Certificato di lavoro Clausole campione

Certificato di lavoro. In caso di licenziamento o dimissioni, per qualsiasi causa, l’azienda ha l’obbligo di mettere a disposizione del lavoratore, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro e nonostante qualsiasi contestazione sulla liquidazione dei diritti che ne derivano, un certificato contenente l’indicazione del tempo durante il quale il lavoratore stesso ha svolto la sua attività nell’azienda, del livello al quale era assegnato e delle mansioni svolte.
Certificato di lavoro. Ai sensi dell'art. 2124 del codice civile l'impresa dovrà rilasciare all'impiegato ­ all'atto della cessazione del rapporto di lavoro qualunque ne sia la causa e sempreché non sia in possesso del libretto di lavoro ­ un certificato indicante esclusivamente il tempo durante il quale l'impiegato è stato occupato alle dipendenze dell'azienda stessa e le mansioni da esso esercitate.
Certificato di lavoro. Il datore di lavoro, all’atto della cessazione del rapporto metterà a disposizione del lavoratore stesso, se richiesto, un certificato contenente l’indicazione del periodo di servizio prestato e delle mansioni svolte.
Certificato di lavoro. Di norma entro il giorno successivo all'effettiva cessazione del rapporto di lavoro, l'azienda dovrà consegnare al lavoratore, che ne rilascerà ricevuta, i documenti di lavoro regolarmente aggiornati. L'azienda rilascerà al lavoratore, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, un certificato con l'indicazione del tempo durante il quale il lavoratore stesso è stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni da esso esercitate oppure, in attesa della piena attuazione del libretto formativo del cittadino (art. 2, D.Lgs. n. 276/2003), solo laddove richiesto dal datore di lavoro, l'apposita dichiarazione redatta dal Centro dell'Impiego competente in merito alla sua precedente storia lavorativa come lavoratore dipendente. Nel caso in cui l'azienda non fosse momentaneamente in grado di consegnare i documenti dovrà rilasciare al lavoratore una dichiarazione scritta che serva allo stesso di giustificazione.
Certificato di lavoro. 1. Il collaboratore ha diritto di chiedere in qualsiasi momento un certificato di lavoro intermedio.
Certificato di lavoro. Ai sensi dell'art. 2124 del Codice Civile, l'Azienda dovrà rilasciare al lavoratore all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la causa e sempreché non sia obbligatorio il libretto di lavoro, un certificato con l'indicazione del tempo durante il quale il lavoratore stesso è stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni da esso esercitate.
Certificato di lavoro. Art. 22 Donne e minori Art. 23 Visita medica
Certificato di lavoro. Se non è obbligatorio il libretto di lavoro, all'atto della cessazione del contratto, qualunque ne sia la causa, l'imprenditore deve rilasciare un certificato con l'indicazione del tempo durante il quale il prestatore di lavoro è stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni esercitate.
Certificato di lavoro. 1. A ogni collaboratore che lascia il servizio viene rilasciato un attestato che indica la natura e la durata del rapporto d’impiego e si pronuncia sulle sue prestazioni e sulla sua condotta.
Certificato di lavoro. Ai sensi dell'art. 2124 del codice civile l'impresa dovrà rilasciare all'impiegato - all'atto della cessazione del rapporto di lavoro qualunque ne sia la causa e sempreché non sia in possesso del libretto di lavoro - un certificato indicante esclusivamente il tempo durante il quale l'impiegato è stato occupato alle dipendenze dell'azienda stessa e le mansioni da esso esercitate. Le imprese manterranno i locali di lavoro in condizioni di salubrità ed in modo da salvaguardare l'incolumità dei lavoratori curando l'igiene, l'aerazione, l'illuminazione, la pulizia, il riscaldamento dei locali stessi, e ciò nei termini di legge; così come, nei casi previsti dalla legge saranno messi a disposizione degli impiegati i mezzi protettivi e saranno osservate le norme circa la consumazione del pasto fuori degli ambienti che presentano le previste condizioni di nocività. Le norme richiamate dal presente articolo si intendono completate con le altre disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia.