Commissioni di performance Clausole campione

Commissioni di performance. A titolo di compenso per la propria attività di gestione di portafoglio, la Società di Gestione può anche percepire talune commissioni di performance, come descritto di volta in volta nelle Schede Tecniche.
Commissioni di performance. La Società di Gestione percepirà una commissione di performance, che si applicherà al patrimonio delle classi I [LU0459960182] e [LU0459960265] del comparto. Tale commissione di performance corrisponderà al 20 % della sovraperformance della classe così come definita qui di seguito; tuttavia, la commissione di sovraperformance riconosciuta alla Società di Gestione alla fine di ciascun esercizio non potrà essere superiore a un terzo dell'accantonamento della commissione di sovraperformance. A ciascuna valutazione della classe azionaria, verrà determinato un patrimonio di riferimento sulla base di un investimento teorico corrispondente alla performance dell'indice EONIA Capitalized di tutto il patrimonio netto durante il periodo (il patrimonio netto contabile alla fine dell’esercizio precedente è assimilato a una sottoscrizione di inizio periodo). Nell'ipotesi in cui il valore dell'indice di riferimento fosse negativo, il valore dell'indice di riferimento utilizzato per il calcolo sarà 0. In caso di riscatto, l’ultimo patrimonio di riferimento determinato e l’ammontare cumulato delle sottoscrizioni ricevute in occasione dell'ultima valorizzazione vengono ridotti preventivamente in proporzione al numero di azioni riscattate. Analogamente, una quota dell’accantonamento della commissione di sovraperformance sul portafoglio rilevato ai fini contabili in occasione dell’ultima valorizzazione è, in proporzione al numero di azioni riscattate, attribuita definitivamente a un conto di terzi specificato. Tale quota della commissione di sovraperformance sarà riconosciuta alla Società di Gestione al momento del riscatto. Al momento della valorizzazione della classe, se il patrimonio definito come attivo netto contabile, al netto della commissione di sovraperformance su riscatti, ma escluso l’accantonamento per la commissione di sovraperformance corrispondente alle azioni ancora in circolazione, è superiore all’attivo di riferimento, si constaterà una sovraperformance (sottoperformance in caso contrario). L'accantonamento della commissione di sovraperformance sul patrimonio viene adeguato al 20% dell'ammontare di questa nuova sovraperformance mediante attribuzione o riduzione dell'accantonamento, prima del calcolo del valore netto d'inventario. Alla Società di Gestione viene riconosciuto un accantonamento della commissione di sovraperformance sul patrimonio non superiore a un terzo dell'importo esistente alla fine dell'esercizio contabile. Il saldo dell'accantonamento (due...
Commissioni di performance. Non previste.
Commissioni di performance. La commissione di performance viene applicata singolarmente ai Fondi Interni Credemvita Simple Life Moderate, Credemvita Simple Life Balanced, Credemvita Simple Life Euro Bond, Credemvita Simple Life Bond Absolute, Credemvita Simple Life Diversified Credit, Credemvita Simple Life Global Equity ESG, con le modalità di seguito descritte. - Condizioni di applicabilità: performance netta del Fondo Interno positiva e superiore alla performance del relativo parametro di riferimento utilizzato per il calcolo delle commissioni di performance. - Orizzonte temporale di riferimento: da inizio anno solare. - Frequenza di calcolo: settimanale (contestuale al calcolo del valore della quota). - Periodicità del prelievo: annuale. - Momento del prelievo: primo giorno non festivo dell’anno solare successivo all’anno di riferimento. - Aliquota di prelievo: 20% della eventuale differenza positiva tra la performance netta del Fondo Interno e la performance del relativo parametro di riferimento (overperformance positiva). - Aliquota massima di prelievo: 3%. - Patrimonio di calcolo: valore medio del Fondo Interno da inizio anno solare al precedente calcolo del valore della quota; - Ammontare del prelievo: Aliquota di prelievo * Patrimonio di calcolo. In dettaglio, per l’applicazione delle commissioni di performance, si procede nel modo seguente. Contestualmente al calcolo settimanale del valore della quota si calcolano la performance netta del Fondo Interno e la performance del relativo parametro di riferimento, relative al periodo che va dall’inizio dell’anno solare in corso fino al precedente calcolo del valore della quota. Se la performance netta del Fondo Interno è positiva e superiore alla performance del relativo parametro di riferimento, si calcola la differenza fra le due performance, che viene definita overperformance. La overperformance viene moltiplicata per una aliquota pari al 20%. L’aliquota ottenuta non può superare il 3%. L’aliquota risultante viene applicata al valore medio del Fondo Interno da inizio anno solare al precedente calcolo del valore della quota. L’ammontare così ottenuto rappresenta la commissione di performance di pertinenza del calcolo del valore della quota in esame. Contestualmente al successivo calcolo settimanale del valore della quota il meccanismo sopra descritto verrà applicato nuovamente, producendo come risultato una nuova eventuale commissione di performance. Tale commissione si compenserà con la commissione del calcolo del valore della ...

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  • XXXXXXXXXX, La disciplina unitaria del contratto di leasing nel fallimento, in Il fall., 2006, 1239. 94 Si tratta di una applicazione coerente del disposto dell’art. 104, comma settimo, come novellato dal legislatore del 2006, che appunto conferma la prosecuzione dei contratti durante l’esercizio provvisorio, salvo che il curatore intenda sciogliersi dagli stessi. prededuzione il corrispettivo stabilito contrattualmente per l’acquisto. In caso di scioglimento del contratto (comma secondo), il concedente ha diritto alla immediata restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela l’eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione95 del bene stesso – che deve avvenire oggi a valori di mercato96 – rispetto al credito residuo in linea capitale; per le somme già riscosse, inoltre, si applica l’esonero dalla revocatoria fallimentare previsto dall’articolo 67, terzo comma, lettera a), l.fall.97. Nell’ipotesi in cui il ricavato della vendita non fosse sufficiente a colmare il credito in linea capitale vantato dal concedente (comma terzo), quest’ultimo ha poi diritto ad insinuarsi nello stato passivo per la differenza tra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene. Va precisato che il diritto del concedente a soddisfare il suo credito per canoni rimasti insoluti con il ricavato dalla vendita o, comunque, dalla collocazione del bene, è limitato “al credito residuo in linea capitale” restando esclusa dunque la possibilità di soddisfare anche il credito per interessi, o spese ed eventuali commissioni sempre che siano effettivamente dovute e giustificate. In sostanza la società di leasing ha diritto di soddisfarsi direttamente sul ricavato del bene riallocato, per recuperare il capitale residuo, intendendosi per tale il capitale compreso nelle sole rate con scadenza successiva alla data della dichiarazione di fallimento; mentre per le quote di capitale delle rate scadute e non pagate fino a detta data, le quali 95 L’art. 00 xxx xxxxx x.x. xxxxx XXXXXX – sulla scia dell’art. 72-ter del c.d. maxiemendamento al d.d.l. “XXXXXX” – parlava espressamente del ricavato derivante dalla vendita o dalla “rilocazione” del bene. A. PATTI I rapporti giuridici preesistenti nella prospettiva di liquidazione fallimentare, cit., 880, si chiede in chiave problematica se nell’espressione preferita (“altra collocazione”) possa oggi rientrare anche la sola concessione del bene nella disponibilità di terzi, con riserva della sua proprietà.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.