Collegio dei revisori contabili. 1. Il Collegio dei revisori contabili è composto da quattro membri effettivi e due supplenti, pariteticamente suddivisi tra le parti ed è, per una metà eletto dell'Assemblea dei delegati e per l'altra metà designato dalla rappresentanza delle associazioni artigiane. Il primo Presidente del Collegio eletto o designato dopo la costituzione degli organi definitivi di ARTIFOND sarà espresso dalla rappresentanza dei lavoratori associati. Ad ogni rinnovo delle cariche si effettuerà la rotazione tra le due componenti. 2. Per l'elezione dei due componenti effettivi ed uno supplente della parte istitutiva sindacale si procede mediante liste presentate dalla parte istitutiva stessa; ciascuna lista contiene i nomi di due Revisori effettivi e di un Revisore supplente; risultano eletti i Revisori la cui lista ha ottenuto il maggior numero di voti. 3. I componenti del Collegio devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dalla legge e dai decreti ministeriali; a Ioro carico non devono sussistere cause di ineleggibilità di cui all'art. 2399 del codice civile né situazioni di incompatibilità di cui all'art. 8 del decreto del Ministro del tesoro n. 703/1996. 4. La carica di Revisore e di delegato sono incompatibili. 5. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente che deve risultare appartenente alla rappresentanza associativa che non ha espresso il Presidente di ARTIFOND. 6. Il Collegio è convocato dal suo Presidente mediante lettera A.R. o fax o telegramma, con periodicità almeno trimestrale e delibera a maggioranza con la partecipazione di almeno tre componenti: in caso di parità, al Presidente spetta voto doppio. 7. Al Collegio competono i compiti e i doveri previsti dall'art. 2403 e seguenti del codice civile; il Collegio partecipa alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione. 8. I componenti del Collegio devono inoltre ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 124/1993. 9. Spetta in particolare al Collegio: a) emettere, almeno 15 giorni prima della Assemblea annuale che delibera su quanto sub a), b) e c) di cui al punto 2) del successivo art. 23, la relazione diretta ai delegati sulla gestione d'esercizio, sul rendiconto e sul bilancio preventivo di ARTIFOND; b) vigilare sulla coerenza e compatibilità dell'attività di ARTIFOND con il suo scopo previdenziale e le relative disposizioni di legge; c) segnalare alla Commissione di vigilanza eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio di ARTIFOND, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del decreto; d) comunicare alla Commissione di vigilanza eventuali irregolarità capaci di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione di ARTIFOND, allegando i relativi verbali, ancorché sia stata esclusa a maggioranza la sussistenza di irregolarità ma insistano dissensi in seno al Collegio. 10. Il Collegio dei revisori contabili deve comunicare al Presidente del Consiglio di amministrazione di ARTIFOND ogni irregolarità riscontrata. 11. I componenti del Collegio dei revisori contabili durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati. 12. Il Revisore che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato; la prima Assemblea successiva provvederà alla designazione di altro supplente.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Collegio dei revisori contabili. 1. Il Collegio dei revisori contabili è composto da quattro membri effettivi e due supplenti, pariteticamente suddivisi tra le parti ed è, per una metà eletto dell'Assemblea dei delegati e per l'altra metà designato dalla rappresentanza delle associazioni artigiane. Il primo Presidente del Collegio eletto o designato dopo la costituzione degli organi definitivi di ARTIFOND sarà espresso dalla rappresentanza dei lavoratori associati. Ad ogni rinnovo delle cariche si effettuerà la rotazione tra le due componenti.
2. Per l'elezione dei due componenti effettivi ed uno supplente della parte istitutiva sindacale si procede mediante liste presentate dalla parte istitutiva stessa; ciascuna lista contiene i nomi di due Revisori effettivi e di un Revisore supplente; risultano eletti i Revisori la cui lista ha ottenuto il maggior numero di voti.
3. I componenti del Collegio devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dalla legge e dai decreti ministeriali; a Ioro carico non devono sussistere cause di ineleggibilità di cui all'art. 2399 del codice civile né nè situazioni di incompatibilità di cui all'art. 8 del decreto del Ministro del tesoro n. 703/1996.
4. La carica di Revisore e di delegato sono incompatibili.
5. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente che deve risultare appartenente alla rappresentanza associativa che non ha espresso il Presidente di ARTIFOND.
6. Il Collegio è convocato dal suo Presidente mediante lettera A.R. o fax o telegramma, con periodicità almeno trimestrale e delibera a maggioranza con la partecipazione di almeno tre componenti: in caso di parità, al Presidente spetta voto doppio.
7. Al Collegio competono i compiti e i doveri previsti dall'art. 2403 e seguenti del codice civile; il Collegio partecipa alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione.
8. I componenti del Collegio devono inoltre ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 124/1993.
9. Spetta in particolare al Collegio:
a) emettere, almeno 15 giorni prima della Assemblea annuale che delibera su quanto sub a), b) e c) di cui al punto 2) del successivo art. 23, la relazione diretta ai delegati sulla gestione d'esercizio, sul rendiconto e sul bilancio preventivo di ARTIFOND;
b) vigilare sulla coerenza e compatibilità dell'attività di ARTIFOND con il suo scopo previdenziale e le relative disposizioni di legge;
c) segnalare alla Commissione di vigilanza eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio di ARTIFOND, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del decreto;
d) comunicare alla Commissione di vigilanza eventuali irregolarità capaci di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione di ARTIFOND, allegando i relativi verbali, ancorché sia stata esclusa a maggioranza la sussistenza di irregolarità ma insistano dissensi in seno al Collegio.
10. Il Collegio dei revisori contabili deve comunicare al Presidente del Consiglio di amministrazione di ARTIFOND ogni irregolarità riscontrata.
11. I componenti del Collegio dei revisori contabili durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati.
12. Il Revisore che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato; la prima Assemblea successiva provvederà alla designazione di altro supplente.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Fondo Pensione
Collegio dei revisori contabili. 1. Il Collegio dei revisori contabili è composto da quattro membri effettivi e due supplenti, pariteticamente suddivisi tra le parti ed è, per una metà eletto dell'Assemblea dei delegati e per l'altra metà designato dalla rappresentanza delle associazioni artigiane. Il primo Presidente del Collegio eletto o designato dopo la costituzione degli organi definitivi di ARTIFOND sarà espresso dalla rappresentanza dei lavoratori associati. Ad ogni rinnovo delle cariche si effettuerà la rotazione tra le due componenti.
2. Per l'elezione dei due componenti effettivi ed uno supplente della parte istitutiva sindacale si procede mediante liste presentate dalla parte istitutiva stessa; stessa; ciascuna lista contiene i nomi di due Revisori effettivi e di un Revisore supplente; supplente; risultano eletti i Revisori la cui lista ha ottenuto il maggior numero di voti.
3. I componenti del Collegio devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dalla legge e dai decreti ministeriali; ministeriali; a Ioro carico non devono sussistere cause di ineleggibilità di cui all'art. 2399 del codice civile né situazioni di incompatibilità di cui all'art. 8 del decreto del Ministro del tesoro n. 703/1996.
4. La carica di Revisore e di delegato sono incompatibili.
5. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente che deve risultare appartenente alla rappresentanza associativa che non ha espresso il Presidente di ARTIFOND.
6. Il Collegio è convocato dal suo Presidente mediante lettera A.R. o fax o telegramma, con periodicità almeno trimestrale e delibera a maggioranza con la partecipazione di almeno tre componenti: in caso di parità, al Presidente spetta voto doppio.
7. Al Collegio competono i compiti e i doveri previsti dall'art. 2403 e seguenti del codice civile; civile; il Collegio partecipa alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione.
8. I componenti del Collegio devono inoltre ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 124/1993.
9. Spetta in particolare al Collegio:
a) emettere, almeno 15 giorni prima della Assemblea annuale che delibera su quanto sub a), b) e c) di cui al punto 2) del successivo art. 23, la relazione diretta ai delegati sulla gestione d'esercizio, sul rendiconto e sul bilancio preventivo di ARTIFOND;ARTIFOND;
b) vigilare sulla coerenza e compatibilità dell'attività di ARTIFOND con il suo scopo previdenziale e le relative disposizioni di legge;legge;
c) segnalare alla Commissione di vigilanza eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio di ARTIFOND, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del decreto;decreto;
d) comunicare alla Commissione di vigilanza eventuali irregolarità capaci di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione di ARTIFOND, allegando i relativi verbali, ancorché sia stata esclusa a maggioranza la sussistenza di irregolarità ma insistano dissensi in seno al Collegio.
10. Il Collegio dei revisori contabili deve comunicare al Presidente del Consiglio di amministrazione di ARTIFOND ogni irregolarità riscontrata.
11. I componenti del Collegio dei revisori contabili durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati.
12. Il Revisore che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato; designato; la prima Assemblea successiva provvederà alla designazione di altro supplente.
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Collegio dei revisori contabili. 1L’Assemblea Generale di ogni quadriennio dispari elegge cinque Revisori contabili effettivi, dei quali almeno uno deve essere Revisore Ufficiale dei Conti, e due supplenti, i quali durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili senza limite di durata del mandato. A fini elettivi, in tempo utile per la votazione in Assemblea Generale, il Presidente dell’Associazione sollecita la richiesta delle candidature con comunicazione diretta a tutte le imprese associate. Alla carica di Revisore contabile possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d’impresa. I Revisori sono eletti a scrutinio segreto dall’Assemblea Generale su una lista di candidati che sia rappresentativa dei diversi territori. Risultano eletti Revisori effettivi i cinque candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi due candidati in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età. I Revisori scelgono nel loro ambito il Presidente del Collegio. Il Collegio dei revisori Revisori contabili è composto da quattro membri effettivi vigila sull’andamento della gestione economica e due supplenti, pariteticamente suddivisi tra le parti ed èfinanziaria dell’Associazione e ne riferisce all’Assemblea con la relazione sui bilanci. I Revisori contabili partecipano alle riunioni di Assemblea Generale e Giunta. Qualora, per una metà eletto dell'Assemblea dei delegati e per l'altra metà designato dalla rappresentanza delle associazioni artigiane. Il primo Presidente del Collegio eletto o designato dopo la costituzione degli organi definitivi di ARTIFOND sarà espresso dalla rappresentanza dei lavoratori associati. Ad ogni rinnovo delle cariche si effettuerà la rotazione tra le due componenti.
2. Per l'elezione dei due componenti effettivi ed uno supplente della parte istitutiva sindacale si procede mediante liste presentate dalla parte istitutiva stessa; ciascuna lista contiene i nomi di due Revisori effettivi e di qualsiasi motivo venga a mancare un Revisore supplenteeffettivo, il Revisore contabile supplente subentra a quello effettivo in ordine al numero dei voti conseguiti; risultano eletti i Revisori la cui lista ha ottenuto il maggior numero di voti.
3. I componenti del Collegio devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dalla legge e dai decreti ministeriali; a Ioro carico non devono sussistere cause di ineleggibilità di cui all'art. 2399 del codice civile né situazioni di incompatibilità di cui all'art. 8 del decreto del Ministro del tesoro n. 703/1996.
4. La carica di Revisore e di delegato sono incompatibili.
5. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente che deve risultare appartenente alla rappresentanza associativa che non ha espresso il Presidente di ARTIFOND.
6. Il Collegio è convocato dal suo Presidente mediante lettera A.R. o fax o telegramma, con periodicità almeno trimestrale e delibera a maggioranza con la partecipazione di almeno tre componenti: in caso di paritàparità subentra quello più anziano di età; ove occorra, al Presidente spetta voto doppioi Revisori supplenti vengono integrati, a scalare, tra i primi dei non eletti.. L’incarico di Revisore Contabile è incompatibile con ogni altra carica dell’Associazione.
7. Al Collegio competono i compiti e i doveri previsti dall'art. 2403 e seguenti del codice civile; il Collegio partecipa alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione.
8. I componenti del Collegio devono inoltre ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 124/1993.
9. Spetta in particolare al Collegio:
a) emettere, almeno 15 giorni prima della Assemblea annuale che delibera su quanto sub a), b) e c) di cui al punto 2) del successivo art. 23, la relazione diretta ai delegati sulla gestione d'esercizio, sul rendiconto e sul bilancio preventivo di ARTIFOND;
b) vigilare sulla coerenza e compatibilità dell'attività di ARTIFOND con il suo scopo previdenziale e le relative disposizioni di legge;
c) segnalare alla Commissione di vigilanza eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio di ARTIFOND, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del decreto;
d) comunicare alla Commissione di vigilanza eventuali irregolarità capaci di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione di ARTIFOND, allegando i relativi verbali, ancorché sia stata esclusa a maggioranza la sussistenza di irregolarità ma insistano dissensi in seno al Collegio.
10. Il Collegio dei revisori contabili deve comunicare al Presidente del Consiglio di amministrazione di ARTIFOND ogni irregolarità riscontrata.
11. I componenti del Collegio dei revisori contabili durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati.
12. Il Revisore che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato; la prima Assemblea successiva provvederà alla designazione di altro supplente.
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Samples: Statuto
Collegio dei revisori contabili. 1. Il Collegio dei revisori contabili è composto da quattro membri effettivi e due supplenti, pariteticamente suddivisi tra le parti ed è, per una metà eletto dell'Assemblea dei delegati e per l'altra metà designato dalla rappresentanza delle associazioni artigiane. Il primo Presidente del Collegio eletto o designato dopo la costituzione degli organi definitivi di ARTIFOND sarà espresso dalla rappresentanza dei lavoratori associati. Ad ogni rinnovo delle cariche si effettuerà la rotazione tra le due componenti.
2. Per l'elezione dei due componenti effettivi ed uno supplente della parte istitutiva sindacale si procede mediante liste presentate dalla parte istitutiva stessa; ciascuna lista contiene i nomi di due Revisori effettivi e di un Revisore supplente; risultano eletti i Revisori la cui lista ha ottenuto il maggior numero di voti.
3. I componenti del Collegio devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dalla legge e dai decreti ministeriali; a Ioro carico non devono sussistere cause di ineleggibilità di cui all'art. 2399 del codice civile né nè situazioni di incompatibilità di cui all'art. 8 del decreto del Ministro del tesoro n. 703/1996.
4. La carica di Revisore e di delegato sono incompatibili.
5. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente che deve risultare appartenente alla rappresentanza associativa che non ha espresso il Presidente di ARTIFOND.
6. Il Collegio è convocato dal suo Presidente mediante lettera A.R. o fax o telegramma, con periodicità almeno trimestrale e delibera a maggioranza con la partecipazione di almeno tre componenti: in caso di parità, al Presidente spetta voto doppio.
7. Al Collegio competono i compiti e i doveri previsti dall'art. 2403 e seguenti del codice civile; il Collegio partecipa alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione.
8. I componenti del Collegio devono inoltre ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 124/1993.
9. Spetta in particolare al Collegio:
a) emettere, almeno 15 giorni prima della Assemblea annuale che delibera su quanto sub a), b) e c) di cui al punto 2) del successivo art. 23, la relazione diretta ai delegati sulla gestione d'esercizio, sul rendiconto e sul bilancio preventivo di ARTIFOND;
b) vigilare sulla coerenza e compatibilità dell'attività di ARTIFOND con il suo scopo previdenziale e le relative disposizioni di legge;
c) segnalare alla Commissione di vigilanza eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio di ARTIFOND, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del decreto;
d) comunicare alla Commissione di vigilanza eventuali irregolarità capaci di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione di ARTIFOND, allegando i relativi verbali, ancorché ancorchè sia stata esclusa a maggioranza la sussistenza di irregolarità ma insistano dissensi in seno al Collegio.
10. Il Collegio dei revisori contabili deve comunicare al Presidente del Consiglio di amministrazione di ARTIFOND ogni irregolarità riscontrata.
11. I componenti del Collegio dei revisori contabili durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati.
12. Il Revisore che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato; la prima Assemblea successiva provvederà alla designazione di altro supplente.
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