Comitato Tecnico Clausole campione

Comitato Tecnico. Il Comitato Tecnico coordina l’attuazione delle azioni e supporta il Soggetto Responsabile nell’espletamento dei relativi compiti. Il Comitato Tecnico, per lo svolgimento dei suoi compiti, può richiedere la collaborazione delle strutture tecnico-amministrative dei soggetti sottoscrittori. Il Comitato Tecnico, avvalendosi anche delle strutture delle Direzioni Generali regionali partecipanti all’AQST ed in particolare della D.G. Servizi di Pubblica Utilità, assicura una attività di supporto organizzativo al Comitato di Coordinamento per le sue riunioni e per l’attivazione dei momenti di confronto decentrati e collabora con il Soggetto responsabile dell’AQST per le attività di verifica e monitoraggio dell’attuazione dell’AQST e del relativo Piano d’Azione. Il Comitato Tecnico si avvarrà inoltre del supporto tecnico-scientifico ed organizzativo assicurato da ARPA Lombardia. Il Comitato Tecnico è così composto: a) sette componenti designati dal Comitato di Coordinamento in rappresentanza e su indicazione dei comuni del bacino dell’Olona, del Lura e del Bozzente; b) tre rappresentanti indicati uno per ciascuna Provincia; c) tre rappresentanti indicati uno per ciascun ATO; d) un componente indicato da ciascuna delle ▇▇.▇▇. partecipanti all’AQST; e) un rappresentante indicato dall’ARPA; f) un rappresentante indicato dall’Autorità di Bacino del Fiume Po; g) un rappresentante indicato dall’AIPO. Ai lavori del Comitato Tecnico partecipa il Soggetto Responsabile o suo delegato. Inoltre ai lavori del Comitato Tecnico possono partecipare i coordinatori delle singole azioni eventualmente esterni al Comitato stesso. Ai componenti, esterni alle amministrazioni, potrà essere corrisposto un gettone di presenza, secondo quanto previsto dalla l.r. I lavori del Comitato Tecnico sono coordinati dal Soggetto Responsabile, o da un suo delegato, che lo presiede. Il Comitato tecnico è nominato, sulla base delle designazioni fornite dai Soggetti ed Enti sopra indicati, con apposito provvedimento del Direttore Generale ai Servizi di Pubblica Utilità, e dura in carica tre anni. Il Comitato Tecnico potrà costituire dei gruppi di lavoro flessibili (da workshop più ampi, a gruppi di lavoro per le azioni puntuali previste dal contratto) da attivarsi caso per caso, coinvolgendo gli attori interessati in stretta relazione con le diverse problematiche e con gli obiettivi specifici dello scenario strategico di sviluppo territoriale-ambientale-paesistico.
Comitato Tecnico. È istituito un Comitato Tecnico costituito dai rappresentanti dei soggetti firmatari per permettere la programmazione operativa e l’implementazione delle attività oggetto del presente Accordo. Il Comitato è convocato su richiesta scritta di uno dei componenti e la partecipazione al predetto organismo si intende a titolo non oneroso. La Segreteria tecnica del Comitato sarà a cura dell’ASPAL.
Comitato Tecnico. Ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii., il procedimento amministrativo per l’attuazione del presente Accordo sarà gestito da un Comitato Tecnico, composto dai referenti designati da ciascuna Parte, al più due membri per ogni partner. Il Comitato Tecnico ha il compito di garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti e di supervisionare le attività operative necessarie per la realizzazione del progetto, come descritto nell’ALLEGATO 1. Il coordinamento del Comitato è curato dai membri designati dall’USR. Non sono previsti compensi o altre utilità economiche per la partecipazione ai lavori del Comitato. Qualora vengano reperiti fondi, questi potranno essere utilizzati per il rimborso delle spese documentate relative all'attuazione del progetto.
Comitato Tecnico. Articolo 11 – Dotazione finanziaria Articolo 12 – Tempi d’attuazione Articolo 13 – Strumenti attuativi
Comitato Tecnico. 1. La Conferenza nomina un Comitato Tecnico il quale: a) formula pareri sul Piano di gestione e sulla sua attuazione; b) esprime valutazioni circa i risultati conseguiti nello svolgimento delle attività della Rete e dei monitoraggi previsti; c) propone iniziative alla Conferenza e al suo Presidente per lo sviluppo della Rete; d) vigila sull’attuazione del Piano di gestione con particolare attenzione alle aree protette e agli habitat sensibili alla vita di specie vulnerabili o rare. Esso collabora inoltre con il Presidente e il Coordinatore tecnico al fine di assicurare una corretta gestione degli studi e della divulgazione dei risultati raggiunti; e) verifica che la gestione della Rete sia coerente con la finalità di conservazione della Natura, con particolare riferimento ai siti Natura 2000; f) predispone una relazione annuale sullo stato di attuazione della Rete, con particolare riferimento agli aspetti connessi alla tutela dei Siti di Natura 2000, nonché una rendicontazione finanziaria degli interventi attuati. 2. Il Comitato Tecnico ha durata triennale. Ne fanno parte: - tre esperti scelti dalla Conferenza (uno dei quali su indicazione della Magnifica Comunità di Fiemme); - tre funzionari in rappresentanza di ciascuno dei Servizi Provinciali competenti in materia di Conservazione della Natura, Foreste e Agricoltura individuati dall’Amministrazione provinciale; Le funzioni di Segretario del Comitato Tecnico sono svolte dal Coordinatore tecnico. 3. Il Comitato Tecnico elegge al suo interno un proprio rappresentante con funzioni di coordinamento che ha il compito di convocare e presiedere le riunioni del Comitato stesso. 4. Il Comitato Tecnico è convocato almeno tre volte all’anno. 5. Ai membri del Comitato Tecnico non spetta compenso per l’attività salvo un eventuale rimborso chilometrico.
Comitato Tecnico. E’ costituito un Comitato Tecnico fra le parti firmatarie del presente Accordo finalizzato a definire le attività utili ai fini del raggiungimento degli obiettivi e i tempi di attuazione dei medesimi, nonchè ad affrontare tematiche che possono insorgere durante la realizzazione degli obiettivi concordati. Il Comitato Tecnico viene convocato su richiesta scritta di uno dei componenti e la partecipazione, al predetto organismo, si intende a titolo non oneroso.
Comitato Tecnico. Le Parti, avuto riguardo alla complessità e alla varietà dei Servizi oggetto del presente Contratto, hanno reputato opportuno prevedere l’istituzione di un Comitato Tecnico che venga convenuto ad intervalli regolari decisi di comune accordo tra le Parti o su richiesta scritta di una delle Parti. Il ruolo del Comitato Tecnico è quello di controllare ed armonizzare la cooperazione tra le attività delle Parti, nonché di proporre soluzioni per risolvere eventuali controversie di natura tecnica insorte a seguito dell’esecuzione dei Servizi, oltre a quanto previsto nel presente Contratto. Esso è composto da: - un Responsabile Tecnico nominato da EI TOWERS; - un Responsabile Tecnico nominato dal CLIENTE; - ogni altra persona che di volta in volta si rendesse necessaria per la disamina della questione prevista nell’ordine del giorno. Per la validità delle deliberazioni del Comitato Tecnico sarà necessaria la presenza ed il voto favorevole di ciascun Responsabile Tecnico delle Parti di cui si compone il Comitato.
Comitato Tecnico. 18.1 Le Parti istituiscono un Comitato Tecnico paritetico per facilitare l’esecuzione del presente Accordo, composto da un numero massimo di tre membri per Parte nominati da VF-IT e Operatore in ragione delle questioni da trattare di volta in volta. 18.2 Rientrano nelle competenze del Comitato, tra gli altri: la proposta di emendamenti e modifiche all’Accordo in considerazione dell’evoluzione delle reti e servizi di VF-IT e di Operatore; la definizione di modalità operative di ordine tecnico; la composizione, in qualità di organo di conciliazione non obbligatorio, di controversie relative all’interpretazione ed all’esecuzione del presente Accordo, con particolare riferimento alle controversie concernenti problematiche tecniche, pianificazione e progettazione dell’interconnessione e la gestione dei compensi tra gli operatori, salvo quanto previsto nel successivo Articolo 20.
Comitato Tecnico. 1. Le Parti interessate istituiscono un Comitato Tecnico paritetico per facilitare l’esecuzione del presente Accordo Quadro, composto da un numero massimo di tre membri per Parte coinvolta nominati da ciascuna di esse in ragione delle questioni da trattare di volta in volta. 2. Rientrano nelle competenze del Comitato, tra gli altri: la proposta di emendamenti e modifiche all’Accordo Quadro; la definizione di modalità operative di ordine tecnico; la composizione, in qualità di organo di conciliazione preventiva, di controversie relative all’interpretazione ed all’esecuzione del presente Accordo Quadro, con particolare riferimento alle controversie concernenti problematiche tecniche ed operative. 3. Il Comitato tecnico si riunirà previa convocazione di una delle Parti inviata a mezzo fax o raccomandata A/R ai rispettivi “punti di contatto” di cui al successivo Allegato 1, entro 10 gg. lavorativi dal ricevimento della convocazione ed identificherà la soluzione nei successivi 15 gg. lavorativi. Le determinazioni del Comitato tecnico saranno formalizzate tramite apposito verbale sottoscritto dai membri del Comitato, ma saranno vincolanti solamente se accettate dai legali rappresentanti o procuratori delle Parti entro 7 giorni decorrenti dalla decisione dello stesso comitato tecnico.
Comitato Tecnico. Ha il compito di coordinare, verificare e valutare lo svolgimento del servizio di ristorazione scolastica. E’ presieduto dal Dirigente del Settore Servizi Scolastici e composto inoltre da: • responsabile dell’Ufficio Ristorazione ed équipe dietisti comunali; • due rappresentanti del Dipartimento di Prevenzione dell’U.L.S.S. n. 16 (di cui uno del Servizio Veterinario); • responsabile/i del servizio per la D.A.. In particolare il Comitato: - opera scelte tecnico-operative inerenti lo svolgimento del servizio; - esprime proposte per il miglioramento del servizio; - esprime, se richiesto, pareri alla S.A. in ordine a scelte generali di erogazione del servizio. Le riunioni del Comitato Tecnico sono convocate dal Dirigente Servizi Scolastici nei tempi e nei modi ritenuti più adeguati alle necessità del servizio. Il Comitato Tecnico ha facoltà di accesso, anche senza preavviso, al centro di cottura e di supervisione sui piani aziendali per la corretta applicazione dei principi dell’HACCP.