qualsiasi ogni altro eventuale precedente accordo - scritto e/o verbale - intervenuto fra CloudTel ed il Cliente tra le Parti in merito al contenuto dello stessomateria, costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte e potrà essere modificatomodificato o integrato esclusivamente per atto scritto approvato espressamente da Parte Comunicante. Data, rinnovato o prorogato unicamente tramite accordi scrittiIn persona del legale rappresentante Con riferimento al sopra esteso testo contrattuale, debitamente firmati in relazione al disposto degli articoli 1341 e scambiati tra 1342 del Codice Civile, le parti. 20.2 Ove una o più delle pattuizioni del Contratto risultasse contraria a disposizioni legislative e/o regolamentariParti dichiarano d’aver attentamente letto, tale/i pattuizione/i si considererà/considereranno ad ogni effetto priva/di accettare e di efficacia fra le parti senza che ciò si riverberi sull'efficacia dell'intero Contrattoapprovare specificatamente, i seguenti articoli: 4. In tal caso le parti si obbligano a modificare la/e clausola/e eventualmente invalida/e con altra/e il cui contenuto sia, dal punto di vista sostanziale, il più prossimo possibile a quello della/e clausola/e invalida/e. 20.3 Le rubriche contenute nel Contratto sono state poste al solo fine di facilitarne la lettura e non avranno alcun rilievo ai fini dell'interpretazione dello stesso. 20.4 Nessun comportamento di tolleranza, anche se reiterato, di una parte nei confronti di inadempimenti o ritardati adempimenti di un’altra parte potrà essere interpretato come tacita abrogazione delle corrispondenti pattuizioni del Contratto o come rinuncia della parte non inadempiente a far valere i diritti derivanti dal Contratto. 20.5 Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dal Contratto dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo raccomandata a.rNON USO E NON DIVULGAZIONE; 5. o PEC e dovrà essere inviata agli indirizzi indicati nell’apposita sezione dell’Offerta o a quelli eventualmente comunicati, per iscritto, in corso di rapporto dalle partiMANTENIMENTO DELLA RISERVATEZZA; 7. Tali comunicazioni si intenderanno efficaci trascorsi 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della relativa comunicazioneTERMINI E LIMITAZIONI; 8. Salvo ove diversamente previsto, le comunicazioni si intenderanno regolarmente eseguite il giorno del ricevimento.RIMEDI; 10. CODICE ETICO E MODELLO 231;

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Samples: Accordo Di Riservatezza E Non Divulgazione

Clausole finali. 20.1 Il Ciascuna parte può risolvere il presente Contratto annulla e sostituisce qualsiasi precedente accordo - scritto e/o verbale - intervenuto fra CloudTel ed il Cliente con effetto immediato a mezzo PEC, in merito al contenuto dello stesso, e potrà essere modificato, rinnovato o prorogato unicamente tramite accordi scritti, debitamente firmati e scambiati tra le parti. 20.2 Ove una o più delle pattuizioni del Contratto risultasse contraria a disposizioni legislative e/o regolamentari, tale/i pattuizione/i si considererà/considereranno ad ogni effetto priva/e presenza di efficacia fra le parti senza che ciò si riverberi sull'efficacia dell'intero Contrattoun grave motivo costituente giusta causa di risoluzione. In tal caso le parti si obbligano a modificare la/non vi sia obbligo legale di possesso di tale strumento da parte del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede e clausola/e eventualmente invalida/e con altra/e il cui contenuto sialo stesso ne sia sprovvisto, dal punto di vista sostanziale, il più prossimo possibile a quello della/e clausola/e invalida/e. 20.3 Le rubriche contenute nel Contratto sono state poste al solo fine di facilitarne la lettura e non avranno alcun rilievo ai fini dell'interpretazione dello stesso. 20.4 Nessun comportamento di tolleranza, anche se reiterato, di una parte nei confronti di inadempimenti o ritardati adempimenti di un’altra parte potrà essere interpretato come tacita abrogazione delle corrispondenti pattuizioni del Contratto o come rinuncia della parte non inadempiente a far valere i diritti derivanti dal Contratto. 20.5 Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dal Contratto inerente dovrà essere effettuata per iscritto avvenire a mezzo raccomandata a.r. o PEC e dovrà essere A.R. inviata agli indirizzi indicati nell’apposita sezione dell’Offerta riferiti all’art. 10 del presente contratto. Le Parti convengono di considerare giusta causa di risoluzione qualsiasi violazione degli obblighi contrattuali di una gravità tale da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto su una base di fiducia reciproca o altre circostanze che possano pregiudicare il buon nome della Società o del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede od ostacolare lo svolgimento regolare della sua attività. La Società potrà comunicare a quelli eventualmente comunicatitutti gli interessati ed in particolare alla Clientela assistita dal consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede che, a partire da una certa data, il rapporto corrente è in via di risoluzione. Nessuna remunerazione sarà riconosciuta al consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede dalla data della cessazione, relativamente ad operazioni effettuate posteriormente a tale data da clienti che erano assistiti dallo stesso consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede nel periodo del suo rapporto con la Società. Con la cessazione del presente contratto al consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede sarà vietato l’utilizzo in qualsiasi modo del nome e del materiale della Società e in particolare dovrà restituire presso la sede della Società tutto il materiale di proprietà, gli elenchi dei clienti, i prospetti informativi, la modulistica - ivi compresa la dichiarazione di cui all’art. 96, del Regolamento Consob 11522/98 e successive modifiche e qualsiasi documento in genere che possa costituire credenziale della Società per il contatto od il rapporto con la clientela. Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede dà la propria disponibilità a presentare i clienti al/ai colleghi subentranti fino alla data di risoluzione del rapporto. Le definizioni contenute nel presente allegato si riferiscono alle fonti normative ed ai termini utilizzati nel contratto di cui fa parte, per iscrittol’eventuale senso e rilievo attinente.  Direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MIFID), Direttiva 2006/73/CE di secondo livello, relativa ai requisiti di organizzazione delle imprese di investimento e alle modalità di svolgimento dei servizi e delle attività di investimento. In particolare, riferimento agli artt. 4 e 23  Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari che abroga la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Mifid II)  Legge 6 febbraio 2007, n. 13 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006". In particolare, riferimento all’art. 10  Decreto Legislativo 17 settembre 2007, n. 164 attuazione della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE, 93/6/CEE e 2000/12/CE e abroga la direttiva 93/22/CEE "  Codice civile In particolare, riferimento agli artt. 1742, 1743, 1749, 1750, 1751, 2094, 2599  D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 Testo Unico della Finanza e successive modifiche: Testo unico delle disposizioni in corso materia di rapporto dalle partiintermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. Tali comunicazioni si intenderanno efficaci trascorsi In particolare, riferimento all’art. 31 – Consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede  Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successivamente modificato con delibere n. 16736 del 18 dicembre 2008, n. 17581 del 3 dicembre 2010 e n. 18210 del 9 maggio 2012. In particolare, riferimento al Libro VIII - Albo e attività dei promotori finanziari  Legge 28 dicembre 2005, n. 262: "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari aggiornata con le modifiche apportate dal d.lgs. n. 141 del 13.8.2010 In particolare, riferimento al Capo III del Titolo II - Altre disposizioni in materia di servizi bancari, tutela degli investitori, disciplina dei promotori finanziari e dei mercati regolamentati e informazione societaria  Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e di professionalità per l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari, adottato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con decreto dell’11 novembre 1998, n. 472 e successivamente modificato con decreto n. 140 del 12 aprile 2000 e decreto n. 140 dell’8 luglio 2010  Provvedimento Banca d’Italia del 30 marzo 2011 in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari  Norma internazionale UNI ISO 22222/2008 Pianificazione finanziaria economica e patrimoniale personale (personal financial planners)  Direttiva 2009/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (UCITS IV) concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)  Regolamento n. 5 giorni lavorativi dalla data del 16 ottobre 2006 e successive modifiche concernente la disciplina dell’attività di ricevimento intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX (Intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all’articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private  Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali  D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - Titolo I, capo IV (Testo Unico delle Imposte sui Redditi)  D.P.R. n. 633/1972 Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto. In particolare, riferimento all’art. 10, comma 1, numero 9)  Regolamento delle attività istituzionali Enasarco approvato con delibere del Consiglio di Amministrazione del 22 dicembre 2010 n. 95 e del 04 maggio 2011 n. 35, approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze il 19 luglio 2011 (Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2011) che disciplina il funzionamento della relativa comunicazione. Salvo ove diversamente previsto, le comunicazioni si intenderanno regolarmente eseguite il giorno del ricevimento.Fondazione

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Samples: Financial Consulting Agreement

Clausole finali. 20.1 11.1 Il Contratto annulla testo originale delle presenti condizioni generali di fornitura è redatto solo in lingua italiana ed è l’unico facente fede e sostituisce qualsiasi precedente accordo - scritto e/o verbale - intervenuto fra CloudTel ed il Cliente in merito al contenuto dello stesso, e potrà essere modificato, rinnovato o prorogato unicamente tramite accordi scritti, debitamente firmati e scambiati vincolante tra le parti. 20.2 Ove 11.2 Fermo quanto precisato al punto 11.1 che precede, il testo originale in lingua italiana delle presenti condizioni generali può essere altresì tradotto da Euroswitch S.p.A. in altre lingue straniere e ciò al solo fine di agevolare fra i suoi clienti la diffusione delle disposizioni ivi contenute e senza che ciò possa in alcun modo far venir meno la esclusiva validità tra le parti del testo redatto in lingua italiana. 11.3 Le presenti condizioni generali abrogano e sostituiscono qualsivoglia precedente dichiarazione, patto, intesa o accordo, tanto scritti che verbali intercorrenti tra Euroswitch S.p.A. ed il compratore-cliente. 11.4 Qualora una o più delle pattuizioni clausole contenute nelle presenti condizioni generali o nelle conferme d’ordine sia annullata o venga dichiarata nulla o inefficace ai sensi di legge, la validità delle rimanenti clausole rimane intatta. 11.5 Il mancato esercizio di una qualche pattuizione, diritto o facoltà qui previsti non impedisce né pregiudica il diritto di far valere successivamente tali previsioni, diritti o facoltà, o qualsivoglia altra previsione, diritto o facoltà attribuito dalle presenti condizioni generali. 11.6 Tutte le informazioni relative all’altra parte, alle modalità di svolgimento della attività, ai prodotti e in genere a qualunque informazione conosciuta a causa o in occasione del Contratto risultasse contraria rapporto costituito, ha carattere riservato e confidenziale e conseguentemente non potranno essere divulgate a disposizioni legislative e/o regolamentari, tale/i pattuizione/i si considererà/considereranno ad ogni effetto priva/e di efficacia fra le parti senza che ciò si riverberi sull'efficacia dell'intero Contratto. In tal caso le parti si obbligano a modificare la/e clausola/e eventualmente invalida/e con altra/e il cui contenuto sia, dal punto di vista sostanziale, il più prossimo possibile a quello della/e clausola/e invalida/e. 20.3 Le rubriche contenute nel Contratto sono state poste al solo fine di facilitarne la lettura terzi e non avranno alcun rilievo ai fini dell'interpretazione dello potranno essere utilizzate per finalità estranee al corretto svolgimento del rapporto stesso. 20.4 Nessun comportamento di tolleranza, anche se reiterato, di una parte nei confronti di inadempimenti o ritardati adempimenti di un’altra parte potrà essere interpretato come tacita abrogazione delle corrispondenti pattuizioni del Contratto o come rinuncia della parte non inadempiente a far valere 11.7 Tutti i diritti derivanti dal Contratto. 20.5 Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dal Contratto dovrà essere effettuata di licenza per iscritto a mezzo raccomandata a.r. o PEC la produzione, la commercializzazione, la vendita e dovrà essere inviata agli indirizzi indicati nell’apposita sezione dell’Offerta o a quelli eventualmente comunicatil’uso dei prodotti forniti al compratore-cliente, per iscrittononché di quanto in qualunque modo, in corso esecuzione del rapporto di rapporto dalle parti. Tali comunicazioni si intenderanno efficaci trascorsi 5 giorni lavorativi dalla data fornitura, dovesse essere scoperto, inventato e progettato, è e sarà di ricevimento della relativa comunicazione. Salvo ove diversamente previsto, le comunicazioni si intenderanno regolarmente eseguite il giorno del ricevimentoesclusiva proprietà di Euroswitch S.p.A..

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Samples: Condizioni Generali Di Fornitura

Clausole finali. 20.1 Il Contratto annulla 22.1 Le presenti Condizioni Generali, per espressa volontà dell’Acquirente e sostituisce della Venditrice, disciplinano, costituendone parte integrante e sostanziale, tutti i successivi accordi derivanti da singoli Ordini/Offerte o in altro documento eventualmente sottoscritto dalle Parti e prevalgono su qualsiasi precedente accordo - scritto clausola difforme eventualmente apposta dall’Acquirente nelle proprie condizioni di acquisto, conferme d’ordine, accettazioni di offerte, fatture o altri documenti commerciali, ove non derogate espressamente da diverse disposizioni contenute in successivo e separato documento sottoscritto dalle Parti. 22.2 Con l’accettazione espressa degli Ordini e/o verbale - intervenuto fra CloudTel Offerte e/o sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali, l’Acquirente accetta tutte le pattuizioni di cui alle presenti Condizioni Generali, dichiarando di averle specificatamente tutte lette, comprese ed il Cliente in merito al contenuto dello stesso, e potrà essere modificato, rinnovato o prorogato unicamente tramite accordi scritti, debitamente firmati e scambiati tra le partiapprovate. 20.2 Ove 22.3 La circostanza che la Venditrice non faccia in qualsiasi momento valere i diritti riconosciutile da una o più clausole delle pattuizioni del Contratto risultasse contraria presenti Condizioni Generali non potrà essere inteso come rinuncia a disposizioni legislative e/o regolamentaritali diritti, tale/i pattuizione/i si considererà/considereranno ad ogni effetto priva/né potrà impedirle di pretendere successivamente la loro puntuale e di efficacia fra le parti senza che ciò si riverberi sull'efficacia dell'intero Contratto. In tal caso le parti si obbligano a modificare la/e clausola/e eventualmente invalida/e con altra/e il cui contenuto sia, dal punto di vista sostanziale, il più prossimo possibile a quello della/e clausola/e invalida/e. 20.3 Le rubriche contenute nel Contratto sono state poste al solo fine di facilitarne la lettura e non avranno alcun rilievo ai fini dell'interpretazione dello stessorigorosa osservanza. 20.4 Nessun comportamento di tolleranza, anche se reiterato, di una parte nei confronti di inadempimenti o ritardati adempimenti di un’altra parte potrà essere interpretato come tacita abrogazione delle corrispondenti pattuizioni del Contratto o come rinuncia della parte non inadempiente a far valere i diritti derivanti dal Contratto. 20.5 22.4 Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dal Contratto tra le Parti dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo lettera raccomandata a.r. con ricevuta di ritorno o PEC e dovrà essere inviata agli indirizzi indicati nell’apposita sezione dell’Offerta o a quelli eventualmente comunicati, per iscritto, in corso di rapporto via posta elettronica certificata all’indirizzo dalle parti. Tali comunicazioni si intenderanno efficaci trascorsi 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della relativa comunicazione. Salvo ove diversamente previsto, le comunicazioni si intenderanno regolarmente eseguite il giorno del ricevimentostesse comunicato.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita

Clausole finali. 20.1 11.1 Il Contratto annulla testo originale delle presenti condizioni generali di fornitura è redatto solo in lingua italiana ed è l’unico facente fede e sostituisce qualsiasi precedente accordo - scritto e/o verbale - intervenuto fra CloudTel ed il Cliente in merito al contenuto dello stesso, e potrà essere modificato, rinnovato o prorogato unicamente tramite accordi scritti, debitamente firmati e scambiati vincolante tra le parti. 20.2 Ove 11.2 Fermo quanto precisato al punto 11.1 che precede, il testo originale in lingua italiana delle presenti condizioni generali può essere altresì tradotto da MONTEL in altre lingue straniere e ciò al solo fine di agevolare fra i suoi CLIENTI la diffusione delle disposizioni ivi contenute e senza che ciò possa in alcun modo far venir meno la esclusiva validità tra le parti del testo redatto in lingua italiana. 11.3 Le presenti condizioni generali abrogano e sostituiscono eventuali precedenti condizioni 11.4 Qualora una o più delle pattuizioni del Contratto risultasse contraria a disposizioni legislative e/clausole contenute nelle presenti condizioni generali o regolamentarinelle conferme d’ordine sia annullata o venga dichiarata nulla o inefficace ai sensi di legge, tale/i la validità 11.5 Il mancato esercizio di una qualche pattuizione/i si considererà/considereranno ad ogni effetto priva/e , diritto o facoltà qui previsti non impedisce né pregiudica il diritto di efficacia fra le parti senza che ciò si riverberi sull'efficacia dell'intero Contratto. In tal caso le parti si obbligano a modificare la/e clausola/e eventualmente invalida/e con altra/e il cui contenuto siafar valere successivamente tali previsioni, dal punto di vista sostanzialediritti o facoltà, il più prossimo possibile a quello della/e clausola/e invalida/e. 20.3 Le rubriche contenute nel Contratto sono state poste al solo fine di facilitarne la lettura e non avranno alcun rilievo ai fini dell'interpretazione dello stessoo qualsivoglia altra previsione, diritto o facoltà attribuito dalle presenti condizioni generali. 20.4 Nessun comportamento 11.6 Tutte le informazioni relative all’altra parte, alle modalità di tolleranzasvolgimento dell’attività, anche se reiterato, di una parte nei confronti di inadempimenti ai prodotti e in genere a qualunque informazione conosciuta a causa o ritardati adempimenti di un’altra parte potrà essere interpretato come tacita abrogazione delle corrispondenti pattuizioni in occasione del Contratto o come rinuncia della parte non inadempiente a far valere rapporto 11.7 Tutti i diritti derivanti dal Contratto. 20.5 Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dal Contratto dovrà essere effettuata di licenza per iscritto a mezzo raccomandata a.r. o PEC la produzione, la commercializzazione, la vendita e dovrà essere inviata agli indirizzi indicati nell’apposita sezione dell’Offerta o a quelli eventualmente comunicatil’uso dei prodotti forniti al compratore-CLIENTE, per iscrittononché di quanto in qualunque modo, in corso esecuzione del rapporto di rapporto dalle parti. Tali comunicazioni si intenderanno efficaci trascorsi 5 giorni lavorativi dalla data fornitura, dovesse essere scoperto, inventato e progettato, è e sarà di ricevimento della relativa comunicazione. Salvo ove diversamente previsto, le comunicazioni si intenderanno regolarmente eseguite il giorno del ricevimentoesclusiva proprietà di MONTEL.

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Samples: Condizioni Generali Di Fornitura