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Condizioni di applicabilità Clausole campione

Condizioni di applicabilità a) La Società assume l’assicurazione complementare in base alle dichiarazioni rese e firmate dal Contraente e dall’Assicurando nella proposta per l’assicurazione vita e per l’assicurazione complementare infortuni, nonché negli altri documenti allegati. b) Agli effetti dell’assicurazione complementare, per infortunio mortale si intende il caso di morte cagionato direttamente ed esclusivamente da una lesione corporale - oggettivamente constatabile - subita accidentalmente e involontariamente dall’Assicurato e prodotta da causa esterna, violenta e repentina, purché il decesso sia avvenuto entro 12 mesi dall’infortunio stesso. Sono considerati come infortuni anche: − inspirazioni casuali di emanazioni improvvise di gas o vapori; − assorbimenti, per errore, di sostanze venefiche; − colpi di sole; − congelamenti o annegamenti od infezioni che siano diretta conseguenza di un infortunio; − infortuni conseguenti ad atti compiuti dall’Assicurato per dovere di solidarietà umana, o per legittima difesa, nonché quelli sofferti dallo stesso sempre che involontariamente coinvolto in occasione di tumulti popolari, di aggressioni o di atti violenti, anche se dovuti a movente politico, sociale o sindacale. c) La garanzia non comprende la morte dipendente direttamente o indirettamente da: - inondazioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, armi nucleari, trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione delle particelle atomiche, esposizione a radiazioni ionizzanti; - partecipazione attiva dell’Assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, disordine civile, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare; la copertura si intende esclusa anche se l’Assicurato non ha preso parte attiva ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata o di guerra civile ed il decesso avvenga dopo 14 giorni dall’inizio delle ostilità se ed in quanto l’Assicurato si trovasse già nel territorio di accadimento; l’arrivo dell’Assicurato in un paese estero in una situazione di guerra o similari come sopra indicato comporta l’esclusione totale della copertura per qualsiasi causa; - dolo del Contraente o del Beneficiario; - reati dolosi commessi dall’Assicurato o atti contro la sua persona da lui compiuti o consentiti; - lesioni di qualsiasi genere dipendenti da cure praticate non in rapporto ad infortunio; - partecipazione a duelli, risse, gare e corse in genere e relativi allenamenti, scalate di rocce e accesso a ghi...
Condizioni di applicabilità. La facoltà di assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante è esercitabile da tutti i datori di lavoro. Per i datori che occupino almeno 50 dipendenti l’assunzione di un nuovo apprendista è subordinata al mantenimento in servizio di almeno il 20% dei lavoratori assunti contratti di apprendistato nei 36 mesi precedenti. Da detto computo sono esclusi i rapporti cessati per: - recesso durante il periodo di prova; - dimissioni; - licenziamento per giusta causa. Si considerano mantenuti in servizio gli apprendisti per i quali il rapporto di lavoro sia stato trasformato a tempo indeterminato anteriormente alla scadenza naturale del periodo formativo. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è comunque consentita l’assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti precedentemente assunti nel periodo interessato. Le parti, nel prendere atto dell’esclusione dalla sfera di applicazione del contratto di apprendistato di tipo professionalizzante dei soggetti che abbiano assolto l’obbligo scolastico ma non ancora compiuto i 18 anni, riconoscono la valenza dell’apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale quale opportunità di ingresso nel mondo del lavoro, rimandando tuttavia, la relativa applicazione, a successivi e più precisi interventi della legislazione nazionale o/o regionale in riferimento alle qualifiche professionali e alle concrete modalità di erogazione della formazione, compresa la possibilità di promuovere specifiche intese con Regione, università, istituti scolastici ed enti di formazione allo scopo di realizzare percorsi di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale con particolare riferimento all’acquisizione di competenze artigiane come previsto dalla legge regionale Campania n. 20 del 10 luglio 2012 all’articolo 3, comma 7.
Condizioni di applicabilità. L’Accordo Territoriale è applicabile esclusivamente dai datori di lavoro individuati dall’articolo 1 che: 1. siano associati ad Associazioni di categoria o territoriali aderenti a Confcommercio Milano; 2. applicano e rispettano integralmente, sia per la parte c.d. economica/normativa sia per la parte c.d. obbligatoria, il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi sottoscritto da Confcommercio e Filcams – CGIL, Fisascat – CISL e Uiltucs – UIL. Pertanto, solo le aziende che, oltre ad applicare ai propri dipendenti le disposizioni contrattuali che una parte della giurisprudenza ha qualificato come “parte economica/normativa” (ad es. retribuzione, ferie, permessi, inquadramento ecc.) applicano anche le disposizioni relative alla c.d. “parte obbligatoria” (ad es. bilateralità, contributi di assistenza contrattuale, diritti sindacali, composizione delle controversie, etc.) possono Per quanto riguarda l’osservanza della c.d. “parte obbligatoria”, si evidenzia che l’applicazione dell’Accordo Territoriale è consentita esclusivamente a fronte del rispetto dell’articolo 257 del vigente CCNL del Terziario, relativo al contributo di assistenza contrattuale (Contributo ASCOM); 3. versano a Ebiter Milano i contributi previsti dall’art. 23, comma 1 (0,10% carico azienda e 0,05% carico lavoratore su paga base e contingenza), del CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi; 4. non utilizzano contratti di lavoro intermittente di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 81/2015 e non utilizzano, contemporaneamente alle assunzioni a termine ai sensi del presente Accordo, nelle unità operative interessate e per le medesime mansioni, contratti di somministrazione di lavoro di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 81/2015; 5. non svolgono le attività individuate dal D.P.R. del 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modifiche e integrazioni; 6. siano privi di Rappresentanze Sindacali Aziendali – RSA e/o di Rappresentanze Sindacali Unitarie – RSU nell’ambito della Città Metropolitana di Milano. Fermo restando quanto previsto ai punti 1, 2, 3, 4 e 5, nelle aziende ove siano costituite RSA/RSU nell’ambito della Città Metropolitana di Milano, si terrà, presso la sede di Confcommercio Milano e con l’assistenza delle Organizzazioni sindacali firmatarie, un confronto al fine di sottoscrivere un accordo aziendale per l’attivazione delle assunzioni a tempo determinato ai sensi dell’Accordo Territoriale.
Condizioni di applicabilità. Le aziende devono chiedere il parere di conformità alla specifica Commissione territoriale e nazionale, che dovranno esprimersi rispettivamente entro 15 e 30 giorni, trascorsi i quali la domanda si intende accolta. Con riferimento all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e apprendistato di alta formazione e ricerca, il parere è richiesto anche per verificare l'utilizzo di tali tipologie contrattuali. I periodi di apprendistato effettuati presso altri datori di lavoro nonché le ore di formazione si cumulano ai fini del computo della durata massima dell'apprendistato, purché (per il professionalizzante) si riferiscano alle stesse attività e non siano separati da interruzioni superiori ad un anno.
Condizioni di applicabilità. In relazione a ciascun Periodo di riferimento la commissione di incentivo viene applicata al ricorrere di entrambe le condizioni che seguono:

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  • Norme regolatrici e disciplina applicabile 1. Fermo restando quanto previsto nella Convenzione, quest’ultima ed i singoli contratti attuativi della medesima sono regolati in via gradata: a) dalla Convenzione e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le presenti “Condizioni Generali” che costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione; b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; c) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; d) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni Contraenti, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto e della Convenzione; e) dalle norme in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti; f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato; g) dal Codice Etico e dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Consip S.p.A., consultabili sul sito internet della stessa Consip; h) dal patto di integrità. 2. Le clausole della Convenzione e dei contratti attuativi della medesima sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

  • Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4. 2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all’articolo 136 del regolamento generale.

  • Legge applicabile e giurisdizione Il presente Contratto sarà disciplinato dalla legge applicabile indicata nella tabella che segue, come ivi indicata, in deroga alle norme di scelta di legge. La Convenzione ONU sui Contratti per la Compravendita internazionale di beni non si applica al presente Contratto. Tutte le dispute derivanti da o in connessione con il presente Contratto saranno risolte secondo quanto indicato nella tabella di seguito: un Paese in Nord America o Sud America, con l’eccezione del Brasile, la legge dello Stato del Delaware, Stati Uniti. soggette alla giurisdizione e foro dei tribunali dello Stato del Delaware, Stati Uniti. Ciascuna parte accetta irrevocabilmente la giurisdizione personale del relativo foro dello Stato del Delaware per tali dispute. Brasile, la legge del Brasile. soggette alla giurisdizione e foro del tribunale di São Caetano do Sul-SP, Brasile. un Paese in Asia o Australia/Oceania, con la legge di Hong Kong. composte in via definitiva tramite procedura arbitrale vincolante secondo le regole di arbitrato della Camera internazionale del commercio (“Regole della CCI”). La sede dell'arbitrato sarà Hong Kong. l’eccezione del Giappone, Giappone, la legge del Giappone. composte in via definitiva tramite procedura arbitrale vincolante secondo le Regole della CCI. La sede dell'arbitrato sarà Hong Kong. un Paese non rientrante nei suddetti casi, la legge della Svizzera. composte in via definitiva tramite procedura arbitrale vincolante secondo le Regole della CCI. La sede dell'arbitrato sarà Zurigo, Svizzera. Se una controversia è soggetta ad arbitrato secondo quanto descritto nella tabella di cui sopra, gli arbitri saranno nominati secondo le Regole della CCI, la lingua utilizzata per i procedimenti sarà l'inglese e le disposizioni per la produzione di documenti saranno limitate ai documenti su cui ciascuna parte si basa specificamente nel compromesso arbitrale. Non vi è alcunché nella Sezione 13.8 che limiti il diritto delle parti di chiedere un provvedimento d’urgenza teso a preservare lo status quo o qualsiasi misura d’urgenza dinanzi qualsiasi foro competente. Fermo restando quanto sopra, nella misura concessa dalla legge applicabile e laddove ciò non comporti l’invalidità o l’inapplicabilità della presente Sezione 13.8, le parti concordano che Siemens potrà, a sua esclusiva discrezione, intraprendere un'azione nella giurisdizione in cui l’Offerta è utilizzata o il Cliente ha la propria sede aziendale, (i) per far valere i propri diritti di proprietà intellettuale o (ii) per il pagamento dei corrispettivi relativi a qualsiasi Offerta.

  • Diritto applicabile I contratti stipulati sono soggetti al diritto svizzero.

  • Diritto applicabile e foro competente 13.1 Il rapporto contrattuale fra il cliente e FFS Cargo sottostà al diritto svizzero o alle disposizioni legali internazionali vigenti in materia. 13.2 La competenza a dirimere qualsiasi vertenza relativa al rapporto contrattuale spetta esclusivamente al foro di Basilea/Svizzera.

  • Disciplina applicabile Il presente Accordo Quadro è regolato, oltre che dal presente Atto e dagli altri atti di gara, dal Codice dei Contratti D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dalle norme di settore vigenti, ivi inclusa la regolamentazione dettata in materia dalle Autorità pubbliche competenti. Il singolo rapporto contrattuale tra la ASL Contraente e il Fornitore sarà regolato dalle disposizioni sopra indicate e dalle disposizioni in esso previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro. Le clausole dell’Accordo Quadro sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l’Accordo Quadro e relativi allegati, l’ARIC e/o la ASL Contraente, da un lato, e il Fornitore, dall’altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai soprarichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.

  • Norme applicabili Il presente Accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra le parti, si applicano le disposizioni del Codice Civile.

  • Legge applicabile Al contratto si applica la legge italiana.

  • Condizioni Generali Di Assicurazione Polizza Collettiva di Assicurazione n. 0107/28 e 0107/29 Data ultimo aggiornamento 25/05/2018

  • Legge applicabile - Foro competente 19.1 Il Contratto è regolato dalla legge italiana. L'eventuale nullità e/o invalidità, in tutto ovvero in parte, di uno o più articoli, non travolge gli altri articoli contenuti nel presente Contratto i quali, conseguentemente, dovranno quindi ritenersi pienamente validi ed efficaci. 19.2 Qualora il Cliente fosse un soggetto diverso dal consumatore inteso come persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, come definito dall’art. 1469-bis del codice civile, per ogni e qualsiasi controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione del Contratto, le Parti convengono reciprocamente la competenza esclusiva dell’autorità giudiziaria del Foro di Vicenza. Qualora il Cliente fosse un consumatore, come sopra definito, il Foro competente in via esclusiva sarà quello del luogo di residenza o domicilio del consumatore stesso. Le seguenti condizioni si applicano ai Clienti che usufruiscono dei Servizi di seguito indicati ed integrano quelle sopra riportate.