Diritto di garanzia. 1. La Banca è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente comunque detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito - anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere verso il Cliente, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria, quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi. Il diritto di pegno e di ritenzione sono esercitati sugli anzidetti titoli o valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca e comunque non superiori a 2 volte il predetto credito.
2. In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona.
Diritto di garanzia. 1. La Banca ha diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente - comunque detenuti dalla Banca o che pervengano a essa successivamente - a garanzia di qualunque suo credito presente o futuro, anche non liquido ed esigibile ed ancorché assistito da altra garanzia reale o personale, rappresentato da saldo passivo di conto corrente o dipendente da qualunque operazione bancaria. Il diritto di ritenzione può essere esercitato sui predetti titoli o valori fino a concorrenza del credito vantato dalla Banca.
2. Quando il credito della Banca è vantato nei confronti di più soggetti condebitori, il diritto di ritenzione può essere esercitato, sino a concorrenza dell'intero credito della Banca, anche su conti, depositi o altri rapporti intestati solo ad alcuni dei condebitori.
Diritto di garanzia. 0.Xx Banca è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente comunque detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito - anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere verso il Cliente, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria, finanziaria o di investimento e/o a queste ultime accessoria, quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazione di altri servizi di investimento o di altri servizi di natura accessoria. I diritti di pegno e di ritenzione sono esercitati sugli anzidetti titoli o valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca e comunque non superiori a due volte il predetto credito.
Diritto di garanzia. 1. La Banca è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione su tutte le somme liquide depositate sui conti correnti intestati al Cliente in essere presso la Banca medesima, nonché sugli Strumenti Finanziari e sui Prodotti o sui titoli o valori di pertinenza del Cliente comunque detenuti dalla Banca o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito - anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere verso il Cliente, rappresentato da saldo passivo del conto corrente di corrispondenza e/o dipendente da qualunque operazione bancaria, finanziaria e/o di investimento quale, a titolo meramente esemplificativo, operazioni di riporto, qualora disponibili, e prestito titoli, operazioni in strumenti finanziari derivati e non, operazioni di intermediazione, ecc.
2. Il diritto di pegno e di ritenzione sono esercitati sugli anzidetti Strumenti Finanziari o Prodotti o sui predetti titoli, valori o liquidità o sulla loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca e comunque non superiori a due volte il predetto credito.
Diritto di garanzia. 1. La Banca è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione e conseguentemente di realizzo su tutti i titoli o valori di pertinenza del Cliente, comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito presente o futuro- anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale – già in essere o che dovesse sorgere verso il Cliente, rappresentato dal saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione Bancaria, quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi. Il diritto di pegno e di ritenzione sono esercitati sugli anzidetti titoli o valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca e comunque non superiori al doppio del predetto credito. 2. In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire con l’intero loro valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona. Article 13 Right of Guarantee 1.The Bank has an inherent lien and a retaining right and may use it, on all securities or valuables owned by the Customer, however and for whatever reason deemed, valid by the Bank, whether presently or in the future, to guarantee any present or future credit. This is true even if it is not liquid and collectable and even if secured by other real or personal guarantees which are already in being, or due to the Customer, represented by the passive balance in the current account and/or dependant on any banking operation, for example: any type of allowed financing, opening of credit lines, opening of documentary credit, advances on securities or goods, advances on credit, discounts or negotiating of securities or records, release of guarantees to third parties, security deposits, amounts carried forward, security and exchange sales, brokerage or loan services. The lien and retaining rights are assertable over the securities or sums or portions of them, in an amount corresponding to the credit claimed by...
Diritto di garanzia. 1. La Banca è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente comunque detenuti dalla Banca stessa
2. In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona.
Diritto di garanzia. 1. La Banca ha diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente - comunque detenuti dalla Banca o che pervengano a essa successivamente
2. Quando il credito della Banca è vantato nei confronti di più soggetti condebitori, il diritto di ritenzione può essere esercitato, sino a concorrenza dell'intero credito della Banca, anche su conti, depositi o altri rapporti intestati solo ad alcuni dei condebitori.
Diritto di garanzia. La Banca è investita del diritto di ritenzione sugli strumenti finanziari o valori di pertinenza del cliente che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a tutela di qualunque suo credito verso il cliente - anche se non liquido ed esigibile ed anche se cambiario o assistito da altra garanzia reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere verso il cliente, rappresentato, a titolo esemplificativo, da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria o finanziaria, quale ad esempio: compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi. Il diritto di ritenzione è esercitato sugli anzidetti strumenti finanziari o valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca e comunque non superiori a due volte il predetto credito.
Diritto di garanzia. (1) Agli Utenti spettano i diritti di garanzia previsti dalla legge per i prodotti digitali.
(2) L'Utente è incoraggiato a documentare in modo soddisfacente qualsiasi errore o bug che potrebbe verificarsi e, in particolar modo, a segnalarlo a TRAVIAN attraverso il portale di assistenza fornito, registrando eventuali messaggi di errore. Questo potrebbe essere l'unico modo per TRAVIAN di venire a conoscenza di tali errori o bug, e determinare se e come possano essere corretti.
(3) TRAVIAN non si assume alcuna garanzia in senso giuridico, salvo espressamente concordato.
Diritto di garanzia. 1. La Banca è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione su tutte le somme liquide depositate sui conti correnti intestati al Cliente in essere presso Webank, nonché sui titoli o valori di pertinenza del Cliente comunque detenuti dalla Banca o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito - anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere verso il Cliente, rappresentato da saldo passivo del conto corrente di corrispondenza e/o dipendente da qualunque operazione bancaria, finanziaria e/o di investimento quale, a titolo meramente esemplificativo, operazioni di riporto e prestito titoli, operazioni in strumenti finanziari derivati e non, operazioni di intermediazione, ecc.
2. Il diritto di pegno e di ritenzione sono esercitati sui predetti titoli, valori o liquidità o sulla loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca.