We use cookies on our site to analyze traffic, enhance your experience, and provide you with tailored content.
For more information visit our privacy policy.Importo complessivo dell’appalto L’importo complessivo dei lavori a base d’asta compresi nel presente appalto ammonta presuntivamente a 305.816,82 (Euro trecentocinquemilaottocentosedici/82), di cui alla seguente distribuzione: LAVORI , PRESTAZIONI IMPORTI (EURO) a) Lavori e prestazioni a corpo b) Lavori e prestazioni a misura 327.335,65 c) Lavori e prestazioni in economia d) Compenso a corpo e) PER IVA 22% 72.013,84 f) 2% Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (Art.113 6.546,71 g) Spese per pubblicità e notifiche (ANAC) 225,00 h) spese di trasferta e straordinario 20.000,00 i) Oneri prove di laboratorio fissate nel CSA 2.000,00 j) spese di funzionamento 8.500,00 k) Oneri di accesso alla pubblica discarica 3.500,00 l) Spese per caratterizzazione dei rifiuti 2.000,00 m) CSE esterno 7.750,26 n) imprevisti 10.128,54 o) spese pubblicità gara 2.000,00 L’importo delle spese relative ai provvedimenti per la sicurezza del cantiere (SCS: Spese Complessive di Sicurezza), già incluse nelle cifre sopra indicate, ammonta ad € 21.518,83 (Euro ventiunomilacinquecentodiciotto/83), e non è soggetto a ribasso d’asta. Conseguentemente a quanto sopra riportato, il quadro economico dell’appalto si presenta così articolato: Xxxxxxx a) Colonna b) Colonna c) Colonna (a+b+c) Importo lavori soggetti a ribasso Importo lavori in economia non soggetti a ribasso Importo delle spese complessive di sicurezza (SCS) non soggetti a ribasso TOTALE 1 A misura 305.816,82 21.518,83 327.335,65 IMPORTO TOTALE 305.816,82 .................... 21.518,83 327.335,65 OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE %incid. Qualificaz. obblig. Importi OG1 Classifica II Edifici civili e industriali (residenze, carceri, scuole,caserme, uffici, teatri, stadi, edifici industriali) 100 X 327.335,65 Oneri della sicurezza 21.518,83 327.335,65
Manodopera Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non soddisfino alla Direzione dei Lavori. Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'Appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere a), b), c), d), e), e‐bis), f) e f‐bis) del Codice dei contratti, nonché gli operatori economici, ai sensi dell’articolo 3, comma 22, del Codice dei contratti, stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in possesso dei requisiti previsti nel presente Disciplinare di gara. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute agli artt. 36 e 37 del Codice dei contratti. Ai sensi dell’art. 37, comma 7, del Codice dei contratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, oppure di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o gruppo, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate. La Commissione di gara procederà ad escludere i concorrenti le cui offerte, sulla base di univoci elementi, siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l’Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero la revoca in danno dell'affidamento. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipi.
Copertura assicurativa 1. Le aziende garantiscono una adeguata copertura assicurativa della responsabilità civile di tutti i dirigenti della presente area, ivi comprese le spese di giudizio ai sensi dell’art. 25 del CCNL 8 giugno 2000 per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività, ivi compresa la libera professione intramuraria, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave. 2. Le aziende ed enti provvedono alla copertura degli oneri di cui al comma 1 con le risorse destinate a tal fine nei bilanci, incrementate con la trattenuta di misura pro-capite da un minimo di € 26,00 mensili (già previsti dall’art. 24, comma 3 del CCNL dell’8 giugno 2000) ad un massimo di € 50,00, posta a carico di ciascun dirigente per la copertura di ulteriori rischi non coperti dalla polizza generale. La trattenuta decorre dall’entrata in vigore della polizza con la quale viene estesa al dirigente la copertura assicurativa citata. 3. Le aziende ed enti informano i soggetti di cui all’art. 10 del CCNL 8 giugno 2000 di quanto stabilito ai sensi del comma 2. 4. Sono fatte salve eventuali iniziative regionali per la copertura assicurativa attuate anche sulla base delle risultanze della Commissione istituita ai sensi dell’ex art. 24 del CCNL 8 giugno 2000. 5. Le aziende attivano sistemi e strutture per la gestione dei rischi, anche tramite sistemi di valutazione e certificazione della qualità, volti a fornire strumenti organizzativi e tecnici adeguati per una corretta valutazione delle modalità di lavoro da parte dei dirigenti dei quattro ruoli, nell’ottica di diminuire le potenzialità di errore e, quindi, di responsabilità professionale nonché di ridurre la complessiva sinistrosità delle strutture sanitarie, consentendo anche un più agevole confronto con il mercato assicurativo. Al fine di favorire tali processi le aziende ed enti informano le organizzazioni sindacali di cui all’art. 9 del CCNL 8 giugno 2000. 6. Sono disapplicati i commi da 1 a 4 dell’art. 24 del CCNL 8 giugno 2000. Le parti, a titolo di interpretazione autentica, chiariscono che l’espressione “ulteriori rischi” del comma 2 può significare tanto la copertura da parte del dirigente - mediante gli oneri a suo carico - di ulteriori rischi professionali derivanti dalla specifica attività svolta quanto la copertura dal rischio dell’azione di rivalsa da parte dell’azienda o ente in caso di accertamento di responsabilità per colpa grave.
Inadempimento Le clausole del presente contratto di cui agli articoli hanno carattere essenziale sì che, per patto espresso, la violazione anche di una sola delle clausole suddette dà diritto alla LOCATRICE di chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1453 del Codice civile.
Polizza assicurativa L’Aggiudicatario è obbligato, ai fini della stipula del Contratto, a presentare idonea copertura assicurativa, attinente allo svolgimento di tutte le attività oggetto della presente procedura. Nell’effettuazione del servizio, l’Appaltatore dovrà ritenersi direttamente ed esclusivamente responsabile di ogni danno arrecato dal proprio personale, a beni mobili ed immobili di proprietà dell’Ateneo o, comunque, da quest’ultimo detenuti o posseduti a diverso titolo. L’Appaltatore dovrà, altresì, ritenersi direttamente ed esclusivamente responsabile di ogni danno arrecato a persone presenti, a vario titolo (corpo docente, personale tecnico ed amministrativo, studenti, ospiti, ecc.), negli ambienti dell’Ateneo. In tale polizza, della quale dovrà essere prodotta copia ed inviata al Committente al momento dell’avvio dell’Appalto, il Politecnico di Milano dovrà risultare espressamente incluso nel novero dei terzi. Ogni responsabilità inerente all’esecuzione del servizio è interamente in carico all'Affidatario; in questa responsabilità è altresì compresa quella per danni cagionati ai beni del Politecnico, nonché quella per gli infortuni del personale addetto al servizio. L’impresa è responsabile per danni cagionati a terzi, agli studenti e al personale Universitario dall'Affidatario stesso, in proprio o tramite il proprio personale dipendente, nel corso dell'espletamento del servizio. I danni arrecati colposamente dall'Impresa e, per essa, dai suoi dipendenti o collaboratori, alla proprietà del Politecnico di Milano saranno contestati per iscritto; qualora le giustificazioni non siano accolte e l'Impresa non abbia provveduto al ripristino nel termine prefissato, l'Ateneo si farà carico della riparazione, addebitando la spesa relativa all'Impresa ed irrogando altresì una penale pari al 10% dell'ammontare del danno. L'accertamento dei danni sarà effettuato dal Responsabile della corretta esecuzione del contratto alla presenza di delegati dell'Affidatario; qualora l'Affidatario non manifesti la volontà di partecipare, il Responsabile della esecuzione del contratto provvederà autonomamente, alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni.
Inadempimento del Cliente CGS_BUS_PLACET_1021 14.1 In caso di ritardato o di omesso pagamento anche parziale dei corrispettivi do- vuti dal Cliente ai sensi del presente Contratto, fermo restando quanto previsto dall’Articolo 13 e/o della richiesta di pagamento degli importi di cui all’articolo 10.11, trascorso almeno 1 (un) giorno dalla scadenza della fattura, il Fornitore ha facoltà di inviare al Cliente mediante comunicazione scritta a mezzo di racco- mandata con avviso di ricevimento oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), nei casi in cui il Cliente abbia messo a disposizione il proprio indirizzo di posta elettronica, un preavviso di sospensione della fornitura recante l’indicazio- PLACET GAS | PARTITA IVA 14.2 Il termine di sospensione della fornitura non sarà inferiore a 40 (quaranta) giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora. 14.3 La comunicazione di costituzione in mora conterrà altresì le modalità attraverso le quali il Cliente comunica l’avvenuto pagamento degli insoluti al Fornitore. 14.4 Qualora la costituzione in mora sia relativa ad importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali il Cliente non ha eccepito la prescrizione, pur sussistendone i presupposti, la comunicazione di costituzione in mora riporta l’ammontare di tali importi e l’indicazione testuale delle modalità di esercizio del diritto da parte del Cliente. 14.5 Il Fornitore, trascorsi inutilmente almeno 3 (tre) giorni lavorativi dal termine ul- timo per il pagamento, potrà, senza ulteriori avvisi, richiedere al Distributore di sospendere la fornitura. In tale ipotesi, il Fornitore si riserva il diritto di chiedere al Cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della for- nitura nel limite dell’ammontare previsto da ARERA o definito nel prezziario del Distributore. 14.6 Una volta sospesa la fornitura, il Cliente che intenda ottenere la riattivazione della for- nitura, dovrà inviare al Fornitore la documentazione attestante l’avvenuto pagamento degli insoluti con le modalità previste nell’Articolo 24 relativo alle comunicazioni. 14.7 Una volta sospesa la fornitura, a fronte del perdurante inadempimento del Cliente, il Fornitore ha diritto, in ogni momento, di dichiarare risolto il Contratto e trasmet- tere al SII la richiesta di risoluzione contrattuale ai sensi dell’articolo 9 del TIMG. In tali casi, la risoluzione del Contratto ha effetto con decorrenza dal giorno indicato dal Fornitore come data di risoluzione contrattuale. 14.8 Ove l’intervento di sospensione della fornitura non sia fattibile, il Fornitore potrà ricorrere, previa fattibilità tecnica, all’interruzione della fornitura anche sotto for- ma di lavoro complesso, ponendo i relativi oneri a carico del Cliente. L’esecuzione dell’intervento comporterà, con effetto dalla relativa data, la risoluzione di diritto del Contratto. 14.9 Ove non sia possibile eseguire l’intervento di interruzione della fornitura, il For- nitore ha diritto di dichiarare risolto il Contratto e richiedere al SII la relativa ri- soluzione contrattuale, in conformità alle previsioni di cui all’art. 13 del TIMG. La risoluzione del Contratto ha effetto a partire dalla data di decorrenza del servizio di default. 14.10 Nel caso cui al precedente comma 14.9, il Fornitore è tenuto a trasmettere al Di- stributore competente, per agevolare le iniziative giudiziarie da intraprendere: (a) copia delle fatture non pagate; (b) copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del cliente finale; (c) copia della comunicazione con cui il Fornitore ha dichiarato al Cliente finale la risoluzione del Contratto, unitamente alla documentazione attestante la rice- zione di tale comunicazione da parte del Cliente; (d) copia del Contratto (ove disponibile) o, in subordine dell’ultima fattura pagata; (e) documento di sintesi attestante l’ammontare del credito insoluto, nonché ulte- riore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del Cliente finale. 14.11 In caso di inadempimento al Contratto, il Cliente si obbliga a consentire al Distri- butore di accedere ai locali in cui è ubicato l’impianto di misura al fine di poter disalimentare il Punto di fornitura. 14.12 In caso di ritardato o di omesso pagamento dei corrispettivi dovuti dal Cliente non disalimentabile, il Fornitore può procedere alla costituzione in mora dello stesso esclusivamente mediante raccomandata. Decorso inutilmente il termine ultimo per il pagamento indicato nella comunicazione di costituzione in mora, il Fornitore ha diritto di dichiarare risolto il Contratto, chiedendo al SII la risoluzione contrat- tuale. La risoluzione del Contratto ha effetto a partire dalla data di decorrenza dei Servizi di ultima istanza attivati dal SII. 14.13 Il Cliente ha diritto a ricevere i seguenti indennizzi automatici: (a) euro 30 (trenta) nel caso in cui, nonostante il mancato invio della comunicazio- ne di costituzione in mora, la fornitura sia stata sospesa per morosità; (b) euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nono- stante alternativamente: i. il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento; ii. il mancato rispetto del termine minimo di 3 (tre) giorni tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore per la sospensione della fornitura. 14.14 Nei casi di cui al comma 14.13, al Cliente finale non può essere richiesto il paga- mento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura. 14.15 Il Fornitore si riserva altresì la facoltà di richiedere un indennizzo - identificato in fattura come Corrispettivo CMOR - nell’ambito del Sistema indennitario, qualora il Cliente eserciti il recesso per cambio Fornitore senza adempiere ai propri obblighi di pagamento.
INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)
CONDIZIONI CONTRATTUALI L’erogazione del servizio di salvaguardia è eseguita da EXERGIA conformemente alle presenti Condizioni Generali di Contratto, condizioni che si considerano accettate dal Cliente ai sensi dell'art. 1341, 1° comma cod. civ.
Obblighi assicurativi A garanzia del corretto adempimento degli obblighi derivanti dalla gestione dello spazio assegnato, il soggetto assegnatario dovrà costituire e produrre una polizza assicurativa prima della sottoscrizione dell’atto unilaterale d’obbligo, per il periodo di assegnazione, a copertura di danni agli spazi, agli immobili, agli impianti, a cose, persone e personale dipendente derivanti dall’espletamento di tutte le attività svolte dall’assegnatario (sia durante lo svolgimento delle attività sia durante le operazioni di allestimento e disallestimento delle strutture). La polizza di RCT e RCO deve avere un massimale minimo unico di € 5.000.000,00 con sottolimite per ricorso terzi da incendio di € 500.000,00. Si precisa, altresì, che le garanzie della polizza dovranno estendersi a tutti gli altri soggetti, persone fisiche o giuridiche a qualsiasi titolo abilitate dall’assegnatario a partecipare allo svolgimento delle attività di cui al presente avviso che, indipendentemente dalla natura del rapporto con l’assicurato, provochino danni a cose e/o a terzi in conseguenza della loro partecipazione alle attività medesime. Nel caso in cui l’assegnatario non procedesse a tali incombenze, sarà considerato rinunciatario ad ogni effetto e il Comune di Firenze si riserva eventualmente di assegnare lo spazio al concorrente successivo in graduatoria o, in caso di mancanza di questi, di assegnarlo direttamente a soggetto idoneo, o di non assegnarlo. La responsabilità civile è a carico dell’assegnatario, intendendosi integralmente sollevata l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità. L’assegnatario esonera espressamente il Comune di Firenze da ogni responsabilità per la sicurezza dei luoghi, dei manufatti, attrezzature, automezzi e quant’altro presente all’interno dell’area oggetto di concessione; esonera altresì l’Amministrazione comunale da eventuali danni a terzi che potessero essere arrecati durante gli eventi e le fasi di montaggio/smontaggio, da sanzioni e quant’altro potesse derivarle per qualsiasi ragione. Nel caso in cui fosse necessaria la realizzazione di opere per rendere a norma o adeguato lo spazio concesso agli scopi di utilizzo dell’assegnatario, questi si dovrà impegnare a realizzarli a propria cura e spese e a ripristinare la condizione iniziale. I lavori o gli apprestamenti dovranno comunque essere effettuati dal soggetto aggiudicatario solo dopo aver ricevuto i permessi e le autorizzazioni necessarie secondo quanto previsto dalle normative vigenti.