Risoluzione di diritto del contratto Clausole campione

Risoluzione di diritto del contratto. (clausola risolutiva espressa) (a) quando nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; (b) violazione dell’art. 53, comma 16-ter (pantouflage o revolving door) del D.Lgs. del 2001 n. 165 e s.m.i. e cioè di aver ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della Stazione Appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Stazione Appaltante nei confronti del medesimo operatore economico; (c) venga verificato il mancato rispetto dell’azienda in merito agli obblighi retributivi, contributivi e assistenziali, fatta salva la relativa segnalazione in merito alle violazioni riscontrate ai competenti organi; (d) venga verificata l’esecuzione di transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A., come previsto all’art. 3 della L. 136/2010; (e) venga verificato il mancato rispetto dell’appaltatore alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008; (f) nel caso di concordato preventivo (fatto salvo quanto previsto dall’art. 186 bis del R.D. 16.3.1942 n. 167 – s.m.i.), di fallimento (fatto salvo quanto previsto dall’art. 110 del D.Lgs. 50/2016), di stato di moratoria e di procedure concorsuali; (g) essere stato condannato per uno dei reati previsti dalla legge 231/01; (h) cessione del contratto o subappalto; (i) sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore; (j) accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Appaltatore; (k) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci giorni dalla richiesta di Milano Ristorazione S.p.A.; (l) frode; (m) violazione dell’obbligo di riservatezza di cui all’art. A.9; (n) reiterate inadempienze relativamente al rispetto delle indicazioni prescritte nel presente Capitolato, e/o alle obbligazioni contrattuali assunte con l’Offerta Tecnica presentata in sede di gara; (o) gravi inadempienze nelle modalità di esecuzione del servizio, tali da pregiudicarne l’espletamento nei termini richiesti e pregiudicare il rapporto fiduciar...
Risoluzione di diritto del contratto. Il Consorzio ASI di Taranto avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, come previsto dall'art.1456 C.C., qualora l'Utente: • ritardi di oltre 3 (tre) mesi anche uno solo dei pagamenti o dei rimborsi dovuti in forza del presente contratto; ovvero • ometta di pagare anche uno solo dei premi delle assicurazioni stabilite nel successivo art. 17; ovvero • non adempia a quanto previsto nell’ art. 6 del presente contratto; ovvero • decada dalle autorizzazioni, concessioni o licenze di cui all’ art. 10 che precede; ovvero • agisca, stipuli contratti o contragga obbligazioni in nome e per conto del Consorzio ASI di Taranto senza espresso conferimento di procura o utilizzi abusivamente la denominazione sociale Consorzio ASI di Taranto salvo quanto previsto nella lettera c) dell'art. 9; ovvero • ceda in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, i diritti derivanti dal presente contratto o consenta a terzi, a qualsiasi titolo, l’utilizzo degli spazi comuni o di tutti o parte degli spazi attrezzati messi a sua disposizione; ovvero • muti l'oggetto della propria attività; ovvero • alieni, conceda in usufrutto o in comodato, o affitti a terzi la propria azienda od un ramo di essa; ovvero • sia posto in liquidazione, sia dichiarato fallito o sia ammesso ad • non ricostituisca la garanzia di cui al successivo art. 14; La dichiarazione di risoluzione del contratto dovrà essere comunicata dal Consorzio ASI di Taranto all’Utente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nei trenta giorni successivi al ricevimento della predetta comunicazione, l'Utente avrà l'obbligo di liberare, a sue spese, gli spazi attrezzati da persone e cose e di risarcire tutti i danni causati al Consorzio ASI di Taranto
Risoluzione di diritto del contratto. L’Azienda ha facoltà di risolvere il contratto di appalto nelle fattispecie di cui all’art. 108, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. L’Azienda procederà alla risoluzione del contratto al verificarsi delle condizioni elencate al comma 2 del richiamato art. 108. Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto l’Azienda accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, fisserà un congruo termine non inferiore a 10 (dieci) giorni entro il quale l’Appaltatore dovrà conformarsi a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto, con decorrenza dalla data in cui l’Appaltatore riceve la formale comunicazione a mezzo PEC senza necessità di costituzione in mora o di ricorso all’autorità giudiziaria. Nel caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle forniture regolarmente eseguite secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del Codice Civile.
Risoluzione di diritto del contratto. Il Comune si riserva la facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, senza che da tale risoluzione possano comunque conseguire per il Concessionario diritti o pretese di sorta all’infuori di quanto dovuto per prestazioni già eseguite e fermi restando l’obbligo del risarcimento dei maggiori danni subiti dal Comune, anche attraverso compensazione con quanto dallo stesso dovuto al Concessionario, e il diritto del Comune di escutere la garanzia di cui all’art. 7, nei seguenti casi: a. le ipotesi di cui all’art. 108 del d.lgs. n. 50/2016; b. la perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs n. 50/2016; c. il caso in cui il Concessionario sia sottoposta a fallimento o altra procedura concorsuale anche stragiudiziale, salvo quanto previsto dall’art. 110, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016; d. il mancato utilizzo, nelle operazioni di incasso o pagamento a esso inerenti, del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentirne la piena tracciabilità, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010 e s.m.i; e. il verificarsi, per fatto del Concessionario, di data breach ai sensi della normativa privacy o di più eventi che mettano a rischio dati personali detenuti per la gestione del servizio; f. il mancato rispetto da parte del Concessionario di quanto lo stesso si sia vincolato con la propria offerta tecnica; g. il mancato rispetto degli obblighi di riservatezza e non divulgazione a cui il Concessionario si è vincolato con la sottoscrizione del presente contratto; h. impiego di personale irregolare - grave inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi; i. inosservanza delle norme igienico-sanitarie durante la somministrazione dei pasti; j. interruzione non motivata da forza maggiore del servizio; x. assenza non giustificata superiore a tre giorni dell’incaricato addetto ai rapporti con il DEC; l. subconcessione del servizio, tranne che nelle ipotesi di subappalto per i servizi accessori indicati nel contratto; m. violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione; n. inadempienze reiterate del Concessionario dopo l’applicazione della n. 5 penalità nel corso del medesimo anno; o. destinazione dei locali affidati al Concessionario ad uso diverso da quello stabilito dal contratto; p. reiterata violazione dell’obbligo di impiegare lo staff di servizio dichiarato in sede di offerta; q. reiterata vi...
Risoluzione di diritto del contratto. Il comune può chiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi: - in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 1671 del c.c., tenendo indenne l'aggiudicatario delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e dei mancati guadagni; - per motivi di pubblico interesse; - in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; - in caso di cessione d'azienda, di cessazione dell'attività o in caso di concordato preventivo o fallimento; - in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati dall'Amministrazione; - in caso di morte dell'aggiudicatario, quando la sua persona costituisca motivo determinante di garanzia del contratto e della sua esecuzione; - in caso di ritardo nell'esecuzione del contratto, oltre il termine massimo stabilito nel contratto. L'aggiudicatario può chiedere la risoluzione in caso di impossibilità ad eseguire il contratto per cause a lui non imputabili, ai sensi dell'articolo 1672 del c.c. L'effetto risolutivo non si estende alle prestazioni già eseguite.
Risoluzione di diritto del contratto. Tutte le obbligazioni precedentemente assunte dal Consumatore, nonché la garanzia del buon fine del pagamento effettuato dal medesimo, hanno carattere essenziale e rilevante cosicché l’inosservanza da parte del Consumatore di una soltanto di esse determinerà la risoluzione di diritto del contratto.
Risoluzione di diritto del contratto. Ove la Stazione appaltante accerti che l’esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite da questo Capitolato, fissa un congruo termine entro il quale l’Aggiudicatario si deve conformare a tali disposizioni. Trascorso inutilmente il termine, il contratto si intenderà senz'altro risolto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, salvo il diritto al risarcimento del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato all’Aggiudicatario con posta elettronica certificata. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento agli obblighi contrattuali assunti dall’Aggiudicatario e debitamente contestati e in particolar modo per: - subappalto non preventivamente autorizzato; - grave difformità dei servizi di CRDE e mancato rispetto degli standard di personale previsti dalla normativa regionale e da questo Capitolato; - Fallimento del Aggiudicatario - Mancata reintegrazione della cauzione entro i termini di cui all’Articolo 25; - Cessione del contratto in base a quanto precisato all’Articolo 29 - ogni altra inadempienza prevista a pena di risoluzione dal presente capitolato La risoluzione comporterà in ogni caso l’incameramento della cauzione definitiva oltre al risarcimento del danno da parte dell’Aggiudicatario. In caso di risoluzione del contratto ogni maggiore costo sostenuto dalla Stazione appaltante, comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico dell’Aggiudicatario, salvo l’eventuale ulteriore danno.
Risoluzione di diritto del contratto. BMTI avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, così come previsto dall’art. 1456 c.c., qualora l’Aderente: - non rispetti puntualmente anche uno solo degli obblighi relativi ai termini ed alle modalità di presentazione della documentazione; - fornisca notizie o informazioni false e mendaci, incomplete o non corrette a BMTI, ad AGRICAF o alla Compagnia al momento della presentazione della richiesta di indennizzo; - non segnali entro i termini previsti l’avvenuto pagamento da parte dell’acquirente e/o il mancato incasso di un credito assicurato; - compia atti con dolo o colpa a danno di BMTI, di AGRICAF o della Compagnia; - ceda in tutto od in parte, direttamente od indirettamente, i diritti derivanti dal presente Contratto, senza il preventivo consenso scritto di BMTI o AGRICAF; - non versi puntualmente le somme di cui all’art. 13 - non sia più in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento Generale BMTI e dal D.M n. 174/2006 per poter operare sulla Piattaforma Telematica gestita da BMTI; - agisca contro le disposizioni di cui al Regolamento Generale BMTI e dei Regolamenti speciali di prodotto.
Risoluzione di diritto del contratto. Fatti salvi i casi di risoluzione contrattuale ex articolo 1456 c.c. di cui agli articoli.
Risoluzione di diritto del contratto. (clausola risolutiva espressa) 13