Clausole finali. 6.1 Il Contratto esaurisce la disciplina dei diritti e degli obblighi delle Parti per quanto riguarda l'oggetto del Contratto stesso. 6.2 Ogni modificazione delle condizioni e dei termini del Contratto richiede forma scritta a pena di nullità. 6.3 Qualsiasi comunicazione tra le Parti relativa al Contratto dovrà essere inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. 6.4 In relazione alle disposizioni a tutela dei dati personali, il Cliente dà atto che gli sono state rese note le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 ed in Particolare riguardo ai diritti riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003, lo stesso acconsente al trattamento dei propri dati con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale. 6.5 Il presente Contratto sostituisce ogni precedente intesa anche verbale tra le Parti e costituisce l'unico Contratto esistente tra il Fornitore e il Cliente in relazione alle materie in esso trattate, e comunque, in caso di contrasto fra pattuizioni contenute nel Contratto e pattuizioni contenute in eventuali precedenti contratti o atti, accordi o impegni di qualsiasi natura, sono le pattuizioni contenute nel presente Contratto a prevalere. PROPOSTA D'ORDINE NOLEGGIO HARDWARE Proposta d'Ordine: N. del Rif. interno: N. Anno Decorrenza noleggio: Cliente: Codice Descrizione Quantità Prezzo Canone mese Condizioni di pagamento: Totale al netto IVA: € Alla Proposta d'Ordine di Noleggio Hardware si applicano le "Condizioni Generali di Noleggio Hardware" di SME UP S.p.A. (edizione Ottobre 2013), che dichiariamo di conoscere ed accettare integralmente. Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano specificando le clausole di cui agli articoli delle Condizioni generali: 1. Condizioni Generali di Noleggio hardware, 2. Durata e canoni del Servizio di Noleggio 3. Limiti di responsabilità del Fornitore, 4. Pagamento dei corrispettivi, 5. Foro competente di Brescia, 6. Clausole finali.
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Clausole finali. 6.1 Il Contratto esaurisce presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione ed ha la disciplina durata di quattro anni. Il presente accordo si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non intervenga disdetta da una delle parti contraenti almeno 4 mesi prima della scadenza. Nell’ipotesi in cui vengano emanate disposizioni di legge che regolino la specifica materia, i contenuti del presente accordo verrano adeguati a tali disposizioni. per lo SNEBI per la FLAI-CGIL il Segretario Nazionale il Segretario Nazionale (Avv. Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx) (Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx) per la FISBA-CISL il Segretario Nazionale (Sig. Xxxxxx Xxxxxxx) per la FILBI-UIL Allegato V il Segretario Generale (Sig. Xxxxxxxx Xxxx) PROTOCOLLO DI INTESA 11 LUGLIO 2000 SULLA “PREVIDENZA INTEGRATIVA” Premesso che nel corso delle trattative per il rinnovo del c.c.n.l. 6/3/1996, il cui vigore è stato prorogato al 31/12/1999 dall’a.c.n.l. 9/6/1998, le parti hanno proseguito il confronto, da tempo in atto, per l’istituzione di un sistema di previdenza complementare nel settore consortile, ai se nsi e nei limiti del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124; che dagli approfondimenti fatti è emersa in maniera chiara l’impossibilità di istituire un “Fondo chiuso”, specifico del settore consortile, in considerazione dell’esiguo numero degli addetti, del tutto insufficiente a garantire, al netto dei costi di esercizio, rendimenti adeguati agli accantonamenti dei lavoratori; che è stata inoltre ravvisata l’inopportunità di risolvere il problema dell’istituzione della previdenza complementare nel settore consortile in modo semplicistico prevedendo la possibilità per i dipendenti di aderire ad un “Fondo di previdenza complementare aperto”, che sfugge a qualunque valutazione puntuale di gestione e di funzionamento; che le parti hanno di conseguenza convenuto sull’opportunità che la previdenza complementare nel settore consortile sia realizzata negoziando l’adesione dei Consorzi e dei dipendenti consortili ad un “Fondo chiuso” di altra categoria produttiva; che tale “Fondo chiuso” deve essere costituito da una categoria di lavoratori numericamente consistente, sufficiente a garantire un numero di adesioni al “Fondo” tale da ammortizzarne le spese di funzionamento e da garantire idonei rendimenti della contribuzione accantonata; che allo stato attuale lo scenario esistente non offre la possibilità di valutazioni comparative all’uopo necessarie; che l’individuazione del “Fondo chiuso” al quale dovrebbe aderire il settore consortile comporta altresì una serie di valutazioni ed accertamenti che vanno compiuti con estrema attenzione, al fine di garantire la massima convenienza per i lavoratori agli accantonamenti dei datori di lavoro e dei lavoratori medesimi; che è quindi opportuno dedicare un congruo periodo di tempo alla individuazione della soluzione più conveniente e più idonea; tutto ciò premesso le parti convengono di acquisire tutti gli ulteriori elementi di giudizio indispensabili per assumere orientamenti in ordine all’individuazione del “Fondo” con il quale negoziare l’adesione del settore consortile in modo tale da poter riprendere gli incontri per l’istituzione della previdenza complementare entro il mese di ottobre del corrente anno. Il giorno 24 aprile 2001, presso la sede dello S.N.E.B.I., in Roma, via di X. Xxxxxx, n. 23 tra lo S.N.E.B.I., rappresentato dal Segretario Nazionale Avv. Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx, assistito dal Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx, dal Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx e dal Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx e la F.LA.I. – C.G.I.L., rappresentata dal Segretario Nazionale Sig.ra Xxxxxxxx Xxxxxxxxx; la F.I.S.B.A. – C.I.S.L., rappresentata dal Segretario Nazionale Sig. Xxxxxx Xxxxxxx e dal Sig. Xxxxx Xxxxx; la F.I.L.B.I. – U.I.L., rappresentata dal Segretario Generale Sig. Xxxxxxxx Xxxx, dal Sig. Xxxxx Xxxxxx e dal Sig. Xxxxx Xxxxxxx; premesso „ che in sede di applicazione dell’a.c.n.l. 11/7/2000, di rinnovo del c.c.n.l. 6/3/1996, è sorta controversia tra le parti in ordine agli importi dei minimi di stipendio base da attribuire ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato assunti a decorrere dal 15 luglio 2000; „ che tale controversia è nata dalla diversa interpretazione data dalle parti alla norma che prevede un aumento del 5% dei minimi di stipendio base, aggiuntivo agli aumenti derivanti dall’applicazione di tassi di inflazione programmata, per i dipendenti assunti a decorrere dal 15/7/2000, assumendosi, da parte dello SNEBI, che l’erogazione del citato 5% dovesse essere limitata ai dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in relazione al nuovo sistema retributivo per essi posto in essere, mentre le Organizzazioni sindacali dei lavoratori ritengono che il testo della norma sull’aumento del 5% degli importi degli stipendi base abbia portata generale, considerando la parità di trattamento retributivo sempre garantita tra il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato; „ che la divergenza interpretativa sopra richiamata ha avuto riflessi in sede aziendale con l’insorgere di alcune vertenze riguardanti in particolare gli operai avventizi e rischia di divenire una fonte generale di turbativa nei rapporti tra i Consorzi e i predetti operai, suscettibile di estendersi a tutti i dipendenti con rapporto a termine; „ che le parti, in tale situazione, ritengono opportuno appianare la divergenza interpretativa di cui alle premesse stipulando un accordo transattivo che elimini lo stato di tensione in atto; tutto ciò premesso le parti, come sopra costituite, in via transattiva, convengono quanto segue:
1) le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente accordo;
2) l’aumento del 5%, degli importi dei minimi di stipendi base di cui alle premesse, è esteso ai dipendenti assunti con rapporto a termine, a decorrere dall’1/4/2001. Accordo per l’attuazione della L. 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, recante norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, e per l’individuazione delle prestazioni indispensabili Il giorno 18 giugno 2001, presso la sede dello S.N.E.B.I., in Roma, via di X. Xxxxxx, n. 23 tra il Sindacato degli obblighi delle Parti enti di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario (S.N.E.B.I.), rappresentato dal Presidente Prof. Xxxxxxxx Xx Xxxxx, dal Segretario Nazionale Avv. Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx, assistito dal Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx, dal Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx e dal Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx e la F.L.A.I. – C.G.I.L., rappresentata dal Segretario Nazionale Sig.ra Xxxxxxxx Xxxxxxxxx; la F.I.S.B.A. – C.I.S.L., rappresentata dal Segretario Nazionale Sig. Xxxxxx Xxxxxxx e dal Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx; la F.I.L.B.I. – U.I.L., rappresentata dal Segretario Generale Sig. Xxxxxxxx Xxxx; premesso „ che la Commissione di garanzia per quanto riguarda l'oggetto l’attuazione della L. 12 giugno 1990, n. 146, già da alcuni anni ed anche di recente ha rivolto alle parti reiterati inviti a stipulare un accordo nazionale che regolamenti l’esercizio del Contratto stesso.
6.2 Ogni modificazione delle condizioni e dei termini diritto di sciopero nel settore consortile; „ che le parti già in passato si sono impegnate, con l’accordo collettivo di lavoro del Contratto richiede forma scritta 31 luglio 1994, a pena regolamentare l’esercizio del diritto di nullità.
6.3 Qualsiasi comunicazione tra le Parti relativa al Contratto dovrà essere inviata mediante lettera raccomandata sciopero nel settore consortile contemperandolo con ricevuta di ritorno.
6.4 In relazione alle disposizioni a tutela dei dati personali, il Cliente dà atto che gli sono state rese note le informazioni i diritti della persona costituzionalmente garantiti di cui all’art. 13 1, comma 1, della L. 12 giugno 1990, n. 146 sopra citata; „ che ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), della L. n. 146 del D.lgs. 196/2003 ed in Particolare riguardo ai diritti riconosciuti 12 giugno 1990 rientrano, come riconosciuto anche dalla legge ex Commissione di garanzia con la deliberazione del 7 luglio 1994, allegato A al presente accordo, tra i servizi pubblici essenziali, le seguenti attività svolte dai Consorzi: - scolo dei terreni e difesa del suolo e salvaguardia dell’ambiente; - irrigazione dei terreni; - fornitura di acqua ad uso idropotabile e presidio dei relativi impianti, comprese le dighe; „ che di recente è stata emanata un’ulteriore legge, la n. 83 dell’11/4/2000, relativa all’esercizio del diritto di sciopero, che ha modificato la L. n. 146 del 12 giugno 1990; si è stipulato il seguente accordo collettivo nazionale riguardante la regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto di sciopero nel settore consortile meglio precisato al successivo art. 7 D.lgs. 196/2003, lo stesso acconsente al trattamento dei propri dati con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale.
6.5 Il presente Contratto sostituisce ogni precedente intesa anche verbale tra le Parti e costituisce l'unico Contratto esistente tra il Fornitore e il Cliente in relazione alle materie in esso trattate, e comunque, in caso di contrasto fra pattuizioni contenute nel Contratto e pattuizioni contenute in eventuali precedenti contratti o atti, accordi o impegni di qualsiasi natura, sono le pattuizioni contenute nel presente Contratto a prevalere. PROPOSTA D'ORDINE NOLEGGIO HARDWARE Proposta d'Ordine: N. del Rif. interno: N. Anno Decorrenza noleggio: Cliente: Codice Descrizione Quantità Prezzo Canone mese Condizioni di pagamento: Totale al netto IVA: € Alla Proposta d'Ordine di Noleggio Hardware si applicano le "Condizioni Generali di Noleggio Hardware" di SME UP S.p.A. (edizione Ottobre 2013), che dichiariamo di conoscere ed accettare integralmente. Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano specificando le clausole di cui agli articoli delle Condizioni generali:
1. Condizioni Generali di Noleggio hardware, 2. Durata e canoni del Servizio di Noleggio 3. Limiti di responsabilità del Fornitore, 4. Pagamento dei corrispettivi, 5. Foro competente di Brescia, 6. Clausole finali.3 ARTICOLATO
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Clausole finali. 6.1 Il Contratto esaurisce 14.1 Tutte le comunicazioni qui previste tra Piquadro, i Beneficiari e la disciplina dei diritti e degli obblighi delle Parti per quanto riguarda l'oggetto del Contratto stesso.
6.2 Ogni modificazione delle condizioni e dei termini del Contratto richiede forma scritta a pena di nullità.
6.3 Qualsiasi comunicazione tra le Parti relativa al Contratto dovrà Società Fiduciaria dovranno essere inviata effettuate mediante lettera raccomandata per posta o a mano, entrambe con ricevuta di ritorno, ovvero mediante lettera trasmessa a mezzo di telefax.
6.4 In relazione alle disposizioni (a) per Piquadro all’indirizzo o al numero di telefax comunicato per iscritto ai Beneficiari nella Scheda di Adesione;
(b) per la Società Fiduciaria, all’indirizzo o al numero di telefax indicato nel Mandato;
(c) per i Beneficiari (o loro successori mortis causa), ai rispettivi indirizzi o numeri di telefax dai medesimi comunicati per iscritto a tutela dei dati personali, il Cliente dà atto che gli sono state rese note le informazioni Piquadro all’atto della loro rispettiva adesione al Piano di cui all’artal presente Regolamento mediante consegna della Scheda di Adesione. 13 del D.lgs. 196/2003 ed in Particolare riguardo ai diritti riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003, lo stesso acconsente al trattamento dei propri dati In caso di modifica di detti indirizzi o numeri di telefax l’interessato ne dovrà dare comunicazione scritta a Piquadro con le modalità di cui sopra.
14.2 Il presente Regolamento potrà essere modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione di Piquadro e con il consenso di un numero di Beneficiari che - al momento in cui la o le modifiche sono deliberate - siano titolari di un numero di Opzioni superiore alla maggioranza di Opzioni in essere in quel momento ai sensi del Regolamento. Qualsiasi modifica così adottata sarà fatta constare per iscritto a cura di Piquadro da comunicarsi a tutti i Beneficiari.
14.3 E’ fatta espressamente salva la facoltà - esercitabile dal Consiglio di Amministrazione ovvero da uno o più Amministratori a ciò delegati - di convenire per iscritto con singoli Beneficiari (o con i loro successori mortis causa) specifiche modifiche o deroghe rispetto a quanto previsto in questo Regolamento o specifici adattamenti di quanto previsto in questo Regolamento alla particolare situazione.
14.4 Tutti i termini previsti nel presente Regolamento devono intendersi tassativi, fermo restando che qualora un termine corrisponda a un giorno non lavorativo in Italia, detto termine verrà automaticamente differito al giorno lavorativo immediatamente successivo.
14.5 Il Piano ed il presente Regolamento sono governati dalla legge Italiana.
14.6 Ogni controversia in qualsiasi modo connessa con il Regolamento e con quanto in esso previsto (comprese, non in via limitativa, quelle relative a questioni di validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento, risoluzione, pregiudiziali o di competenza) e con i patti ad esso accessori che dovesse insorgere tra il Beneficiario e Piquadro e non fosse possibile comporre in via amichevole, sarà deferita alla decisione di un collegio arbitrale composto di tre membri. La parte che intende promuovere l’arbitrato dovrà notificare, a mezzo ufficiale giudiziario, alle altre parti interessate un atto nel quale dichiari la propria intenzione in tal senso e proponga la domanda. Tutti e tre gli arbitri saranno nominati di comune accordo tra le parti interessate che, sempre d’intesa, designeranno anche l’arbitro che avrà le funzioni di presidente del collegio. In difetto di tale nomina entro venti giorni dall’ultima delle notifiche di cui sopra, l’intero collegio e il suo presidente, o – in caso di accordo solo parziale tra le parti interessate – il presidente, l’arbitro o gli arbitri mancanti per comporre il collegio saranno nominati dal Presidente del Tribunale di Bologna su ricorso di una qualsiasi delle parti interessate. Il collegio arbitrale avrà sede a Bologna e deciderà secondo diritto, in via rituale. Il lodo sarà non impugnabile, fatti salvi i casi previsti dagli articolo 829, primo comma e 831 del codice di procedura civile.
14.7 Ogni eventuale controversia che non fosse compromettibile in arbitrato sarà devoluta alla competenza dell’autorità giudiziaria di Bologna.
(i) Dichiaro di aver preso visione e piena cognizione del Regolamento del Piano di stock option che costituisce parte integrante e sostanziale di questa Scheda di Adesione e che si intende qui interamente richiamato (anche nelle definizioni convenzionali di termini ed espressioni) e di accettarne integralmente, con la sottoscrizione di questa Scheda di Adesione e di copia del Regolamento stesso, i termini, le modalità e le condizioni;
(ii) Prendo atto che mi sono state attribuite n. [●] Opzioni danti diritto, a seconda dei casi ed in conformità alle applicabili disposizioni del Regolamento, alla sottoscrizione di n° [●] Azioni ai termini e alle condizioni di cui alla presente Scheda di Adesione ed al Regolamento del Piano;
(iii) Dichiaro di essere a conoscenza e di accettare che il Prezzo di Sottoscrizione unitario per Azione riveniente dall'esercizio di ciascuna Opzione è stato determinato ai sensi del paragrafo 8 del Regolamento;
(iv) Chiedo che mi siano confermate da Piquadro, mediante sottoscrizione di copia della presente Scheda di Adesione, la ricevuta della stessa, l'adesione al Piano, nonché l'assegnazione delle Opzioni. Ai sensi e per le gli effetti degli articoli 1341 e 1342 Codice Civile, io Beneficiario dichiaro di approvare specificamente per iscritto i seguenti articoli del Regolamento: 3. (Criteri e modalità di determinazione del numero delle Opzioni), 4. (Momento di assegnazione delle Opzioni e adesione al Piano), 5. (Natura e caratteristiche delle Opzioni e delle Azioni), 6. (Maturazione delle Opzioni), 7. (Esercizio delle Opzioni Maturate e consegna delle Azioni), 8. (Prezzo di Sottoscrizione) 9. (Sorte delle Opzioni in caso di cessazione del Rapporto), 10. (Sorte delle Opzioni in caso di decesso o di invalidità permanente del Beneficiario), 11. (Rassegnazione delle Opzioni), 12. (Regime fiscale delle Opzioni e delle Azioni), 13. (Adeguamenti del Regolamento), 14.5 (Legge applicabile), 14.6 (Clausola arbitrale), 14.7 (Foro competente). (il Beneficiario) Per ricevuta di questa Scheda di Adesione, conferma dell'adesione al Piano e assegnazione delle Opzioni: Opzioni Assegnate Silla di Gaggio Montano, li Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 si rende noto che i dati personali forniti all’atto della sottoscrizione della presente Scheda di Adesione saranno oggetto di trattamento, anche mediante l’utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente direttamente connesse e strumentali al Piano. Relativamente al suddetto trattamento, il Beneficiario potrà esercitare tutti i diritti di cui all’articolo 7 del Decreto Legislativo n.196/2003. L’acquisizione dei dati personali è necessaria perché strettamente funzionale all’esecuzione del Piano; il mancato conferimento anche parziale dei dati determinerà l’irricevibilità della presente Scheda di Adesione. Titolari del trattamento dei dati sono Piquadro SpA [e,] ciascuna delle Società di Appartenenza [nonché la Fiduciaria] per quanto di rispettiva competenza. Il Beneficiario ai fini di quanto sopra presta il proprio consenso ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003. Spettabile Piquadro S.p.A. [•] [•] [•] [●data] Io sottoscritto [●] (di seguito il “Beneficiario”) nato a [●] il [●], residente a [●] in Via [●] , codice fiscale [●] Società di Appartenenza [●] , con la presente:
(i) preso atto che mi sono state assegnate da Piquadro n. [●] Opzioni danti diritto alla gestione sottoscrizione di n° [●] Azioni ai termini e alle condizioni di cui alla Scheda di Adesione ed al Regolamento del rapporto contrattualePiano, i cui contenuti, anche nelle definizioni convenzionali di termini ed espressioni, sono qui da intendersi richiamati;
(ii) preso atto che, con riferimento al Periodo di Esercizio di seguito indicato, è maturato a mio favore il diritto di esercitare fino ad un numero massimo di [●] Opzioni, ciascuna delle quali, per effetto delle applicabili previsioni del Regolamento, mi attribuisce il diritto di procedere alla sottoscrizione di n.° [●] Azioni;
(iii) richiedo di esercitare il numero di Opzioni di seguito indicato e, conseguentemente, di sottoscrivere[, per il tramite della Società Fiduciaria, alla quale è stato conferito il Mandato a norma del Regolamento,] n.° [●] Azioni al prezzo unitario di [●] corrispondente al prezzo complessivo di seguito indicato: PREZZO PER AZIONE NUMERO DI OPZIONI ESERCITATE E DI AZIONI RICHIESTE* PREZZO COMPLESSIVO* (PREZZO PER AZIONE PER NUMERO AZIONI RICHIESTE) PERIODO DI ESERCIZIO € ________ N° [●] Opzioni pari a n° [●] Azioni € __________ [•] [•] [Eventuale] SOCIETÀ FIDUCIARIA: ___________________________________________________
(iv) effettuerò il pagamento del prezzo complessivo mediante bonifico bancario sul conto corrente n° [●]intrattenuto da Piquadro presso la banca [●] , il cui ordine irrevocabile allego in copia alla presente Scheda Xxxxxxxxx Xxxxxx;
(v) richiedo la consegna delle Azioni mediante accreditamento al dossier titoli n° [●] intestato a [●] presso [●] .
6.5 Il 1. in conformità alle applicabili disposizioni del Regolamento, a seguito della sottoscrizione e della consegna della presente Contratto sostituisce Scheda Richiesta Azioni, io sottoscritto esercito ogni precedente intesa anche verbale tra le Parti e costituisce l'unico Contratto esistente tra il Fornitore e il Cliente qualsiasi diritto derivante a norma delle applicabili previsioni del Regolamento in relazione alle materie in esso trattateOpzioni qui esercitate, essendo escluso qualsiasi diritto di procedere all’ulteriore esercizio di dette Opzioni per la sottoscrizione di Azioni;
2. al ricevimento della presente Scheda Xxxxxxxxx Xxxxxx, da parte di Piquadro, e comunquesubordinatamente al ricevimento del pagamento dell’esatto ammontare dovuto, in caso di contrasto fra pattuizioni contenute nel Contratto e pattuizioni contenute in eventuali precedenti contratti o attinei termini previsti dal Regolamento, accordi o impegni di qualsiasi natura, sono Piquadro provvederà ad accreditare le pattuizioni contenute nel presente Contratto a prevalere. PROPOSTA D'ORDINE NOLEGGIO HARDWARE Proposta d'Ordine: N. del Rif. interno: N. Anno Decorrenza noleggio: Cliente: Codice Descrizione Quantità Prezzo Canone mese Condizioni di pagamento: Totale Azioni al netto IVA: € Alla Proposta d'Ordine di Noleggio Hardware si applicano le "Condizioni Generali di Noleggio Hardware" di SME UP S.pdossier titoli sopra indicato.A. (edizione Ottobre 2013), che dichiariamo di conoscere ed accettare integralmente. Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano specificando le clausole di cui agli articoli delle Condizioni generali:
1. Condizioni Generali di Noleggio hardware, 2. Durata e canoni del Servizio di Noleggio 3. Limiti di responsabilità del Fornitore, 4. Pagamento dei corrispettivi, 5. Foro competente di Brescia, 6. Clausole finali.
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Samples: Stock Option Plan Regulation
Clausole finali. 6.1 Il Contratto esaurisce Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e formano un unico ed inscindibile contesto sì che, per patto espresso, la disciplina dei diritti e degli obblighi violazione di anche una soltanto delle Parti per quanto riguarda l'oggetto dette clausole darà diritto all’Amministrazione di procedere alla risoluzione del Contratto stesso.
6.2 Ogni modificazione delle condizioni e dei termini contratto ed alla richiesta di risarcimento del Contratto richiede forma scritta a pena di nullità.
6.3 Qualsiasi comunicazione tra danno. Per ogni altra condizione non stabilita nel presente contratto, le Parti relativa al Contratto dovrà essere inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
6.4 In relazione parti fanno espressamente riferimento alle disposizioni a tutela dei dati personali, di legge e regolamentari attualmente in vigore. Il presente contratto impegna fin da ora sia il Cliente dà atto concessionario che gli sono state rese note le informazioni il Comune di cui all’artAci Castello ai sensi del T.U.EE.LL. 267/2000. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 13 del D.lgs. 196/2003 ed in Particolare riguardo ai diritti riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgsD.Lgs. 196/2003, lo stesso acconsente la concessionaria dichiara di essere stata informata circa le finalità e le modalità del trattamento, la natura del conferimento, le conseguenze dell’eventuale rifiuto, i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l’ambito di diffusione dei dati stessi, nonché i diritti, la ragione sociale e la sede del Titolare del trattamento e del Responsabile. In base a detta informativa il concessionario conferisce il proprio consenso, al trattamento dei propri dati con le nell’ambito delle finalità e modalità indicategli e nei limiti nei quali il consenso sia richiesto ai sensi di legge. A tutti gli effetti del presente contratto, nonché per le finalità indicate nella informativa stessaqualsiasi controversa dipendente, connessa o comunque strettamente connesse collegata alla concessione in uso anche se relativa a tempi, atti e strumentali fatti successivi alla gestione cessazione (compresa la notifica di atti esecutivi) ed ai fini della competenza giudiziaria, il concessionario elegge domicilio nell’immobile concesso, e, nel caso in cui non lo detenga più, elegge domicilio presso l’Ufficio di Segreteria del rapporto contrattualeComune ove è situato l’immobile concesso. Tutti gli oneri contrattuali (bolli, registrazione ecc.
6.5 Il presente Contratto sostituisce ogni precedente intesa anche verbale tra le Parti e costituisce l'unico Contratto esistente tra il Fornitore e il Cliente in relazione alle materie in esso trattate, e comunque, in caso di contrasto fra pattuizioni contenute nel Contratto e pattuizioni contenute in eventuali precedenti contratti o atti, accordi o impegni di qualsiasi natura, ) sono le pattuizioni contenute nel presente Contratto a prevalere. PROPOSTA D'ORDINE NOLEGGIO HARDWARE Proposta d'Ordine: N. carico del Rif. interno: N. Anno Decorrenza noleggio: Cliente: Codice Descrizione Quantità Prezzo Canone mese Condizioni di pagamento: Totale al netto IVA: € Alla Proposta d'Ordine di Noleggio Hardware si applicano le "Condizioni Generali di Noleggio Hardware" di SME UP S.p.A. (edizione Ottobre 2013)concessionario, che dichiariamo provvederà anche ai successivi pagamenti annuali dell’imposta di conoscere ed accettare integralmenteregistro. Ai sensi degli artt. 1341 Di quanto precede si è redatta la presente scrittura autenticata che, previa lettura e 1342 c.c. si approvano specificando le clausole di cui agli articoli delle Condizioni generali:
1. Condizioni Generali di Noleggio hardwareconferma, 2. Durata viene approvata e canoni del Servizio di Noleggio 3. Limiti di responsabilità del Fornitore, 4. Pagamento dei corrispettivi, 5. Foro competente di Brescia, 6. Clausole finali.sottoscritta dalle parti come appresso in data / /2022
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Clausole finali. 6.1 Il Contratto esaurisce 14.1 Qualsiasi patto in deroga alle disposizioni che precedono, di qualsiasi natura esso sia, sarà valido solo se redatto in forma scritta e successivo al presente Accordo.
14.2 Qualora una delle clausole dell’Accordo dovesse essere dichiarata invalida, illecita od inefficace dalla competente autorità giurisdizionale, lo stesso continuerà ad avere efficacia per la disciplina dei diritti e degli obblighi parte non inficiata da detta clausola, salvo che tale clausola non pregiudichi sostanzialmente il contenuto dell’Accordo o sia stata motivo essenziale per la sua conclusione.
14.3 La circostanza che una delle Parti per quanto riguarda l'oggetto del Contratto stessonon faccia in qualsiasi momento valere i diritti riconosciuti da una o più clausole dell’Accordo non potrà essere intesa come rinuncia a tali diritti ne’ potrà impedire a tale Parte, di pretenderne successivamente la puntale e rigorosa osservanza.
6.2 Ogni modificazione delle condizioni e dei termini del Contratto richiede forma scritta a pena di nullità.
6.3 Qualsiasi comunicazione tra le Parti relativa al Contratto dovrà essere inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
6.4 In relazione alle disposizioni a tutela dei dati personali14.4 Le Parti, il Cliente dà atto in comune accordo, riconoscono che gli sono state rese note le informazioni l’ampliamento volumetrico di cui all’artal punto 7.3 viene concesso a compensazione delle opere di cui al punto 4.3 stabilendo che null’altro sarà riconosciuto dal COMUNE in esecuzione della piazza pubblica di cui al punto 4.3 da realizzare a cure e spese di D Hotels S.r.l.- COMUNE DI VENEZIA SERENISSIMA SGR S.p.A. D HOTELS S.r.l. 13 del D.lgsSERENISSIMA SGR S.p.A. D HOTELS S.r.l. 196/2003 ed in Particolare riguardo ai diritti riconosciuti dalla legge A: Proposta di Accordo ex art. 7 D.lgs. 196/2003, lo stesso acconsente al trattamento dei propri dati con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione 6 L.R. n. 11/2004 B: Progetto del rapporto contrattuale.
6.5 Il presente Contratto sostituisce ogni precedente intesa anche verbale tra le Parti e costituisce l'unico Contratto esistente tra il Fornitore e il Cliente in relazione alle materie in esso trattate, e comunque, in caso di contrasto fra pattuizioni contenute nel Contratto e pattuizioni contenute in eventuali precedenti contratti o atti, accordi o impegni di qualsiasi natura, sono le pattuizioni contenute nel presente Contratto a prevalere. PROPOSTA D'ORDINE NOLEGGIO HARDWARE Proposta d'Ordine: N. del Rif. interno: N. Anno Decorrenza noleggio: Cliente: Codice Descrizione Quantità Prezzo Canone mese Condizioni di pagamento: Totale al netto IVA: € Alla Proposta d'Ordine di Noleggio Hardware si applicano le "Condizioni Generali di Noleggio Hardware" di SME UP S.p.A. (edizione Ottobre 2013), che dichiariamo di conoscere ed accettare integralmente. Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano specificando le clausole di cui agli articoli delle Condizioni generali:
1. Condizioni Generali di Noleggio hardware, 2. Durata e canoni del Servizio di Noleggio 3. Limiti di responsabilità del Fornitore, 4. Pagamento dei corrispettivi, 5. Foro competente di Brescia, 6. Clausole finali.nuovo Hotel 5 stelle
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Samples: Public Private Agreement
Clausole finali. 6.1 12.1 Il Contratto esaurisce testo originale delle presenti condizioni generali di fornitura è redatto solo in lingua italiana ed è l’unico facente fede e vincolante tra le parti.
12.2 Fermo quanto precisato al punto 12.1 che precede, il testo originale in lingua italiana delle presenti condizioni generali può essere altresì tradotto da FERVIT FASTENERS S.p.A. in altre lingue straniere e ciò al solo fine di agevolare fra i suoi clienti la disciplina dei diffusione delle disposizioni
12.3 Le presenti condizioni generali abrogano e sostituiscono eventuali precedenti condizioni generali di fornitura, tanto scritti che verbali, intercorrenti tra FERVIT FASTENERS S.p.A. ed il compratore-cliente.
12.4 Qualora una o più delle clausole contenute nelle presenti condizioni generali o nelle conferme d’ordine sia annullata o venga dichiarata nulla o inefficace ai sensi di legge, la validità delle rimanenti clausole rimane intatta.
12.5 Il mancato esercizio di una qualche pattuizione, diritto o facoltà qui previsti non impedisce né pregiudica il diritto di far valere successivamente tali previsioni, diritti o facoltà, o qualsivoglia altra previsione, diritto o facoltà attribuito dalle presenti condizioni generali.
12.6 Tutte le informazioni relative all’altra parte, alle modalità di svolgimento dell’attività, ai prodotti e degli obblighi delle Parti in genere a qualunque informazione conosciuta a causa o in occasione del rapporto costituito, hanno carattere riservato e confidenziale e conseguentemente non potranno essere divulgate a terzi e non potranno essere utilizzate per quanto riguarda l'oggetto finalità estranee al corretto svolgimento del Contratto rapporto stesso.
6.2 Ogni modificazione delle condizioni 12.7 Tutti i diritti di licenza per la produzione, la commercializzazione, la vendita e l’uso dei termini del Contratto richiede forma scritta a pena prodotti forniti al compratore-cliente, nonché di nullità.
6.3 Qualsiasi comunicazione tra le Parti relativa al Contratto dovrà essere inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
6.4 In relazione alle disposizioni a tutela dei dati personaliquanto in qualunque modo, il Cliente dà atto che gli sono state rese note le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 ed in Particolare riguardo ai diritti riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003, lo stesso acconsente al trattamento dei propri dati con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione esecuzione del rapporto contrattuale.
6.5 Il presente Contratto sostituisce ogni precedente intesa anche verbale tra le Parti di fornitura, dovesse essere scoperto, inventato e costituisce l'unico Contratto esistente tra il Fornitore progettato, è e il Cliente in relazione alle materie in esso trattate, e comunque, in caso sarà di contrasto fra pattuizioni contenute nel Contratto e pattuizioni contenute in eventuali precedenti contratti o atti, accordi o impegni esclusiva proprietà di qualsiasi natura, sono le pattuizioni contenute nel presente Contratto a prevalere. PROPOSTA D'ORDINE NOLEGGIO HARDWARE Proposta d'Ordine: N. del Rif. interno: N. Anno Decorrenza noleggio: Cliente: Codice Descrizione Quantità Prezzo Canone mese Condizioni di pagamento: Totale al netto IVA: € Alla Proposta d'Ordine di Noleggio Hardware si applicano le "Condizioni Generali di Noleggio Hardware" di SME UP FERVIT FASTENERS S.p.A. (edizione Ottobre 2013), che dichiariamo di conoscere ed accettare integralmente. Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano specificando le clausole di cui agli articoli delle Condizioni generali:
1. Condizioni Generali di Noleggio hardware, 2. Durata e canoni del Servizio di Noleggio 3. Limiti di responsabilità del Fornitore, 4. Pagamento dei corrispettivi, 5. Foro competente di Brescia, 6. Clausole finali.A.
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Clausole finali. 6.1 4.1 Il Contratto esaurisce la disciplina dei diritti e degli obblighi delle Parti per quanto riguarda l'oggetto del Contratto stesso.
6.2 4.2 Ogni modificazione delle condizioni e dei termini del Contratto richiede forma scritta a pena di nullità.
6.3 4.3 Qualsiasi comunicazione tra le Parti relativa al Contratto dovrà essere inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
6.4 4.4 In relazione alle disposizioni a tutela dei dati personali, il Cliente dà atto che gli sono state rese note le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 ed in Particolare riguardo ai diritti riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003, lo stesso acconsente al trattamento dei propri dati con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale.
6.5 4.5 Il presente Contratto sostituisce ogni precedente intesa anche verbale tra le Parti e costituisce l'unico Contratto esistente tra il Fornitore e il Cliente in relazione alle materie in esso trattate, e comunque, in caso di contrasto fra pattuizioni contenute nel Contratto e pattuizioni contenute in eventuali precedenti contratti o atti, accordi o impegni di qualsiasi natura, sono le pattuizioni contenute nel presente Contratto a prevalere. Edizione Ottobre 2013 PROPOSTA D'ORDINE NOLEGGIO HARDWARE DI PRODOTTI E SERVIZI Proposta d'Ordine: N. del Rif. interno: N. Anno Decorrenza noleggio: Cliente: Codice Descrizione Quantità Prezzo Canone mese Importo Condizioni di pagamento: Totale al netto IVA: € Alla Proposta d'Ordine di Noleggio Hardware Prodotti e Servizi si applicano le "Condizioni Generali di Noleggio HardwareVendita di Prodotti e Servizi" e le “Condizioni Generali per Servizio di Assistenza Sistemistica” di SME UP S.p.A. (edizione Ottobre 2013), che dichiariamo di conoscere ed accettare integralmente. Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano specificando le seguenti clausole di cui agli articoli delle Condizioni generali:
1. Condizioni Generali generali di Noleggio hardwareVendita di Prodotti e Servizi: 1.Condizioni generali di Vendita, 2. Durata Pagamento dei corrispettivi, 3. Foro competente di Brescia, 4. Clausole finali, e canoni le seguenti clausole di cui agli articoli delle Condizioni Generali per Servizio di Assistenza Sistemistica: 1. Oggetto del Servizio di Noleggio Assistenza Sistemistica; 2. Modalità di prestazione del Servizio di Assistenza Sistemistica, 3. Limiti di responsabilità del Fornitore, 4. Pagamento dei corrispettivi, 55.Risoluzione del Contratto, 6. Foro competente di Brescia, 67. Clausole finali. Le presenti Condizioni Generali di Noleggio Hardware si applicano a tutte le "Proposte d'Ordine di Noleggio Hardware". La Proposta d'Ordine di Noleggio Hardware emessa dal Fornitore costituisce l'intero accordo tra le Parti, che si perfeziona con la firma per accettazione da parte del Cliente delle clausole in esso richiamate.
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Samples: Condizioni Generali
Clausole finali. 6.1 Il Contratto esaurisce la disciplina dei diritti e degli obblighi 8.1 La normativa applicabile al presente Accordo è quella dello Stato italiano.
8.2 Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Accordo, sarà competente, in via esclusiva, il Foro del luogo di esecuzione dell’Accordo, salvo l’impegno delle Parti per quanto riguarda l'oggetto del Contratto stessoad esperire un preventivo tentativo di conciliazione in sede stragiudiziale.
6.2 Ogni modificazione 8.3 Il Ricevente deve tenere i libri, registri e altri documenti in modo da fornire ogni ragionevole dettaglio al Fornitore, in modo di verificare l’adempimento delle condizioni obbligazione derivanti dal presente Accordo. Il Ricevente consentirà inoltre che tali libri, registri documenti siano ispezionati e dei termini del Contratto richiede forma scritta a pena di nullitàcontrollati da uno o più esperti incaricati dal Fornitore.
6.3 Qualsiasi 8.4 Questo Accordo entra in vigore dall’ultima data di sottoscrizione delle Parti e rimane in vigore fino alla conclusione delle attività di cui all’Allegato 1 al presente Accordo o per il tempo che il destinatario ha il possesso dei Materiali o delle Modifiche, qualunque sia il periodo più lungo.
8.5 Il Ricevente o il Fornitore potranno risolvere dal presente Accordo, mediante comunicazione scritta, qualora l’altra Parte non pone rimedio, qualora sia possibile, all’inadempimento entro (30) giorni di calendario dal ricevimento della suddetta comunicazione, contente l’indicazione dell’inadempimento da rimediare.
8.6 Il presente Accordo e il relativo allegato costituisce l’intero accordo tra le Parti relativa Parti. Questo Accordo può essere modificato e/o integrato solo con il consenso scritto di entrambe le Parti. Le eventuali modifiche saranno oggetto di addendum al Contratto dovrà essere inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritornopresente Accordo e decorreranno dalla data della loro sottoscrizione, salvo diversa intesa tra le Parti.
6.4 In relazione alle disposizioni a tutela dei dati personali, il Cliente dà atto che 8.7 Le premesse e gli sono state rese note le informazioni di cui all’art. 13 eventuali allegati costituiscono parte integrante del D.lgs. 196/2003 ed in Particolare riguardo ai diritti riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003, lo stesso acconsente al trattamento dei propri dati con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattualepresente Accordo.
6.5 8.8 Il presente Contratto sostituisce ogni precedente intesa anche verbale tra le Parti e costituisce l'unico Contratto esistente tra il Fornitore e il Cliente in relazione alle materie in esso trattate, e comunque, atto è soggetto a registrazione solo in caso di contrasto fra pattuizioni contenute nel Contratto uso. Le spese di bollo sono a carico del Ricevente e pattuizioni contenute sono assolte in eventuali precedenti contratti o attimodo virtuale giusta autorizzazione dell’Ufficio Territoriale di Firenze, accordi o impegni di qualsiasi naturaprot. n. 67617 del 03.07.2020.
8.9 Le disposizioni del presente Accordo relative alla proprietà intellettuale, sono le pattuizioni contenute nel presente Contratto a prevalere. PROPOSTA D'ORDINE NOLEGGIO HARDWARE Proposta d'Ordine: N. del Rif. interno: N. Anno Decorrenza noleggio: Cliente: Codice Descrizione Quantità Prezzo Canone mese Condizioni di pagamento: Totale al netto IVA: € Alla Proposta d'Ordine di Noleggio Hardware alla riservatezza, alla responsabilità si applicano le "Condizioni Generali di Noleggio Hardware" di SME UP S.panche dopo la fine del presente Accordo per qualsiasi motivo.A. (edizione Ottobre 2013)
8.10 Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.15 comma 2-bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241. La versione digitale sarà inviata ai seguenti indirizzi PEC: Letto, che dichiariamo di conoscere ed accettare integralmente. Ai sensi degli artt. 1341 approvato e 1342 c.c. si approvano specificando le clausole di cui agli articoli delle Condizioni generali:
1. Condizioni Generali di Noleggio hardware, 2. Durata e canoni del Servizio di Noleggio 3. Limiti di responsabilità del Fornitore, 4. Pagamento dei corrispettivi, 5. Foro competente di Brescia, 6. Clausole finalisottoscritto digitalmente.
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