Common use of COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO E FESTIVO Clause in Contracts

COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO E FESTIVO. Può essere richiesta, in caso di particolari esigenze di servizio, pre- stazione di lavoro straordinario. Le prestazioni di lavoro straordinario non possono eccedere, per cia- scun dipendente le 225 ore annue, salvo comprovate esigenze di carat- tere eccezionale da concordare con le RSA/RSU. Fatta eccezione per quanto previsto al successivo art. 84, il lavoro compiuto oltre l’orario normale è retribuito con un compenso orario pari al valore orario della retribuzione mensile, maggiorato del 25% per il lavo- ro diurno, del 50% per il lavoro festivo o notturno e del 75% per il lavoro festivo notturno. Si intende per lavoro notturno quello compiuto tra le ore 22 e le ore 6 e per lavoro festivo quello compiuto nei giorni riconosciuti festivi, salva l’i- potesi di lavoro prestato di notte o di giorno festivo in conseguenza di regolare turno. Il valore orario della retribuzione si ottiene dividendo l’importo della retribuzione mensile per il numero effettivo di ore ordinarie di lavoro che il dipendente è tenuto ad eseguire mensilmente. Il lavoro straordinario deve essere preventivamente autorizzato; in difetto, non è dovuto alcun compenso. Per la disciplina del trattamento economico afferente alle prestazioni effettuate nelle festività infrasettimanali legislativamente previste, trovano applicazione le norme di cui alla legge 31 marzo 1954, n. 90 e successi- ve modifiche. Il pagamento delle prestazioni straordinarie non può essere ritarda- to oltre la fine del mese successivo a quello nel quale il lavoro è stato eseguito.

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COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO E FESTIVO. Può essere richiesta, in caso di particolari esigenze di servizio, pre- stazione presta- zione di lavoro straordinario. Le prestazioni di lavoro straordinario non possono eccedere, per cia- scun dipendente le 225 ore annue, salvo comprovate esigenze di carat- tere eccezionale da concordare con le RSA/RSU. Fatta eccezione per quanto previsto al successivo art. 8479, il lavoro compiuto oltre l’orario normale è retribuito con un compenso orario pari al valore orario della retribuzione mensile, maggiorato del 25% per il lavo- ro lavoro diurno, del 50% per il lavoro festivo o notturno e del 75% per il lavoro festivo notturno. Si intende per lavoro notturno quello compiuto tra le ore 22 e le ore 6 e per lavoro festivo quello compiuto nei giorni riconosciuti festivi, salva l’i- potesi l’ipotesi di lavoro prestato di notte o di giorno festivo in conseguenza di regolare turno. Il valore orario della retribuzione si ottiene dividendo l’importo della retribuzione mensile per il numero effettivo di ore ordinarie di lavoro che il dipendente è tenuto ad eseguire mensilmente. Il lavoro straordinario deve essere preventivamente autorizzato; in difetto, non è dovuto alcun compenso. Per la disciplina del trattamento economico afferente alle prestazioni effettuate nelle festività infrasettimanali legislativamente previste, trovano tro- vano applicazione le norme di cui alla legge 31 marzo 1954, n. 90 e successi- ve successive modifiche. Il pagamento delle prestazioni straordinarie non può essere ritarda- to ritardato oltre la fine del mese successivo a quello nel quale il lavoro è stato eseguito.

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COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO E FESTIVO. Può essere richiesta, in caso di particolari esigenze di servizio, pre- stazione prestazione di lavoro straordinario. Le prestazioni di lavoro straordinario non possono eccedere, per cia- scun ciascun dipendente le 225 ore annue, salvo comprovate esigenze di carat- tere carattere eccezionale da concordare con le RSA/RSU. Fatta eccezione per quanto previsto al successivo art. 84, il lavoro compiuto oltre l’orario normale è retribuito con un compenso orario pari al valore orario della retribuzione mensile, maggiorato del 25% per il lavo- ro lavoro diurno, del 50% per il lavoro festivo o notturno e del 75% per il lavoro festivo notturno. Si intende per lavoro notturno quello compiuto tra le ore 22 e le ore 6 e per lavoro festivo quello compiuto nei giorni riconosciuti festivi, salva l’i- potesi l’ipotesi di lavoro prestato di notte o di giorno festivo in conseguenza di regolare turno. Il valore orario della retribuzione si ottiene dividendo l’importo della retribuzione mensile per il numero effettivo di ore ordinarie di lavoro che il dipendente è tenuto ad eseguire mensilmente. Il lavoro straordinario deve essere preventivamente autorizzato; in difetto, non è dovuto alcun compenso. Per la disciplina del trattamento economico afferente alle prestazioni effettuate nelle festività infrasettimanali legislativamente previste, trovano applicazione le norme di cui alla legge 31 marzo 1954, n. 90 e successi- ve successive modifiche. Il pagamento delle prestazioni straordinarie non può essere ritarda- to ritardato oltre la fine del mese successivo a quello nel quale il lavoro è stato eseguito.

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COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO E FESTIVO. Può essere richiesta, in caso di particolari esigenze di servizio, pre- stazione prestazione di lavoro straordinario. Le prestazioni di lavoro straordinario non possono eccedere, per cia- scun ciascun dipendente le 225 ore annue, salvo comprovate esigenze di carat- tere carattere eccezionale da concordare con le RSA/RSU. Fatta eccezione per quanto previsto al successivo art. 8479, il lavoro compiuto oltre l’orario l'orario normale è retribuito con un compenso orario pari al valore orario della retribuzione mensile, maggiorato del 25% per il lavo- ro lavoro diurno, del 50% per il lavoro festivo o notturno e del 75% per il lavoro festivo notturno. Si intende per lavoro notturno quello compiuto tra le ore 22 e le ore 6 e per lavoro festivo quello compiuto nei giorni riconosciuti festivi, salva l’i- potesi l'ipotesi di lavoro prestato di notte o di giorno festivo in conseguenza di regolare turno. Il valore orario della retribuzione si ottiene dividendo l’importo l'importo della retribuzione mensile per il numero effettivo di ore ordinarie di lavoro che il dipendente è tenuto ad eseguire mensilmente. Il lavoro straordinario deve essere preventivamente autorizzato; in difetto, non è dovuto alcun compenso. Per la disciplina del trattamento economico afferente alle prestazioni effettuate nelle festività infrasettimanali legislativamente previste, trovano applicazione le norme di cui alla legge 31 marzo 1954, n. 90 e successi- ve successive modifiche. Il pagamento delle prestazioni straordinarie non può essere ritarda- to ritardato oltre la fine del mese successivo a quello nel quale il lavoro è stato eseguito.

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COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO E FESTIVO. Può essere richiesta, in caso di particolari esigenze di servizio, pre- stazione prestazione di lavoro straordinario. Le prestazioni di lavoro straordinario non possono eccedere, per cia- scun ciascun dipendente le 225 ore annue, salvo comprovate esigenze di carat- tere carattere eccezionale da concordare con le RSA/RSU. Fatta eccezione per quanto previsto al successivo art. 8478, il lavoro compiuto oltre l’orario normale è retribuito con un compenso orario pari al valore orario della retribuzione mensile, maggiorato del 25% per il lavo- ro lavoro diurno, del 50% per il lavoro festivo o notturno e del 75% per il lavoro festivo notturno. Si intende per lavoro notturno quello compiuto tra le ore 22 e le ore 6 e per lavoro festivo quello compiuto nei giorni riconosciuti riconos ciuti festivi, salva l’i- potesi l’ipotesi di lavoro prestato di notte o di giorno festivo in conseguenza di regolare turno. Il valore orario della retribuzione si ottiene dividendo l’importo della retribuzione mensile per il numero effettivo di ore ordinarie di lavoro che il dipendente è tenuto ad eseguire mensilmente. Il lavoro straordinario deve essere preventivamente autorizzato; in difetto, non è dovuto alcun compenso. Per la disciplina del trattamento economico afferente alle prestazioni effettuate nelle festività infrasettimanali legislativamente previste, trovano applicazione le norme di cui alla legge 31 marzo 31-3-1954, n. 90 e successi- ve successive modifiche. Il pagamento delle prestazioni straordinarie non può essere ritarda- to ritardato oltre la fine del mese successivo a quello nel quale il lavoro è stato eseguito.

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COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO E FESTIVO. Può essere richiesta, in caso di particolari esigenze di servizio, pre- stazione di lavoro straordinario. Le prestazioni di lavoro straordinario non possono eccedere, per cia- scun dipendente le 225 ore annue, salvo comprovate esigenze di carat- tere eccezionale da concordare con le RSA/RSU. Fatta eccezione per quanto previsto al successivo art. 8479, il lavoro compiuto oltre l’orario normale è retribuito con un compenso orario pari al valore orario della retribuzione mensile, maggiorato del 25% per il lavo- ro diurno, del 50% per il lavoro festivo o notturno e del 75% per il lavoro festivo notturno. Si intende per lavoro notturno quello compiuto tra le ore 22 e le ore 6 e per lavoro festivo quello compiuto nei giorni riconosciuti festivi, salva l’i- potesi di lavoro prestato di notte o di giorno festivo in conseguenza di regolare turno. Il valore orario della retribuzione si ottiene dividendo l’importo della retribuzione mensile per il numero effettivo di ore ordinarie di lavoro che il dipendente è tenuto ad eseguire mensilmente. Il lavoro straordinario deve essere preventivamente autorizzato; in difetto, non è dovuto alcun compenso. Per la disciplina del trattamento economico afferente alle prestazioni effettuate nelle festività infrasettimanali legislativamente previste, trovano applicazione le norme di cui alla legge 31 marzo 1954, n. 90 e successi- ve modifiche. Il pagamento delle prestazioni straordinarie non può essere ritarda- to ritardato oltre la fine del mese successivo a quello nel quale il lavoro è stato eseguitoese- guito.

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