COMPOSIZIONE SOCIETARIA Clausole campione

COMPOSIZIONE SOCIETARIA. (D.P.C.M. N. 187/1991): VARIAZIONI ORGANISMI TECNICI ED AMMINISTRATIVI
COMPOSIZIONE SOCIETARIA. La composizione azionaria della Società alla data di approvazione del bilancio è la seguente e riflette l’aumento di capitale, scindibile, pari a 500 mila euro deliberato dall’Assemblea degli Azionisti in data 30 aprile 2013 e parzialmente sottoscritto come dettagliatamente descritto nel seguito. Inoltre, nel mese di novembre 2015, il Comune di Lecco ha ceduto all’Azienda Speciale “Ufficio d’ambito di Lecco” n. 1.205 azioni consentendone l’ingresso nel capitale sociale. NR Provincia Soci Numero azioni per socio Quota di partecipazione Valore del capitale per socio
COMPOSIZIONE SOCIETARIA. L'IMPRESA si impegna a comunicare all'INFN le eventuali variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% (due per cento) rispetto a quanto comunicato al momento della stipula del Contratto, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal DPCM n. 187/1991. L’inosservanza di tale obbligo determina la risoluzione di diritto del Contratto, salvo il risarcimento degli eventuali danni subiti dall’INFN.
COMPOSIZIONE SOCIETARIA. (D.P.C.M. N. 187/1991): VARIAZIONI ORGANISMI TECNICI ED AMMINISTRATIVI L’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell’11.5.1991 - qualora ne ricorrano le condizioni - è tenuto, in corso d’opera, a fornire puntuale informativa al Committente circa eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella propria composizione societaria nell’ipotesi di modifiche dei dati comunicati in fase di affidamento e conseguentemente dovrà comunicare l’eventuale modifica ai dati precedentemente comunicati. L’Appaltatore sarà tenuto, pertanto, a comunicare tempestivamente al Committente, per sé nonché per gli eventuali subappaltatori, imprese ausiliarie o cottimisti, ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, inviando nel contempo idoneo documento legale dal quale risulti tale variazione. È fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare la eventuale variazione dei vertici aziendali. A titolo indicativo e non esaustivo, è obbligo dell’Appaltatore comunicare tempestivamente al Committente la sostituzione del legale rappresentante e delle altre rilevanti cariche aziendali nonché le modifiche e alienazioni delle strutture societarie (ad es. cessioni e/o affitti di rami d’azienda) anche se non comprendenti le attività oggetto di appalto. Parimenti, è fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare al Committente l’eventuale presentazione di istanze alle autorità competenti per situazioni di temporanea difficoltà finanziaria, quali quelle previste dall’art. 182 bis della Legge Fallimentare. La violazione del predetto obbligo di comunicazione è valutabile dal Committente come grave inadempimento al contratto, per il quale il Committente si riserva di risolvere il contratto di appalto.