Condizioni per l’erogazione delle prestazioni sanitarie. 1. La Struttura si impegna a mantenere tutti i requisiti, strutturali, tecnologici ed organizzativi, generali e specifici, di autorizzazione e di accreditamento, relative alle prestazioni oggetto del presente contratto. 2. La Struttura garantisce che l’attività oggetto del presente contratto verrà svolta impiegando personale in possesso dei prescritti titoli abilitanti e che non si trovi in situazioni di incompatibilità. 3. L’eventuale accertamento di situazioni di incompatibilità determina gli effetti previsti dall’art. 1, comma 19, della legge n. 662/1996, qualora la Struttura non provveda ad eliminarle entro 30 giorni dal ricevimento della diffida da parte dell’Azienda. 4. La revoca o la sospensione dell’accreditamento, disposta con decreto della Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità determina la risoluzione o la sospensione del presente contratto. 5. L’accertamento della non conformità ai requisiti di autorizzazione e/o di accreditamento determina la relativa comunicazione alla Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità per gli adempimenti di competenza. 6. La Struttura si impegna a comunicare all’Azienda e alla Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità i periodi di sospensione di attività da qualsiasi causa determinate, specificandone la motivazione. 7. La Struttura si impegna a mantenere l’applicazione del CCNL di categoria e degli obblighi previdenziali conseguenti per tutta la durata del contratto. 8. La Struttura si impegna a trasmettere alla Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità i documenti relativi agli accordi con laboratori esterni per l’acquisto di prestazioni analitiche, con i riferimenti agli standard di qualità assicurati.
Appears in 8 contracts
Samples: Healthcare Agreements, Healthcare Agreements, Healthcare Agreements
Condizioni per l’erogazione delle prestazioni sanitarie. 1. La Struttura si impegna a mantenere tutti i requisiti, strutturali, tecnologici ed organizzativi, generali e specifici, di autorizzazione e di accreditamento, relative alle prestazioni oggetto del presente contrattoAccordo.
2. La Struttura garantisce che l’attività oggetto del presente contratto Accordo verrà svolta impiegando personale in possesso dei prescritti titoli abilitanti e che non si trovi in situazioni di incompatibilità.
3. L’eventuale accertamento di situazioni di incompatibilità determina gli effetti previsti dall’art. 1, comma 19, della legge n. 662/1996, qualora la Struttura non provveda ad eliminarle entro 30 giorni dal ricevimento della diffida da parte dell’Azienda.
4. La revoca o la sospensione dell’accreditamento, disposta con decreto della Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità determina la risoluzione o la sospensione del presente contratto.
5. L’accertamento della non conformità ai requisiti di autorizzazione e/o di accreditamento determina la relativa comunicazione alla Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità per gli adempimenti di competenza.
6. La Struttura si impegna a comunicare all’Azienda e alla Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità i periodi di sospensione di attività da qualsiasi causa determinate, specificandone la motivazione.
7. La Struttura si impegna a mantenere l’applicazione del CCNL di categoria e degli obblighi previdenziali conseguenti per tutta la durata del contratto.
8. La Struttura si impegna a trasmettere alla Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità i documenti relativi agli accordi con laboratori esterni per l’acquisto di prestazioni analitiche, con i riferimenti agli standard di qualità assicurati.
Appears in 8 contracts
Samples: Healthcare Agreements, Healthcare Agreements, Healthcare Agreements
Condizioni per l’erogazione delle prestazioni sanitarie. 1. La Struttura si impegna a mantenere tutti i requisiti, strutturali, tecnologici ed organizzativior- ganizzativi, generali e specifici, di autorizzazione e di accreditamento, relative relativi alle prestazioni pre- stazioni oggetto del presente contratto.
2. La Struttura garantisce che l’attività oggetto del presente contratto verrà svolta impiegando personale in possesso dei prescritti titoli abilitanti e che non si trovi in situazioni si- tuazioni di incompatibilità.
3. L’eventuale accertamento di situazioni di incompatibilità determina gli effetti previsti pre- visti dall’art. 1, comma 19, della legge n. 662/1996, qualora la Struttura non provveda ad eliminarle entro 30 giorni dal ricevimento della diffida da parte dell’Azienda.
4. La revoca o la sospensione dell’accreditamento, disposta con decreto della Direzione Dire- zione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità determina la risoluzione o la sospensione degli effetti del presente pre- sente contratto.
5. L’accertamento della non conformità ai requisiti di autorizzazione e/o di accreditamento accredi- tamento determina la relativa comunicazione alla Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità Salute per gli adempimenti di competenza.
6. La Struttura si impegna a comunicare all’Azienda e alla Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità Salu- te i periodi di sospensione di attività da qualsiasi causa determinate, specificandone la motivazione.
7. La Struttura si impegna a mantenere l’applicazione del CCNL di categoria e degli obblighi previdenziali conseguenti per tutta la durata del contratto.
8. La Struttura si impegna a trasmettere alla Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità Salute i documenti relativi agli accordi con laboratori esterni per l’acquisto di prestazioni analitiche, con i riferimenti agli standard di qualità assicurati.
Appears in 5 contracts
Samples: Accordo Per L’erogazione Di Prestazioni Di Specialistica Ambulatoriale, Accordo Per L’erogazione Di Prestazioni Di Specialistica Ambulatoriale, Accordo Per L’erogazione Di Prestazioni Di Specialistica Ambulatoriale
Condizioni per l’erogazione delle prestazioni sanitarie. 1. La Struttura si impegna a mantenere tutti i requisiti, strutturali, tecnologici ed organizzativi, generali e specifici, di autorizzazione e di accreditamento, relative relativi alle prestazioni oggetto del presente contratto.
2. La Struttura garantisce che l’attività oggetto del presente contratto verrà svolta svol- ta impiegando personale in possesso dei prescritti titoli abilitanti e che non si trovi in situazioni di incompatibilità.
3. L’eventuale accertamento di situazioni di incompatibilità determina gli effetti previsti dall’art. 1, comma 19, della legge n. 662/1996, qualora la Struttura non provveda prov- veda ad eliminarle entro 30 giorni dal ricevimento della diffida da parte dell’Azienda.
4. La revoca o la sospensione dell’accreditamento, disposta con decreto della Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità determina la risoluzione o la sospensione degli effetti del presente contratto.
5. L’accertamento della non conformità ai requisiti di autorizzazione e/o di accreditamento ac- creditamento determina la relativa comunicazione alla Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità Salute per gli adempimenti di competenza.
6. La Struttura si impegna a comunicare all’Azienda e alla Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità Salute i periodi di sospensione di attività da qualsiasi causa determinate, specificandone specifican- done la motivazione.
7. La Struttura si impegna a mantenere l’applicazione del CCNL di categoria e degli obblighi previdenziali conseguenti per tutta la durata del contratto.
8. La Struttura si impegna a trasmettere alla Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità Salute i documenti docu- menti relativi agli accordi con laboratori esterni per l’acquisto di prestazioni analitiche, con i riferimenti agli standard di qualità assicurati.
Appears in 2 contracts
Samples: Accordo Per L’erogazione Di Prestazioni Di Specialistica Ambulatoriale, Accordo Per L’erogazione Di Prestazioni Di Specialistica Ambulatoriale
Condizioni per l’erogazione delle prestazioni sanitarie. 1. La Struttura L’Ospizio Xxxxxx si impegna a mantenere tutti i requisiti, strutturali, tecnologici ed organizzativi, generali e specifici, di autorizzazione e di accreditamento, relative alle prestazioni relativi all’attività oggetto del presente contratto.
2accordo. La Struttura L’Ospizio Xxxxxx garantisce inoltre di essere in possesso dei seguenti standard di personale, come stabiliti dalla D.G.R. n. 2151/2015 e dal presente Accordo: - almeno un coordinatore infermieristico; - presenza infermieristica nelle 24 ore; - presenza del medico: l’orario di presenza del medico, dev’essere articolato in modo tale da coprire 6 giorni/settimana, con presenza attiva nella struttura, antimeridiana e pomeridiana, adeguata al numero dei posti letto nonché alla necessità di presidiare le accoglienze/dimissioni sia al mattino che al pomeriggio; - operatori socio-sanitari; - fisioterapisti, terapisti occupazionali ed educatori professionali; - consulenza dell’assistente sociale territorialmente competente; - consulenza psicologo; - consulenza dietista. L’Ospizio Xxxxxx garantisce che l’attività oggetto del presente contratto accordo verrà svolta impiegando personale in possesso dei prescritti titoli abilitanti e che non si trovi in situazioni di incompatibilità.
3. Non è consentita alcuna prescrizione su ricettario SSR, a favore di soggetti ospiti delle RSA, anche qualora l’assistenza medica sia garantita da medici dipendenti o convenzionati del SSR, per tutto il periodo di permanenza e comunque fino al rientro al domicilio. L’eventuale accertamento di situazioni di incompatibilità determina gli effetti previsti dall’art. 1, comma 19, della legge n. 662/1996, qualora la Struttura l’Ospizio Marino non provveda ad eliminarle entro 30 giorni dal ricevimento della diffida da parte dell’Azienda.
4. La scadenza naturale del termine, la revoca o la sospensione dell’accreditamento, dell’accreditamento disposta con decreto della Direzione Centrale Salutecentrale salute, Politiche politiche sociali e Disabilità determina disabilità determinano la risoluzione o la sospensione del presente contratto.
5accordo. L’accertamento della non conformità ai requisiti di autorizzazione e/o di accreditamento determina la relativa comunicazione alla Direzione Centrale Salutecentrale salute, Politiche politiche sociali e Disabilità disabilità per gli adempimenti di competenza.
6. La Struttura L’Ospizio Xxxxxx si impegna a comunicare all’Azienda e alla Direzione Centrale Salutecentrale salute, Politiche politiche sociali e Disabilità disabilità i periodi di sospensione di attività da qualsiasi causa determinate, specificandone la motivazione.
7. La Struttura L’Ospizio Xxxxxx si impegna a mantenere l’applicazione del CCNL garantire al personale impiegato l’inquadramento giuridico ed economico di categoria e degli obblighi previdenziali conseguenti per tutta la durata del contrattocui alla qualifica professionale ricoperta.
8. La Struttura si impegna a trasmettere alla Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità i documenti relativi agli accordi con laboratori esterni per l’acquisto di prestazioni analitiche, con i riferimenti agli standard di qualità assicurati.
Appears in 2 contracts
Samples: Accordo Con La Società Universiis s.r.l. Per L’attività Di Residenza Sanitaria Assistenziale, Healthcare Agreements
Condizioni per l’erogazione delle prestazioni sanitarie. 1. La Struttura si impegna a mantenere tutti i requisiti, strutturali, tecnologici ed organizzativi, generali e specifici, di autorizzazione e di accreditamento, relative relativi alle prestazioni oggetto del presente contratto.
2. La Struttura garantisce che l’attività oggetto del presente contratto verrà sarà svolta impiegando personale in possesso dei prescritti titoli abilitanti e che non si trovi in situazioni di incompatibilità.
3. L’eventuale accertamento di situazioni di incompatibilità determina gli effetti previsti dall’art. 1, comma 19, della legge n. 662/1996, qualora la Struttura non provveda ad al eliminarle entro 30 giorni dal ricevimento della diffida da parte dell’Azienda.
4. La revoca o la sospensione dell’accreditamento, disposta con decreto della Direzione Centrale Salutecentrale salute, Politiche sociali e Disabilità determina la risoluzione o la sospensione del presente contratto.
5. L’accertamento della non conformità ai requisiti di autorizzazione e/o di accreditamento determina la relativa comunicazione alla Direzione Centrale Salutecentrale, Politiche sociali e Disabilità per gli adempimenti di competenza.
6. La Struttura si impegna a comunicare all’Azienda e alla Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità i periodi di sospensione di attività da qualsiasi causa determinate, specificandone la motivazione.
7. La Struttura si impegna a mantenere l’applicazione del CCNL di categoria e degli obblighi previdenziali conseguenti per tutta la durata del contratto. Eventuali costi aggiuntivi collegati al rinnovo del CCNL di categoria non possono comportare un aumento dei budget assegnati con il presente accordo.
87. La Struttura si impegna a trasmettere alla Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità i documenti relativi agli accordi con laboratori esterni per l’acquisto di prestazioni analitiche, con i riferimenti agli standard di qualità assicurati.
8. La Struttura si impegna a programmare la propria attività in modo da garantire la continuità nell’erogazione delle prestazioni nei confronti degli aventi diritto.
9. Il verificarsi di motivate e riconosciute situazioni che impediscono l’erogazione di una prestazione sanitaria deve essere comunicato all’Azienda la quale procede alle attività e adotta i provvedimenti conseguenti secondo le previsioni del paragrafo 17 della DGR 1439/2011, della DGR 2034 del 16.10.2015, della DGR 1815 del 25.10.2019 e delle altre disposizioni in materia.
10. La Struttura si impegna a gestire attraverso le agende di prenotazione informatizzate tutta l’offerta oggetto del presente accordo ed a garantire la prenotabilità di tutte le prestazioni a CALL CENTER, ON LINE e presso i punti di prenotazione dell’Azienda (sportelli CUP, farmacie, segreterie aziendali, altre strutture private accreditate).
11. Le agende di prenotazione devono risultare sempre aperte con disponibilità, ossia in qualsiasi giorno dell’anno solare devono avere almeno 12 mesi successivi di possibile offerta di prenotazione. Ogni condizione al di fuori di questa fattispecie è considerata agenda chiusa.
12. Le agende di prenotazione di tutte le prestazioni e in particolare quelle soggette a monitoraggio dei tempi d’attesa (allegato 1 alla DGR 2514/2018) devono essere articolate per classe di priorità (Breve, Differita, Programmata), assicurando adeguati livelli di collaborazione per il conseguimento degli obiettivi aziendali che prevedono la garanzia erogativa nei tempi previsti per prestazioni con priorità B >95%, prestazioni con priorità D >90%, prestazioni con priorità P >85%.
13. La Strutturazione dell’agenda per classi di priorità dovrà essere concordata con la SC Gestione prestazioni sanitarie dell'Azienda. Le agende NON devono essere nominative.
14. Per quanto riguarda le attività di ricovero deve essere garantito il rispetto dei tempi di attesa per gli interventi monitorati di cui all’allegato 1 alla DGR 2514/2018, secondo i codici di priorità assegnati (A, B, C e D)
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Per l'Acquisto E l'Erogazione Di Prestazioni Sanitarie
Condizioni per l’erogazione delle prestazioni sanitarie. 1. La Struttura si impegna a mantenere tutti i requisiti, strutturali, tecnologici ed organizzativi, generali e specifici, di autorizzazione e di accreditamento, relative relativi alle prestazioni oggetto del presente contratto.
2. La Struttura garantisce che l’attività oggetto del presente contratto verrà svolta svol- ta impiegando personale in possesso dei prescritti titoli abilitanti e che non si trovi in situazioni di incompatibilità.
3. L’eventuale accertamento di situazioni di incompatibilità determina gli effetti previsti dall’art. 1, comma 19, della legge n. 662/1996, qualora la Struttura non provveda prov- veda ad eliminarle entro 30 giorni dal ricevimento della diffida da parte dell’Azienda.
4. La revoca o la sospensione dell’accreditamento, disposta con decreto della Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità determina la risoluzione o la sospensione degli effetti del presente contratto.
5. L’accertamento della non conformità ai requisiti di autorizzazione e/o di accreditamento ac- creditamento determina la relativa comunicazione alla Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità Salute per gli adempimenti di competenza.
6. La Struttura si impegna a comunicare all’Azienda e alla Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità Salute i periodi di sospensione di attività da qualsiasi causa determinate, specificandone specifican- done la motivazione.
7. La Struttura si impegna a mantenere l’applicazione del CCNL di categoria e degli obblighi previdenziali conseguenti per tutta la durata del contratto.
8. La Struttura si impegna a trasmettere alla Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità Salute i documenti docu- menti relativi agli accordi con laboratori esterni per l’acquisto di prestazioni analitiche, con i riferimenti agli standard di qualità assicurati.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Per L’erogazione Di Prestazioni Di Specialistica Ambulatoriale
Condizioni per l’erogazione delle prestazioni sanitarie. 1. La Struttura si impegna a mantenere tutti i requisiti, strutturali, tecnologici ed organizzativi, generali e specifici, di autorizzazione e di accreditamento, relative relativi alle prestazioni oggetto del presente contrattoaccordo.
2. La Struttura garantisce che l’attività oggetto del presente contratto accordo verrà svolta impiegando personale in possesso dei prescritti titoli abilitanti e che non si trovi in situazioni di incompatibilità.
3. L’eventuale accertamento di situazioni di incompatibilità determina gli effetti previsti dall’art. 1, comma 19, della legge n. 662/1996, qualora la Struttura non provveda ad eliminarle entro 30 giorni dal ricevimento della diffida da parte dell’Azienda.
4. La scadenza naturale del termine, la revoca o la sospensione dell’accreditamento, dell’accreditamento disposta con decreto della Direzione Centrale Salutecentrale integrazione socio sanitaria, Politiche politiche sociali e Disabilità determina famiglia, determinano la risoluzione o la sospensione del presente contrattoaccordo.
5. L’accertamento della non conformità ai requisiti di autorizzazione e/o di accreditamento determina la relativa comunicazione alla Direzione Centrale Salutecentrale, Politiche integrazione socio sanitaria, politiche sociali e Disabilità famiglia per gli adempimenti di competenza.
6. La Struttura si impegna a comunicare all’Azienda e alla Direzione Centrale Salutecentrale integrazione socio sanitaria, Politiche politiche sociali e Disabilità famiglia i periodi di sospensione di attività da qualsiasi causa determinate, specificandone la motivazione.
7. La Struttura si impegna a mantenere l’applicazione del CCNL di categoria e degli obblighi previdenziali conseguenti per tutta la durata del contrattodell’accordo.
8. La Struttura si impegna a trasmettere alla Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità i documenti relativi agli accordi con laboratori esterni per l’acquisto di prestazioni analitiche, con i riferimenti agli standard di qualità assicurati.
Appears in 1 contract
Samples: Service Agreement
Condizioni per l’erogazione delle prestazioni sanitarie. 1. La Struttura struttura si impegna a garantire alti livelli di qualità e sicurezza delle prestazioni, con particolare riferimento all’appropriatezza, alla congruità tecnologica ed alla modalità in refertazione, mediante firma digitale per le prestazioni specialistiche e per le lettere di dimissione;
2. La struttura si impegna a mantenere tutti i requisiti, strutturali, tecnologici ed organizzativi, generali e specifici, di autorizzazione e di accreditamento, relative relativi alle prestazioni oggetto del presente contratto;
3. Ai sensi della D.G.R. n. 1436/2011 la struttura ha stabilito e diffuso le modalità per la riduzione di barriere fisiche, linguistiche, culturali e di altro genere per l’accesso ai servizi;
4. La struttura si impegna a partecipare alle attività di studio, monitoraggio e miglioramento promosse dalla Direzione Centrale Salute, rendendosi parte attiva nei programmi di miglioramento per la sicurezza dei pazienti e nelle percentuali previste annualmente dalle Linee di gestione del SSR per i DRG riguardanti i ricoveri a potenziale rischio di inappropriatezza;
5. La struttura può erogare prestazioni di ricovero e ambulatoriali nelle sole branche per le quali è stato rilasciato l’accreditamento. Per le prestazioni di ricovero l’accreditamento riguarda le sole branche indicate nella DGR 30.12.2014, n. 2673 e l’esecuzione di prestazioni di ricovero o ambulatoriali in branche diverse non può dar seguito al riconoscimento economico da parte dell’azienda;
6. ai sensi della DGR n.1733 del 20 novembre 2020 avente ad oggetto “Aggiornamento delle metodiche di accertamento diagnostico, monitoraggio e sorveglianza della circolazione di Sars Cov-2”, con cui la Regione ha stabilito che le strutture private accreditate possono svolgere l’attività individuata nel medesimo allegato per conto del SSR, previa stipula degli accordi integrativi secondo le modalità individuate nell’accordo regionale di cui alla D.G.R. n. 42/2017, prorogato dalla D.G.R. n.2196/2019 e confermato dalla D.G.R. n. 1370/2020, la struttura può effettuare prelievi e/o test molecolari mediante tampone, possono effettuare anche il test antigenico rapido mediante tampone naso faringeo.
27. Le agende di prenotazione dei tamponi saranno prenotabili esclusivamente dal Dipartimento di Prevenzione. Verranno configurate sotto la Struttura del Policlinico Triestino nelle diverse sedi autorizzate dal Dipartimento di Prevenzione. Le agende saranno prenotabili dal lunedì al sabato dalle ore 7 alle ore 19 a seconda delle capacità organizzative delle diverse sedi. Le agende verranno chiuse 48 ore prima, quindi la Gestione Offerta Ambulatoriale, provvederà all’invio degli elenchi dei pazienti alla Struttura privata accreditata. La Struttura privata accreditata provvederà all’inserimento del referto del tampone nel programma EXTRA LAB e provvederà ad avvertire tempestivamente via mail il Dipartimento di Prevenzione nel caso di esito positivo.
8. Per le situazioni di urgenza ed emergenza, la struttura si avvale e si coordina con il D.A.I. Emergenza, urgenza, accettazione di ASUGI;
9. Come previsto dalla D.G.R. 16.10.2015, n. 2034, spetta ai medici prescrittori della struttura la prescrizione e la prenotazione delle prestazioni di controllo nel rispetto dei criteri di appropriatezza prescrittiva; pertanto le strutture private accreditate si impegnano alla predisposizione di agende informatizzate;
10. I controlli, ove necessari, devono essere prescritti e prenotati dall’erogatore (professionista o struttura) contestualmente alla visita/prestazione effettuata;
11. La Struttura è tenuta ad organizzare agende separate per le attività riservate ai controlli e quelle dedicate alle prime visite;
12. Ai fini di una valutazione dell’appropriatezza prescrittiva, su richiesta aziendale relativamente alle branche con maggior criticità, la struttura si rende disponibile a fornire copia delle impegnative;
13. La struttura è tenuta ad applicare le tariffe del tariffario regionale ricoveri e del nomenclatore tariffario regionale per la specialistica ambulatoriale in vigore;
14. Per concorrere al raggiungimento degli obiettivi di accessibilità alle prestazioni del Servizio Sanitario Regionale definiti con DGR 10.07.2015, n. 1363 e DGR 16.10.2015, n. 2034, le strutture private accreditate si impegnano, con particolare riguardo alle prestazioni oggetto di monitoraggio regionale e a quelle prenotabili on line da parte del cittadino, a mantenere sempre aperte le agende di prenotazione CUP, con disponibilità in qualsiasi giorno dell’anno solare sino al 31 dicembre 2020.
15. Per ciascuna prestazione sanitaria erogata in favore dei cittadini provenienti da altre Regioni verrà riconosciuta la tariffa regionale vigente;
16. La struttura si impegna a prevedere una turnazione delle chiusure tra le strutture private accreditate in concomitanza delle festività natalizie e delle ferie estive (dicembre e agosto), in modo da evitare la contemporanea chiusura nello stesso periodo per le medesime branche di attività;
17. Inoltre la Struttura si impegna a dare la disponibilità ad ASUGI per eventuali prestazioni in overbooking per rispondere tempestivamente a specifiche richieste aziendali, sempre per il mantenimento dei tempi di attesa;
18. La struttura, preso atto della necessità di alimentare correttamente e compiutamente il registro tumori ed il registro resistenze batteriche, che non si avvalesse dei servizi presenti presso uno dei presidi ospedalieri hub della Regione per i pazienti ricoverati, è tenuta ad inviare tutti i dati necessari rispettivamente alla struttura di Epidemiologia del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano e alla struttura di Microbiologia e virologia di riferimento;
19. La struttura si impegna a comunicare all’azienda e alla Direzione Centrale Salute i periodi di sospensione di attività da qualsiasi causa determinate, specificandone la motivazione;
20. La struttura si impegna a mantenere per i propri dipendenti l’applicazione del CCNL di categoria per tutta la durata del contratto;
21. La struttura garantisce che l’attività oggetto del presente contratto verrà svolta impiegando personale in possesso dei prescritti titoli abilitanti e che non si trovi in situazioni di incompatibilità.;
322. La struttura è tenuta ad osservare quanto previsto dall’art. 53, comma 16, D.lgs.165/2001, in base al quale i dipendenti dell’azienda, che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’azienda nei rapporti con la struttura, non possono svolgere attività lavorativa o professionale presso la struttura stessa nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego;
23. L’eventuale accertamento di situazioni di incompatibilità determina gli effetti previsti dall’artdalla L. 662/1996, art. 1, comma 19, della legge n. 662/1996, qualora la Struttura struttura non provveda ad al eliminarle entro 30 giorni dal ricevimento della diffida da parte dell’Azienda.dell’azienda;
424. La revoca o la sospensione dell’accreditamento, disposta con decreto della Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità determina la risoluzione o la sospensione del presente contratto.;
525. L’accertamento della non conformità ai requisiti di autorizzazione e/o di accreditamento determina la relativa comunicazione alla Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità per gli adempimenti di competenza.
6. La Struttura si impegna a comunicare all’Azienda e alla Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità i periodi di sospensione di attività da qualsiasi causa determinate, specificandone la motivazione.
7. La Struttura si impegna a mantenere l’applicazione del CCNL di categoria e degli obblighi previdenziali conseguenti per tutta la durata del contratto.
8. La Struttura si impegna a trasmettere alla Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità i documenti relativi agli accordi con laboratori esterni per l’acquisto di prestazioni analitiche, con i riferimenti agli standard di qualità assicurati.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Per l'Acquisto E l'Erogazione Di Prestazioni Sanitarie
Condizioni per l’erogazione delle prestazioni sanitarie. 1. La Struttura si impegna a mantenere tutti i requisiti, strutturali, tecnologici ed organizzativi, generali e specifici, di autorizzazione e di accreditamento, relative relativi alle prestazioni oggetto del presente contrattoaccordo.
2. La Struttura garantisce che l’attività oggetto del presente contratto accordo verrà svolta impiegando personale in possesso dei prescritti titoli abilitanti adeguatamente formato per garantire i livelli di sicurezza dell’utente e che non si trovi in situazioni di incompatibilità.
3. L’eventuale accertamento di situazioni di incompatibilità determina gli effetti previsti dall’art. 1, comma 19, della legge n. 662/1996, qualora la Struttura non provveda ad eliminarle entro 30 giorni dal ricevimento della diffida da parte dell’Azienda.
4. La scadenza naturale del termine, la revoca o la sospensione dell’accreditamento, dell’accreditamento disposta con decreto della Direzione Centrale Salutecentrale salute, Politiche integrazione socio sanitaria, politiche sociali e Disabilità determina famiglia, determinano la risoluzione o la sospensione del presente contrattoaccordo.
5. L’accertamento della non conformità ai requisiti di autorizzazione e/o di accreditamento determina la relativa comunicazione alla Direzione Centrale Salutecentrale salute, Politiche integrazione socio sanitaria, politiche sociali e Disabilità famiglia, per gli adempimenti di competenza.
6. La Struttura si impegna a comunicare all’Azienda e alla Direzione Centrale Salutecentrale salute, Politiche integrazione socio sanitaria, politiche sociali e Disabilità famiglia, i periodi di sospensione di attività da qualsiasi causa determinate, specificandone la motivazione.
7. La Struttura si impegna a mantenere l’applicazione del CCNL di categoria e degli obblighi previdenziali conseguenti per tutta la durata del contrattodell’accordo.
8. La Struttura si impegna a trasmettere alla Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità i documenti relativi agli accordi con laboratori esterni per l’acquisto di prestazioni analitiche, con i riferimenti agli standard di qualità assicurati.
Appears in 1 contract
Samples: Service Agreement
Condizioni per l’erogazione delle prestazioni sanitarie. 1. La Struttura si impegna a mantenere tutti i requisiti, strutturali, tecnologici ed organizzativior- ganizzativi, generali e specifici, di autorizzazione e di accreditamento, relative relativi alle prestazioni oggetto del presente contratto.
2. La Struttura garantisce che l’attività oggetto del presente contratto verrà svolta impiegando personale in possesso dei prescritti titoli abilitanti e che non si trovi in situazioni di incompatibilità.
3. L’eventuale accertamento di situazioni di incompatibilità determina gli effetti previsti pre- visti dall’art. 1, comma 19, della legge n. 662/1996, qualora la Struttura non provveda prov- veda ad eliminarle entro 30 giorni dal ricevimento della diffida da parte dell’Azienda.
4. La revoca o la sospensione dell’accreditamento, disposta con decreto della Direzione Dire- zione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità determina la risoluzione o la sospensione degli effetti del presente contratto.
5. L’accertamento della non conformità ai requisiti di autorizzazione e/o di accreditamento accredi- tamento determina la relativa comunicazione alla Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità Salute per gli adempimenti di competenza.
6. La Struttura si impegna a comunicare all’Azienda e alla Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità Salu- te i periodi di sospensione di attività da qualsiasi causa determinate, specificandone specifican- done la motivazione.
7. La Struttura si impegna a mantenere l’applicazione del CCNL di categoria e degli obblighi previdenziali conseguenti per tutta la durata del contratto.
8. La Struttura si impegna a trasmettere alla Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità Salute i documenti relativi agli accordi con laboratori esterni per l’acquisto di prestazioni analitiche, con i riferimenti agli standard di qualità assicurati.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Per L’erogazione Di Prestazioni Di Specialistica Ambulatoriale E Ricovero
Condizioni per l’erogazione delle prestazioni sanitarie. 1. La Struttura si impegna a mantenere tutti i requisiti, strutturali, tecnologici ed organizzativi, generali e specifici, di autorizzazione e di accreditamento, relative relativi alle prestazioni oggetto del presente contratto.
2. La Struttura garantisce che l’attività oggetto del presente contratto verrà svolta impiegando personale in possesso dei prescritti titoli abilitanti e che non si trovi in situazioni di incompatibilità.
3. L’eventuale accertamento di situazioni di incompatibilità determina gli effetti previsti dall’art. 1, comma 19, della legge n. 662/1996, qualora la Struttura non provveda ad eliminarle entro 30 giorni dal ricevimento della diffida da parte dell’Azienda.
4. La revoca o la sospensione dell’accreditamento, disposta con decreto della Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità determina la risoluzione o la sospensione del presente contratto.
5. L’accertamento della non conformità ai requisiti di autorizzazione e/o di accreditamento determina la relativa comunicazione alla Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità per gli adempimenti di competenza.
6. La Struttura si impegna a comunicare all’Azienda e alla Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità i periodi di sospensione di attività da qualsiasi causa determinate, specificandone la motivazione.
7. La Struttura si impegna a mantenere l’applicazione del CCNL di categoria e degli obblighi previdenziali conseguenti per tutta la durata del contratto.
8. La Struttura si impegna a trasmettere alla Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità i documenti relativi agli accordi con laboratori esterni per l’acquisto di prestazioni analitiche, con i riferimenti agli standard di qualità assicurati.
Appears in 1 contract
Samples: Accordi Per L’erogazione Di Prestazioni Di Specialistica Ambulatoriale
Condizioni per l’erogazione delle prestazioni sanitarie. 1. La Struttura si impegna a mantenere tutti i requisiti, strutturali, tecnologici ed organizzativi, generali e specifici, di autorizzazione e di accreditamento, relative alle prestazioni oggetto del presente contratto.or-
2. La Struttura garantisce che l’attività oggetto del presente contratto verrà svolta impiegando personale in possesso dei prescritti titoli abilitanti e che non si trovi in situazioni di incompatibilità.
3. L’eventuale accertamento di situazioni di incompatibilità determina gli effetti previsti pre- visti dall’art. 1, comma 19, della legge n. 662/1996, qualora la Struttura non provveda prov- veda ad eliminarle entro 30 giorni dal ricevimento della diffida da parte dell’Azienda.
4. La revoca o la sospensione dell’accreditamento, disposta con decreto della Direzione Dire- zione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità determina la risoluzione o la sospensione degli effetti del presente contratto.
5. L’accertamento della non conformità ai requisiti di autorizzazione e/o di accreditamento accredi- tamento determina la relativa comunicazione alla Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità Salute per gli adempimenti di competenza.
6. La Struttura si impegna a comunicare all’Azienda e alla Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità Salu- te i periodi di sospensione di attività da qualsiasi causa determinate, specificandone specifican- done la motivazione.
7. La Struttura si impegna a mantenere l’applicazione del CCNL di categoria e degli obblighi previdenziali conseguenti per tutta la durata del contratto.
8. La Struttura si impegna a trasmettere alla Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità Salute i documenti relativi agli accordi con laboratori esterni per l’acquisto di prestazioni analitiche, con i riferimenti agli standard di qualità assicurati.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Per L’erogazione Di Prestazioni Di Specialistica Ambulatoriale E Ricovero
Condizioni per l’erogazione delle prestazioni sanitarie. 1. La Struttura si impegna a mantenere tutti i requisiti, strutturali, tecnologici ed organizzativiorga- nizzativi, generali e specifici, di autorizzazione e di accreditamento, relative relativi alle prestazioni presta- zioni oggetto del presente contratto.
2. La Struttura garantisce che l’attività oggetto del presente contratto verrà svolta impiegando im- piegando personale in possesso dei prescritti titoli abilitanti e che non si trovi in situazioni situa- zioni di incompatibilità.
3. L’eventuale accertamento di situazioni di incompatibilità determina gli effetti previsti dall’art. 1, comma 19, della legge n. 662/1996, qualora la Struttura non provveda ad eliminarle entro 30 giorni dal ricevimento della diffida da parte dell’Azienda.
4. La revoca o la sospensione dell’accreditamento, disposta con decreto della Direzione Dire- zione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità determina la risoluzione o la sospensione degli effetti del presente pre- sente contratto.
5. L’accertamento della non conformità ai requisiti di autorizzazione e/o di accreditamento accredita- mento determina la relativa comunicazione alla Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità Salute per gli adempimenti di competenza.
6. La Struttura si impegna a comunicare all’Azienda e alla Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità Salute i periodi di sospensione di attività da qualsiasi causa determinate, specificandone la motivazione.
7. La Struttura si impegna a mantenere l’applicazione del CCNL di categoria e degli obblighi previdenziali conseguenti per tutta la durata del contratto.
8. La Struttura si impegna a trasmettere alla Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità Salute i documenti relativi agli accordi con laboratori esterni per l’acquisto di prestazioni analitiche, con i riferimenti agli standard di qualità assicurati.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Per L’erogazione Di Prestazioni Di Specialistica Ambulatoriale