Common use of Clausole penali Clause in Contracts

Clausole penali. In caso di mancato o ritardato adempimento agli obblighi contrattuali, il contraente sarà tenuto a corrispondere alla Provincia di Brescia le penali come di seguito indicato. Il ritardo nella consegna e/o l’esecuzione della fornitura in modo difforme da quanto offerto e contrattualizzato (ivi compreso il caso in cui le prestazioni non siano eseguite nei modi e con l’impiego di materiali delle migliori qualità con conseguente obbligo di corretta esecuzione nell’arco delle 24 ore successive alla contestazione senza ulteriori oneri per l’Amministrazione) comporterà l’applicazione delle penali oltre all’eventuale risarcimento del danno. Qualora il mancato rispetto degli obblighi contrattuali si configurino come grave inadempimento, la Provincia di Brescia si riserva la facoltà di risolvere il contratto ed incamerare la cauzione definitiva tramite semplice comunicazione scritta, fatto salvo il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Ove siano accertati casi di inadempimento la cui gravità non comporti la risoluzione del contratto, la Provincia si riserva di applicare una penale, anche a valere sui crediti maturati ovvero sulla cauzione definitiva che dovrà essere tempestivamente reintegrata, rapportata alla gravità dell’inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare fornitura oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore. Le penalità di cui ai precedenti capoversi sono comminate mediante nota di addebito a valere sui futuri pagamenti, previa contestazione scritta della Provincia di Brescia inviata mediante posta elettronica certificata. Decorsi 8 (otto) giorni dal ricevimento della contestazione, senza che la ditta abbia prodotto giustificazioni scritte, accolte favorevolmente dalla Provincia di Brescia, le penalità si intendono accettate. Qualora l’appaltatore per cause di forza maggiore oppure impreviste difficoltà tecniche, non fosse in grado di rispettare i termini stabiliti dal presente capitolato, causando un ritardo rispetto ai tempi previsti, deve darne immediata comunicazione scritta al RUP e al Dirigente del Settore e concordare con lo stesso un ulteriore termine per l’adempimento dei compiti attribuiti. Qualora non venga effettuata la comunicazione ovvero rispettato tale ulteriore termine la mancanza verrà considerata come inadempienza dell’appaltatore soggetta a penali. In ogni caso l’importo delle singole penali applicate per il ritardo dell’adempimento non potrà superare giornalmente dell’1‰ (un per mille) dell’importo netto contrattuale, ai sensi dell’articolo 113-bis del Codice. Ai sensi del medesimo articolo, l’importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell’ammontare netto contrattuale, ai sensi dell’articolo 113-bis del Codice.

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Clausole penali. In caso di mancato o ritardato adempimento agli obblighi contrattuali, il contraente sarà tenuto a corrispondere alla Provincia di Brescia le penali come di seguito indicato. Il ritardo nella consegna e/o l’esecuzione l'esecuzione della fornitura in modo difforme da quanto offerto e contrattualizzato (ivi compreso il caso in cui le prestazioni non siano eseguite nei modi e con l’impiego di materiali delle migliori qualità con conseguente obbligo di corretta esecuzione nell’arco delle 24 ore successive alla contestazione senza ulteriori oneri per l’Amministrazione) comporterà l’applicazione l'applicazione delle penali oltre all’eventuale risarcimento del danno. Qualora il mancato rispetto degli obblighi contrattuali si configurino come grave inadempimento, la Provincia di Brescia si riserva la facoltà di risolvere il contratto ed incamerare la cauzione definitiva tramite semplice comunicazione scritta, fatto salvo il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Ove siano accertati casi di inadempimento la cui gravità non comporti la risoluzione del contratto, la Provincia si riserva di applicare una penale, anche a valere sui crediti maturati ovvero sulla cauzione definitiva che dovrà essere tempestivamente reintegrata, rapportata alla gravità dell’inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare fornitura oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore. Le penalità di cui ai precedenti capoversi sono comminate mediante nota di addebito a valere sui futuri pagamenti, previa contestazione scritta della Provincia di Brescia inviata mediante posta elettronica certificata. Decorsi 8 (otto) giorni dal ricevimento della contestazione, senza che la ditta abbia prodotto giustificazioni scritte, accolte favorevolmente dalla Provincia di Brescia, le penalità si intendono accettate. Qualora l’appaltatore per cause di forza maggiore oppure impreviste difficoltà tecniche, non fosse in grado di rispettare i termini stabiliti dal presente capitolato, causando un ritardo rispetto ai tempi previsti, deve darne immediata comunicazione scritta al RUP e al Dirigente del Settore e concordare con lo stesso un ulteriore termine per l’adempimento dei compiti attribuiti. Qualora non venga effettuata la comunicazione ovvero rispettato tale ulteriore termine la mancanza verrà considerata come inadempienza dell’appaltatore soggetta a penali. In ogni caso l’importo delle singole penali applicate per il ritardo dell’adempimento non potrà superare giornalmente dell’1‰ (un per mille) dell’importo netto contrattuale, ai sensi dell’articolo 113-bis del Codice. Ai sensi del medesimo articolo, l’importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell’ammontare netto contrattuale, ai sensi dell’articolo 113-bis del Codice.

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Clausole penali. In caso di mancato o ritardato adempimento agli obblighi contrattuali, il contraente sarà tenuto a corrispondere alla Provincia di Brescia le penali come di seguito indicato. Il ritardo nella consegna e/o l’esecuzione della fornitura in modo difforme da quanto offerto e contrattualizzato (ivi compreso il caso in cui le prestazioni non siano eseguite nei modi e con l’impiego di materiali delle migliori qualità con conseguente obbligo di corretta esecuzione nell’arco delle 24 ore successive alla contestazione senza ulteriori oneri per l’Amministrazione) comporterà com- porterà l’applicazione delle penali oltre all’eventuale risarcimento del danno. Qualora il mancato rispetto degli obblighi contrattuali si configurino come grave inadempimento, la Provincia di Brescia si riserva la facoltà di risolvere il contratto ed incamerare la cauzione definitiva tramite semplice comunicazione scritta, fatto salvo il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Ove siano accertati casi di inadempimento la cui gravità non comporti la risoluzione del contratto, la Provincia si riserva di applicare una penale, anche a valere sui crediti maturati ovvero sulla cauzione definitiva che dovrà essere tempestivamente reintegratamaturati, rapportata alla gravità dell’inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al alla regolare fornitura oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente esat- tamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore. Le penalità di cui ai precedenti capoversi sono comminate mediante nota di addebito a valere sui futuri pagamenti, previa contestazione scritta della Provincia di Brescia inviata mediante posta elettronica certificata. Decorsi 8 (otto) giorni dal ricevimento della contestazione, senza che la ditta abbia prodotto giustificazioni scritte, accolte favorevolmente favorevol- mente dalla Provincia di Brescia, le penalità si intendono accettate. Qualora l’appaltatore per cause di forza maggiore oppure impreviste difficoltà tecniche, non fosse in grado di rispettare rispet- tare i termini stabiliti dal presente capitolato, causando un ritardo rispetto ai tempi previsti, deve darne immediata comunicazione scritta al RUP e al Dirigente del Settore e concordare con lo stesso un ulteriore termine per l’adempimento l’adem- pimento dei compiti attribuiti. Qualora non venga effettuata la comunicazione ovvero rispettato tale ulteriore termine la mancanza verrà considerata come inadempienza dell’appaltatore soggetta a penali. In ogni caso l’importo delle singole penali applicate per il ritardo del singolo giorno dell’adempimento non potrà superare giornalmente dell’1‰ ammonta al 1‰ (un per mille) dell’importo netto contrattuale, ai sensi dell’articolo 113-bis del Codice. Ai sensi del medesimo articolo, l’importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell’ammontare netto contrattuale, ai sensi dell’articolo 113-bis del Codice.

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Clausole penali. Il mancato rispetto dei tempi di consegna, comporta l'applicazione di una penale minima di € 200,00 per ogni giorno solare di ritardo. La penale si applica di diritto senza che a ciò necessiti alcuna comunicazione scritta o contestazione di addebiti da parte dell’Azienda Sanitaria. La penale non si applica qualora il fornitore dimostri che il mancato rispetto dei termini previsti sia dipeso da cause di forza maggiore ad esso non imputabile. In tale caso l’onere della prova incombe sul fornitore. L’incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà mediante ritenzione delle somme alla Ditta spettanti in esecuzione della fornitura oggetto del presente capitolato o a qualsiasi altro titolo dovute. Inoltre la Ditta è soggetta all’applicazione di una penale di importo variabile da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 2.000,00, quando: • in caso di mancato fornitura effettuata con prodotti qualitativamente non rispondenti ai requisiti richiesti; • non effettua la fornitura o ritardato adempimento agli obblighi contrattualieffettua con ritardo la sostituzione dei prodotti qualitativamente non rispondenti ai requisiti richiesti, il contraente sarà tenuto a corrispondere alla Provincia ovvero siano stati riscontrati non rispondenti ai requisiti richiesti, in fase di Brescia le penali come di seguito indicato. Il ritardo nella consegna utilizzazione e/o l’esecuzione distribuzione degli stessi. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali è specificamente contestata alla Ditta dal responsabile del contratto o da suo delegato a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata anche per telefax. Le penali saranno applicate mediante trattenuta di pari importo sulla prima fattura utile messa in pagamento, oppure, se l’importo di tale fattura non risulti sufficiente o non sia possibile o agevole procedere in tal senso, mediante rivalsa sulla cauzione prestata. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la Ditta dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della fornitura in modo difforme da quanto offerto e contrattualizzato (ivi compreso il caso in cui le prestazioni non siano eseguite nei modi e con l’impiego di materiali delle migliori qualità con conseguente obbligo di corretta esecuzione nell’arco delle 24 ore successive alla contestazione senza ulteriori oneri per l’Amministrazione) comporterà medesima penale. La Ditta prende atto che l’applicazione delle penali oltre all’eventuale risarcimento del danno. Qualora il mancato rispetto degli obblighi contrattuali si configurino come grave inadempimento, la Provincia di Brescia si riserva la facoltà di risolvere il contratto ed incamerare la cauzione definitiva tramite semplice comunicazione scritta, fatto salvo previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Azienda Sanitaria a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Ove siano accertati Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali, quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di inadempimento forza maggiore. E’ fatta comunque salva la cui gravità non comporti la risoluzione del contrattofacoltà per l’Azienda Sanitaria, la Provincia si riserva di applicare una penale, anche a valere sui crediti maturati ovvero sulla cauzione definitiva che dovrà essere tempestivamente reintegrata, rapportata alla gravità dell’inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare fornitura oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore. Le penalità di cui ai precedenti capoversi sono comminate mediante nota di addebito a valere sui futuri pagamenti, previa contestazione scritta della Provincia di Brescia inviata mediante posta elettronica certificata. Decorsi 8 (otto) giorni dal ricevimento della contestazione, senza che la ditta abbia prodotto giustificazioni scritte, accolte favorevolmente dalla Provincia di Brescia, le penalità si intendono accettate. Qualora l’appaltatore per cause di forza maggiore oppure impreviste difficoltà tecniche, non fosse in grado di rispettare i termini stabiliti dal presente capitolato, causando un ritardo rispetto ai tempi previsti, deve darne immediata comunicazione scritta al RUP e al Dirigente del Settore e concordare con lo stesso un ulteriore termine per l’adempimento dei compiti attribuiti. Qualora non venga effettuata la comunicazione ovvero rispettato tale ulteriore termine la mancanza verrà considerata come inadempienza dell’appaltatore soggetta a penali. In ogni caso l’importo delle singole penali applicate per il ritardo dell’adempimento non potrà superare giornalmente dell’1‰ (un per mille) dell’importo netto contrattuale, ai sensi dell’articolo 113-bis del Codice. Ai sensi del medesimo articolo, quando l’importo complessivo delle penali non potrà superare superi il 10% dell’ammontare netto contrattualedel valore complessivo della fornitura, ai sensi dell’articolo 113-bis del Codicedi risolvere il contratto addebitando nel qual caso alla Ditta il maggior onere conseguente all’acquisto sul libero mercato dei beni oggetto della presente fornitura, nonché di incamerare la cauzione.

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Clausole penali. In caso Qualora l’aggiudicatario non dovesse dare regolare esecuzione al servizio secondo le modalità, le tempistiche e le prescrizioni tecniche indicate nel presente capitolato e nell’offerta tecnica, potranno essere applicate eventuali penali da parte della stazione appaltante, commisurate ai giorni di mancato ritardo ed alla gravità dell’inadempimento in funzione dell’interesse pubblico alla regolare esecuzione del servizio nonché proporzionali rispetto all’importo del contratto. L’ammontare di ogni singola penale verrà determinata discrezionalmente dalla stazione appaltante sulla base di una propria valutazione in merito all’entità delle conseguenze legate al ritardo o ritardato adempimento agli obblighi al disservizio prodotto, con le modalità e nei limiti di cui all’art. 113 – bis, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016. L’applicazione di penali sarà comunque preceduta da specifica comunicazione scritta da parte della stazione appaltante avente ad oggetto gli inadempimenti contestati, con richiesta di giustificazioni e con invito all’aggiudicatario a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali, il contraente sarà tenuto a corrispondere alla Provincia . L’aggiudicatario dovrà produrre le proprie controdeduzioni all’Amministrazione nel termine massimo di Brescia le penali come di seguito indicato5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione stessa. Il ritardo nella consegna e/o l’esecuzione della fornitura in modo difforme da quanto offerto e contrattualizzato (ivi compreso il Nel caso in cui le prestazioni giustificazioni addotte non siano eseguite nei modi fossero ritenute meritevoli di accoglimento da parte della stazione appaltante, o in caso di mancata risposta nel termine indicato, l’Amministrazione potrà irrogare la relativa penale con le modalità sopra indicate. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con l’impiego di materiali delle migliori qualità con conseguente obbligo di corretta esecuzione nell’arco delle 24 ore successive alla contestazione senza ulteriori oneri per l’Amministrazione) comporterà l’applicazione costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva. Il pagamento delle penali oltre all’eventuale risarcimento avverrà mediante trattenuta del dannorelativo importo sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. Qualora In tale ultimo caso l’appaltatore è tenuto a ripristinare il mancato rispetto degli obblighi contrattuali si configurino come grave inadempimento, la Provincia di Brescia si riserva la facoltà di risolvere il contratto ed incamerare la cauzione definitiva tramite semplice deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione scritta, fatto salvo il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Ove siano accertati casi di inadempimento la cui gravità non comporti del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto, la Provincia si riserva di applicare una penale, anche a valere sui crediti maturati ovvero sulla cauzione definitiva che dovrà essere tempestivamente reintegrata, rapportata alla gravità dell’inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare fornitura oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore. Le penalità di cui ai precedenti capoversi sono comminate mediante nota di addebito a valere sui futuri pagamenti, previa contestazione scritta della Provincia di Brescia inviata mediante posta elettronica certificata. Decorsi 8 (otto) giorni dal ricevimento della contestazione, senza che la ditta abbia prodotto giustificazioni scritte, accolte favorevolmente dalla Provincia di Brescia, le penalità si intendono accettate. Qualora l’appaltatore per cause di forza maggiore oppure impreviste difficoltà tecniche, non fosse in grado di rispettare i termini stabiliti dal presente capitolato, causando un ritardo rispetto ai tempi previsti, deve darne immediata comunicazione scritta al RUP e al Dirigente del Settore e concordare con lo stesso un ulteriore termine per l’adempimento dei compiti attribuiti. Qualora non venga effettuata la comunicazione ovvero rispettato tale ulteriore termine la mancanza verrà considerata come inadempienza dell’appaltatore soggetta a penali. In ogni caso l’importo delle singole penali applicate per il ritardo dell’adempimento non potrà superare giornalmente dell’1‰ (un per mille) dell’importo netto contrattuale, ai sensi dell’articolo 113-bis del Codice. Ai sensi del medesimo articolo, l’importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell’ammontare netto contrattuale, ai sensi dell’articolo 113-bis del Codice.

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