Condizioni generali d'accettazione - Prove di controllo Clausole campione

Condizioni generali d'accettazione - Prove di controllo. I materiali da impiegare per i lavori di cui all'appalto dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia e nel successivo art. 2; in mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio. Si precisa che le indicazioni normative riportate nelle presenti norme si intendono sempre riferentesi alla versione più recente delle stesse, comprensiva di eventuali atti di modificazione, integrazione e/o sostituzione. I materiali proverranno da località o fabbriche che l’Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché corrispondano ai requisiti di cui sopra. In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione Lavori; l'accettazione dei materiali non è comunque definitiva se non dopo che siano stati posti in opera e l'opera sia stata collaudata. Quando la Direzione Xxxxxx abbia rifiutata una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l’Appaltatore dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese dello stesso Appaltatore. Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori, l’Appaltatore resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi. L’Appaltatore sarà obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegare, anche se non incluse nelle presenti Norme, purché facenti riferimento ad una normativa in uso, sottostando a tutte le spese necessarie per il prelievo, la formazione e l'invio dei campioni ai Laboratori ufficiali; fatte salve diverse prescrizioni contenute negli articoli specifici delle Norme, il costo diretto delle prove di laboratorio verrà invece sostenuto in parti uguali tra Stazione Appaltante e Appaltatore. I campioni verranno prelevati in contraddittorio; degli stessi potrà essere ordinata la conservazione in locali idonei, previa apposizione di sigilli e firme del Direttore Lavori e dell’Appaltatore e nei modi più adatti a garantirne la autenticità e la conservazione. Le diverse prove ed esami sui campioni verranno effettuate presso i laboratori ufficiali individuati negli elenchi elaborati in conformità alla vigente normativa indicati univocamente dalla Stazione Appaltante.
Condizioni generali d'accettazione - Prove di controllo. Le caratteristiche dei materiali da impiegare per le pavimentazioni dovranno rispondere a quanto stabilito dalle leggi e regolamenti vigenti in materia ed in particolare da quelle del successivo art. 2. In mancanza di particolari prescrizioni i materiali dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio. In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione dei Lavori (in seguito D. L.). I materiali proverranno da località o fabbriche che l’Impresa riterrà di sua convenienza, purché corrispondano ai requisiti richiesti. Quando la D. L. abbia rifiutata una qualsiasi provvista come non atta all’impiego, l’Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute: i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa. Materiali possono essere accettati con penalizzazioni consistenti in detrazioni sugli importi dei lavori, se non risponderanno in maniera completa, ma tuttavia accettabile, ai requisiti richiesti dal presente Capitolato. L’accettazione penalizzata sarà applicata nei casi e nei limiti indicati nei successivi articoli. Malgrado l’accettazione (anche penalizzata) dei materiali da parte della D. L., l’Impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi. L’Impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegare, sottostando a tutte le spese per il prelievo, la formazione, l’invio dei campioni ed i relativi esami presso istituti e laboratori che verranno indicati dalla D. L., previa apposizione di sigilli e firme del Direttore dei Lavori o dei suoi delegati e dell’Impresa e nei modi più adatti a garantirne l’autenticità e la conservazione. I relativi costi, che saranno comunque contenuti entro lo 0. 7% dell’importo totale lordo dell’appalto, potranno essere sostenuti dal Committente ed in seguito addebitati all’Impresa sugli stati di avanzamento. I risultati ottenuti nei suddetti Laboratori saranno i soli riconosciuti validi dalle due parti e ad essi esclusivamente si farà riferimento a tutti gli effetti del presente Capitolato.
Condizioni generali d'accettazione - Prove di controllo. 1 Articolo 2..........................................................CARATTERISTICHE DEI VARI MATERIALI 1 Articolo 3....................................................................RISPONDENZA ALLE NORME C.E.I. 2 NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

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