Obbligo di comunicazione Clausole campione

Obbligo di comunicazione. Se il Contraente diventa cittadino americano o acquista la residenza fiscale statunitense o di altro paese aderente ai protocolli internazionali (AEOI – Authomatic Exchange Of Information) e comunitari (Direttiva 2014/107/UE - DAC2), ha l’obbligo di comunicare tale cambiamento per iscritto alla Compagnia (a mezzo raccomandata AR), entro 60 giorni dall’evento che ha comportato la variazione. Se la Compagnia verrà a conoscenza di nuovi indizi che possano far presumere che il Contraente sia in possesso di una residenza fiscale diversa o aggiuntiva a quella italiana, potrà richiedere maggiori informazioni e chiarimenti per determinare la sua effettiva posizione fiscale. La mancata o non corretta comunicazione o autocertificazione da parte del Contraente, nei termini sopraindicati, comporterà che questi possa essere considerato fiscalmente residente nel Paese desunto dagli indizi rilevati. La Società modificherà le condizioni sopra indicate, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito internet, nel caso intervengano modifiche alla normativa fiscale citata e/o in ogni altra fonte normativa ad essa collegata.
Obbligo di comunicazione. Il Contraente ha l’obbligo di comunicare all’Impresa, in forma scritta ed entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi delle stesse, ogni variazione rispetto a quanto dichiarato e rilevato in fase di sottoscrizione del
Obbligo di comunicazione. Il cliente è vincolato dal contratto di informare CVI immediatamente in tutti i casi e soprattutto durante gli audit, o durante il rinnovo della certificazione, di importanti modifiche al sistema e dei suoi processi, alla portata del sistema rispetto al certificato, in indirizzo di contatto e siti, e il personale chiave, nello stato giuridico, commerciale, organizzativo o di proprietà e del verificarsi di un grave incidente o violazione della regolamentazione relativa al sistema di gestione certificata che richiede il coinvolgimento delle autorità competenti Autorità. Trascurare questo obbligo di informare circa i cambiamenti può portare alla sospensione della certificazione.
Obbligo di comunicazione. Il Cliente si impegna inoltre a comunicare alla Società tutti i dati anagrafici, i recapiti telefonici e i riferimenti telematici richiesti, nonché i dati relativi al Veicolo al fine di consentire la reperibilità da parte della Società e/o per ogni opportuna verifica in ordine al Servizio. Il Cliente si obbliga a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati forniti all’atto della sottoscrizione, quali, ad esempio, numeri telefonici, indirizzo, dati del Veicolo e la perdita del possesso del Dispositivo per qualsiasi causa con le seguenti modalità:
Obbligo di comunicazione. Il Contraente ha l’obbligo di comunicare alla Compagnia, in forma scritta ed entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi delle stesse, ogni variazione rispetto a quanto dichiarato e rilevato in fase di sottoscrizione del contratto di assicurazione, in merito alla propria residenza fiscale statunitense e/o residenza fiscale estera in uno dei paesi aderenti allo Scambio Automatico di Informazioni.
Obbligo di comunicazione. Il legislatore ha inoltre previsto che l’utilizzatore, anche per il tramite dell’associazione datoriale al quale aderisce o conferisce mandato, ha l’obbligo di comunicare con cadenza annuale alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati82. Le aziende aderenti ad Assolombarda possono avvalersi dell’Associazione per l’invio di tale comunicazione.
Obbligo di comunicazione. Il produttore è tenuto a comunicare all’Istituto: - modifiche anagrafiche od organizzative, cambi di proprietà, variazioni dell’assetto societario o lievi cambiamenti della descrizione dell'oggetto della Certificazione e degli aspetti editoriali; - eventuali aggiornamenti dei dati. In funzione dell’entità delle modifiche, l'Istituto si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione o di effettuare visite presso l’Organizzazione, al fine di verificare che le modifiche non alterino la conformità allo schema GLOBALG.A.P..
Obbligo di comunicazione. Se il Contraente diventa cittadino statunitense e/o acquisisce la residenza fiscale di uno Stato diverso dall'Italia, ha l’obbligo di comunicare tale cambiamento per iscritto a Zurich entro 60 giorni dall’evento che ha comportato la variazione. Se Zurich verrà a conoscenza di nuovi indizi che possano far presumere che il Contraente sia un cittadino statunitense e/o con residenza fiscale in uno Stato diverso dall'Italia, potrà richiedere maggiori informazioni e chiarimenti per determinare la sua effettiva posizione fiscale. In caso di mancata o non corretta comunicazione o autocertificazione da parte del Contraente, nei termini sopraindicati, Zurich è obbligata a segnalare il Contraente all’Agenzia delle Entrate. Qualsiasi cittadino statunitense (per nascita, naturalizzazione o in quanto possessore di Green Card) che sia titolare effettivo di un’entità giuridica che ha sottoscritto il Contratto (ossia, la persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla tale entità), oppure sia la persona fisica nell’interesse della quale è stipulato il Contratto da parte di una società fiduciaria o di un trust, potrebbe essere soggetto ad adempimenti fiscali nei confronti del fisco statunitense. Sarà a carico di tale soggetto richiedere per proprio conto un'adeguata consulenza fiscale indipendente, che lo informi circa gli eventuali obblighi ed adempimenti fiscali esteri legati al Contratto.
Obbligo di comunicazione. Il presente accordo deve essere comunicato e trasmesso alla Regione Siciliana, Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali.
Obbligo di comunicazione. Il Dipartimento del Tesoro comunica all’Ufficio di Ga- binetto del Ministro le operazioni finanziarie effettuate in forza del presente decreto, indicando i dati finanziari caratteristici di ciascuna di esse. Il Dipartimento del Tesoro da preventiva comunica- zione al Ministro di quelle operazioni che per le loro ca- ratteristiche rientrino nelle funzioni di indirizzo politico- amministrativo proprie degli organi di governo. Inoltre, qualora particolari esigenze nella gestione del debito rendano opportuno derogare ai limiti posti nel presente decreto, le scelte conseguenti sono sottoposte al Ministro stesso. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi- ciale della Repubblica italiana. Roma, 30 dicembre 2020 Il Ministro: Xxxxxxxxx