Conferma di discipline precedenti. 1. Al professionista riconosciuto, con provvedimento formale, invalido o mutilato per causa di servizio continua ad essere riconosciuto un incremento percentuale, nella misura rispettivamente del 2.50% e dell’1.25% del trattamento tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda, a seconda che l’invalidità sia stata ascritta alle prime sei categorie di menomazione ovvero alle ultime due. Il predetto incremento non riassorbibile, viene corrisposto, per una sola volta nella misura massima, a titolo di retribuzione individuale di anzianità. 2. La disciplina del comma 1 trova applicazione anche nei confronti dei professionisti che abbiano conseguito il riconoscimento della invalidità con provvedimento formale successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. In tal caso la domanda può essere presentata dall’interessato, o eventualmente dagli eredi, entro i successivi sessanta giorni e il trattamento tabellare da prendere a riferimento come base di calcolo corrisponde a quello dell’ultimo mese di servizio. 3. Resta fermo quanto previsto dalla legge 336 del 1970 e successive modificazioni ed integrazioni. Nei confronti dei mutilati ed invalidi per servizio e dei loro congiunti continua ad applicarsi la normativa contrattuale e non contrattuale sin qui applicata dagli enti spettante ai mutilati e agli invalidi di guerra e ai congiunti dei caduti di guerra. Tali benefici non si cumulano con quelli previsti dai commi precedenti. 4. Per quanto non previsto nel presente CCNL, restano confermate, in quanto compatibili, le disposizioni dei sottoelencati CCNL nelle parti non disapplicate: CCNL personale con qualifica dirigenziale e relative specifiche tipologie professionali quadriennio normativo 1994-1997 e biennio economico 1994-1995, sottoscritto il 11/10/1996; accordo attuativo dell’art. 94 del CCNL relativo all’area della dirigenza e delle specifiche tipologie professionali ricomprese nella stessa area di contrattazione, sottoscritto il 14/04/1997; accordo per l’adeguamento della normativa in materia di servizi sostitutivi della mensa in relazione al rinvio contenuto nell’art. 48 del ccnl 6/7/1995, sottoscritto il 24/4/1997; CCNL personale con qualifica dirigenziale e relative specifiche tipologie professionali biennio economico 1996-1997, sottoscritto il 10/7/1997; CCNL personale non dirigente quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999, sottoscritto il 16/2/1999; CCNL ad integrazione del CCNL personale non dirigente del 16/2/1999, sottoscritto il 14/2/2001; CCNL personale non dirigente biennio economico 2000-2001, sottoscritto il 14/3/2001; contratto collettivo integrativo sottoscritto l’8/1/2003 relativo al personale dell’area dei professionisti e dell’area medica del comparto degli enti pubblici non economici in attuazione dell’art. 33 del CCNL stipulato il 16/02/1999. Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Conferma di discipline precedenti. 1. Al professionista riconosciuto, con provvedimento formale, invalido o mutilato per causa di servizio Nei confronti del personale degli enti del comparto continua ad essere riconosciuto un incremento percentuale, nella misura rispettivamente del 2.50% a trovare applicazione la disciplina degli articoli 1 e dell’1.25% del trattamento tabellare in godimento alla data di presentazione 2 della domanda, a seconda che l’invalidità sia stata ascritta alle prime sei categorie di menomazione ovvero alle ultime due. Il predetto incremento non riassorbibile, viene corrisposto, per una sola volta nella misura massima, a titolo di retribuzione individuale di anzianità.
2. La disciplina del comma 1 trova applicazione anche nei confronti dei professionisti che abbiano conseguito il riconoscimento della invalidità con provvedimento formale successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. In tal caso la domanda può essere presentata dall’interessato, o eventualmente dagli eredi, entro i successivi sessanta giorni e il trattamento tabellare da prendere a riferimento come base di calcolo corrisponde a quello dell’ultimo mese di servizio.
3. Resta fermo quanto previsto dalla legge n. 336 del 1970 e successive modificazioni ed e integrazioni. Nei confronti dei mutilati ed invalidi Il previsto incremento di anzianità viene equiparato ad una maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità pari al 2,50% della nozione di retribuzione di cui all’art. 29, comma 2, lett. a) del CCNL del 14 febbraio 2001, così come modificata dall’art. 27 del presente CCNL, per servizio e dei loro congiunti continua ad applicarsi la normativa contrattuale e non contrattuale sin qui applicata dagli enti spettante ai mutilati e agli invalidi di guerra e ai congiunti dei caduti di guerra. Tali benefici non si cumulano con quelli previsti dai commi precedentiogni biennio considerato o in percentuale proporzionalmente ridotta, per periodi inferiori al biennio.
42. Sono confermate le particolari disposizioni riguardanti il personale assunto con contratto a tempo indeterminato dall’ENIT e dall’ICE negli uffici all’estero di cui all’art. 1, comma 3 del CCNL del 16 febbraio 1999.
3. Per quanto non previsto nel presente CCNL, CCNL restano confermate, in quanto compatibili, confermate le disposizioni norme dei sottoelencati CCNL nelle parti non disapplicate: CCNL personale con qualifica dirigenziale e relative specifiche tipologie professionali quadriennio normativo 1994-1997 e biennio economico 1994-1994- 1995, sottoscritto il 11/10/19966/7/1995, con particolare riferimento all’art. 17, nella parte in cui prevede che l’orario di lavoro è di 36 ore settimanali; accordo attuativo dell’art. 94 del CCNL relativo all’area della dirigenza e delle specifiche tipologie professionali ricomprese nella stessa area di contrattazionebiennio economico 1996-1997, sottoscritto il 14/04/19971/7/1996; accordo sottoscritto il 24/4/1997 per l’adeguamento della normativa in materia di servizi sostitutivi della mensa in relazione al rinvio contenuto nell’art. 48 del ccnl CCNL 6/7/1995, sottoscritto il 24/4/1997; CCNL personale con qualifica dirigenziale e relative specifiche tipologie professionali biennio economico 1996-1997, sottoscritto il 10/7/1997; CCNL personale non dirigente quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999, sottoscritto il 16/2/1999; CCNL ad integrazione del CCNL personale non dirigente del 16/2/1999, sottoscritto il 14/2/200114/2/1999; CCNL personale non dirigente biennio economico 2000-2001, sottoscritto il 14/3/2001. Comparto aziende ed amministrazioni dello stato ad ordinamento autonomo ex AIMA Comparto enti pubblici non economici
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 Nei lavori della commissione sul nuovo sistema di classificazione, l’ARAN si impegna a favorire ogni utile contributo e collaborazione da parte del comitato di settore.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2 Le parti prendono atto che: - il personale addetto ai servizi di portierato o di custodia e vigilanza degli enti previdenziali di cui all’art. 43, comma 19 della legge n. 388/2000 (Finanziaria per il 2001) resta alle dipendenze degli enti interessati; - in attuazione della predetta disposizione di legge e tenuto conto delle prescrizioni contenute nell’art. 1 dell’accordo quadro per la determinazione dei comparti di contrattazione del 18 dicembre 2002 nonché dell’art. 2, comma 1 del presente CCNL, allo stesso personale dovrà trovare applicazione il contratto collettivo integrativo sottoscritto l’8/1/2003 relativo al nazionale di lavoro vigente per il personale dell’area dei professionisti e dell’area medica del comparto degli enti pubblici non economici economici. Le parti concordano, pertanto, nel ritenere conseguentemente che il predetto personale debba essere collocato nella posizione economica A1 dell’area A, con la integrale applicazione della disciplina contrattuale del comparto enti pubblici non economici.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3 Le parti concordano sulla necessità di garantire uniformità di comportamenti tra gli enti nella gestione dei processi di mobilità tra pubbliche amministrazioni e nella soluzione delle connesse problematiche di raccordo tra differenti discipline contrattuali. In relazione a tale necessità, concordano sull’opportunità di avviare un confronto con gli enti per verificare i comportamenti seguiti, anche al fine di approntare specifici strumenti – quali osservatori bilaterali o commissioni paritetiche – per il monitoraggio del fenomeno e la ricerca delle più opportune soluzioni.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4 Considerato quanto specificato in attuazione materia di assemblee sindacali dall'art. 2, c. 1 del CCNL quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi sindacali del 7 agosto 1998 per quanto riguarda la salvaguardia delle condizioni di miglior favore, nonché quanto previsto in materia dall'art. 63 del DPR n. 509/1979, le parti, con apposita sessione, riesamineranno l'istituto tenendo conto della peculiarità del comparto.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5 Con riferimento al principio di cui all’art. 10, comma 2, lett. c), le parti precisano che il riferimento ivi contenuto alla “posizione economica immediatamente inferiore” va inteso alle sole posizioni per le quali sono previste, ai sensi dell’allegato A al CCNL del 16 febbraio 1999, specifiche declaratorie di contenuti professionali e attitudinali. Conseguentemente, le posizioni di sviluppo economico di cui all’art. 16 dello stesso CCNL devono intendersi, ai fini dell’applicazione del predetto principio, equivalenti alla posizione economica di cui costituiscono lo sviluppo.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6 Le parti concordano nel ritenere che, in attesa della disciplina della successiva sessione negoziale prevista dall’art. 29, comma 3, nei confronti del personale dell’Agea restano congelati i valori delle indennità attualmente in godimento. Con riferimento al comma 3 dell’art. 33 22 si precisa che al personale in servizio all'estero destinatario del CCNL stipulato presente contratto, cui non spetta l'IIS, verrà applicata una ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente alla misura dell'indennità integrativa speciale percepita al 31 dicembre 2002, che continua ad essere considerata per il 16/02/1999calcolo delle trattenute previdenziali secondo la normativa vigente. Valori in Euro da corrispondere Si conferma, altresì, che, per 13 mensilitàil suddetto personale, il conglobamento dell'indennità integrativa speciale sullo stipendio tabellare è utile ai fini dell'indennità di buonuscita.
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Conferma di discipline precedenti. 1. Al professionista riconosciuto, con provvedimento formale, invalido o mutilato per causa di servizio continua ad essere riconosciuto un incremento percentuale, nella misura rispettivamente del 2.50% e dell’1.25dell'1.25% del trattamento tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda, a seconda che l’invalidità l'invalidità sia stata ascritta alle prime sei categorie di menomazione ovvero alle ultime due. Il predetto incremento non riassorbibile, viene corrisposto, per una sola volta nella misura massima, a titolo di retribuzione individuale di anzianità.
2. La disciplina del comma 1 trova applicazione anche nei confronti dei professionisti che abbiano conseguito il riconoscimento della invalidità con provvedimento formale successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. In tal caso la domanda può essere presentata dall’interessatodall'interessato, o eventualmente dagli eredi, entro i successivi sessanta giorni e il trattamento tabellare da prendere a riferimento come base di calcolo corrisponde a quello dell’ultimo dell'ultimo mese di servizio.
3. Resta fermo quanto previsto dalla legge 336 del 1970 e successive modificazioni ed integrazioni. Nei confronti dei mutilati ed invalidi per servizio e dei loro congiunti continua ad applicarsi la normativa contrattuale e non contrattuale sin qui applicata dagli enti spettante ai mutilati e agli invalidi di guerra e ai congiunti dei caduti di guerra. Tali benefici non si cumulano con quelli previsti dai commi precedenti.
4. Per quanto non previsto nel presente CCNL, restano confermate, in quanto compatibili, le disposizioni dei sottoelencati CCNL nelle parti non disapplicate: CCNL personale con qualifica dirigenziale e relative specifiche tipologie professionali quadriennio normativo 1994-1997 e biennio economico 1994-1995, sottoscritto il 11/10/1996; accordo attuativo dell’artdell'art. 94 del CCNL relativo all’area all'area della dirigenza e delle specifiche tipologie professionali ricomprese nella stessa area di contrattazione, sottoscritto il 14/04/1997; accordo per l’adeguamento l'adeguamento della normativa in materia di servizi sostitutivi della mensa in relazione al rinvio contenuto nell’artnell'art. 48 del ccnl 6/7/1995, sottoscritto il 24/4/1997; CCNL personale con qualifica dirigenziale e relative specifiche tipologie professionali biennio economico 1996-1997, sottoscritto il 10/7/1997; CCNL personale non dirigente quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999, sottoscritto il 16/2/1999; CCNL ad integrazione del CCNL personale non dirigente del 16/2/1999, sottoscritto il 14/2/2001; CCNL personale non dirigente biennio economico 2000-2001, sottoscritto il 14/3/2001; contratto collettivo integrativo sottoscritto l’8/1/2003 l'8/1/2003 relativo al personale dell’area dell'area dei professionisti e dell’area dell'area medica del comparto degli enti pubblici non economici in attuazione dell’artdell'art. 33 del CCNL stipulato il 16/02/1999.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 Le parti, in analogia a quanto dichiarato in sede di stipulazione del CCNL del 5 aprile 2001, confermano che gli enti o agenzie, nel conferimento degli incarichi dirigenziali, dovranno attenersi ai criteri generali di cui all'art. Valori 20, commi 2 e 8.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2 Con riferimento all'art. 10, le parti auspicano che venga valutata la possibilità di una operatività congiunta dei comitati per le pari opportunità istituiti per il personale del comparto e per la dirigenza.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3 Con riferimento all'art. 25, comma 1, primo alinea, le parti precisano che gli otto giorni di assenza dallo stesso previsti possono essere fruiti anche in Euro caso di partecipazione a congressi, convegni, seminari in qualità di relatore oppure per attività di formazione.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4 Con riferimento all'art. 35, le parti si danno reciprocamente atto che, fra i tentativi da corrispondere esperire per 13 mensilitàevitare le dichiarazioni di eccedenza, assumono particolare rilievo, nel rispetto delle esigenze di tutela dei dirigenti, quelli diretti a rinvenire prioritariamente incarichi vacanti nelle altre strutture degli enti o agenzie o a favorire il collocamento fuori ruolo o in comando presso altre pubbliche amministrazioni o organismi pubblici internazionali ovvero, infine, a valutare la possibilità del ricorso alla risoluzione consensuale.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5 Le parti, tenuto conto che la disciplina del recesso di cui all'art. 41 richiede ulteriori approfondimenti, prendono atto della necessità di riesaminare la materia nella prossima tornata contrattuale (2006- 2009) al fine di verificare l'esistenza di nuovi orientamenti giurisprudenziali eventualmente consolidatisi al riguardo e di rinvenire una soluzione concordata che sia rispettosa della tutela e delle garanzie dei dirigenti pubblici, nonché della funzionalità e della trasparenza dell'azione amministrativa.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6 In relazione all'art. 62, le parti si danno atto che, con la locuzione "livello dirigenziale", hanno inteso riferirsi all'articolazione dei dirigenti in prima fascia o seconda fascia ai sensi dell'art. 23, comma 1 del d. lgs. n.165/2001.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 7 Le parti prendono atto dell'opportunità che siano previste idonee azioni positive al fine di contrastare la diffusione del fenomeno del mobbing.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 8 In relazione a quanto previsto in materia di norme disciplinari dei professionisti dall'art. 40, comma 2 del CCNL 16/2/1999, le parti si danno reciprocamente atto della esigenza di adeguare ed aggiornare le relative disposizioni, anche al fine di tener conto delle funzioni dei professionisti e delle specifiche condizioni di svolgimento della loro attività. In relazione a quanto sopra e tenuto conto della necessità di effettuare mirati approfondimenti sul tema, concordano sul rinvio ad apposita sessione negoziale, da avviare entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL, della revisione ed aggiornamento della relativa disciplina, in coerenza con l'esigenza indicata.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 9 In relazione agli incrementi sui fondi della dirigenza di cui agli artt. 52 comma 5 e 59, comma 5, le parti chiariscono che, ai fini del calcolo del monte salari sui cui applicare le percentuali di incremento indicate, sono considerati anche, in quanto destinatari del presente contratto, gli incarichi dirigenziali conferiti a tempo determinato ai sensi delle vigenti disposizioni normative.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 10 Con riferimento all'art. 45, comma 2, le parti concordano nel ritenere che, ai fini del prolungamento della sospensione, l'ente o agenzia debba tenere in particolare conto l'eventuale intervento di una sentenza di assoluzione prima della pronuncia definitiva.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 11 Le parti concordano nel ritenere che, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio comunque denominato, il dirigente transitato nei ruoli di altro ente o amministrazione a seguito di concorso pubblico, corso-concorso, conferimento di incarico o per altre cause diverse dalla mobilità, ha diritto a far valere l'intera anzianità di servizio, previa riunione delle anzianità di servizio complessivamente riconosciute. Per le finalità anzidette, i trattamenti di fine servizio eventualmente corrisposti possono essere riversati dal dirigente all'ente di appartenenza, al lordo e maggiorati dell'interesse legale.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 12 Le parti concordano nel ritenere che gli enti pubblici non economici, nel disciplinare la corresponsione dei compensi professionali agli avvocati ai sensi dell'art. 6, comma 1 del CCNL 8/1/2003, utilizzino i criteri vigenti per l'Avvocatura dello Stato. Le parti riconfermano l'obiettivo, da conseguire nel prossimo rinnovo contrattuale relativo al quadriennio 2006-2009, della ricollocazione dei professionisti su due livelli retributivi.
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