Risoluzione di diritto del contratto. (clausola risolutiva espressa)
Risoluzione di diritto del contratto. Per la risoluzione del contratto trovano applicazione l’art. 108 del D.Lgs 50/2016 nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile. Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione PEC da parte del Comune all’affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa: - qualora venga meno l'iscrizione all'albo dei mediatori di cui all’art. 109 comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005; - nel caso di sospensione del servizio o di mancata assistenza prestata all’Ente al fine di assicurare il rispetto delle scadenze assicurative previste; - nel caso di gravi violazioni che facciano venir meno l’affidabilità del Broker nell’esecuzione del servizio (quali, a titolo esemplificativo, ritardo nei pagamenti delle polizze assicurative; inserimento, all’interno dei capitolati di polizza, di clausole contrattuali in danno all’Ente; gravi ritardi nell’esecuzione del servizio di brokeraggio; etc.); - qualora l’affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9 bis della legge 136/2010; - qualora venga accertato, in corso di esecuzione, il venir meno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura nonché per la stipula del contratto; - nel caso di reiterati e aggravati inadempimenti dell’aggiudicatario, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale; - nei casi di subappalto, cessione del credito o di cessione del contratto, non autorizzati; - nei casi di violazione delle norme contenute nel Codice di Comportamento; Nei casi di cui sopra è facoltà del Comune procedere alla risoluzione del Contratto, fermo restando il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno subito dal Comune, ivi inclusi i costi per l’indizione di una nuova procedura di gara. Nel caso di risoluzione del contratto l’aggiudicatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Risoluzione di diritto del contratto. Il comune può chiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi: - in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 1671 del c.c., tenendo indenne l'aggiudicatario delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e dei mancati guadagni; - per motivi di pubblico interesse; - in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; - in caso di cessione d'azienda, di cessazione dell'attività o in caso di concordato preventivo o fallimento; - in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati dall'Amministrazione; - in caso di morte dell'aggiudicatario, quando la sua persona costituisca motivo determinante di garanzia del contratto e della sua esecuzione; - in caso di ritardo nell'esecuzione del contratto, oltre il termine massimo stabilito nel contratto. L'aggiudicatario può chiedere la risoluzione in caso di impossibilità ad eseguire il contratto per cause a lui non imputabili, ai sensi dell'articolo 1672 del c.c. L'effetto risolutivo non si estende alle prestazioni già eseguite.
Risoluzione di diritto del contratto. Tutte le obbligazioni precedentemente assunte dal Consumatore, nonché la garanzia del buon fine del pagamento effettuato dal medesimo, hanno carattere essenziale e rilevante cosicché l’inosservanza da parte del Consumatore di una soltanto di esse determinerà la risoluzione di diritto del contratto.
Risoluzione di diritto del contratto. L’Azienda ha facoltà di risolvere il contratto di appalto nelle fattispecie di cui all’art. 108, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. L’Azienda procederà alla risoluzione del contratto al verificarsi delle condizioni elencate al comma 2 del richiamato art. 108. Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto l’Azienda accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, fisserà un congruo termine non inferiore a 10 (dieci) giorni entro il quale l’Appaltatore dovrà conformarsi a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto, con decorrenza dalla data in cui l’Appaltatore riceve la formale comunicazione a mezzo PEC senza necessità di costituzione in mora o di ricorso all’autorità giudiziaria. Nel caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle forniture regolarmente eseguite secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del Codice Civile.
Risoluzione di diritto del contratto. Alla presenza d'inadempienze gravi e ripetute, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di risolvere il contratto, previa comunicazione scritta alla Ditta aggiudicataria, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno della stessa Ditta aggiudicataria e salva l'applicazione delle penalità previste dal presente capitolato. Le parti convengono che, oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi d'inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione espressa del contratto per inadempimento, ai sensi degli art. 1454 e 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi: • per ripetute infrazioni per le quali sono state applicate le penali; • apertura di una procedura fallimentare della Ditta aggiudicataria; • per arbitrio abbandono dei servizi oggetto dell' appalto da parte del gestore; • per cessione, da parte della Ditta aggiudicataria, ad altri degli obblighi relativi al contratto senza il preventivo consenso dell' Amministrazione Comunale; • inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi e per ritardi reiterati dei pagamenti delle competenze spettanti al personale dipendente; • interruzione non motivata del servizio; • ripetute violazioni delle norme di sicurezza e prevenzione; • utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; casi di intossicazione alimentare dovuti ad accertata causa della Ditta aggiudicataria. La risoluzione del contratto per colpa, inoltre, comporta l'esclusione della Ditta aggiudicataria alla partecipazione di successive gare per la ristorazione nel Comune di Peglio. Nel caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di interpellare la seconda Ditta classificata per procedere all'affidamento del servizio alle medesime condizioni economiche proposte dalla stessa in sede d'offerta e, in caso di rifiuto della seconda classificata, di interpellare le successive ditte classificate utilmente in graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto. Nel caso che le ditte in graduatoria interpellate non fossero disponibili per l'aggiudicazione, l'Amministrazione Comunale si riserva di procedere mediante procedura negoziata con soggetti terzi, con addebito alla Società inadempiente d'ogni conseguente spesa o danno. Alla Ditta aggiudicataria, inadempiente, sarà ...
Risoluzione di diritto del contratto. Fatti salvi i casi di risoluzione contrattuale ex articolo 1456 c.c. di cui agli articoli.
Risoluzione di diritto del contratto. BMTI avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, così come previsto dall’art. 1456 c.c., qualora l’Aderente: - non rispetti puntualmente anche uno solo degli obblighi relativi ai termini ed alle modalità di presentazione della documentazione; - fornisca notizie o informazioni false e mendaci, incomplete o non corrette a BMTI, ad AGRICAF o alla Compagnia al momento della presentazione della richiesta di indennizzo; - non segnali entro i termini previsti l’avvenuto pagamento da parte dell’acquirente e/o il mancato incasso di un credito assicurato; - compia atti con dolo o colpa a danno di BMTI, di AGRICAF o della Compagnia; - ceda in tutto od in parte, direttamente od indirettamente, i diritti derivanti dal presente Contratto, senza il preventivo consenso scritto di BMTI o AGRICAF; - non versi puntualmente le somme di cui all’art. 13 - non sia più in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento Generale BMTI e dal D.M n. 174/2006 per poter operare sulla Piattaforma Telematica gestita da BMTI; - agisca contro le disposizioni di cui al Regolamento Generale BMTI e dei Regolamenti speciali di prodotto.
Risoluzione di diritto del contratto. Ove la Stazione appaltante accerti che l’esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite da questo Capitolato, fissa un congruo termine entro il quale l’Aggiudicatario si deve conformare a tali disposizioni. Trascorso inutilmente il termine, il contratto si intenderà senz'altro risolto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, salvo il diritto al risarcimento del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato all’Aggiudicatario con posta elettronica certificata. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento agli obblighi contrattuali assunti dall’Aggiudicatario e debitamente contestati e in particolar modo per: - subappalto non preventivamente autorizzato; - grave difformità dei servizi di CRDE e mancato rispetto degli standard di personale previsti dalla normativa regionale e da questo Capitolato; - Fallimento del Aggiudicatario - Mancata reintegrazione della cauzione entro i termini di cui all’Articolo 25; - Cessione del contratto in base a quanto precisato all’Articolo 29 - ogni altra inadempienza prevista a pena di risoluzione dal presente capitolato La risoluzione comporterà in ogni caso l’incameramento della cauzione definitiva oltre al risarcimento del danno da parte dell’Aggiudicatario. In caso di risoluzione del contratto ogni maggiore costo sostenuto dalla Stazione appaltante, comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico dell’Aggiudicatario, salvo l’eventuale ulteriore danno.
Risoluzione di diritto del contratto. Le Parti precisano che: ▪ il ritardo dell’UTENTE nel pagamento dei corrispettivi delle prestazioni superiore a 90 giorni dal mancato adempimento, ▪ l’inadempimento contrattuale accertato da A.S.I.S. al pagamento del corrispettivo inerente ad altri Contratti intrattenuti con l’UTENTE, ▪ il grave inadempimento alle obbligazioni previste agli articoli 5, 11, 13, 14, 16, 18, 20 e 25 del presente Contratto, costituirà motivo di risoluzione anticipata solo in favore di A.S.I.S., senza ulteriori avvisi formalità o eccezione alcuna, del presente Contratto. Più specificatamente in tal caso, il presente Xxxxxxxxx si intenderà risolto a far data dal giorno di ricevimento della comunicazione con ricevuta di ritorno con la quale A.S.I.S. dichiarerà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, senza che l’UTENTE avesse in tal caso nulla a pretendere anche a titolo risarcitorio.