Condizioni della prestazione contrattuale e limitazione di responsabilità Clausole campione

Condizioni della prestazione contrattuale e limitazione di responsabilità. 1. Sono a carico dell’Operatore tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale. 2. L’Operatore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, pena la risoluzione di diritto del contratto. 3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, l’Operatore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione. 4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico dell’Operatore, che non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’Azienda assumendosene il medesimo Operatore ogni relativa alea. 5. L’Operatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Azienda da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. 6. L’Operatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall’Azienda e da terzi autorizzati. 7. L’Operatore si obbliga a consentire all’Azienda di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

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  • Dichiarazione di responsabilità UniCredit S.p.A. si assume la responsabilità circa le informazioni contenute nelle Condizioni Definitive.

  • Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati Titolare del trattamento è il Dipartimento della Pubblica Sicurezza che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati. Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato all’indirizzo email all’uopo indicato.

  • Limitazione di responsabilità 8.1 RAWFISH non può essere ritenuto responsabile in alcun caso per l’uso di dati, consegnati e/o richiesti dal CLIENTE, che fossero, all’insaputa della stessa RAWFISH, coperti da diritto d’autore o altre normative che disciplinano il trattamento di dati sensibili ed il CLIENTE si impegna a tenere indenne RAWFISH rispetto a qualsiasi pretesa anche risarcitoria dovesse derivare da soggetti terzi per l’uso dei suddetti dati. 8.2 Il CLIENTE utilizza i Servizi ed il Software oggetto del Contratto ed eventualmente cede a terzi l'applicazione sviluppata dal RAWFISH e/o la facoltà di utilizzo della stessa a proprio esclusivo rischio. RAWFISH non è responsabile nei confronti del CLIENTE, né dei terzi ai quali il CLIENTE ha eventualmente ceduto l'applicazione sviluppata e/o la facoltà di utilizzo della stessa, per danni diretti, indiretti, specifici, incidentali, punitivi, cauzionali o consequenziali (a titolo esemplificativo ma non esclusivo: danni in caso d’impossibilità di utilizzo o accesso ai servizi, perdita o corruzione di dati, di profitti, di clientela, danni d’immagine, interruzioni dell’attività o simili), causati dall’utilizzo o dall’impossibilità di utilizzare i Servizi e/o da eventuali vizi o difetti del Software e basati su qualsiasi ipotesi di responsabilità inclusa la violazione di contratto, la negligenza, o altro, anche nel caso il cui RAWFISH sia stato avvisato della possibilità di tali danni e nel caso in cui una clausola prevista dal Contratto non abbia posto rimedio, salvo che ciò dipenda da dolo o colpa grave di RAWFISH. 8.3 È espressamente inteso che RAWFISH non ha alcun controllo su - e quindi non potrà essere considerato in alcun modo responsabile per - qualsiasi utilizzo del Software da parte del CLIENTE o dai suoi dipendenti. Pertanto il CLIENTE è l'unico responsabile per l'uso, la gestione operativa e per i contenuti e per le informazioni caricate sul Software. 8.4 RAWFISH non può essere ritenuto responsabile per brevi malfunzionamenti dei servizi, causati da problemi tecnici su macchinari, server, router, linee telefoniche, reti telematiche, ecc. di sua proprietà o di società selezionate per offrire i servizi. 8.5 Non sono attribuibili a RAWFISH malfunzionamenti dei servizi, perdite di dati, diffusione accidentale di dati personali o sensibili, e qualsiasi altro tipo di danno verificatosi a seguito di attacchi da parte di pirati informatici, ladri, hacker, cracker, virus, ecc. 8.6 RAWFISH non può essere ritenuto responsabile per il malfunzionamento dei servizi a causa di non conformità e/o obsolescenza degli apparecchi dei quali il CLIENTE o terze parti sono dotati. 8.7 RAWFISH non garantisce in alcun modo al CLIENTE introiti sicuri derivanti dallo sfruttamento dei Servizi erogati dal Fornitore o dall’utilizzo del Software. 8.8 Nel caso in cui il CLIENTE operasse modifiche o alterazioni di qualsiasi tipo ai Servizi offerti e/o al Software (a titolo indicativo non esaustivo: modifiche ai codici, alla disposizione di cartelle e/o file, ai loro nomi, ecc.), RAWFISH non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni arrecati o malfunzionamenti. Se il CLIENTE richiederà assistenza per risolvere danni da lui o da terzi causati, saranno applicate le tariffe in uso dal Fornitore nel periodo in corso. 8.9 Le Parti espressamente concordano che qualsiasi responsabilità di RAWFISH per l’adempimento al Contratto sarà limitata all’ammontare del prezzo per il Servizi o per il Software oggetto del Contratto cui tali responsabilità si riferiscono.

  • Limitazione della responsabilità Nei limiti massimi consentiti dalla legge applicabile, in nessun caso il Titolare e i suoi sottoposti, affiliati, funzionari, agenti, contitolari del marchio, partner, fornitori e dipendenti potranno essere ritenuti responsabili per qualsiasi danno indiretto, intenzionale, collaterale, particolare, consequenziale o esemplare, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, danni derivanti dalla perdita di profitti, di avviamento, d’uso, di dati o altre perdite immateriali, derivanti da o relativi all’uso, o all’impossibilità di usare il Servizio; e qualsiasi danno, perdita o lesione risultante da hackeraggio, manomissione o da altro accesso o uso non autorizzato del Servizio o dell’account Utente o delle informazioni in esso contenute; qualsiasi errore, mancanza o imprecisione nei contenuti;

  • Responsabile della protezione dei dati Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni dell’art. 37 del GDPR – si impegna a nominare e comunicare al Titolare il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati.

  • Limitazioni di responsabilità Il Cliente è obbligato a tenere indenne ed a manlevare Vodafone, nonché i soggetti ad essa collegati o da essa controllati, i suoi legali rappresentanti, dipendenti nonché suo qualsivoglia partner da qualsiasi obbligo risarcitorio, incluse le eventuali spese legali, che pos- sano essere poste a carico di Vodafone in conseguenza dell’utilizzo del Servizio, anche da parte di terzi cui il cliente abbia consentito l’utilizzo, nè potrà essere ritenuta responsabile per eventuali limitazioni che dall’utilizzo dei Servizi possano derivare a tali soggetti. Il Cliente sarà ugualmente responsabile per l’uso del Servizio da parte di terzi cui il Cliente abbia consentito l’utilizzo. Vodafone non è responsabile delle lesioni personali determinate dall’uso del Servizio, ove dovute a dolo o colpa grave. Vodafone non è responsabile nei confronti del Cliente nè di terzi, o per eventuali danni consistenti in: - mancato reddito o profitti; - mancato utilizzo del Servizio; - perdita dei dati; - danneggiamenti al dispositivo utilizzato per la navigazione internet - danni morali derivanti dall’accesso a contenuti malevoli - mancate opportunità di lavoro, o - qualsiasi perdita o danno che non sono causati direttamente da Vodafone o che non potevano essere ragionevolmente previsti al momento in cui è stato redatto questo accordo. Vodafone non garantisce né si assume alcuna responsabilità in nessuno dei seguenti casi: • Infezione da virus informatici, anche con servizio attivo, con connettività internet diversa da quella a cui sono associati i Servizi • Connettività internet in modalità criptata o proprietaria (es. HTTPS, P2P, FTP) • Infezione da virus informatici durante lo ‘0-day period’, ovvero nel periodo intercorrente tra l’induzione in rete del virus e la scoperta della soluzione di ‘removal’, ovvero nel periodo intercorrente tra la pubblicazione di un sito malevolo e la sua categorizzazione come tale dal Servizio • Infezione da virus informatici che provochino danni ai dati o al dispositivo del Cliente. Vodafone non garantisce né si assume alcuna responsabilità per il funzionamento del dispositivo utilizzato per accedere alle funzioni del Servizio. Vodafone non è responsabile di eventuali malfunzionamenti del Servizio, qualora il Cliente rifiuti di dismettere il firewall di proprietà o lo rimetta in funzione in un secondo momento a valle dell’attivazione dello stesso.

  • Obblighi e responsabilità del Cliente 11.1 I presupposti, le procedure e le tempistiche necessarie per utilizzare correttamente la Soluzione di firma sono dettagliatamente disciplinati nel Manuale operativo, al quale il Cliente garantisce sin d’ora di attenersi scrupolosamente. 11.2 E’ fatto dunque assoluto divieto al Cliente di utilizzare la Soluzione di firma con modalità e per scopi diversi da quelli indicati nel Contratto. 11.3 Le Regole tecniche stabiliscono gli obblighi gravanti sui soggetti che erogano servizi di FEA; in particolare, il Cliente è per legge tenuto all’adempimento di quanto indicato all’art.57 delle Regole tecniche e sue successive modifiche e integrazioni. 11.4 Il Cliente non può in alcun caso e per alcun motivo alterare o modificare la Soluzione di firma, ovvero, i singoli elementi hardware e software che la compongono e tutta la relativa documentazione, nonché rimuovere e/o modificare in alcun modo marchi, sigle, denominazioni e ogni altro simbolo ivi apposto da Namirial. 11.5 Il Cliente non potrà cedere in alcun caso a terzi il presente Contratto, nonché i relativi diritti e obblighi da esso nascenti, senza la preventiva autorizzazione scritta di Namirial. 11.6 Il Cliente si obbliga, inoltre, ad informare senza indugio Namirial di ogni situazione di utilizzo illegittimo della Soluzione di firma di cui dovesse venire a conoscenza, anche solo indirettamente, fornendo a quest’ultima tutta la necessaria cooperazione e la documentazione in proprio possesso. 11.7 Il Cliente, eventualmente anche in solido con i propri incaricati deputati al compimento delle procedure contenute nel Manuale operativo, si assume ogni più ampia responsabilità nei confronti degli Utenti, di terzi e di Namirial, per ogni danno nascente dalla violazione delle obbligazioni da esso assunte con la sottoscrizione del Contratto. 11.8 In particolare, il Cliente si impegna sin d’ora a manlevare Namirial contro ogni azione, ragione o pretesa avanzata nei confronti di quest’ultima dagli Utenti o da terzi, in conseguenza di eventuali contestazioni relativamente all’uso della Soluzione di firma, ovvero, di violazioni o inosservanze delle obbligazioni assunte dal Cliente medesimo con la sottoscrizione del Contratto. 11.9 Namirial avrà facoltà di verificare in ogni momento la regolarità del processo di acquisizione di firma adottato dal Cliente, inviando propri incaricati presso gli uffici del medesimo, con un preavviso scritto di 5 (cinque) giorni lavorativi. Gli incaricati di Namirial avranno facoltà di visionare tutta la documentazione inerente alla Soluzione di firma; al termine della suddetta attività, sarà redatto il relativo verbale di verifica che il Cliente si impegna sin d’ora a sottoscrivere in segno di accettazione delle risultanze ottenute.

  • Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa 1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. 2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Amministrazioni Contraenti e dei terzi, per l’intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni Contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

  • TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO Titolare del trattamento dei dati personali è AMISSIMA ASSICURAZIONI S.p.A., con sede in Viale Certosa, 222 – 00000 Xxxxxx - nella persona del Legale Rappresentante pro tempore. • Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile della Privacy, il cui nominativo è depositato presso la Sede della Società e presso l’Ufficio del Garante. • Le richieste di cui all’Art. 7 del Decreto Legislativo vanno indirizzate per iscritto al Responsabile della Privacy presso la Sede della Società. Infine, i Suoi dati personali possono essere conosciuti dai dipendenti e dai collaboratori esterni della Società in qualità di incaricati del trattamento (autorizzati quindi formalmente a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile).

  • Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: • ai sensi di legge per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati, iscritti e non iscritti all’INAIL ai sensi del D.P.R 30 giugno 1964 n. 1124 s.m.i. e ai sensi del X.XX 23.02.2000, n. 38 e s.m.i incluse le figure di collaborazione previste dal D.lgs. n. 276 del 10.09.2003 ( c.d legge Xxxxx) e s.m.i., ivi compresi Lavoratori con rapporto di lavoro somministrato, lavoratori distaccati presso altre aziende, anche qualora l’attività svolta sia diversa da quelle descritta in polizza e quelli a domicilio/distanza (cd. telelavoro), lavoratori interinali come definiti dalla legge 24.06.1997 n. 196 e s.m.i. • ai sensi del Codice Civile e ai sensi di altre leggi civilistiche, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e decreti legislativi. Oppure leggi, di cui al punto precedente, o eccedenti le prestazioni dalle stesse normative previste, causati alle figure lavorative di cui al precedente punto, per morte, lesioni personali e danni a cose. • Ai sensi di legge per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), durante od in occasione dell’attività lavorativa. • Per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro durante il rischio in “itinere” anche nell’eventuale assenza di analoga copertura da parte dell’INAIL. L'assicurazione si estende anche a coloro (es: gruppo volontari protezione civile, studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, lavoratori socialmente utili, ecc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge. Vengono inoltre parificati a dipendenti tutte le figure, inclusi amministratori, assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge. L'assicurazione comprende anche, e ciò a deroga di quanto eventualmente diversamente convenuto, i prestatori di lavoro assunti in conformità alla Legge n. 30 del 14.02.2003 (Legge "Biagi") ed i prestatori di lavoro occasionali, compresi gli stagisti, borsisti, tirocinanti ecc. per gli infortuni subiti nello svolgimento delle loro mansioni e che vengono assicurati dall'Assicurato stesso contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge; diversamente, tali soggetti verranno considerati terzi. I dipendenti, soggetti all’assicurazione obbligatoria INAIL, inviati all’estero saranno considerati terzi qualora l’Inail non riconosca la propria copertura assicurativa. L’invalidità permanente viene calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati al DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni e/o integrazioni e D.lgs. 23.02.200 n. 38 e s.m.i., dal D.lgs n. 276 del 10.09.2003 e s.m.i. Il risarcimento derivante dal danno biologico e relativo ad invalidità permanente viene corrisposto senza l’applicazione di alcuna franchigia. L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità. La garanzia R.C.O. si intende operante anche nel caso in cui i dipendenti, lavoratori parasubordinati e lavoratori di cui al D.lgs. 276/2003 soggetti e non soggetti Inail si trovino nell'ambito dei luoghi di lavoro oltre il normale orario. La Società si impegna a tacitare civilmente la controparte indipendentemente dalla perseguibilità d’ufficio del reato commesso dall’Assicurato o da persona della quale questi debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C. ed indipendentemente dall'accertamento giudiziale. A questo riguardo si conviene che ogni decisione in merito sarà di volta in volta concordata tra la Contraente e la Società, tenendo conto degli interessi della Contraente, dell'Assicurato e delle persone delle quali la Contraente e l'Assicurato debbano rispondere ai sensi del citato art. 2049 C.C. L'assicurazione R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite da: • INAIL ai sensi degli artt. 10 e 11 del DPR n. 1124/65 e successive modifiche ed integrazioni nonché agli effetti del D.lgs. n. 38/2000; • ASL e/o enti similari.