Commorienza. Qualora tra i Beneficiari designati o aventi diritto figurino figli minori ovvero maggiorenni permanentemente inabili al lavoro, la quota parte dell’Indennizzo a loro spettante verrà raddoppiata nel caso in cui, in conseguenza diretta ed esclusiva dello stesso Infortunio, si verifichi il decesso dell’Assicurato e del co- niuge con lo stesso convivente o del convivente more uxorio. Resta inteso che l’importo del maggior Indennizzo, qualunque sia il numero degli aventi diritto, non potrà mai superare la somma complessiva di € 400.000,00. In caso di commorienza in assenza di figli minori ovvero di figli maggiorenni permanentemente inabili al lavoro, vale quanto indicato all’Art. 33.
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Commorienza. Qualora tra i Beneficiari designati o aventi diritto figurino figli minori ovvero maggiorenni permanentemente inabili al lavoro, la quota parte dell’Indennizzo a loro spettante verrà raddoppiata nel caso in cui, in conseguenza diretta ed esclusiva dello stesso Infortunio, si verifichi il decesso dell’Assicurato e del co- niuge coniuge con lo stesso convivente o del convivente more uxorio. Resta inteso che l’importo del maggior Indennizzo, qualunque sia il numero degli aventi diritto, non potrà mai superare la somma complessiva di € 400.000,00. In caso di commorienza in assenza di figli minori ovvero di figli maggiorenni permanentemente inabili al lavoro, vale quanto indicato all’Art. 33.
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Commorienza. Qualora tra i Beneficiari designati o aventi diritto figurino figli minori ovvero maggiorenni permanentemente inabili al lavoro, la quota parte dell’Indennizzo a loro spettante verrà raddoppiata nel caso in cui, in conseguenza diretta ed esclusiva dello stesso Infortunio, si verifichi il decesso dell’Assicurato e del co- niuge con lo stesso convivente o del convivente more uxorio. Resta inteso che l’importo del maggior Indennizzo, qualunque sia il numero degli aventi diritto, non potrà mai superare la somma complessiva di € e 400.000,00. In caso di commorienza in assenza di figli minori ovvero di figli maggiorenni permanentemente inabili al lavoro, vale quanto indicato all’Art. 33.
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Commorienza. Qualora tra i Beneficiari designati o aventi diritto figurino Se a causa di Infortunio determinato dal medesimo evento consegue la morte dell'Assicurato e del coniuge, non separato, l'indennità per il caso di morte spettante ai figli minorenni - se conviventi ed in quanto beneficiari - sarà aumentata del 50%. Ai figli minori ovvero vengono equiparati i figli maggiorenni permanentemente inabili che siano già portatori di invalidità permanente di grado pari o superiore al lavoro, la quota parte dell’Indennizzo a loro spettante verrà raddoppiata nel caso in cui, in conseguenza diretta ed esclusiva dello stesso Infortunio, si verifichi il decesso dell’Assicurato e del co- niuge con lo stesso convivente o del convivente more uxorio66% della totale. Resta inteso in ogni caso convenuto che l’importo del maggior Indennizzoil massimo esborso a carico della Società, qualunque sia il numero degli aventi dirittoper tale titolo, non potrà mai superare la somma complessiva l'importo di € 400.000,00. In 50.000,00 e che l'applicazione della presente garanzia rende inoperante, a tutti gli effetti, ogni altra pattuizione eventualmente esistente in polizza che, a qualsivoglia titolo, preveda una maggiorazione del capitale assicurato per il caso di commorienza morte. Tale garanzia non opera in assenza caso di figli minori ovvero infortuni occorsi durante la pratica di figli maggiorenni permanentemente inabili al lavoroAttività Temerarie, vale quanto indicato all’ArtRischi Sportivi e Guida di Mezzi Speciali, così come indicati all'art. 33.XII.2 - XIII.3 – XIII.4
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Commorienza. Qualora tra i Beneficiari designati o aventi diritto figurino figli minori ovvero maggiorenni permanentemente inabili al lavoro, Se a causa di Infortunio determinato dal medesimo evento consegue la quota parte dell’Indennizzo a loro spettante verrà raddoppiata nel caso in cui, in conseguenza diretta ed esclusiva dello stesso Infortunio, si verifichi il decesso morte dell’Assicurato e del co- niuge con lo stesso convivente coniuge, non separato, l’indennità per il caso di morte spettante ai figli minorenni — se conviventi ed in quanto beneficiari — sarà aumentata dei 50%(cinquanta per cento). Ai figli minori vengono equiparati i figli maggiorenni che siano già portatori di invalidità permanente di grado pari o del convivente more uxoriosuperiore al 66%(sessantasei per cento) della totale. Resta inteso in ogni caso convenuto che l’importo del maggior Indennizzoil massimo esborso a carico della Società, qualunque sia il numero degli aventi dirittoper tale titolo, non potrà mai superare la somma complessiva l’importo di € 400.000,00. In 50.000,00 (cinquantamila) e che l’applicazione della presente Condizione Aggiuntiva rende inoperante, a tutti gli effetti, ogni altra pattuizione eventualmente esistente in polizza che, a qualsivoglia titolo, preveda una maggiorazione del capitale assicurato per il caso di commorienza morte. Tale garanzia non opera in assenza caso di figli minori ovvero infortuni occorsi durante la pratica di figli maggiorenni permanentemente inabili al lavoroAttività Temerarie, vale quanto indicato all’Art. 33Rischi Sportivi e Guida di Mezzi Speciali, cosi come indicati all’articolo 11.2 — 11.3 e 11.4.
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