Collegio di conciliazione e arbitrato. È istituito a cura delle Associazioni territoriali competenti, aderenti alle Organizzazioni stipulanti, un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sui ricorsi previsti dall’ultimo comma dell’articolo precedente. Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla Organizzazione imprenditoriale AGESPI territo- rialmente competente, un altro designato congiuntamente dalla FISASCAT e UILTUCS, un terzo, con funzioni di Pre- sidente, nominato di comune accordo dalle predette Organizzazioni territoriali. In caso di mancato accordo sulla scelta del Presidente del Collegio arbitrale, quest’ultimo sarà designato su richiesta di una o di entrambe le Organizzazioni predette, dal Presidente del Tribunale competente per territorio. Alla designa- zione del supplente del Presidente si procede con gli stessi criteri sopra indicati. Il Collegio dura in carica un anno ed è rinnovabile. Ognuno dei rappresentanti delle rispettive Organizzazioni può essere sostituito di volta in volta. Le spese relative al Collegio saranno ripartite al 50% fra le parti. La segreteria del Collegio è istituita presso l’Associazione imprenditoriale. L’istanza della parte sarà presentata dall’Organizzazione cui aderisce e/o conferisce mandato. La citata Organizza- zione inoltrerà al Collegio, a mezzo raccomandata A/R, il ricorso, sottoscritto dal dipendente, entro i venti giorni suc- cessivi alla data della conferma del trasferimento di cui al 4° comma del precedente art. 112. Il Presidente, ricevuto l’incarico, provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio, il quale è tenuto a pronunciarsi entro i 30 giorni successivi.
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Collegio di conciliazione e arbitrato. È istituito a cura delle Associazioni territoriali competenti, aderenti alle Organizzazioni stipulanti, un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sui ricorsi previsti dall’ultimo comma dell’articolo precedente. Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla Organizzazione imprenditoriale AGESPI territo- rialmente della Confcommercio territorialmente competente, un altro designato congiuntamente dalla FILCAMS, FISASCAT e UILTUCSUILTuCS, un terzo, con funzioni di Pre- sidentePresidente, nominato di comune accordo dalle predette Organizzazioni territoriali. In caso di mancato accordo sulla scelta del Presidente del Collegio arbitrale, quest’ultimo sarà designato su richiesta di una o di entrambe le Organizzazioni predette, dal Presidente del Tribunale competente per territorio. Alla designa- zione designazione del supplente del Presidente si procede con gli stessi criteri sopra indicati. Il Collegio dura in carica un anno ed è rinnovabile. Ognuno dei rappresentanti delle rispettive Organizzazioni può essere sostituito di volta in volta. Le spese relative al Collegio saranno ripartite al 50% fra le parti. La segreteria del Collegio è istituita presso l’Associazione imprenditoriale. L’istanza della parte sarà presentata dall’Organizzazione cui aderisce e/o conferisce mandato. La citata Organizza- zione Organizzazione inoltrerà al Collegio, a mezzo raccomandata A/Ra.r., il ricorso, sottoscritto dal dipendente, entro i venti giorni suc- cessivi successivi alla data della conferma del trasferimento di cui al 4° comma del precedente art. 112. Il Presidente, ricevuto l’incarico, provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio, il quale è tenuto a pronunciarsi entro i 30 giorni successivi127.
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Collegio di conciliazione e arbitrato. È istituito a cura delle Associazioni territoriali competenti, aderenti alle Organizzazioni stipulanti, un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sui ricorsi previsti dall’ultimo comma dell’articolo precedentedal presente Contratto. Il Collegio è composto da tre membri, : uno dei quali designato dalla Organizzazione imprenditoriale AGESPI territo- rialmente della Associazione datoriale territorialmente competente, un altro ; uno designato congiuntamente dalla FISASCAT e UILTUCS, dall’organizzazione sindacale dei lavoratori territorialmente competente; un terzo, con funzioni di Pre- sidentePresidente, nominato di comune accordo dalle predette Organizzazioni territoriali. In caso di mancato accordo sulla scelta dal Collegio dei Consulenti del Presidente del Collegio arbitrale, quest’ultimo sarà designato su richiesta di una o di entrambe le Organizzazioni predette, dal Presidente del Tribunale competente per territorio. Alla designa- zione del supplente del Presidente si procede con gli stessi criteri sopra indicatilavoro territorialmente competente. Il Collegio dura in carica un anno ed è rinnovabile. Ognuno dei rappresentanti delle rispettive Organizzazioni può essere sostituito di volta in volta. Le spese relative al Collegio saranno ripartite al 50% fra le parti. La segreteria del Collegio è istituita presso l’Associazione imprenditorialedatoriale. L’istanza della parte sarà presentata dall’Organizzazione cui aderisce e/o conferisce mandatomandato il lavoratore. La citata Organizza- zione Organizzazione inoltrerà al Collegio, a mezzo raccomandata A/Ra.r., il ricorso, sottoscritto dal dipendente, entro i venti giorni suc- cessivi successivi alla data della conferma del trasferimento di in cui al 4° comma del precedente art. 112sorge la contesa. Il Presidente, ricevuto l’incarico, provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio, il quale è tenuto a pronunciarsi entro i 30 giorni successivi.
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Collegio di conciliazione e arbitrato. È istituito a cura delle Associazioni territoriali competenti, aderenti alle Organizzazioni stipulanti, un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sui ricorsi previsti dall’ultimo comma dell’articolo precedente. Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla Organizzazione imprenditoriale AGESPI territo- rialmente della Confcommercio territorialmente competente, un altro designato congiuntamente dalla FILCAMS, FISASCAT e UILTUCSUILTuCS, un terzo, con funzioni di Pre- sidentePresidente, nominato di comune accordo dalle predette Organizzazioni territoriali. In caso di mancato accordo sulla scelta del Presidente del Collegio arbitrale, quest’ultimo sarà designato su richiesta di una o di entrambe le Organizzazioni predette, dal Presidente del Tribunale competente per territorio. Alla designa- zione designazione del supplente del Presidente si procede con gli stessi criteri sopra indicati. Il Collegio dura in carica un anno ed è rinnovabile. Ognuno dei rappresentanti delle rispettive Organizzazioni può essere sostituito di volta in volta. Le spese relative al Collegio saranno ripartite al 50% fra le parti. La segreteria del Collegio è istituita presso l’Associazione I’Associazione imprenditoriale. L’istanza della parte sarà presentata dall’Organizzazione cui aderisce e/o conferisce mandato. La citata Organizza- zione Organizzazione inoltrerà al Collegio, a mezzo raccomandata A/Ra. r., il ricorso, sottoscritto dal dipendente, entro i venti giorni suc- cessivi successivi alla data della conferma del trasferimento di cui al 4° comma del precedente art. 112109. Il Presidente, ricevuto l’incarico, provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio, il quale è tenuto a pronunciarsi entro i 30 giorni successivi.
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