Conferma della disponibilità di fondi. 64.1 Una Terza Parte può chiedere alla Banca conferma immediata della disponibilità sul Conto dell’importo corrispondente ad una determinata operazione basata una carta emessa da tale Terza Parte e collegata al Conto, se ricorrono le seguenti condizioni:
64.2 Nel consenso rilasciato alla Banca devono essere correttamente indicati tutti i dati richiesti, fra cui i dati identificativi della Terza Parte.
64.3 Il consenso rilasciato alla Banca è dato mediante firma di apposito modulo cartaceo o informatico. Il consenso può essere dato anche:
64.4 Il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca può in qualsiasi momento revocare il consenso. La comunicazione di revoca deve essere effettuata con le modalità previste al comma 3 per il rilascio del consenso; essa è efficace entro jl secondo Giorno Lavorativo successivo alla sua ricezione da parte della Banca.
64.5 La Banca non blocca sul Conto l’importo dell’operazione di pagamento per cui la Terza Parte ha chiesto conferma della disponibilità di fondi.
64.6 Il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca può chiedere alla Banca stessa di comunicargli, tramite il servizio per operare a distanza tramite internet o altra modalità concordata con la Banca, l’avvenuta identificazione della Terza Parte e la risposta fornita alla sua richiesta di conferma.
Conferma della disponibilità di fondi. 29.1 Una Terza Parte può chiedere alla Banca conferma immediata della disponibilità sul Conto dell'importo corrispondente ad una determinata operazione basata una carta emessa da tale Terza Parte e collegata al Conto, se ricorrono le seguenti condizioni: - il Cliente è titolare presso la Banca stessa di un servizio per operare a distanza tramite internet cui il Conto è collegato e ha già effettuato il primo accesso a tale servizio; - il Cliente ha rilasciato alla Banca stessa il consenso a rispondere alla Terza Parte anteriormente alla prima richiesta di conferma; in caso di Xxxxx cointestato a firme congiunte, il consenso deve essere dato da tutti i cointestatari; - per ogni sessione di comunicazione la Terza Parte si identifica e comunica in maniera sicura con la Banca in conformità alla normativa applicabile.
29.2 Nel consenso rilasciato alla Banca devono essere correttamente indicati tutti i dati richiesti, fra cui i dati identificativi della Terza Parte.
29.3 Il consenso rilasciato alla Banca è dato mediante firma di apposito modulo cartaceo o informati- co. Il consenso può essere dato anche: tramite gli sportelli automatici della Banca, se abilitati a tale funzionalità, mediante l'utilizzo di una carta di debito collegata al Conto; tramite un servizio per operare a distanza della Banca, se previsto dalle sue funzionalità.
29.4 Il Cliente può in qualsiasi momento revocare il consenso. La comunicazione di revoca deve essere effettuata con le modalità previste al comma 3 per il rilascio del consenso; essa è efficace entro il secondo Giorno Lavorativo successivo alla sua ricezione da parte della Banca.
29.5 La Banca non blocca sul Conto l'importo dell'operazione di pagamento per cui la Terza Parte ha chiesto conferma della disponibilità di fondi.
29.6 Il Cliente può chiedere alla Banca stessa di comunicargli, tramite il servizio per operare a distanza tramite internet o altra modalità concordata con la Banca, l'avvenuta identificazione della Terza Parte e la risposta fornita alla sua richiesta di conferma.
29.7 Il presente articolo non si applica a Operazioni di pagamento disposte tramite Strumenti di pa- gamento basati su carta su cui è caricata moneta elettronica.
Conferma della disponibilità di fondi. Affinché la Banca possa confermare la disponibilità di fondi sul Conto su richiesta di un altro fornitore di servizi di pagamento che debba eseguire un’operazione di pagamento basata su carta, devono essere soddisfatti i requisiti indicati di seguito: ■ il Conto deve essere accessibile online quando viene effettuata la richiesta; ■ il Cliente deve concedere espressamente a BBVA il consenso a confermare che l'importo di una specifica transazione di pagamento è disponibile; ■ BBVA deve ricevere il consenso del Cliente prima che venga richiesta la prima conferma a BBVA. ■ Il fornitore di servizi di pagamento terzo può richiedere tale conferma a BBVA laddove siano soddisfatte le condizioni indicate di seguito: ■ il Cliente ha dato il consenso esplicito al fornitore di servizi di pagamento a richiedere tale conferma; ■ il Cliente ha disposto l’operazione di pagamento basata su carta per l’importo in questione utilizzando uno strumento di pagamento basato su carta emesso dal medesimo prestatore di servizi di pagamento; ■ prima di ciascuna richiesta di conferma, il prestatore di servizi di pagamento si autentica presso BBVA e comunica con quest’ultima in maniera sicura, in conformità con la normativa applicabile. La conferma consiste in una semplice risposta affermativa o negativa e non di un estratto del saldo del conto. Tale risposta non è memorizzata o utilizzata per scopi diversi all’esecuzione dell’operazione di pagamento basata su carta Ad ogni modo, la conferma di cui al presente articolo non consente a BBVA di bloccare fondi sul Conto del Cliente. Il Cliente, quando agisce in qualità di pagatore, può chiedere a BBVA di comunicargli l’avvenuta identificazione del prestatore di servizi di pagamento e la risposta fornita. Il presente articolo non si applica a operazioni di pagamento disposte tramite strumenti di pagamento basati su carta su cui è caricata moneta elettronica. BBVA può negare al fornitore del servizio di informazione sui conti e/o del servizio di disposizione di ordini di pagamento l'accesso al Conto del Cliente per motivi obiettivamente giustificati legati alla sicurezza dello strumento di pagamento e/o al sospetto di un utilizzo non autorizzato o fraudolento dello strumento di pagamento. BBVA informerà il Cliente in merito all'accesso negato e ai relativi motivi, se possibile prima di negare l'accesso e al più tardi subito dopo averlo negato.
Conferma della disponibilità di fondi. Il Cliente Pagatore può fornire al Banco per iscritto o mediante Tecniche di Comunicazione a Distanza il proprio consenso a rispondere a richieste di conferma da parte di uno specifico Prestatore di Servizi di Pagamento emittente Strumenti di pagamento basati su carta in merito alla disponibilità sul Conto di Pagamento del Cliente Pagatore medesimo dell’importo corrispondente a una determinata Operazione di pagamento basata su carta.
Conferma della disponibilità di fondi. 1. Su richiesta del prestatore di servizi di pagamento emittente strumenti di pagamento basati su carta, la banca conferma senza indugio se sul conto del pagatore vi è la disponibilità dell’importo richiesto per l’esecuzione dell’operazione di pagamento purchè al momento della richiesta il conto del pagatore sia accessibile online. Tale conferma consiste esclusivamente nella risposta positiva o negativa e non può essere memorizzata o utilizzata per scopi diversi dall’esecuzione dell’operazione di pagamento per cui è stata chiesta. La conferma non può consistere nell’estratto del saldo del conto e non può consentire alla banca di bloccare i fondi sul conto corrente del pagatore.
2. Il cliente presta pertanto, fin da ora, il proprio consenso a rispondere a richieste di conferma da parte di uno specifico prestatore di servizi di pagamento in merito alla disponibilità sul conto di pagamento del pagatore dell’importo corrispondente ad una determinata operazione di pagamento basata su carta.
3. Il cliente può inoltre chiedere alla banca di comunicargli l’avvenuta identificazione del prestatore di servizi di pagamento che ha chiesto la conferma e la risposta che è stata fornita.
4. Il presente articolo non si applica a operazioni di pagamento disposte tramite strumenti di pagamento basati su carta su cui è caricata moneta elettronica.
Conferma della disponibilità di fondi. Una Terza Parte può chiedere alla Banca conferma immediata della disponibilità sul Conto dell’importo corrispondente ad una determinata operazione basata una carta emessa da tale Terza Parte e collegata al Conto, se ricorrono le seguenti condizioni: - il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca è titolare presso la Banca stessa di un servizio per operare a distanza tramite internet cui il Conto è collegato e ha già effettuato il primo accesso a tale servizio; - il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca ha rilasciato alla Banca stessa il consenso a rispondere alla Terza Parte anteriormente alla prima richiesta di conferma; in caso di Conto cointestato a firme congiunte, il consenso deve essere dato da tutti i cointestatari; - per ogni sessione di comunicazione la Terza Parte si identifica e comunica in maniera sicura con la Banca in conformità alla normativa applicabile.