Commissioni di performance Clausole campione

Commissioni di performance. A titolo di compenso per la propria attività di gestione di portafoglio, la Società di Gestione può anche percepire talune commissioni di performance, come descritto di volta in volta nelle Schede Tecniche.
Commissioni di performance. La Società di Gestione percepirà una commissione di performance, che si applicherà al patrimonio delle classi I [LU0459960182] e [LU0459960265] del comparto. Tale commissione di performance corrisponderà al 20 % della sovraperformance della classe così come definita qui di seguito; tuttavia, la commissione di sovraperformance riconosciuta alla Società di Gestione alla fine di ciascun esercizio non potrà essere superiore a un terzo dell'accantonamento della commissione di sovraperformance. A ciascuna valutazione della classe azionaria, verrà determinato un patrimonio di riferimento sulla base di un investimento teorico corrispondente alla performance dell'indice EONIA Capitalized di tutto il patrimonio netto durante il periodo (il patrimonio netto contabile alla fine dell’esercizio precedente è assimilato a una sottoscrizione di inizio periodo). Nell'ipotesi in cui il valore dell'indice di riferimento fosse negativo, il valore dell'indice di riferimento utilizzato per il calcolo sarà 0. In caso di riscatto, l’ultimo patrimonio di riferimento determinato e l’ammontare cumulato delle sottoscrizioni ricevute in occasione dell'ultima valorizzazione vengono ridotti preventivamente in proporzione al numero di azioni riscattate. Analogamente, una quota dell’accantonamento della commissione di sovraperformance sul portafoglio rilevato ai fini contabili in occasione dell’ultima valorizzazione è, in proporzione al numero di azioni riscattate, attribuita definitivamente a un conto di terzi specificato. Tale quota della commissione di sovraperformance sarà riconosciuta alla Società di Gestione al momento del riscatto. Al momento della valorizzazione della classe, se il patrimonio definito come attivo netto contabile, al netto della commissione di sovraperformance su riscatti, ma escluso l’accantonamento per la commissione di sovraperformance corrispondente alle azioni ancora in circolazione, è superiore all’attivo di riferimento, si constaterà una sovraperformance (sottoperformance in caso contrario). L'accantonamento della commissione di sovraperformance sul patrimonio viene adeguato al 20% dell'ammontare di questa nuova sovraperformance mediante attribuzione o riduzione dell'accantonamento, prima del calcolo del valore netto d'inventario. Alla Società di Gestione viene riconosciuto un accantonamento della commissione di sovraperformance sul patrimonio non superiore a un terzo dell'importo esistente alla fine dell'esercizio contabile. Il saldo dell'accantonamento (due...
Commissioni di performance. La commissione di performance viene applicata singolarmente ai Fondi Interni Credemvita Simple Life Moderate, Credemvita Simple Life Balanced, Credemvita Simple Life Euro Bond, Credemvita Simple Life Bond Absolute, Credemvita Simple Life Diversified Credit, Credemvita Simple Life Global Equity ESG, con le modalità di seguito descritte. - Condizioni di applicabilità: performance netta del Fondo Interno positiva e superiore alla performance del relativo parametro di riferimento utilizzato per il calcolo delle commissioni di performance. - Orizzonte temporale di riferimento: da inizio anno solare. - Frequenza di calcolo: settimanale (contestuale al calcolo del valore della quota). - Periodicità del prelievo: annuale. - Momento del prelievo: primo giorno non festivo dell’anno solare successivo all’anno di riferimento. - Aliquota di prelievo: 20% della eventuale differenza positiva tra la performance netta del Fondo Interno e la performance del relativo parametro di riferimento (overperformance positiva). - Aliquota massima di prelievo: 3%. - Patrimonio di calcolo: valore medio del Fondo Interno da inizio anno solare al precedente calcolo del valore della quota; - Ammontare del prelievo: Aliquota di prelievo * Patrimonio di calcolo. In dettaglio, per l’applicazione delle commissioni di performance, si procede nel modo seguente. Contestualmente al calcolo settimanale del valore della quota si calcolano la performance netta del Fondo Interno e la performance del relativo parametro di riferimento, relative al periodo che va dall’inizio dell’anno solare in corso fino al precedente calcolo del valore della quota. Se la performance netta del Fondo Interno è positiva e superiore alla performance del relativo parametro di riferimento, si calcola la differenza fra le due performance, che viene definita overperformance. La overperformance viene moltiplicata per una aliquota pari al 20%. L’aliquota ottenuta non può superare il 3%. L’aliquota risultante viene applicata al valore medio del Fondo Interno da inizio anno solare al precedente calcolo del valore della quota. L’ammontare così ottenuto rappresenta la commissione di performance di pertinenza del calcolo del valore della quota in esame. Contestualmente al successivo calcolo settimanale del valore della quota il meccanismo sopra descritto verrà applicato nuovamente, producendo come risultato una nuova eventuale commissione di performance. Tale commissione si compenserà con la commissione del calcolo del valore della ...
Commissioni di performance. Non previste.

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  • Conclusione Sulla base della revisione contabile limitata, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci facciano ritenere che i modelli di SCR e MCR e la relativa informativa inclusi nell’allegata SFCR di Crédit Agricole Assicurazioni SpA per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, non siano stati redatti, in tutti gli aspetti significativi, in conformità alle disposizioni dell’Unione Europea direttamente applicabili, alla normativa nazionale di settore e ai parametri specifici dell’impresa così come descritto dell’informativa della SFCR e come approvato da parte di XXXXX. Senza esprimere la nostra conclusione con modifica, richiamiamo l’attenzione alla sezione “E.2 Requisito Patrimoniale di Solvibilità e Requisito Patrimoniale Minimo” della SFCR che descrive i criteri di redazione dei modelli di SCR e MCR. I modelli di SCR e MCR e la relativa informativa sono stati redatti, per le finalità di vigilanza sulla solvibilità, in conformità alle disposizioni dell’Unione Europea direttamente applicabili, alla normativa nazionale di settore e ai parametri specifici dell’impresa, che costituiscono un quadro normativo con scopi specifici. Di conseguenza possono non essere adatti per altri scopi. In particolare, in conformità a quanto previsto dall’articolo 45-sexies, comma 7, del DLgs 7 settembre 2005, n° 209, l’utilizzo dei parametri specifici dell’impresa, sinteticamente descritti nell’informativa della SFCR è stato approvato dall’IVASS nell’esercizio delle proprie funzioni di vigilanza. Come previsto dall’articolo n° 13 del Regolamento IVASS n° 42 del 2 agosto 2018, le nostre conclusioni non si estendono alle determinazioni assunte dall’IVASS nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza e quindi, in particolare, all’idoneità dei parametri specifici dell’impresa rispetto allo scopo definito dalle disposizioni dell’Unione Europea direttamente applicabili e dalla normativa nazionale. Milano, 8 aprile 2022 PricewaterhouseCoopers SpA

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: