Comitato misto di cooperazione Clausole campione

Comitato misto di cooperazione a) Le parti istituiscono un comitato misto di cooperazione (CMC). b) Le parti assicurano che il CMC: i) raccomandi le priorità in materia di cooperazione tra le parti; ii) segua gli sviluppi nelle relazioni strategiche tra le parti; iii) proceda a uno scambio di opinioni e formuli proposte su ogni questione di interesse comune; iv) formuli raccomandazioni per aumentare l'efficienza, l'efficacia e le sinergie tra le parti; v) garantisca il corretto funzionamento del presente accordo; vi) presenti una relazione annuale al CMM sullo stato delle relazioni che le parti rendono pubblico conformemente alle disposizioni del paragrafo 2, lettera b), punto vi), del presente articolo; vii) affronti in modo appropriato ogni questione ad esso sottoposta dalle parti ai sensi del presente accordo; viii) istituisca sottocomitati per assisterlo nell'esecuzione delle proprie funzioni. Tali sottocomitati, tuttavia, non devono duplicare gli organismi istituiti nell'ambito di altri accordi tra le parti; ix) esamini le situazioni in cui una delle parti ritiene che i suoi interessi siano stati, o potrebbero essere, pregiudicati da processi decisionali nei settori di cooperazione non disciplinati da un accordo specifico. c) Le parti assicurano che: il CMC si riunisca annualmente, a turno nell'Unione e in Canada; le riunioni straordinarie del CMC, convocate su richiesta di una delle parti, siano copresiedute da un alto funzionario del Canada e da un alto funzionario dell'Unione; il CMC stabilisca il proprio regolamento interno, compresa la partecipazione degli osservatori. d) Il CMC è composto dei rappresentanti delle parti, con la dovuta attenzione alla promozione dell'efficienza, anche in termini economici, nello stabilire i livelli di partecipazione. e) Le parti convengono che il CMC possa chiedere ai comitati e organismi simili, istituiti nell'ambito di accordi bilaterali esistenti tra le parti, di fornire al CMC aggiornamenti periodici sulle loro attività nel quadro di una visione globale delle relazioni tra le parti.

Related to Comitato misto di cooperazione

  • Cooperazione Fermo quanto stabilito dagli articoli 1914 e 1917 del codice civile quanto al riparto delle spese, l'Assicurato deve: (i) fornire all'Assicuratore ogni ragionevole assistenza e cooperare nella difesa relativa a qualsiasi Richiesta di risarcimento e nel far valere i diritti di surroga e di regresso; (ii) utilizzare la normale diligenza e compiere o contribuire a ogni sforzo ragionevolmente possibile per evitare o diminuire le Perdite pecuniarie ai sensi della presente polizza; (iii) fornire all'Assicuratore le informazioni e l'assistenza che questi potrà ragionevolmente richiedere per condurre indagini riguardo ad eventuali Perdite pecuniarie o per determinare la responsabilità dell'Assicuratore in base alla presente polizza.

  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa I dati di seguito riportati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2014: • il Patrimonio netto ammonta a 45,35 milioni di Euro, di cui 25,00 milioni di Euro di Capitale Sociale e 20,35 milioni di Euro di Riserve patrimoniali; • l’indice di solvibilità risulta essere pari a 3,46. L’indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 35,41 milioni di Euro e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 10,23 milioni di Euro. Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa si rinvia al sito internet dell’Impre- sa: xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.

  • Informazioni Sullimpresa Di Assicurazione (più avanti anche “Net Insurance S.p.A.” o “Assicuratore”)

  • Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni? Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.

  • INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: 400 000 EUR. IVA esclusa.

  • INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO III.1.1) Xxxxxxxx e garanzie richieste: III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto:

  • Campo d’applicazione Art. 5bis Delimitazione9 1 Si distingue fra settore dei trattati internazionali e settore non contemplato da trattati internazionali.

  • DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 5 2.1 Documenti di gara 5 2.2 Chiarimenti 6 2.3 Comunicazioni 6

  • Adeguamento dei prezzi 1. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi salvo eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in seguito alla pubblicazione degli indici pubblicati dall’ISTAT applicabili annualmente e comunque dopo 12 mesi dalla stipula del Contratto.

  • Pubblicazioni Sono valutabili esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui sopra. Le pubblicazioni devono essere prodotte nella lingua di origine e tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo, qualora redatte in una lingua diversa da quelle precedentemente indicate. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni rilasciate concernenti le pubblicazioni presentate.