Condizioni familiari Clausole campione

Condizioni familiari. Le condizioni di “Anziani”, “Famiglie di nuova formazione”, “Nuclei familiari di un componente, con un eventuale minore o più a carico” e “Altra categoria di particolare e motivata rilevanza sociale” non sono tra loro compatibili.
Condizioni familiari a) per l'assistenza di ogni persona convivente, dichiarata non autosufficiente ai sensi della vigente normativa provinciale, anche in aggiunta ai punti di cui alle lettere b), c) e d): 6 punti; b) per ciascun figlio convivente con meno di 4 anni: 4 punti; c) per ciascun figlio convivente da 4 a 14 anni: 3 punti; d) per ciascun figlio convivente da 14 a 18 anni: 2 punti.
Condizioni familiari. Con l’analisi della variabile “Condizioni familiari” si intende attestare la presenza di almeno una persona – tra coniuge e figli - che possa rivestire il ruolo di care-giver di un anziano non autosufficiente costretto a permanere al proprio domicilio in attesa dell’ingresso in RSA. In questo senso, per consentire il protrarsi della permanenza dell'anziano al proprio domicilio, è sufficiente che almeno una persona possa sostenere il peso dell'assistenza: non è dunque rilevante il numero dei potenziali care-giver, in quanto, ai fini dell’inserimento in lista di priorità, non deve essere valutato il livello di carico di assistenza che ricade sui care-giver, ma piuttosto il livello di garanzia di assistenza che tali care-giver possono offrire in una situazione per la quale la risposta ritenuta più appropriata, ovvero l’accoglienza residenziale in RSA, è temporaneamente indisponibile. Oltre alla presenza, vengono valutate la capacità e la possibilità (ripartite od in capo ad una sola persona) di assistere l’utente efficacemente ed efficientemente (distanza, stato di salute, altre casistiche da valutare professionalmente). In termini esplicativi, la valutazione del livello di garanzia dell’assistenza prestata o prestabile da tali familiari si basa su: a. presenza o assenza b. capacità (anche potenziale) di svolgere il ruolo di care-giver: in fase di valutazione professionale vengono rilevati dall’assistente sociale eventuali impedimenti o limitazioni in capo al potenziale care-giver e quindi descritti nelle "Note sulla storia personale" della scheda di valutazione sociale, così come indicato nel documento "Criteri Interpretativi della valutazione sociale" c. limitazione della possibilità di svolgere il ruolo di care-giver dovuta alle condizioni di salute dello stesso: la presenza di impedimenti, o limitazioni causate dalla condizione di salute del care-giver potenziale, è attestata da certificazione rilasciata da un medico specialista afferente al Servizio Sanitario Pubblico o da una struttura sanitaria pubblica d. limitazione della possibilità di svolgere il ruolo di care-giver dovuta alla distanza dal proprio domicilio a quello dell’utente: la distanza è quantificata in termini temporali e pesata diversamente: entro 1 ora di percorrenza; entro 4 ore di percorrenza; oltre 4 ore di percorrenza; all'estero. I tempi di percorrenza sono calcolati attraverso Google Maps considerando l’utilizzo di un’auto privata3 e. limitazione della possibilità di svolgere il ruol...

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  • CONDIZIONI SPECIALI Insieme degli articoli con i quali si integrano o rettificano le Condizioni di assicurazione.

  • INFORMAZIONI E CHIARIMENTI Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto della presente Richiesta di Offerta, dello Schema di Contratto e degli altri documenti della procedura di confronto competitivo, potranno essere richiesti alla il Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Le richieste dovranno essere trasmesse in via telematica, attraverso l’apposita sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, e dovranno pervenire entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del giorno 8/11. I chiarimenti e le informazioni sulla documentazione della procedura verranno inviati dal RUP in via telematica, attraverso l’apposita sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti.

  • CHIARIMENTI I chiarimenti in ordine alla presente procedura potranno essere formulati attraverso la piattaforma telematica entro e non oltre otto giorni antecedenti il termine per la presentazione delle offerte così come indicato nel Bando di gara. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma telematica. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

  • CONDIZIONI PARTICOLARI (integrano e/o prevalgono sulle Condizioni di cui alla Sezione 3 Rischi Coperti)

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Condizioni Generali Di Assicurazione Polizza Collettiva di Assicurazione n. 0107/28 e 0107/29 Data ultimo aggiornamento 25/05/2018

  • CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

  • Informazioni Riservate a. Le Parti, come sopra rappresentate, si obbligano reciprocamente a mantenere e a far mantenere da tutti i loro dipendenti, collaboratori, incaricati, fino a che gli stessi mantengano tale qualità e sino al termine del loro rapporto, il più stretto riserbo sulla documentazione e su tutte le informazioni, notizie, concetti, idee, procedimenti e metodi e/o dati tecnici, anche se non espressamente qualificati di volta in volta come confidenziali e/o riservati e/o segreti di cui siano comunque venuti a conoscenza nello svolgimento delle attività che ne costituiscono oggetto. b. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le Parti, in persona come sopra, si obbligano a: – non comunicare e/o divulgare a terzi l’esistenza ed il contenuto della documentazione e di tutte le relative e/o connesse informazioni; – proteggere la documentazione e tutte le relative e/o connesse informazioni con ogni cautela e precauzione al riguardo necessaria; – consentire l’accesso e l’uso della documentazione e delle informazioni solo a persone espressamente autorizzate, rendendole previamente edotte delle finalità del medesimo accesso ed uso, nonché degli obblighi di segretezza e di riservatezza analogamente a quanto previsto nel presente atto. c. Ciascuna parte si impegna ad utilizzare le suddette documentazioni e/o informazioni solo ed esclusivamente nell’ambito delle finalità e dei limiti di cui alla presente convenzione, salvo preventiva autorizzazione scritta dell’altra Parte, da inviarsi entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta. d. Le statuizioni di cui sopra non si applicano alle documentazioni, informazioni, notizie e dati che la parte beneficiaria possa provare: – essere di dominio pubblico al tempo della sua ricezione; – essere divenuta di dominio pubblico dopo il suo ricevimento, senza che ciò sia avvenuto per dolo, colpa od omissione da parte del beneficiario stesso; – essere stato necessario renderla nota alle Autorità governative o a qualunque altra legittima Autorità, tra cui l’Autorità di vigilanza e controllo. In tal caso l’altra parte dovrà essere informata prima che siano divulgate le informazioni riservate; – essere stata ricevuta da un terzo senza nessun obbligo di riservatezza; – l’avvenuto consenso alla sua divulgazione.

  • CONDIZIONI GENERALI a) Il servizio è attivo solo per i soggetti persone fisiche o giuridiche che fanno già parte del sistema GS1 (uso del prefisso aziendale GS1 di base “master”). b) Il numero GTIN/EAN-8 appartiene a GS1 Italy. c) Il numero GTIN/EAN-8 viene gestito e attribuito da GS1 Italy al Noleggiante, il quale si impegna ad utilizzarlo secondo le regole del sistema GS1. d) Il Noleggiante è responsabile dell’applicazione del GTIN (Global Trade Item Number), cioè del codice a barre, indipendentemente da chi o dove è stato prodotto, confezionato, assemblato il bene. e) Il Noleggiante non ha alcun titolo a vendere, ad affittare, sub-affittare, né a considerare il numero GTIN/EAN-8 come una sua proprietà. L’attribuzione, il ritiro o il trasferimento del numero GTIN/EAN-8 rimane una facoltà esclusiva di GS1 Italy. f) Il numero GTIN/EAN-8 noleggiato deve essere utilizzato per gli scopi previsti. g) Il Noleggiante si impegna a garantire che i codici stampati con numero GTIN/EAN-8 siano letti correttamente lungo tutta la filiera di riferimento. GS1 Italy non è responsabile dei problemi causati da un’errata applicazione degli standard GS1. h) Il Noleggiante è responsabile del rispetto integrale delle norme che sottendono il sistema GS1. Tali indicazioni sono raccolte nel Manuale delle Specifiche tecniche GS1. La versione aggiornata è disponibile sul sito internet xxx.xx0xx.xxx e costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, di cui il Noleggiante dichiara di aver preso visione e che si impegna pertanto a rispettare in ogni sua parte. In caso di mancato rispetto del Manuale delle Specifiche tecniche GS1 da parte del Noleggiante GS1 Italy potrà risolvere unilateralmente il presente contratto (e contratti collegati) ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. tramite comunicazione scritta diretta al Noleggiante e procedere con il ritiro e la disabilitazione del numero GTIN/EAN-8 e di tutti i codici da esso derivanti. i) Il Noleggiante ha l'obbligo di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione sui dati comunicati al momento dell’iscrizione (cambio ragione sociale, forma giuridica, fatturato, ecc); GS1 Italy verifica periodicamente l’integrità della propria base dati anagrafica utilizzando Banche Dati Pubbliche (es. Camere di Commercio, Banche dati dei bilanci, ecc.). j) Nei casi di acquisizione, fusione, vendita di azienda o di ramo d’azienda, il Noleggiante deve comunicare a GS1 Italy la necessità di trasferimento del numero GTIN/EAN-8 entro trenta giorni dal perfezionamento dell’operazione economica in questione. Rimane in capo a GS1 Italy la facoltà di fornire la propria approvazione e trasferire così al soggetto richiedente il numero GTIN/EAN-8. k) Nei casi in cui il Noleggiante affitti integralmente o parzialmente la propria azienda o un ramo della stessa, oppure conceda in licenza d’uso esclusiva o non esclusiva il proprio marchio a soggetti terzi non utenti di GS1 Italy, l’affittante/licenziante dovrà darne immediatamente – e comunque non oltre trenta giorni dal perfezionamento del contratto stesso – comunicazione scritta a GS1 Italy, specificandone tutti i dettagli (durata, natura, ecc.). Nelle fattispecie in questione, è fatto obbligo a carico dell’affittante/licenziante di sottoscrivere una scrittura privata con GS1 Italy e l’affittuario/licenziatario che disciplini – relativamente all’utilizzo del numero GTIN/EAN-8 – diritti e obblighi in capo alle parti e preveda inter alia l’obbligo dell’affittante/licenziante di garantire in ogni caso e in via solidale con l’affittuario/licenziatario il pagamento della quota associativa e dei contributi annuali dovuti. È in ogni caso fatto obbligo all’affittante/licenziante di continuare a corrispondere la quota associativa e i contributi annuali dovuti fino al momento dell’effettiva comunicazione a GS1 Italy di cui sopra. l) In tutti i casi in cui si rileva un utilizzo errato o fraudolento del numero GTIN/EAN-8, nonché dei codici costruiti partendo da questo, GS1 Italy si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il presente contratto (e contratti collegati) ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. e di ritirare immediatamente tale numero GTIN/EAN-8 e a inibirne la lettura in tutti i punti della filiera. GS1 Italy si riserva altresì la facoltà di intraprendere le azioni necessarie. GS1 Italy si riserva di provvedere analogamente nel caso in cui sia omessa la comunicazione di cui al punto 6-k) sopra. m) Il Noleggiante si impegna a saldare nei tempi stabiliti i documenti contabili per il rinnovo del canone di noleggio. In caso di insolvenza e di mancato pagamento del contributo una tantum iniziale o di quello canone annuale oltre il termine di 60 giorni dalla data di esigibilità degli stessi, GS1 Italy potrà risolvere unilateralmente il presente contratto (e contratti collegati) ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. tramite comunicazione scritta diretta al Noleggiante e procedere con il ritiro e la disabilitazione del numero GTIN/EAN-8 e di tutti i codici da esso derivanti. n) GS1 Italy non fornisce software, hardware, programmi di gestione delle anagrafiche, ecc. Tali aspetti vengono definiti e sovrintesi direttamente dal Noleggiante.

  • Riserva di proprietà 1. Ci riserviamo la proprietà dell’oggetto di acquisto fino all’accredito di tutti i pagamenti sul conto corrente concordato (rapporto commerciale) con il Cliente; tale riserva fa riferimento al saldo riconosciuto. In caso di comportamento lesivo del Contratto da parte del Cliente, e soprattutto in caso di mora di pagamento, siamo autorizzati a ritirare l’oggetto d’acquisto. Un nostro ritiro dell’oggetto d’acquisto non comporta un recesso dal Contratto, salvo nel caso in cui avessimo dichiarato espressamente per iscritto tale possibilità. Un pignoramento dell’oggetto d’acquisto esercitato dalla nostra azienda comporta in ogni caso un recesso dal Contratto. Siamo legittimati al reimpiego dell’oggetto d’acquisto ritirato; il ricavo ottenuto attraverso il reimpiego – detratti adeguati i costi di reimpiego – deve essere detratto dai debiti del Cliente. 2. In caso di pignoramenti o di altri interventi ad opera di terzi il Cliente deve darcene tempestiva comunicazione per iscritto, consentendoci così di poter presentare un ricorso a norma del § 771 ZPO (codice di procedura civile). Qualora il terzo non dovesse essere in grado di rimborsarci le spese giudiziali e stragiudiziali di un ricorso secondo § 771 ZPO, il Cliente risponderà della perdita da noi eventualmente subita. Il Cliente deve inoltre informarci di tutti i danni e passaggi di proprietà riguardanti l’oggetto d’acquisto. 3. Il Cliente ha il diritto di rivendere la merce nell’ambito di una gestione regolare; lo stesso tuttavia cede a noi fin da ora tutti i crediti pari all’importo finale fatturato (IVA compresa ) del nostro credito, che gli derivano dalla rivendita nei confronti dei suoi acquirenti o di terzi, indipendentemente dal fatto che l’oggetto di acquisto sia stato rivenduto senza modificarlo o dopo una sua eventuale trasformazione. Il Cliente rimane autorizzato a riscuotere detto credito anche dopo l’avvenuta cessione. Rimane impregiudicata la nostra facoltà di riscuotere autonomamente il credito. La nostra azienda si impegna tuttavia a non riscuotere il credito fintantoché il Cliente adempie ai suoi obblighi di pagamento derivanti dai ricavi riscossi, non cade in mora e, in particolare, non inoltra una domanda di apertura di una procedura di insolvenza e non sia in atto una sospensione dei pagamenti. In caso contrario possiamo pretendere che il Cliente ci renda noti i crediti ceduti e i suoi debitori, fornisca tutte le indicazioni necessarie alla riscossione, consegni la relativa documentazione e comunichi la cessione ai debitori (terzi). 4. Una lavorazione o trasformazione dell’oggetto d’acquisto da parte del Cliente deve essere eseguita sempre per nostro conto. Se l’oggetto di acquisto viene elaborato unendolo ad altri oggetti non appartenenti alla nostra azienda, acquisiamo un diritto di comproprietà sul nuovo bene in base al rapporto sussistente al momento dell’elaborazione tra il valore dell’oggetto di acquisto (importo finale della fattura, incl. IVA) e il valore degli altri oggetti lavorati. Al prodotto risultante da tale lavorazione si applicano le medesime disposizioni valide per l’oggetto di vendita fornito con riserva della proprietà. 5. Se l’oggetto di acquisto viene elaborato unendolo inseparabilmente ad altri oggetti non appartenenti alla nostra azienda, acquisiamo un diritto di comproprietà sul nuovo bene in base al rapporto sussistente al momento dell’elaborazione tra il valore dell’oggetto di acquisto (importo finale della fattura, IVA incl.) e il valore degli altri oggetti con esso combinati. Resta inteso che, qualora la combinazione con tali altri oggetti avvenisse in modo tale, che l’oggetto del Cliente debba essere considerato come il bene principale, il Cliente dovrà trasferire a noi una proporzionale quota di comproprietà dell’oggetto.. Il Cliente custodisce per noi la proprietà esclusiva o la comproprietà rispettivamente risultante. 6. A garanzia dei crediti che vantiamo nei suoi confronti, il Cliente cede inoltre alla nostra azienda anche i crediti derivantigli nei confronti di un terzo in seguito a un vincolo sussistente tra l’oggetto di vendita e un edificio. 7. Su richiesta del Cliente ci impegniamo a svincolare le garanzie a noi spettanti, nella misura in cui il valore realizzabile delle nostre garanzie superi di oltre il 10% i crediti da garantire; la selezione delle garanzie da svincolare resta di nostra competenza.