Competenza nella determinazione delle tariffe. 1. Ai sensi del comma 1 bis dell’articolo 3 bis del DL 138/2011 le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei. 2. Fino all’attuazione delle disposizioni del comma 1 bis dell’art. 0 xxx xxx Xx n. 138/2011 mediante l’insediamento del Consiglio di Bacino richiamato nell’Art. 3 del presente regolamento, le tariffe sono approvate dal Comune. 3. Il Comune trasmette al Gestore entro il 30 settembre di ogni anno eventuali richieste di modifica dei servizi erogati rispetto alle modalità vigenti. 4. Il Gestore redige e trasmette con congruo anticipo rispetto al termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione di ogni anno al Comune lo schema di Piano Finanziario per l’anno successivo corredato dall’articolazione tariffaria nel rispetto dei criteri indicati dal DPR 158/99. Il Comune approva il documento. 5. Le tariffe sono determinate dal Comune in conformità al Piano Finanziario per ogni anno solare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione. Nel caso di mancata deliberazione entro il termine indicato, si intendono prorogate le tariffe in vigore, fatto salvo l’adeguamento delle stesse, con l’applicazione dell’indice di inflazione programmata per l’anno di riferimento a decorrere dal 1° gennaio dell’anno in cui è fissato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione.
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Samples: Regolamento Di Igiene Ambientale, Regolamento Di Igiene Ambientale
Competenza nella determinazione delle tariffe. 1. Ai sensi del comma 1 bis dell’articolo 3 bis del DL 138/2011 le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei.
2. Fino all’attuazione delle disposizioni del comma 1 bis dell’art. 0 xxx xxx Xx n. 138/2011 mediante l’insediamento del Consiglio In via transitoria e fino all’effettivo subentro dei Consigli di Bacino richiamato nell’Art. 3 del presente regolamento, di cui alla LR n.52/2012 le tariffe sono approvate dal ComuneConsorzio di Bacino secondo le modalità previste dal presente regolamento.
3. Il Comune trasmette al Gestore entro il 30 settembre di ogni anno eventuali richieste di modifica dei servizi erogati rispetto alle modalità vigenti.
4. Il Gestore redige e trasmette con congruo anticipo rispetto al termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione entro il 15 ottobre di ogni anno al Comune interessato e al Consorzio lo schema di Piano Finanziario per l’anno successivo corredato dall’articolazione tariffaria nel rispetto dei criteri indicati dal DPR 158/99tariffaria. Il Comune trasmette al Consorzio le eventuali osservazioni e proposte entro 30 giorni dalla ricezione del Piano Finanziario. Scaduto il termine il Consorzio approva il documento.
5. Le tariffe sono determinate dal Comune Consorzio in conformità al Piano Finanziario per ogni anno solare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione. Il Consorzio deve tenere conto delle osservazioni del Comune. Nel caso di mancata deliberazione entro il termine indicato, si intendono prorogate applicano le tariffe in vigoredell’anno precedente, fatto salvo l’adeguamento delle stesse, con l’applicazione dell’indice di inflazione programmata per l’anno di riferimento a decorrere dal 1° gennaio dell’anno in cui è fissato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione.
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Competenza nella determinazione delle tariffe. 1. Ai sensi del comma 1 bis dell’articolo 3 bis del DL 138/2011 le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei.
2. Fino all’attuazione delle disposizioni del comma 1 bis dell’art. 0 xxx xxx Xx n. 138/2011 mediante l’insediamento del Consiglio In via transitoria e fino all’effettivo subentro dei Consigli di Bacino richiamato nell’Art. 3 del presente regolamento, di cui alla LR n.52/2012 le tariffe sono approvate dal ComuneComune secondo le modalità previste dal presente regolamento.
3. Il Comune trasmette al Gestore entro il 30 settembre di ogni anno eventuali richieste di modifica dei servizi erogati rispetto alle modalità vigenti.
4. Il Gestore redige e trasmette con congruo anticipo rispetto al termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione di ogni anno al Comune lo schema di Piano Finanziario per l’anno successivo corredato dall’articolazione tariffaria nel rispetto dei criteri indicati dal DPR 158/99. Il Comune approva il documento.
5. Le tariffe sono determinate dal Comune in conformità al Piano Finanziario per ogni anno solare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione. Nel caso di mancata deliberazione entro il termine indicato, si intendono prorogate applicano le tariffe in vigoredell’anno precedente, fatto salvo l’adeguamento delle stesse, con l’applicazione dell’indice di inflazione programmata per l’anno di riferimento a decorrere dal 1° gennaio dell’anno in cui è fissato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione.
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Competenza nella determinazione delle tariffe. 1. Ai sensi del comma 1 bis dell’articolo 3 bis del DL 138/2011 le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, ,compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei.
2. Fino all’attuazione delle disposizioni del comma 1 bis dell’art. 0 xxx xxx Xx n. 138/2011 mediante l’insediamento del Consiglio di Bacino richiamato nell’Art. 3 del presente regolamento, le tariffe sono approvate dal Comune.
3. Il Comune trasmette al Gestore entro il 30 settembre di ogni anno eventuali richieste di modifica dei servizi erogati rispetto alle modalità vigenti.
4. Il Gestore redige e trasmette con congruo anticipo rispetto al termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione di ogni anno al Comune lo schema di Piano Finanziario per l’anno successivo corredato dall’articolazione tariffaria nel rispetto dei criteri indicati dal DPR 158/99. Il Comune approva il documento.
5. Le tariffe sono determinate dal Comune in conformità al Piano Finanziario per ogni anno solare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione. Nel caso di mancata deliberazione entro il termine indicato, si intendono prorogate le tariffe in vigore, fatto salvo l’adeguamento delle stesse, con l’applicazione dell’indice di inflazione programmata per l’anno di riferimento a decorrere dal 1° gennaio dell’anno in cui è fissato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione.
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