Conclusione del procedimento di mediazione. 1. Il procedimento si conclude: a) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti; b) quando le parti raggiungono un accordo; c) quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal Mediatore; d) quando le parti dichiarino al Mediatore di non voler proseguire il procedimento; e) decorsi quattro mesi dalla proposizione della domanda di mediazione, salvo diverso accordo delle parti. 2. In caso di sospensione o cancellazione dell’ODM dal Registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l’Organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla 3. Se e' raggiunto un accordo, il Mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. 4. Se la conciliazione non riesce, il Mediatore forma processo verbale con l'indicazione dell’eventuale proposta formulata. 5. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal Mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il Mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione, salvo il disposto dell’art. 3, comma 5 che precede. Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’art. 2643 cc, per procedere alla trascrizione dello stesso, la sottoscrizione del verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. 6. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell’ODM e di esso è rilasciata copia conforme alle parti che lo richiedono. 7. Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti. 8. Al termine del procedimento, ciascuna parte partecipante è tenuta a compilare e sottoscrivere la scheda di valutazione del servizio di mediazione predisposta dall’ODM.
Appears in 1 contract
Samples: Regolamento Di Procedura
Conclusione del procedimento di mediazione. 1. Il procedimento di Mediazione, una volta esperito con esito positivo l’incontro preliminare, si concludeconsidera concluso:
a) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti;
b) a. quando le parti raggiungono hanno raggiunto un accordoaccordo conciliativo globale;
c) b. quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal Mediatorehanno raggiunto un accordo conciliativo parziale ed hanno deciso
c. in caso di impossibilità o mancato raggiungimento di una conciliazione;
d) d. ai sensi dell’art. 6, comma 1, D.Lgs. 28/2010, quando le parti dichiarino al Mediatore siano decorsi tre mesi dal deposito dell’istanza di non voler proseguire il procedimento;
e) decorsi quattro mesi dalla proposizione della domanda di mediazioneMediazione o dall’ordine del giudice, salvo diverso accordo delle partiproroga espressa o tacita.
2. In caso di sospensione o cancellazione dell’ODM dal Registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l’Organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla
3. Se e' raggiunto Qualora non si pervenga a un accordo, il Mediatore forma mediatore redige un processo verbale con il quale dà atto della mancata conclusione dell’accordo. Nel caso in cui il mediatore abbia formulato alle parti una proposta di mediazione, la stessa verrà riportata nel processo verbale.
3. Di quanto descritto al quale è allegato precedente comma 1, il testo dell'accordo medesimomediatore dà atto in apposito processo verbale sottoscritto dalle parti presenti, dagli avvocati delle stesse e dal mediatore.
4. Se la conciliazione non riesce, il Mediatore forma processo verbale con l'indicazione dell’eventuale proposta formulata.
5. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal Mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il Mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione, salvo il disposto dell’art. 3, comma 5 che precede. Se Qualora con l’accordo conciliativo le parti concludono concludano uno dei contratti o compiono compiano uno degli atti previsti dall’art. dall’articolo 2643 ccss C.C., per procedere alla trascrizione dello stesso, la sottoscrizione del processo verbale di mediazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
6. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell’ODM e di esso è rilasciata copia conforme alle parti che lo richiedono.
7. Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.
85. Al termine del procedimentoprocedimento di Mediazione, a ciascuna parte partecipante è tenuta a compilare e sottoscrivere delle parti viene consegnata la scheda “Scheda di valutazione Valutazione del servizio Servizio”, allegata al presente Regolamento (All. III), che, debitamente sottoscritta dalle parti verrà trasmessa nel più breve tempo possibile al Responsabile del Registro degli Organismi di mediazione predisposta dall’ODMMediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.
Appears in 1 contract
Samples: Regolamento Di Mediazione
Conclusione del procedimento di mediazione. 1. Il procedimento si conclude:
a) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti, salvo quanto previsto dall’art. 9;
b) quando le parti raggiungono un accordo;
c) quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal Mediatoremediatore;
d) quando le parti dichiarino al Mediatore di non voler proseguire il procedimento;
e) decorsi quattro tre mesi dalla proposizione della domanda di mediazione, salvo diverso accordo delle parti.
2. In caso di La sospensione o la cancellazione dell’ODM dal Registro, i procedimenti di mediazione registro non hanno effetto sul procedimento in corso proseguono presso l’Organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dallacorso.
3. Se e' raggiunto un accordo, il Mediatore mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo.
4. Se la conciliazione non riesce, il Mediatore mediatore forma processo verbale con l'indicazione dell’eventuale proposta formulataformulata (in ossequio al principio di riservatezza non dovrà fare menzione delle dichiarazioni delle parti apprese durante la mediazione), la comunica alle parti per il tramite della segreteria dell’Organismo di Mediazione. Le parti, entro il termine di sette giorni, dovranno far pervenire al mediatore l’accettazione o il rifiuto della proposta. In caso di accettazione della proposta si procederà alla redazione del processo verbale, sottoscritto dal mediatore e dalle parti, al quale sarà allegato il testo dell’accordo. In mancanza di risposta nel termine la proposta si ha per rifiutata ed il mediatore dovrà redigere processo verbale, nel quale dovrà essere indicata anche la proposta rifiutata dalle parti, in vista dell’applicazione dell’art. 13 D. Lgs. 18/10.
5. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal Mediatoremediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il Mediatore mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione, salvo il disposto dell’art. 3, comma 5 che precede. Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’art. 2643 cc, per procedere alla trascrizione dello stesso, la sottoscrizione del verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
6. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell’ODM e di esso è rilasciata copia conforme alle parti che lo richiedono.
7. Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.
8. Al termine del procedimento, procedimento ciascuna parte partecipante è tenuta a compilare e sottoscrivere la scheda di valutazione del servizio di mediazione predisposta dall’ODM. Copia della scheda, con la sottoscrizione della parte e l’indicazione delle sue generalità, deve essere trasmessa per via telematica al responsabile, dando prova dell’avvenuto ricevimento.
Appears in 1 contract
Samples: Regolamento Di Procedura
Conclusione del procedimento di mediazione. 1. Il procedimento si concludeconclude con dichiarazione a verbale del Mediatore:
a) quando le parti raggiungono un accordo, che verrà allegato al verbale;
b) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti;
b) quando le parti raggiungono un accordo, salvo diverso accordo delle altre parti;
c) quando almeno una parte e/o un difensore, al primo incontro informativo, esprimono parere negativo sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione, tranne il caso di cui alla precedente lettera b);
d) in qualsiasi momento le parti dichiarino di non avere interesse a proseguire il procedimento;
e) quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal MediatoreMediatore e comunque non raggiungono un successivo accordo;
d) quando le parti dichiarino al Mediatore di non voler proseguire il procedimento;
ef) decorsi quattro tre mesi dalla proposizione della domanda di mediazione, salvo diverso accordo salva espressa diversa volontà delle parti;
g) qualora nessuna delle parti provveda al pagamento delle spese di avvio e/o di quelle di mediazione entro i termini previsti dal presente regolamento.
2. In caso di sospensione o cancellazione dell’ODM dal Registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l’Organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla
3. Se e' è raggiunto un accordo, il Mediatore forma processo verbale verbale, al quale è allegato il testo dell'accordo medesimodell'accordo.
4. Se la conciliazione non riesce, il Mediatore forma processo verbale con l'indicazione dell’eventuale proposta formulata.
53. Il verbale è sottoscritto dalle parti parti, dagli avvocati e dal Mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti comparse o la loro impossibilità di a sottoscrivere. Nello stesso verbale, il Mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione, salvo il disposto dell’art. 3, comma 5 che precede. Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’art. 2643 cc, per procedere alla trascrizione dello stesso, la sottoscrizione del verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
64. Il Del processo verbale è depositato presso la segreteria dell’ODM vengono predisposti tanti originali quanti necessitino alle parti; uno o più di essi viene trattenuto dall’ODM e di esso è può essere eventualmente rilasciata copia conforme alle parti che lo richiedono, previo rimborso delle relative spese. La parte istante che voglia ottenere il rilascio di copia del verbale di mancata partecipazione della parte chiamata dovrà comunque essere presente all'incontro a seguito del quale il Mediatore redigerà detto verbale. Solo una volta effettuato il pagamento delle spese di avvio e dell’indennità di mediazione previste per la singola procedura verrà rilasciato il verbale.
75. Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.
86. Al termine del procedimento, ciascuna parte partecipante è tenuta a compilare e sottoscrivere la scheda di valutazione del servizio di mediazione predisposta dall’ODM.
7. In caso di sospensione o cancellazione dell’ODM dal Registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l’Organismo scelto dalle parti entro quindici giorni dalla sospensione o cancellazione dell’ODM. In mancanza di designazione ad opera delle parti, l’Organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.
Appears in 1 contract
Samples: Regolamento Di Procedura
Conclusione del procedimento di mediazione. 1. Il procedimento di mediazione, inoltre, si conclude:
a) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti;
b) quando le parti non intendono proseguire oltre il primo incontro;
c) quando le parti raggiungono un accordo;
cd) quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal Mediatoremediatore;
de) quando le parti dichiarino al il Mediatore di non voler ritiene utile proseguire il procedimento;
ef) decorsi quattro tre mesi dalla proposizione presentazione della domanda di mediazionemediazione ovvero dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa, salvo diverso accordo delle parti;
g) quando le parti, in qualsiasi momento, dichiarino di non avere interesse a proseguire il procedimento.
2. In caso di sospensione o cancellazione dell’ODM raggiungimento dell'accordo ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta formulata dal Registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l’Organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla
3. Se e' raggiunto un accordoMediatore, il Mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo.
3. L'accordo viene redatto in tanti originali quante sono le parti del procedimento più uno da mantenere nel fascicolo della procedura.
4. Se Ove tutte le parti del procedimento siano assistite da un Avvocato, l'accordo sottoscritto dalle parti e dai loro difensori costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna o rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli Avvocati attestano e certificano la conciliazione non riesceconformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi, il Mediatore forma processo l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con l'indicazione dell’eventuale proposta formulatadecreto del Presidente del Tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.
5. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal Mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il Mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione, salvo il disposto dell’art. 3, comma 5 che precede. Se con l’accordo l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’artdall'art. 2643 ccc.c., per procedere alla trascrizione dello stesso, stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
6. Se la mediazione si conclude senza accordo, il Mediatore forma processo verbale con l'indicazione dell'eventuale proposta formulata.
7. In ogni caso, il verbale è sottoscritto dalle parti, dai loro Avvocati e dal Mediatore, il quale certifica l'autografia delle loro sottoscrizioni ovvero la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale il Mediatore dà atto della mancata partecipazione di una o più parti al procedimento.
8. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell’ODM Segreteria dell'Organismo e di esso è rilasciata copia conforme alle parti del procedimento che lo richiedonone facciano richiesta. L'Organismo si riserva la facoltà di rilasciare il verbale di accordo di cui all'art. 11 D.Lgs. 28/2010 soltanto dopo la corresponsione per intero delle indennità di mediazione.
79. Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto raggiunto, come tutti gli oneri e obblighi derivanti dall'accordo medesimo, sono assolti direttamente dalle parti.
810. Al termine del procedimento, procedimento ciascuna parte partecipante è tenuta a compilare e sottoscrivere la scheda di valutazione del servizio di mediazione predisposta dall’ODMmediazione.
Appears in 1 contract
Conclusione del procedimento di mediazione. 1. Il procedimento di Mediazione, una volta esperito con esito positivo l’incontro preliminare, si concludeconsidera concluso:
a) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti;
b) a. quando le parti raggiungono hanno raggiunto un accordoaccordo conciliativo globale;
c) b. quando le parti hanno raggiunto un accordo conciliativo parziale ed hanno deciso d’interrompere la procedura di Mediazione o la stessa non aderiscono alla proposta formulata dal Mediatoreè più proseguibile;
d) quando le parti dichiarino al Mediatore c. in caso di non voler proseguire il procedimentoimpossibilità o mancato raggiungimento di una conciliazione;
e) d. ai sensi dell’art. 6, comma 1, D.Lgs. 28/2010, quando siano decorsi quattro tre mesi dalla proposizione della domanda dal deposito dell’istanza di mediazioneMediazione o dall’ordine del giudice, salvo diverso accordo delle partiproroga espressa o tacita.
2. In caso di sospensione o cancellazione dell’ODM dal Registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l’Organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla
3. Se e' raggiunto Qualora non si pervenga a un accordo, il Mediatore forma mediatore redige un processo verbale con il quale dà atto della mancata conclusione dell’accordo. Nel caso in cui il mediatore abbia formulato alle parti una proposta di mediazione la stessa verrà riportata nel processo verbale.
3. Di quanto descritto al quale è allegato precedente comma 1, il testo dell'accordo medesimomediatore dà atto in apposito processo verbale sottoscritto dalle parti presenti, dagli avvocati delle stesse e dal mediatore.
4. Se la conciliazione non riesce, il Mediatore forma processo verbale con l'indicazione dell’eventuale proposta formulata.
5. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal Mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il Mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione, salvo il disposto dell’art. 3, comma 5 che precede. Se Qualora con l’accordo conciliativo le parti concludono concludano uno dei contratti o compiono compiano uno degli atti previsti dall’art. dall’articolo 2643 ccss C.C., per procedere alla trascrizione dello stesso, la sottoscrizione del processo verbale di mediazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
6. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell’ODM e di esso è rilasciata copia conforme alle parti che lo richiedono.
7. Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.
85. Al termine del procedimentoprocedimento di Mediazione, a ciascuna parte partecipante è tenuta a compilare e sottoscrivere delle parti viene consegnata la scheda “Scheda di valutazione Valutazione del servizio Servizio”, allegata al presente Regolamento (All. III), che, debitamente sottoscritta dalle parti verrà trasmessa nel più breve tempo possibile al Responsabile del Registro degli Organismi di mediazione predisposta dall’ODMMediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.
Appears in 1 contract
Samples: Regolamento Di Mediazione