Comitato per le pari opportunità. 1. Il Comitato per le pari opportunità, istituito ai sensi delle disposizioni vigenti, assicura la promozione di una reale parità tra donne e uomini. 2. Il Comitato è costituito da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti di parte datoriale. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente. 3. Il Comitato per le pari opportunità ha il compito di: a) svolgere attività di studio, ricerca e promozione sui principi di parità previsti dalla normativa vigente, anche alla luce della evoluzione della legislazione italiana ed estera in materia e con riferimento ai programmi di azione dell’Unione Europea; b) individuare i fattori che ostacolano l’effettiva parità di opportunità tra donne e uomini nel lavoro, proponendo iniziative dirette al loro superamento, anche al fine del perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali, a parità di requisiti professionali di cui tenere conto nell’attribuzione di incarichi o funzioni qualificate, nonché del superamento dell’assegnazione di mansioni estremamente parcellizzate e prive di ogni possibilità di evoluzione professionale; c) promuovere interventi idonei a facilitare il reinserimento delle donne lavoratrici dopo l’assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità; d) proporre iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro, anche attraverso ricerche sulla diffusione e sulle caratteristiche del fenomeno, ed elaborare un codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro; e) formulare proposte per favorire l’accesso ai corsi di formazione professionale e sulle modalità di svolgimento degli stessi, sulla flessibilità degli orari di lavoro in rapporto agli orari dei servizi sociali, sui processi di mobilità. 4. Le modalità di attuazione delle misure di cui al comma precedente sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL. 5. La parte datoriale favorisce l’operatività del Comitato e garantisce gli strumenti idonei al suo funzionamento, mettendo, tra l’altro, immediatamente a disposizione adeguati locali per la sua attività e considerando in stato di servizio i componenti che partecipano allo stesso; in particolare valorizza e pubblicizza, negli ambienti di lavoro, le iniziative e i risultati del lavoro svolto. Il Comitato è tenuto a svolgere, entro il primo trimestre dell’anno successivo a quello di riferimento, una relazione annuale sull’attività espletata. 6. Il Comitato per le pari opportunità rimane in carica per la durata di un quadriennio e, comunque, fino alla costituzione del nuovo. I componenti del Comitato possono essere rinnovati nell’incarico per un solo mandato. La presidenza è attribuita garantendo ogni anno l’alternanza dei mandati tra rappresentanti di parte datoriale e rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie.
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Comitato per le pari opportunità. 1. Il Al fine di consentire una reale parità uomini-donne, è istituito presso la Presidenza del Consiglio il Comitato per le pari opportunità con il compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità, istituito ai sensi delle disposizioni vigentisecondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991, assicura la promozione di una reale parità tra donne e uominin. 125, con particolare riferimento all'art.
21. Il Comitato è costituito da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e CCNL, nonché da un pari numero di rappresentanti di parte datorialedell’Amministrazione. Il presidente del Comitato è nominato dall’amministrazione e designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente membro supplente.
2. Il Comitato svolge i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l'amministrazione è tenuta a fornire;
b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa;
c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonché a realizzare azioni positive, ai sensi della legge n. 125 del 1991;
d) analisi dei percorsi di carriera nella dirigenza di prima e di seconda fascia nella pubblica amministrazione.
3. Il Nell'ambito dei vari livelli di relazioni sindacali previsti per ciascuna delle materie sottoindicate, sentite le proposte formulate dal Comitato per le pari opportunità, sono individuate misure idonee a favorire effettive pari opportunità ha il compito di:
a) svolgere attività nelle condizioni di studiolavoro e di sviluppo professionale delle lavoratrici: − percorsi di formazione mirata del personale sulla cultura delle pari opportunità in campo formativo ed alle politiche di riforma con particolare riguardo allo sviluppo della cultura di genere nella Pubblica Amministrazione; − azioni positive, ricerca e promozione sui principi con particolare riferimento alle condizioni di parità previsti dalla normativa vigente, anche alla luce della evoluzione della legislazione italiana ed estera in materia e con riferimento ai programmi di azione dell’Unione Europea;
b) individuare i fattori che ostacolano l’effettiva parità di opportunità tra donne e uomini nel lavoro, proponendo iniziative dirette al loro superamento, anche al fine del perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali, a parità di requisiti professionali di cui tenere conto nell’attribuzione di incarichi o funzioni qualificate, nonché del superamento dell’assegnazione di mansioni estremamente parcellizzate e prive di ogni possibilità di evoluzione professionale;
c) promuovere interventi idonei a facilitare il reinserimento delle donne lavoratrici dopo l’assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;
d) proporre iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro, anche attraverso ricerche sulla diffusione e sulle caratteristiche del fenomeno, ed elaborare un codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
e) formulare proposte per favorire l’accesso accesso ai corsi di formazione professionale e sulle modalità di svolgimento degli stessi, sulla flessibilità degli orari di lavoro aggiornamento e all'attribuzione d'incarichi o funzioni più qualificate; − iniziative volte a prevenire o reprimere molestie sessuali nonché pratiche discriminatorie in rapporto agli orari dei servizi sociali, sui generale; − processi di mobilità.
4. Le modalità di attuazione delle misure di cui al comma precedente sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL.
5. La parte datoriale favorisce l’operatività L’amministrazione assicura l'operatività del Comitato e garantisce tutti gli strumenti idonei e le risorse necessarie al suo funzionamentofunzionamento in applicazione dell'art. 57, mettendocomma 1, tra l’altrod.lgs. n. 165 del 2001. In particolare, immediatamente a disposizione adeguati locali per la sua attività e considerando in stato di servizio i componenti che partecipano allo stesso; in particolare valorizza e pubblicizzapubblicizza con ogni mezzo, negli ambienti di lavoronell'ambito lavorativo, le iniziative e i risultati del lavoro svoltosvolto dallo stesso. Il Comitato è tenuto a svolgere, entro il primo trimestre dell’anno successivo a quello di riferimento, svolgere una relazione annuale sull’attività espletatasulle condizioni delle dirigenti, di cui deve essere data la massima pubblicizzazione.
65. Il Comitato per le pari opportunità rimane in carica per la durata di un quadriennio e, comunque, e comunque fino alla costituzione del nuovo. I componenti del Comitato possono essere rinnovati nell’incarico nell'incarico per un solo mandato. La presidenza è attribuita garantendo ogni anno l’alternanza dei mandati tra rappresentanti di parte datoriale e rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie.
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Comitato per le pari opportunità. 1. Il Al fine di consentire una reale parità uomini-donne, è istituito il Comitato per le pari opportunità con il compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità, istituito ai sensi delle disposizioni vigentisecondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991, assicura la promozione di una reale parità tra donne e uomini.
2n. 125, con particolare riferimento all'art. 1. Il Comitato è costituito da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e CCNL, nonché da un pari numero di rappresentanti di parte datorialedelle amministrazioni. Il presidente del Comitato è nominato dal Ministro della Funzione Pubblica e designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente membro supplente.
2. Il Comitato svolge i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l'amministrazione è tenuta a fornire;
b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa;
c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonché a realizzare azioni positive, ai sensi della legge n. 125 del 1991;
d) analisi dei percorsi di carriera nella dirigenza di prima e di seconda fascia nella pubblica amministrazione.
3. Il Nell'ambito dei vari livelli di relazioni sindacali previsti per ciascuna delle materie sottoindicate, sentite le proposte formulate dal Comitato per le pari opportunità, sono individuate misure idonee a favorire effettive pari opportunità ha il compito di:
a) svolgere attività nelle condizioni di studiolavoro e di sviluppo professionale delle lavoratrici: − percorsi di formazione mirata del personale sulla cultura delle pari opportunità in campo formativo ed alle politiche di riforma con particolare riguardo allo sviluppo della cultura di genere nella Pubblica Amministrazione; − azioni positive, ricerca e promozione sui principi con particolare riferimento alle condizioni di parità previsti dalla normativa vigente, anche alla luce della evoluzione della legislazione italiana ed estera in materia e con riferimento ai programmi di azione dell’Unione Europea;
b) individuare i fattori che ostacolano l’effettiva parità di opportunità tra donne e uomini nel lavoro, proponendo iniziative dirette al loro superamento, anche al fine del perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali, a parità di requisiti professionali di cui tenere conto nell’attribuzione di incarichi o funzioni qualificate, nonché del superamento dell’assegnazione di mansioni estremamente parcellizzate e prive di ogni possibilità di evoluzione professionale;
c) promuovere interventi idonei a facilitare il reinserimento delle donne lavoratrici dopo l’assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;
d) proporre iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro, anche attraverso ricerche sulla diffusione e sulle caratteristiche del fenomeno, ed elaborare un codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
e) formulare proposte per favorire l’accesso accesso ai corsi di formazione professionale e sulle modalità di svolgimento degli stessi, sulla flessibilità degli orari di lavoro aggiornamento e all'attribuzione d'incarichi o funzioni più qualificate; − iniziative volte a prevenire o reprimere molestie sessuali nonché pratiche discriminatorie in rapporto agli orari dei servizi sociali, sui generale; − processi di mobilità.
4. Le modalità di attuazione delle misure di cui al comma precedente sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL.
5. La parte datoriale favorisce l’operatività Il Dipartimento della Funzione Pubblica assicura l'operatività del Comitato e garantisce tutti gli strumenti idonei e le risorse necessarie al suo funzionamentofunzionamento in applicazione dell'art. 57, mettendocomma 1, tra l’altrod.lgs. n. 165 del 2001. In particolare, immediatamente a disposizione adeguati locali per la sua attività e considerando in stato di servizio i componenti che partecipano allo stesso; in particolare valorizza e pubblicizzapubblicizza con ogni mezzo, negli ambienti di lavoronell'ambito lavorativo, le iniziative e i risultati del lavoro svoltosvolto dallo stesso. Il Comitato è tenuto a svolgere, entro il primo trimestre dell’anno successivo a quello di riferimento, svolgere una relazione annuale sull’attività espletatasulle condizioni delle dirigenti, di cui deve essere data la massima pubblicizzazione.
65. Il Comitato per le pari opportunità rimane in carica per la durata di un quadriennio e, comunque, e comunque fino alla costituzione del nuovo. I componenti del Comitato possono essere rinnovati nell’incarico nell'incarico per un solo mandato.
6. La presidenza è attribuita garantendo ogni anno l’alternanza dei mandati tra rappresentanti A livello di parte datoriale e rappresentanti singola Amministrazione, su richiesta delle organizzazioni sindacali firmatarieabilitate alla contrattazione integrativa, possono essere costituiti appositi comitati entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto.
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Comitato per le pari opportunità. 1. Il Comitato per le pari opportunità, istituito ai sensi delle disposizioni vigenti, assicura la promozione di una reale parità tra donne e uomini.
2. Il Comitato Comitato, presieduto da un rappresentante dell’Ente, è costituito da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti di parte datoriale. Per dell’Ente; per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente.
3. Il Comitato comitato per le pari opportunità ha il compito di:
a) svolgere attività di studio, ricerca e promozione sui principi di parità previsti dalla normativa vigentedi cui alla legge n. 903/1977 e alla legge n. 125/1991, anche alla luce della evoluzione della legislazione italiana ed estera in materia e con riferimento ai programmi di azione dell’Unione Europea;
b) individuare i fattori che ostacolano l’effettiva l'effettiva parità di opportunità tra donne e uomini nel lavoro, lavoro proponendo iniziative dirette al loro superamento, anche al fine del perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali, funzionali a parità di requisiti professionali di cui si deve tenere conto nell’attribuzione anche nell’attribuzioni di incarichi o funzioni qualificate, nonché del superamento dell’assegnazione nell’ambito delle misure rivolte a superare, per la generalità dei dipendenti, l’assegnazione in via permanente di mansioni estremamente parcellizzate e prive di ogni possibilità di evoluzione professionale;
c) promuovere interventi idonei a facilitare il reinserimento delle donne lavoratrici dopo l’assenza l'assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;
d) proporre iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro, anche attraverso ricerche sulla diffusione e sulle caratteristiche del fenomeno, ed elaborare un codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
e) formulare proposte per favorire l’accesso ai corsi di formazione professionale e sulle modalità di svolgimento degli stessi, sulla flessibilità degli orari di lavoro in rapporto agli orari dei servizi sociali, sui processi di mobilità;
f) raccogliere i dati relativi alle materie di competenza, che l’Ente è tenuto a fornire, e formulare proposte per la contrattazione integrativa.
4. In sede di contrattazione integrativa, tenendo conto delle proposte formulate dal Comitato per le pari opportunità, sono concordate le misure volte a favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, considerando anche la posizione delle donne in seno alla famiglia. Il CONI fornisce un'adeguata informazione al Comitato per le pari opportunità sull'andamento e gli esiti della contrattazione in relazione alle predette misure.
5. Le modalità di attuazione delle misure di cui al comma precedente ai commi precedenti sono oggetto di informazione preventiva e, a richiesta, di concertazione con i soggetti sindacali di cui all’art. 10, comma 1 e, limitatamente alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNLmodalità di attuazione nelle sedi aggregate, con i soggetti di cui all'art. 10, comma 2.
56. La parte datoriale Il CONI favorisce l’operatività la operatività del Comitato e garantisce gli strumenti idonei al suo funzionamento, mettendo, tra l’altro, immediatamente a disposizione adeguati locali per la sua attività e considerando in stato di servizio i componenti che partecipano allo stessoattività; in particolare valorizza e pubblicizza, negli ambienti di lavoro, le iniziative e i risultati del lavoro svolto. Il Comitato è tenuto a svolgere, entro il primo trimestre dell’anno successivo a quello di riferimento, una relazione annuale sull’attività espletata.
67. Il Comitato per le pari opportunità rimane in carica per la durata di un quadriennio e, comunque, fino alla costituzione del nuovo. I componenti del Comitato possono essere rinnovati nell’incarico per un solo mandato. La presidenza è attribuita garantendo ogni anno l’alternanza dei mandati tra rappresentanti di parte datoriale e rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie.
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Comitato per le pari opportunità. 1. Il Comitato per le pari opportunità, istituito ai sensi delle disposizioni vigenti, assicura la promozione di una reale parità tra donne e uomini.
2. Il Comitato è costituito da un una componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti di parte datorialedella SIAE. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente.
3. Il Comitato per le pari opportunità ha il compito di:
a) svolgere attività di studio, ricerca e promozione sui principi di parità previsti dalla normativa vigente, anche alla luce della evoluzione della legislazione italiana ed estera in materia e con riferimento ai programmi di azione dell’Unione Europea;
b) individuare i fattori che ostacolano l’effettiva parità di opportunità tra donne e uomini nel lavoro, proponendo iniziative dirette al loro superamento, anche al fine del perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali, a parità di requisiti professionali di cui tenere conto nell’attribuzione di incarichi o funzioni qualificate, nonché del superamento dell’assegnazione di mansioni estremamente parcellizzate e prive di ogni possibilità di evoluzione professionale;
c) promuovere interventi idonei a facilitare il reinserimento delle donne lavoratrici dopo l’assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;
d) proporre iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro, anche attraverso ricerche sulla diffusione e sulle caratteristiche del fenomeno, ed elaborare un codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
e) formulare proposte per favorire l’accesso ai corsi di formazione professionale e sulle modalità di svolgimento degli stessi, sulla flessibilità degli orari di lavoro in rapporto agli orari dei servizi sociali, sui processi di mobilità.
4. Le modalità di attuazione delle misure di cui al comma precedente sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL.
5. La parte datoriale SIAE favorisce l’operatività del Comitato e garantisce gli strumenti idonei al suo funzionamento, mettendo, tra l’altroove possibile, immediatamente a disposizione adeguati locali per la sua attività e considerando in stato di servizio i componenti che partecipano allo stesso; in particolare valorizza e pubblicizza, negli ambienti di lavoro, le iniziative niziative e i risultati del lavoro svolto. Il Comitato è tenuto a svolgere, entro il primo trimestre dell’anno successivo a quello di riferimento, una relazione annuale sull’attività espletata.
6. Il Comitato per le pari opportunità rimane in carica per la durata di un quadriennio triennio e, comunque, fino alla costituzione del nuovoconclusione delle procedure di rinnovo. I componenti del Comitato possono essere rinnovati nell’incarico per un solo mandato. La presidenza è attribuita garantendo ogni anno l’alternanza dei mandati tra rappresentanti di parte datoriale e rappresentanti ad anni alterni ad un rappresentante della SIAE ovvero ad un rappresentante delle organizzazioni sindacali firmatarieXX.XX. firmatarie del presente CCNL designato dai componenti del Comitato.
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Comitato per le pari opportunità. 1. Il Comitato per le pari opportunità, istituito ai sensi delle disposizioni vigenti, assicura la promozione di una reale parità tra donne e uomini.
2. Il Comitato è costituito da un una componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti di parte datorialedella SIAE. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente.
3. Il Comitato per le pari opportunità ha il compito di:
a) svolgere attività di studio, ricerca e promozione sui principi di parità previsti dalla normativa vigente, anche alla luce della evoluzione della legislazione italiana ed estera in materia e con riferimento ai programmi di azione dell’Unione Europea;
b) individuare i fattori che ostacolano l’effettiva parità di opportunità tra donne e uomini nel lavoro, proponendo iniziative dirette al loro superamento, anche al fine del perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali, a parità di requisiti professionali di cui tenere conto nell’attribuzione di incarichi o funzioni qualificate, nonché del superamento dell’assegnazione di mansioni estremamente parcellizzate e prive di ogni possibilità di evoluzione professionale;
c) promuovere interventi idonei a facilitare il reinserimento delle donne lavoratrici dopo l’assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;
d) proporre iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro, anche attraverso ricerche sulla diffusione e sulle caratteristiche del fenomeno, ed elaborare un codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
e) formulare proposte per favorire l’accesso ai corsi di formazione professionale e sulle modalità di svolgimento degli stessi, sulla flessibilità degli orari di lavoro in rapporto agli orari dei servizi sociali, sui processi di mobilità.
4. Le modalità di attuazione delle misure di cui al comma precedente sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL.
5. La parte datoriale SIAE favorisce l’operatività del Comitato e garantisce gli strumenti idonei al suo funzionamento, mettendo, tra l’altroove possibile, immediatamente a disposizione adeguati locali per la sua attività e considerando in stato di servizio i componenti che partecipano allo stesso; in particolare valorizza e pubblicizza, negli ambienti di lavoro, le iniziative e i risultati del lavoro svolto. Il Comitato è tenuto a svolgere, entro il primo trimestre dell’anno successivo a quello di riferimento, una relazione annuale sull’attività espletata.
6. Il Comitato per le pari opportunità rimane in carica per la durata di un quadriennio triennio e, comunque, fino alla costituzione del nuovoconclusione delle procedure di rinnovo. I componenti del Comitato possono essere rinnovati nell’incarico per un solo mandato. La presidenza è attribuita garantendo ogni anno l’alternanza dei mandati tra rappresentanti di parte datoriale e rappresentanti ad anni alterni ad un rappresentante della SIAE ovvero ad un rappresentante delle organizzazioni sindacali firmatarieXX.XX. firmatarie del presente CCNL designato dai componenti del Comitato.
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Comitato per le pari opportunità. 1. Il Nell’ambito delle forme di partecipazione previste dall’art. 6, comma 2 è istituito uno specifico Comitato Paritetico con i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che la Fondazione è tenuta a fornire, nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. n. 196 del 2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali;
b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione collettiva, come indicato dall’articolo 4;
c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive dell’Unione Europea per le l’affermazione sul lavoro della pari opportunitàdignità delle persone, istituito nonché azioni positive ai sensi delle disposizioni vigenti, assicura la promozione di una reale parità tra donne del D. Lgs. 198/2006 e uomini.s.m.i..
2. Il Comitato Comitato, presieduto da un rappresentante della Fondazione, è costituito da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL Contratto e da un pari numero di rappresentanti di parte datorialedella Fondazione. Il presidente del Comitato designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente.
3. Il Nell’ambito dei vari livelli di relazioni sindacali previsti per ciascuna delle materie sotto indicate, sentite le proposte formulate dal Comitato per le pari opportunità ha il compito diopportunità, sono previste, per favorire effettive parità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, misure che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia:
a) svolgere attività di studio, ricerca e promozione sui principi di parità previsti dalla normativa vigente, anche alla luce della evoluzione della legislazione italiana ed estera in materia e con riferimento ai programmi di azione dell’Unione Europea;
b) individuare i fattori che ostacolano l’effettiva parità di opportunità tra donne e uomini nel lavoro, proponendo iniziative dirette al loro superamento, anche al fine del perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali, a parità di requisiti professionali di cui tenere conto nell’attribuzione di incarichi o funzioni qualificate, nonché del superamento dell’assegnazione di mansioni estremamente parcellizzate e prive di ogni possibilità di evoluzione professionale;
c) promuovere interventi idonei a facilitare il reinserimento delle donne lavoratrici dopo l’assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;
d) proporre iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro, anche attraverso ricerche sulla diffusione e sulle caratteristiche del fenomeno, ed elaborare un codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
e) formulare proposte per favorire l’accesso accesso ai corsi di formazione professionale e sulle modalità di svolgimento degli stessistessi anche ai fini del perseguimento di un effettivo equilibrio, sulla a parità di requisiti professionali, nei passaggi interni e nel conferimento degli incarichi di coordinamento del sistema classificatorio;
b) flessibilità degli orari di lavoro in rapporto agli orari dei servizi sociali, sui processi di mobilitàsociali nella fruizione del part-time.
4. Le modalità di attuazione delle misure di cui al comma precedente sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL.
5. La parte datoriale Fondazione favorisce l’operatività del Comitato e garantisce tutti gli strumenti idonei al suo funzionamento. In particolare, mettendo, tra l’altro, immediatamente a disposizione adeguati locali per la sua attività e considerando in stato di servizio i componenti che partecipano allo stesso; in particolare valorizza e pubblicizzapubblicizza con ogni mezzo, negli ambienti di lavoronell’ambito lavorativo, le iniziative e i risultati del lavoro da esso svolto. Il Comitato adotta, altresì, un regolamento per la disciplina dei propri lavori ed è tenuto a svolgere, entro il primo trimestre dell’anno successivo a quello di riferimento, svolgere una relazione annuale sull’attività espletatasulle condizioni delle lavoratrici all’interno della Fondazione, fornendo, in particolare, informazioni sulla situazione occupazionale in relazione alla presenza nelle varie categorie e nei vari profili nonché sulla partecipazione ai processi formativi.
65. Il Comitato per le pari opportunità rimane in carica per la durata di un quadriennio e, comunque, triennio e comunque fino alla costituzione del nuovo. I ; i componenti del Comitato possono essere rinnovati nell’incarico per un solo mandato. La presidenza Per la partecipazione alle riunioni non è attribuita garantendo ogni anno l’alternanza dei mandati tra rappresentanti previsto alcun compenso. Ai componenti del Comitato designati dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto è attribuito, per la partecipazione alle riunioni, un monte massimo di parte datoriale e rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie10 ore annue di permesso retribuito.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro
Comitato per le pari opportunità. 1. Il Comitato Al fine di consentire una reale parità uomini-donne, è istituito, presso ciascun ente o agenzia, il comitato per le pari opportunità con il compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità, istituito ai sensi delle disposizioni vigentisecondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991, assicura la promozione di una reale parità tra donne e uomini.
2n. 125, con particolare riferimento all'art. 1 della predetta legge. Il Comitato comitato è costituito da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell'ente o agenzia. Il presidente del comitato è designato dall'ente o agenzia ed il vicepresidente, dai componenti di parte datorialesindacale. Per ogni componente effettivo effettivo, è previsto un componente supplente.
32. Il Comitato per le pari opportunità ha il compito dicomitato svolge i seguenti compiti:
a) svolgere attività raccolta dei dati relativi alle materie di studiopropria competenza, ricerca e promozione sui principi di parità previsti dalla normativa vigente, anche alla luce della evoluzione della legislazione italiana ed estera in materia e con riferimento ai programmi di azione dell’Unione Europeache l'ente o agenzia è tenuta a fornire;
b) individuare i fattori che ostacolano l’effettiva parità formulazione di opportunità tra donne e uomini nel lavoro, proponendo iniziative dirette al loro superamento, proposte in ordine ai medesimi temi anche al fine del perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali, a parità di requisiti professionali di cui tenere conto nell’attribuzione di incarichi o funzioni qualificate, nonché del superamento dell’assegnazione di mansioni estremamente parcellizzate e prive di ogni possibilità di evoluzione professionaleai fini della contrattazione integrativa;
c) promuovere interventi idonei promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonché a facilitare il reinserimento delle donne lavoratrici dopo l’assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalitàrealizzare azioni positive, ai sensi della legge n. 125 del 1991;
d) proporre iniziative dirette analisi dei percorsi di carriera nella dirigenza di prima e di seconda fascia negli enti o agenzie.
3. Nell'ambito dei vari livelli di relazioni sindacali previsti per ciascuna delle materie sottoindicate, sentite le proposte formulate dal comitato pari opportunità, sono individuate misure idonee a prevenire forme favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di molestie sessuali nei luoghi lavoro e di lavorosviluppo professionale delle lavoratrici: - percorsi di formazione mirata del personale sulla cultura delle pari opportunità in campo formativo ed alle politiche di riforma con particolare riguardo allo sviluppo della cultura di genere nella pubblica amministrazione; - azioni positive, anche attraverso ricerche sulla diffusione e sulle caratteristiche del fenomeno, ed elaborare un codice con particolare riferimento alle condizioni di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
e) formulare proposte per favorire l’accesso accesso ai corsi di formazione professionale e sulle modalità di svolgimento degli stessi, sulla flessibilità degli orari di lavoro aggiornamento e all'attribuzione d'incarichi o funzioni più qualificate; - iniziative volte a prevenire o reprimere mo lestie sessuali nonché pratiche discriminatorie in rapporto agli orari dei servizi sociali, sui generale; - processi di mobilità.
4. Le modalità di attuazione L'ente o agenzia assicura l'operatività del comitato e garantisce tutti gli strumenti idonei e le risorse necessarie al suo funzionamento in applicazione dell'art. 57, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001. In particolare, valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dallo stesso. Il comitato è tenuto a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle misure di dirigenti, a cui al comma precedente sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNLdeve essere data la massima pubblicità.
5. La parte datoriale favorisce l’operatività del Comitato e garantisce gli strumenti idonei al suo funzionamento, mettendo, tra l’altro, immediatamente a disposizione adeguati locali per la sua attività e considerando in stato di servizio i componenti che partecipano allo stesso; in particolare valorizza e pubblicizza, negli ambienti di lavoro, le iniziative e i risultati del lavoro svolto. Il Comitato è tenuto a svolgere, entro il primo trimestre dell’anno successivo a quello di riferimento, una relazione annuale sull’attività espletata.
6. Il Comitato comitato per le pari opportunità rimane in carica per la durata di un quadriennio e, comunque, e comunque fino alla costituzione del nuovo. I componenti del Comitato comitato possono essere rinnovati nell’incarico nell'incarico per un solo mandato.
6. La presidenza Negli enti o agenzie ove non sia istituito, il comitato di cui al presente articolo è attribuita garantendo ogni anno l’alternanza dei mandati tra rappresentanti di parte datoriale e rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatariecostituito entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto.
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Comitato per le pari opportunità. (Art. 7 del CCL 1998-2001 come sostituito dall’Art. 5 del CCL 2002-2005)
1. Il Comitato per le pari opportunità, istituito presso l’U.C.S.C. nell’ambito delle forme di partecipazione previste dall’art. 6, comma 2, svolge i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l’U.C.S.C. è tenuta a fornire, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 196 del 2003 in materia di protezione dei dati personali;
b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione collettiva, come indicato dall’art. 4, comma 2, punto XI;
c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive dell’Unione Europea per l’affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone, nonché azioni positive ai sensi delle disposizioni vigenti, assicura la promozione di una reale parità tra donne e uominidella L. n. 125/19915.
2. Il Comitato Comitato, presieduto da un rappresentante dell’U.C.S.C., è costituito da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL contratto e da un pari numero di rappresentanti di parte datorialedell’U.C.S.C.. Il presidente del Comitato designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente.
3. Il Nell’ambito dei vari livelli di relazioni sindacali previsti per ciascuna delle materie sotto indicate, sentite le proposte formulate dal Comitato per le pari opportunità ha il compito diopportunità, sono previste, per favorire effettive parità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, misure che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia:
a) svolgere attività di studio, ricerca e promozione sui principi di parità previsti dalla normativa vigente, anche alla luce della evoluzione della legislazione italiana ed estera in materia e con riferimento ai programmi di azione dell’Unione Europea;
b) individuare i fattori che ostacolano l’effettiva parità di opportunità tra donne e uomini nel lavoro, proponendo iniziative dirette al loro superamento, anche al fine del perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali, a parità di requisiti professionali di cui tenere conto nell’attribuzione di incarichi o funzioni qualificate, nonché del superamento dell’assegnazione di mansioni estremamente parcellizzate e prive di ogni possibilità di evoluzione professionale;
c) promuovere interventi idonei a facilitare il reinserimento delle donne lavoratrici dopo l’assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;
d) proporre iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro, anche attraverso ricerche sulla diffusione e sulle caratteristiche del fenomeno, ed elaborare un codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
e) formulare proposte per favorire l’accesso accesso ai corsi di formazione professionale e sulle modalità di svolgimento degli stessistessi anche ai fini del perseguimento di un effettivo equilibrio, sulla a parità di requisiti professionali, nei passaggi interni e nel conferimento degli incarichi di posizione organizzativa e di coordinamento del sistema classificatorio;
b) flessibilità degli orari di lavoro in rapporto agli orari dei servizi sociali, sui processi di mobilitàsociali nella fruizione del part-time.
4. Le modalità di attuazione delle misure di cui al comma precedente sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL.
5. La parte datoriale L’U.C.S.C. favorisce l’operatività del Comitato e garantisce tutti gli strumenti idonei al suo funzionamento. In particolare, mettendo, tra l’altro, immediatamente a disposizione adeguati locali per la sua attività e considerando in stato di servizio i componenti che partecipano allo stesso; in particolare valorizza e pubblicizzapubblicizza con ogni mezzo, negli ambienti di lavoronell’ambito lavorativo, le iniziative e i risultati del lavoro da esso svolto. Il Comitato adotta, altresì, un regolamento per la disciplina dei propri lavori ed è tenuto a svolgere, entro il primo trimestre dell’anno successivo a quello di riferimento, svolgere una relazione annuale sull’attività espletatasulle condizioni delle lavoratrici all’interno dell’U.C.S.C., fornendo, in particolare, informazioni sulla situazione occupazionale in relazione alla presenza nelle varie categorie e nei vari profili nonché sulla partecipazione ai processi formativi.
65. Il Comitato per le pari opportunità rimane in carica per la durata di un quadriennio e, comunque, e comunque fino alla costituzione del nuovo. I ; i componenti del Comitato possono essere rinnovati nell’incarico per un solo mandato. La presidenza Per la partecipazione alle riunioni non è attribuita garantendo ogni anno l’alternanza dei mandati tra rappresentanti di parte datoriale e rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie.previsto alcun compenso. Ai componenti del Comitato designati dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il
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Samples: Contrattuale
Comitato per le pari opportunità. 1. Il Comitato per le pari opportunità, istituito presso l’Azienda, svolge i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l’Azienda è tenuta a fornire;
b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione decentrata;
c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive dell’Unione Europea per l’affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone, nonché azioni positive ai sensi delle disposizioni vigenti, assicura la promozione di una reale parità tra donne e uominidella legge n. 125/1991.
2. Il Comitato Comitato, presieduto da un rappresentante dell’Azienda, è costituito da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL CCPL e da un pari numero di rappresentanti di parte datorialedell’Azienda. Il presidente del Comitato designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente.
3. Il Nell’ambito dei vari livelli di relazioni sindacali previsti per ciascuna delle materie sotto indicate, sentite le proposte formulate dal Comitato per le pari opportunità ha il compito di:
a) svolgere attività di studioopportunità, ricerca e promozione sui principi di parità previsti dalla normativa vigente, anche alla luce della evoluzione della legislazione italiana ed estera in materia e con riferimento ai programmi di azione dell’Unione Europea;
b) individuare i fattori che ostacolano l’effettiva parità di opportunità tra donne e uomini nel lavoro, proponendo iniziative dirette al loro superamento, anche al fine del perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali, a parità di requisiti professionali di cui tenere conto nell’attribuzione di incarichi o funzioni qualificate, nonché del superamento dell’assegnazione di mansioni estremamente parcellizzate e prive di ogni possibilità di evoluzione professionale;
c) promuovere interventi idonei a facilitare il reinserimento delle donne lavoratrici dopo l’assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;
d) proporre iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro, anche attraverso ricerche sulla diffusione e sulle caratteristiche del fenomeno, ed elaborare un codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
e) formulare proposte sono previste misure per favorire l’accesso effettive parità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia: - accesso ai corsi di formazione professionale e sulle modalità di svolgimento degli stessistessi anche ai fini del perseguimento di un effettivo equilibrio, sulla a parità di requisiti professionali, nei passaggi interni e nel conferimento degli incarichi di posizioni organizzative del sistema classificatorio; - flessibilità degli orari di lavoro in rapporto agli orari dei servizi sociali, sui sociali nella fruizione del part- time; - processi di mobilità.
4. Le modalità di attuazione delle misure di cui al comma precedente sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL.
5. La parte datoriale L’Azienda favorisce l’operatività del Comitato e garantisce tutti gli strumenti idonei al suo funzionamento. In particolare, mettendo, tra l’altro, immediatamente a disposizione adeguati locali per la sua attività e considerando in stato di servizio i componenti che partecipano allo stesso; in particolare valorizza e pubblicizzapubblicizza con ogni mezzo, negli ambienti di lavoronell’ambito lavorativo, le iniziative e i risultati del lavoro da esso svolto. Il Comitato è tenuto a svolgere, entro il primo trimestre dell’anno successivo a quello di riferimento, svolgere una relazione annuale sull’attività espletatasulle condizioni delle lavoratrici all’interno dell’Azienda, fornendo, in particolare, informazioni sulla situazione occupazionale in relazione alla presenza nelle varie categorie e nei vai profili nonché sulla partecipazione ai processi formativi.
65. Il Comitato per le pari opportunità rimane in carica per la durata di un quadriennio e, comunque, e comunque fino alla costituzione del nuovo. I componenti del Comitato possono essere rinnovati nell’incarico per un solo mandato. La presidenza è attribuita garantendo ogni anno l’alternanza dei mandati tra rappresentanti di parte datoriale e rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie.
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Comitato per le pari opportunità. 1. Il Comitato Al fine di consentire una reale parità uomini-donne, è istituito, presso ciascun ente o agenzia, il comitato per le pari opportunità con il compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità, istituito ai sensi delle disposizioni vigentisecondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991, assicura la promozione di una reale parità tra donne e uomini.
2n. 125, con particolare riferimento all'art. 1 della predetta legge. Il Comitato comitato è costituito da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell’ente o agenzia. Il presidente del comitato è designato dall’ente o agenzia ed il vicepresidente, dai componenti di parte datorialesindacale. Per ogni componente effettivo effettivo, è previsto un componente supplente.
32. Il Comitato per le pari opportunità ha il compito dicomitato svolge i seguenti compiti:
a) svolgere attività raccolta dei dati relativi alle materie di studiopropria competenza, ricerca e promozione sui principi di parità previsti dalla normativa vigente, anche alla luce della evoluzione della legislazione italiana ed estera in materia e con riferimento ai programmi di azione dell’Unione Europeache l’ente o agenzia è tenuta a fornire;
b) individuare i fattori che ostacolano l’effettiva parità formulazione di opportunità tra donne e uomini nel lavoro, proponendo iniziative dirette al loro superamento, proposte in ordine ai medesimi temi anche al fine del perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali, a parità di requisiti professionali di cui tenere conto nell’attribuzione di incarichi o funzioni qualificate, nonché del superamento dell’assegnazione di mansioni estremamente parcellizzate e prive di ogni possibilità di evoluzione professionaleai fini della contrattazione integrativa;
c) promuovere interventi idonei promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonché a facilitare il reinserimento delle donne lavoratrici dopo l’assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalitàrealizzare azioni positive, ai sensi della legge n. 125 del 1991;
d) proporre iniziative dirette analisi dei percorsi di carriera nella dirigenza di prima e di seconda fascia negli enti o agenzie.
3. Nell'ambito dei vari livelli di relazioni sindacali previsti per ciascuna delle materie sottoindicate, sentite le proposte formulate dal comitato pari opportunità, sono individuate misure idonee a prevenire forme favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di molestie sessuali nei luoghi lavoro e di lavorosviluppo professionale delle lavoratrici: - percorsi di formazione mirata del personale sulla cultura delle pari opportunità in campo formativo ed alle politiche di riforma con particolare riguardo allo sviluppo della cultura di genere nella pubblica amministrazione; - azioni positive, anche attraverso ricerche sulla diffusione e sulle caratteristiche del fenomeno, ed elaborare un codice con particolare riferimento alle condizioni di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
e) formulare proposte per favorire l’accesso accesso ai corsi di formazione professionale e sulle modalità di svolgimento degli stessi, sulla flessibilità degli orari di lavoro aggiornamento e all'attribuzione d'incarichi o funzioni più qualificate; - iniziative volte a prevenire o reprimere molestie sessuali nonché pratiche discriminatorie in rapporto agli orari dei servizi sociali, sui generale; - processi di mobilità.
4. Le modalità di attuazione L’ente o agenzia assicura l'operatività del comitato e garantisce tutti gli strumenti idonei e le risorse necessarie al suo funzionamento in applicazione dell'art. 57, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001. In particolare, valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dallo stesso. Il comitato è tenuto a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle misure di dirigenti, a cui al comma precedente sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNLdeve essere data la massima pubblicità.
5. La parte datoriale favorisce l’operatività del Comitato e garantisce gli strumenti idonei al suo funzionamento, mettendo, tra l’altro, immediatamente a disposizione adeguati locali per la sua attività e considerando in stato di servizio i componenti che partecipano allo stesso; in particolare valorizza e pubblicizza, negli ambienti di lavoro, le iniziative e i risultati del lavoro svolto. Il Comitato è tenuto a svolgere, entro il primo trimestre dell’anno successivo a quello di riferimento, una relazione annuale sull’attività espletata.
6. Il Comitato comitato per le pari opportunità rimane in carica per la durata di un quadriennio e, comunque, e comunque fino alla costituzione del nuovo. I componenti del Comitato comitato possono essere rinnovati nell’incarico nell'incarico per un solo mandato.
6. La presidenza Negli enti o agenzie ove non sia istituito, il comitato di cui al presente articolo è attribuita garantendo ogni anno l’alternanza dei mandati tra rappresentanti di parte datoriale e rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatariecostituito entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto.
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Comitato per le pari opportunità. 1. Il Comitato per le pari opportunità, istituito ai sensi delle disposizioni vigenti, assicura la promozione di una reale parità tra donne e uomini.
2. Il Comitato è costituito da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL c.c.n.l. e da un pari numero di rappresentanti di parte datoriale. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente.
3. Il Comitato per le pari opportunità ha il compito di:
a) svolgere attività di studio, ricerca e promozione sui principi di parità previsti dalla normativa vigente, anche alla luce della evoluzione della legislazione italiana ed estera in materia e con riferimento ai programmi di azione dell’Unione Europeadell'Unione europea;
b) individuare i fattori che ostacolano l’effettiva l'effettiva parità di opportunità tra donne e uomini nel lavoro, proponendo iniziative dirette al loro superamento, anche al fine del perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali, a parità di requisiti professionali di cui tenere conto nell’attribuzione nell'attribuzione di incarichi o funzioni qualificate, nonché del superamento dell’assegnazione dell'assegnazione di mansioni estremamente parcellizzate e prive di ogni possibilità di evoluzione professionale;
c) promuovere interventi idonei a facilitare il reinserimento delle donne lavoratrici dopo l’assenza l'assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;
d) proporre iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro, anche attraverso ricerche sulla diffusione e sulle caratteristiche del fenomeno, ed elaborare un codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
e) formulare proposte per favorire l’accesso l'accesso ai corsi di formazione professionale e sulle modalità di svolgimento degli stessi, sulla flessibilità degli orari di lavoro in rapporto agli orari dei servizi sociali, sui processi di mobilità.
4. Le modalità di attuazione delle misure di cui al comma precedente sono oggetto di informazione alle organizzazioni Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL.
5c.c.n.l. La parte datoriale favorisce l’operatività l'operatività del Comitato e garantisce gli strumenti idonei al suo funzionamento, mettendo, tra l’altrol'altro, immediatamente a disposizione adeguati locali per la sua attività e considerando in stato di servizio i componenti che partecipano allo stesso; in particolare valorizza e pubblicizza, negli ambienti di lavoro, le iniziative e i risultati del lavoro svolto. Il Comitato è tenuto a svolgere, entro il primo trimestre dell’anno dell'anno successivo a quello di riferimento, una relazione annuale sull’attività sull'attività espletata.
6. Il Comitato per le pari opportunità rimane in carica per la durata di un quadriennio e, comunque, fino alla costituzione del nuovo. I componenti del Comitato possono essere rinnovati nell’incarico nell'incarico per un solo mandato. La presidenza Presidenza è attribuita garantendo ogni anno l’alternanza l'alternanza dei mandati tra rappresentanti di parte datoriale e rappresentanti delle organizzazioni Organizzazioni sindacali firmatarie.
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