Common use of Commissione esaminatrice Clause in Contracts

Commissione esaminatrice. 1. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto della Presidente del CNR, ed è costituita da tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due componenti supplenti. 2. Il decreto di nomina della Commissione è pubblicato sulla pagina del sito Internet del CNR, agli indirizzi: xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx e xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. 3. In caso di motivata rinuncia, decesso o indisponibilità per cause sopravvenute di un membro effettivo, subentra uno dei supplenti indicati nel decreto di nomina della Commissione. 4. Le eventuali modificazioni dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina, non incidono sulla qualità di commissario. 5. Nel corso della prima riunione la Commissione, previo rilascio delle dichiarazioni di non sussistenza di incompatibilità ai sensi della normativa vigente, procede alla determinazione dei criteri di valutazione dei titoli e delle prove d’esame, prima di aver preso visione della documentazione relativa ai titoli stessi. 6. La Commissione conclude la procedura concorsuale entro 4 mesi dalla data di svolgimento della prova scritta. In presenza di motivate ragioni, il Dirigente dell’Ufficio Reclutamento del Personale con proprio provvedimento, può prorogare il predetto termine per una sola volta e per non più di 2 mesi. L’inosservanza del termine massimo di sei mesi dovrà essere giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare alla Presidente del CNR (art. 11, comma 5, D.P.R. 487/94). 7. La Commissione Esaminatrice dispone complessivamente di 100 punti, così articolati: a) 30 punti per i titoli b) 40 punti per la prova scritta c) 30 punti per la prova orale

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Samples: Public Competition Announcement, Public Competition Announcement, Public Competition Announcement

Commissione esaminatrice. 1. La Commissione esaminatrice esaminatrice, per ciascuna Area concorsuale, è nominata con decreto della dal Presidente del CNR, ed è costituita da tre componenti 3 a 5 membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, interni ed esterni all’Ente e due componenti supplentidal segretario. 2. Il decreto di nomina della Commissione è pubblicato sulla pagina del sito Internet del CNR, CNR agli indirizzi: indirizzi xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx e xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx; sul sito istituzionale è altresì pubblicato il curriculum vitae di ciascun commissario. 3. In caso di motivata rinuncia, decesso o indisponibilità per cause sopravvenute di un membro effettivo, subentra uno dei supplenti indicati nel decreto di nomina della Commissione. 4. Le eventuali modificazioni dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina, nomina non incidono sulla qualità di commissario. 4. Le eventuali istanze di ricusazione di uno o più componenti della Commissione giudicatrice da parte dei candidati, qualora ricorrano le condizioni previste dall’art. 51 del codice di procedura civile, devono essere proposte al Presidente del CNR nel termine perentorio di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Decorso tale termine non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. 5. Nel corso della prima riunione riunione, la CommissioneCommissione procede, previo rilascio delle dichiarazioni di non sussistenza di cause di incompatibilità ai sensi della normativa vigente, procede alla determinazione dei criteri di valutazione. 6. La Commissione, al termine dei lavori, forma la graduatoria di merito, includendo i candidati che abbiano riportato nella valutazione dei titoli e delle prove d’esame, prima di aver preso visione della documentazione relativa ai titoli stessiun punteggio non inferiore a 60/100. 67. La Commissione conclude la procedura concorsuale selettiva entro 4 il termine di quattro mesi dalla data di svolgimento della prova scrittaprima riunione. 8. In presenza caso di motivate ragioniinosservanza del suddetto termine, da giustificare collegialmente da parte della Commissione, il Dirigente dell’Ufficio Reclutamento del Personale con proprio provvedimento, può prorogare il predetto termine per una sola volta e per non più di 2 mesi. L’inosservanza del termine massimo di sei mesi dovrà essere giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare alla Presidente del CNR (art. 11, comma 5, D.P.R. 487/94)valuterà la concessione di eventuali proroghe. 7. La Commissione Esaminatrice dispone complessivamente di 100 punti, così articolati: a) 30 punti per i titoli b) 40 punti per la prova scritta c) 30 punti per la prova orale

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Samples: Procedure for Selection of Researchers

Commissione esaminatrice. 1. La Commissione esaminatrice esaminatrice, per ciascuna Area concorsuale, è nominata con decreto della dal Presidente del CNR, ed è costituita da tre componenti 3 a 5 membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, interni ed esterni all’Ente e due componenti supplentidal segretario. 2. Il decreto di nomina della Commissione è pubblicato sulla pagina del sito Internet del CNR, CNR agli indirizzi: indirizzi xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx e xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx; sul sito istituzionale è altresì pubblicato il curriculum vitae di ciascun commissario. 3. In caso di motivata rinuncia, decesso o indisponibilità per cause sopravvenute di un membro effettivo, subentra uno dei supplenti indicati nel decreto di nomina della Commissione. 4. Le eventuali modificazioni dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina, nomina non incidono sulla qualità di commissario. 4. Le eventuali istanze di ricusazione di uno o più componenti della Commissione giudicatrice da parte dei candidati, qualora ricorrano le condizioni previste dall’art. 51 del codice di procedura civile, devono essere proposte al Presidente del CNR nel termine perentorio di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Decorso tale termine non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. 5. Nel corso della prima riunione riunione, la CommissioneCommissione procede, previo rilascio delle dichiarazioni di non sussistenza di cause di incompatibilità ai sensi della normativa vigente, procede alla determinazione dei criteri di valutazione. 6. La Commissione, al termine dei lavori, forma la graduatoria di merito, includendo i candidati che abbiano riportato nella valutazione dei titoli e delle prove d’esame, prima di aver preso visione della documentazione relativa ai titoli stessiun punteggio non inferiore a 75/100. 67. La Commissione conclude la procedura concorsuale selettiva entro 4 il termine di quattro mesi dalla data di svolgimento della prova scrittaprima riunione. 8. In presenza caso di motivate ragioniinosservanza del suddetto termine, da giustificare collegialmente da parte della Commissione, il Dirigente dell’Ufficio Reclutamento del Personale con proprio provvedimento, può prorogare il predetto termine per una sola volta e per non più di 2 mesi. L’inosservanza del termine massimo di sei mesi dovrà essere giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare alla Presidente del CNR (art. 11, comma 5, D.P.R. 487/94)valuterà la concessione di eventuali proroghe. 7. La Commissione Esaminatrice dispone complessivamente di 100 punti, così articolati: a) 30 punti per i titoli b) 40 punti per la prova scritta c) 30 punti per la prova orale

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Samples: Procedure for Selection of Research Directors

Commissione esaminatrice. 1. La Commissione esaminatrice esaminatrice, per ciascun Settore concorsuale, è nominata con decreto della dal Presidente del CNR, ed è costituita da tre componenti 3 a 5 membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, interni ed esterni all’Ente e due componenti supplentidal segretario. 2. Il decreto di nomina della Commissione è pubblicato sulla pagina del sito Internet del CNR, CNR agli indirizzi: indirizzi xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx e xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx; sul sito istituzionale è altresì pubblicato il curriculum vitae di ciascun commissario. 3. In caso di motivata rinuncia, decesso o indisponibilità per cause sopravvenute di un membro effettivo, subentra uno dei supplenti indicati nel decreto di nomina della Commissione. 4. Le eventuali modificazioni dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina, nomina non incidono sulla qualità di commissario. 4. Le eventuali istanze di ricusazione di uno o più componenti della Commissione giudicatrice da parte dei candidati, qualora ricorrano le condizioni previste dall’art. 51 del codice di procedura civile, devono essere proposte al Presidente del CNR nel termine perentorio di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Decorso tale termine non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. 5. Nel corso della prima riunione riunione, la CommissioneCommissione procede, previo rilascio delle dichiarazioni di non sussistenza di cause di incompatibilità ai sensi della normativa vigente, procede alla determinazione dei criteri di valutazione. 6. La Commissione, al termine dei lavori, forma la graduatoria di merito, includendo i candidati che abbiano riportato nella valutazione dei titoli e delle prove d’esame, prima di aver preso visione della documentazione relativa ai titoli stessiun punteggio non inferiore a 60/100. 67. La Commissione conclude la procedura concorsuale selettiva entro 4 il termine di quattro mesi dalla data di svolgimento della prova scrittaprima riunione. 8. In presenza caso di motivate ragioniinosservanza del suddetto termine, da giustificare collegialmente da parte della Commissione, il Dirigente dell’Ufficio Reclutamento del Personale con proprio provvedimento, può prorogare il predetto termine per una sola volta e per non più di 2 mesi. L’inosservanza del termine massimo di sei mesi dovrà essere giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare alla Presidente del CNR (art. 11, comma 5, D.P.R. 487/94)valuterà la concessione di eventuali proroghe. 7. La Commissione Esaminatrice dispone complessivamente di 100 punti, così articolati: a) 30 punti per i titoli b) 40 punti per la prova scritta c) 30 punti per la prova orale

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Samples: Procedure for Selection of Positions

Commissione esaminatrice. 1. La Commissione esaminatrice esaminatrice, per ciascun settore concorsuale, è nominata con decreto della dal Presidente del CNR, ed è costituita da tre componenti 3 a 5 membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, interni ed esterni all’Ente e due componenti supplentidal segretario. 2. Il decreto di nomina della Commissione è pubblicato sulla pagina del sito Internet del CNR, CNR agli indirizzi: indirizzi xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx e xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx; sul sito istituzionale è altresì pubblicato il curriculum vitae di ciascun commissario. 3. In caso di motivata rinuncia, decesso o indisponibilità per cause sopravvenute di un membro effettivo, subentra uno dei supplenti indicati nel decreto di nomina della Commissione. 4. Le eventuali modificazioni dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina, nomina non incidono sulla qualità di commissario. 4. Le eventuali istanze di ricusazione di uno o più componenti della Commissione giudicatrice da parte dei candidati, qualora ricorrano le condizioni previste dall’art. 51 del codice di procedura civile, devono essere proposte al Presidente del CNR nel termine perentorio di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Decorso tale termine non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. 5. Nel corso della prima riunione riunione, la CommissioneCommissione procede, previo rilascio delle dichiarazioni di non sussistenza di cause di incompatibilità ai sensi della normativa vigente, procede alla determinazione dei criteri di valutazione. 6. La Commissione, al termine dei lavori, forma la graduatoria di merito, includendo i candidati che abbiano riportato nella valutazione dei titoli e delle prove d’esame, prima di aver preso visione della documentazione relativa ai titoli stessiun punteggio non inferiore a 75/100. 67. La Commissione conclude la procedura concorsuale selettiva entro 4 il termine di quattro mesi dalla data di svolgimento della prova scrittaprima riunione. 8. In presenza caso di motivate ragioniinosservanza del suddetto termine, da giustificare collegialmente da parte della Commissione, il Dirigente dell’Ufficio Reclutamento del Personale con proprio provvedimento, può prorogare il predetto termine per una sola volta e per non più di 2 mesi. L’inosservanza del termine massimo di sei mesi dovrà essere giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare alla Presidente del CNR (art. 11, comma 5, D.P.R. 487/94)valuterà la concessione di eventuali proroghe. 7. La Commissione Esaminatrice dispone complessivamente di 100 punti, così articolati: a) 30 punti per i titoli b) 40 punti per la prova scritta c) 30 punti per la prova orale

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Samples: Procedure for Selection of Positions

Commissione esaminatrice. 1. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto della Presidente del CNR, ed è costituita da tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due componenti supplenti. 2. Il decreto di nomina della Commissione è pubblicato sulla pagina del sito Internet del CNR, agli indirizzi: xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx e xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. 3. In caso di motivata rinuncia, decesso o indisponibilità per cause sopravvenute di un membro effettivo, subentra uno dei supplenti indicati nel decreto di nomina della Commissione. 4. Le eventuali modificazioni dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina, non incidono sulla qualità di commissario. 5. Nel corso della prima riunione la Commissione, previo rilascio delle dichiarazioni di non sussistenza di incompatibilità ai sensi della normativa vigente, procede alla determinazione dei criteri di valutazione dei titoli e delle prove d’esame, prima di aver preso visione della documentazione relativa ai titoli stessi. 6. La Commissione conclude la procedura concorsuale entro 4 mesi dalla data di svolgimento della prova scritta. In presenza di motivate ragioni, il Dirigente dell’Ufficio Reclutamento del Personale con proprio provvedimento, può prorogare il predetto termine per una sola volta e per non più di 2 mesi. L’inosservanza del termine massimo di sei mesi dovrà essere giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare alla Presidente del CNR (art. 11, comma 5, D.P.R. 487/94). 7. La Commissione Esaminatrice dispone complessivamente di 100 punti, così articolati: a) 30 punti per i titoli b) 40 punti per la prova scritta. c) 30 punti per la prova orale

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Samples: Public Competition Announcement