Obbligo di comunicazione. Il Contraente ha l’obbligo di comunicare all’Impresa, in forma scritta ed entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi delle stesse, ogni variazione rispetto a quanto dichiarato e rilevato in fase di sottoscrizione del
Obbligo di comunicazione. Il legislatore ha inoltre previsto che l’utilizzatore, anche per il tramite dell’associazione datoriale al quale aderisce o conferisce mandato, ha l’obbligo di comunicare con cadenza annuale alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati96. Le aziende aderenti ad Assolombarda possono avvalersi dell’Associazione per l’invio di tale comunicazione.
Obbligo di comunicazione. Se il Contraente diventa cittadino americano o acquista la residenza fiscale statunitense, ha l’obbligo di comunicare ta- le cambiamento per iscritto alla Società (a mezzo racco- mandata AR), entro 60 giorni dall’evento che ha comportato la variazione. Se la Società verrà a conoscenza di nuovi indizi che possano far presumere che il Contraente sia un cittadino americano o con residenza fiscale statunitense, potrà richiedere maggiori informazioni e chiarimenti per de- terminare la sua effettiva posizione fiscale. La mancata o non corretta comunicazione o autocertifica- zione da parte del Contraente, nei termini sopraindicati, comporta che questi sia considerato alla stregua di un citta- dino americano o con residenza fiscale statunitense. Pertan- to la Società procederà all’applicazione di una ritenuta alla fonte maggiore rispetto a quanto normalmente previsto dal- la normativa fiscale vigente. La Società modificherà le condizioni sopra indicate, dan- done tempestiva comunicazione a mezzo raccomandata AR, nel caso intervengano modifiche nella normativa sta- tunitense FATCA e/o in ogni altra fonte normativa ad essa collegata. I dati e le informazioni contenute nelle presenti Condizioni contrattuali sono aggiornati al 1° giugno 2014.
Obbligo di comunicazione. Il produttore è tenuto a comunicare a CQY: - modifiche anagrafiche od organizzative, cambi di proprietà, variazioni dell’assetto societario o lievi cambiamenti della descrizione dell'oggetto della Certificazione e degli aspetti editoriali; - eventuali aggiornamenti dei dati. In funzione dell’entità delle modifiche, CQY si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione o di effettuare visite presso l’Organizzazione, al fine di verificare che le modifiche non alterino la conformità allo schema GLOBALG.A.P..
Obbligo di comunicazione. 1. Le associazioni, in aderenza ai propri fini statutari e in conformità a quanto stabilito dalla citata legge n. 52 del 2001, comunicano anche tramite i sistemi informativi di cui all’art. 3, comma 6, del presente decreto, al registro regionale o alle strutture da questo delegate, gli elenchi dei cittadini iscritti alla associazione e interessati a dive- nire potenziali donatori di CSE.
Obbligo di comunicazione. Chi opera in seno a un’autorità giudiziaria e si trova in un caso di possibile ricusa- zione lo comunica tempestivamente e si astiene spontaneamente se ne ritiene dato il motivo.
Obbligo di comunicazione. I dipendenti sono tenuti a registrare i cambiamenti di domicilio (in particolare se si trasferiscono all'estero), lo stato civile, la nascita e il decesso dei propri figli, nonché altre informazioni rilevanti per il rapporto di lavoro (ad esempio diplomi, certificati di corsi, ecc.), nell'apposita applicazione o a segnalarli alle risorse umane utilizzando l'apposito processo. Le assenze impreviste a breve termine devono essere comunicate telefonicamente al superiore entro le ore 9:00 del primo giorno di assenza o prima dell'inizio del lavoro, altrimenti l'assenza verrà considerata come non giustificata (cfr. l'obbligo di notifica di malattia e infortunio, cifra 25.1). I dipendenti sono tenuti a informare tempestivamente il loro superiore di qualsiasi futura assenza prolungata dal lavoro (ad esempio, ricovero in ospedale, servizio militare, ecc.)
Obbligo di comunicazione. I dirigenti assunti localmente sono tenuti a fornire alla direzione tutte le informazioni in relazione diretta con i loro diritti e doveri, secondo quanto previsto dal presente Statuto. Il dirigente assunto localmente è tenuto a dichiarare senza indugio alla direzione qualsiasi cambiamento avvenuto nella sua situazione rispetto a quanto dichiarato al momento dell’assunzione o successivamente.
Obbligo di comunicazione. Il Cliente si impegna inoltre a comunicare alla Società tutti i dati anagrafici, i recapiti telefonici e i riferimenti telematici richiesti, nonché i dati relativi al Veicolo al fine di consentire la reperibilità da parte della Società e/o per ogni opportuna verifica in ordine al Servizio. Il Cliente si obbliga a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati forniti all’atto della sottoscrizione, quali, ad esempio, numeri telefonici, indirizzo, dati del Veicolo e la perdita del possesso del Dispositivo per qualsiasi causa con le seguenti modalità:
(a) raccomandata A/R a Generali Xxxxxx S.p.A., Piazza Tre Torri 1 – 20145 Milano (MI)
(b) e-mail a xxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxx.xxx Qualora il Cliente non coincida con il Contraente, quest’ultimo si impegna, assumendo la corrispondente responsabilità in proprio e manlevando e tenendo indenne la Società da ogni danno occorsole in conseguenza del comportamento del Cliente in difformità alle disposizioni del presente Contratto di Servizio, a che il Cliente ponga in essere quanto indicato e necessario per beneficiare del Servizio, fornendogli anche idonea informativa.
Obbligo di comunicazione. Il Cliente, al momento della sottoscrizione del Modulo, si obbliga a comunicare alla Società tutti i dati anagrafici, i recapiti telefonici e i riferimenti telematici richiesti, nonché i dati relativi al Veicolo al fine di consentire la reperibilità da parte della Società e/o per ogni opportuna verifica in ordine al Servizio. Il Cliente si obbliga a comunicare tempestivamente e per iscritto a mezzo raccomandata A.R. indirizzata a: VIASAT S.p.A., Via Tiburtina 1180 – 00156 Roma, ovvero a mezzo fax al n. 0000000000 o e-mail all’indirizzo xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx ogni variazione dei dati forniti nel Modulo all’atto della sottoscrizione, quali, ad esempio, numeri telefonici, indirizzo, dati del Veicolo e la perdita del possesso del Sistema a qualsiasi causa dovuta.