Aumento retributivo. 1. Fermo restando il minimo base di cui al precedente art. 1, comma 1, ai dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto compete, sulla retribuzione di fatto, un aumento pari a euro 100,00 (cento/00) mensili lordi dal 1° ottobre 2011, un aumento di euro 135,00 (centotrentacinque/00) mensili lordi dal 1° aprile 2012 ed un ulteriore aumento pari a euro 155,00 (centocinquantacinque/00) mensili lordi dal 1° luglio 2013.
2. Ai dirigenti assunti o nominati successivamente al 1° ottobre 2011 e nel corso degli anni di vigenza del presente contratto, è previsto l'aumento retributivo con decorrenza nell'anno successivo a quello di nomina o assunzione.
3. Gli aumenti potranno essere assorbiti, fino a concorrenza, da somme concesse dalle aziende in acconto o anticipazione su futuri aumenti economici contrattuali.
Aumento retributivo. Ai dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente accordo compete, sulla retribuzione di fatto, un aumento pari a lire 300.000 mensili lorde dal 1° gennaio 1988, e lire 150.000 mensili lorde dal 1° gennaio 1989. Gli aumenti di cui al comma precedente potranno essere assorbiti soltanto dalle somme concesse successivamente al 31 dicembre 1986 dalle aziende a titolo di acconto o di anticipazione sui futuri miglioramenti economici contrattuali ovvero dalle somme di cui sia stato espressamente stabilito l'assorbimento all'atto della concessione. Eventuali competenze arretrate spettanti ai dirigenti in forza nel periodo 1° gennaio - 29 febbraio 1988 in base al primo comma del presente articolo sono erogate pro quota - non oltre la data del 30 aprile 1988 - in ragione dei mesi interi prestati in servizio.
Aumento retributivo. 1. Fermo restando il minimo base di cui al precedente articolo 1, ai dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto compete, sulla retribuzione di fatto, ed a titolo di superminimo contrattuale, un aumento in percentuale da calcolarsi come segue: ▪ 1,5% della retribuzione lorda mensile relativa al mese di dicembre 2009, per la determinazione dell’aumento retributivo con decorrenza dal 1° gennaio 2010; ▪ 2,2% della retribuzione lorda mensile relativa al mese di dicembre 2010, per la determinazione dell’aumento retributivo con decorrenza dal 1° gennaio 2011.
2. Ai dirigenti assunti o nominati nel periodo 1° gennaio 2010 – 31 dicembre 2010 verrà corrisposto unicamente l'incremento previsto con decorrenza 1° gennaio 2011.
3. Gli aumenti mensili di cui ai commi precedenti saranno assorbiti, fino a concorrenza, da incrementi economici erogati dalle aziende a partire dal 1° gennaio 2010 e sino alla data di stipula del presente accordo, con esclusione di eventuali importi erogati una tantum a titolo di liberalità.
4. Le competenze arretrate e gli eventuali conguagli – da effettuarsi nel caso in cui gli incrementi economici erogati dalle aziende siano stati inferiori agli aumenti indicati al comma 1 – spettanti ai dirigenti in servizio al momento della stipula del presente accordo, dovranno essere erogate pro quota, in ragione dei mesi interi prestati in servizio, entro il mese di maggio 2010. Le parti convengono che la “retribuzione di fatto” ai soli effetti di cui all’art. 2 del presente accordo si debba intendere costituita dalle seguenti voci:
a) minimo contrattuale mensile;
b) eventuale importo ex scatti di anzianità;
c) eventuale importo ex elemento di maggiorazione;
d) superminimi corrisposti ad personam;
e) altri elementi derivanti dalla contrattazione aziendale/individuale aventi carattere continuativo e non occasionale con esclusione di provvigioni, premi di produzione, partecipazioni agli utili e, comunque, erogazioni economiche a carattere occasionale strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali.
Aumento retributivo. Ai dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto compete, sulla retribuzione di fatto, un aumento pari a lire 350.000 mensili lorde dal 1° gennaio 1992, e a lire 300.000 mensili lorde dal 1° gennaio 1993. Gli aumenti di cui al comma precedente potranno essere assorbiti soltanto da somme concesse dalle aziende successivamente al 31 dicembre 1990 a titolo di acconto o di anticipazione sui futuri miglioramenti economici contrattuali o delle quali sia stato espressamente stabilito l'assorbimento all'atto della concessione.
Aumento retributivo. 1. Fermo restando il minimo contrattuale mensile di cui al precedente art. 1, ai dirigenti compresi nel a sfera di applicazione del presente contratto compete, sul a retribuzione di fatto, un aumento pari a euro 200,00 (duecento/00) mensili lordi dal 1° gennaio 2008, un aumento pari a euro 150,00 (centocinquanta/00) mensili lordi dal 1° gennaio 2009 ed un aumento pari a euro 150,00 (centocinquanta/00) mensili lordi dal 1° gennaio 2010.
2. Ai dirigenti assunti o nominati nel corso degli anni di vigenza del presente contratto è previsto l'aumento retributivo con decorrenza nel 'anno successivo.
3. Gli aumenti potranno essere assorbiti, fino a concorrenza, soltanto da somme concesse dal e aziende successivamente al 31 dicembre 2006 a titolo di acconto o di anticipazione su futuri aumenti economici contrattuali.
4. Le parti si danno reciproco impegno di incontrarsi entro il dicembre 2009 per valutare la congruità del a terza tranche di aumento con decorrenza 1° gennaio 2010, in funzione del 'andamento del 'inflazione programmata, al fine di poterne rivedere l'importo in misura crescente.
Aumento retributivo. Le Parti, anche in considerazione della particolare situazione di crisi in cui verte il settore, si impegnano ad incontrarsi nella seconda metà del 2013 per riprendere le trattative sull’aumento delle retribuzioni dei dirigenti rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Aumento retributivo. 1. Fermo restando il minimo base di cui al precedente articolo 1, ai dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto compete, sulla retribuzione di fatto, ed a titolo di superminimo contrattuale, un aumento in percentuale da calcolarsi come segue: ▪ 2,0% della retribuzione lorda mensile relativa al mese di dicembre 2006, per la determinazione dell’aumento retributivo con decorrenza dal 1° gennaio 2007; ▪ 2,0% della retribuzione lorda mensile relativa al mese di dicembre 2007, per la determinazione dell’aumento retributivo con decorrenza dal 1° gennaio 2008.
Aumento retributivo. L’accordo prevede il riconoscimento a favore dei lavoratori di un importo una tantum pari a 80 euro lordi (da corri- spondersi con la retribuzione di marzo 2017), oltre a 51,70 euro mensili per il recupero dell’inflazione a partire da giu- gno 2017. L’accordo inoltre dispone che gli aumenti dei minimi tabella- ri assorbiranno i successivi aumenti aziendali o individuali concessi ai lavoratori, salvo che sia stata prevista una clau- sola espressa di assorbibilità.
Aumento retributivo. A decorrere dal 1° gennaio 1983, ai dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente accordo verrà corrisposto sulla retribuzione di fatto un aumento pari alla differenza tra il nuovo minimo di cui all’art. 1 ed il minimo previsto dall’art. 5, lett. a), del CCNL 22 dicembre 1981 lire 200.000 (duecentomila). L’aumento di cui al precedente comma potrà essere assorbito soltanto dalle somme concesse successivamente al 31 dicembre 1980 dalle aziende a titolo di acconto o di anticipazione sui futuri miglioramenti economici contrattuali ovvero dalle somme di cui sia stato espressamente stabilito l’assorbimento all’atto della concessione.
Aumento retributivo. Ai dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto compete, sulla retribuzione di fatto, un aumento pari a lire 200.000 (duecentomila) lorde mensili dal 1° gennaio 1995, e a lire 300.000 (trecentomila) mensili lorde dal 1° gennaio 1996. Gli aumenti di cui al comma precedente potranno essere assorbiti soltanto da somme concesse dalle aziende successivamente al 31 dicembre 1993 a titolo di acconto o di anticipazione sui futuri miglioramenti economici contrattuali o delle quali sia stato espressamente stabilito l'assorbimento all'atto della concessione. Eventuali competenze arretrate spettanti ai dirigenti in forza nel periodo 1° gennaio - 30 aprile 1995 in base al primo comma del presente articolo sono erogate pro quota, in ragione dei mesi interi prestati in servizio.