Common use of Conferimento degli ordini Clause in Contracts

Conferimento degli ordini. 1. Gli ordini sono conferiti dal Cliente nel rispetto delle disposizioni di legge con le modalità concordate tra il soggetto che li conferisce e la Banca prima del loro conferimento; il conferimento degli ordini tramite telefono o tramite internet è subordinato alla sottoscrizione del relativo contratto. Nel caso di conferimento degli ordini tramite telefono, il Cliente prende atto che la conversazione telefonica relativa all’ordine, anche qualora questo non venga eseguito, è documentata dalle registrazioni su nastro magnetico o altro supporto equivalente, operate dalla Banca, che fanno piena prova del contenuto della conversazione stessa; nel caso di conferimento degli ordini tramite internet, detti ordini sono documentati dai registri informatici della Banca. 2. Una copia della registrazione delle conversazioni e comunicazioni con il Cliente rimane disponibile, su sua richiesta, nel termine di legge. 3. Gli ordini del Cliente devono essere completi di ogni elemento necessario per la loro esecuzione. 4. Al fine degli obblighi di esecuzione in capo alla Banca, gli ordini impartiti dal Cliente si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui vengono imputati nel sistema informativo di quest’ultima durante l’Orario di Sportello di un Giorno Lavorativo Bancario, come comprovato dalla relativa annotazione sui registri della Banca.

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Samples: Contratto Prestazione Servizi Di Investimento E Servizi Aggiuntivi, Investment Services and Additional Services Agreement, Contratto Prestazione Servizi Di Investimento E Servizi Aggiuntivi

Conferimento degli ordini. 1. Gli ordini sono conferiti dal Cliente nel rispetto delle disposizioni di legge con le modalità concordate tra il soggetto che li conferisce e la Banca prima del loro conferimento; il conferimento degli ordini tramite telefono o tramite internet è subordinato alla sottoscrizione del relativo contratto. Nel caso di conferimento degli ordini tramite telefono, il Cliente prende atto che la conversazione telefonica relativa all’ordine, anche qualora questo non venga eseguito, è documentata dalle registrazioni su nastro magnetico o altro supporto equivalente, operate dalla Banca, che fanno piena prova del contenuto della conversazione stessa; nel caso di conferimento degli ordini tramite internet, detti ordini sono documentati dai registri informatici della Banca. 2. Una copia della registrazione delle conversazioni e comunicazioni con il Cliente rimane disponibile, su sua richiesta, nel termine di legge. 3. Gli ordini del Cliente devono essere completi di ogni elemento necessario per la loro esecuzione. 4. Al fine degli obblighi di esecuzione in capo alla Banca, gli ordini impartiti dal Cliente si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui vengono imputati nel sistema informativo di quest’ultima durante l’Orario di Sportello di un Giorno Lavorativo Bancario, come comprovato dalla relativa annotazione sui registri della Banca.,

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Samples: Contratto Prestazione Servizi Di Investimento E Servizi Aggiuntivi