Attività collaterali. 1. Il dipendente non accetta da soggetti diversi dall'amministrazione retribuzioni o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio.
2. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione con individui od organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni o attività inerenti all'ufficio.
3. Il dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento di incarichi remunerati.
Attività collaterali. Il dipendente non accetta da soggetti diversi dall'amministrazione retribuzioni o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio.
Attività collaterali. 1. Il dipendente non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio.
2. Il dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento di incarichi remunerati.
3. Il dirigente non accetta incarichi di collaborazione con individui od organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni o attività inerenti all'ufficio.
4. Il dipendente non accetta da soggetti diversi dall'amministrazione retribuzioni o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio.
5. Il dipendente non frequenta abitualmente persone o rappresentanti di imprese o altre organizzazioni che abbiano in corso, presso l'ufficio dove egli presta servizio, procedimenti contenziosi o volti ad ottenere la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi o ausili finanziari o l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, ovvero autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi o altri atti di consenso comunque denominati. La disposizione non vale se i soggetti in questione siano parenti o conviventi del dipendente.
Attività collaterali. Il dipendente non accetta da soggetti diversi dall’amministrazione comunale retribuzioni o altre prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d’ufficio. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione con ditte che abbiano in corso, o abbiano avuto nel biennio precedente, forniture o appalti comunali.
Attività collaterali. Ogni attività collaterale, non già indicata in offerta, dovrà essere previamente autorizzata dalla Provincia. Tali attività presenti nell'offerta o autorizzate, sono a totale carico del soggetto gestore, il quale dovrà provvedere all'ottenimento di ogni autorizzazione, nulla osta, o permesso necessario, assumendosi ogni onere e responsabilità.
Attività collaterali. Il dipendente non accetta dai fornitori di Xxxxxxx, retribuzioni o altre prestazioni in denaro o in natura, né incarichi di collaborazione in qualsivoglia forma e/o modalità. Il dipendente che intende stipulare contratti a titolo privato con imprese con le quali ha concluso contratti di appalto per conto di Xxxxxxx, ne dà preventiva comunicazione scritta alla Società secondo la regolamentazione interna.
Attività collaterali. 1. Qualora necessario, tra le Parti potranno essere sviluppati programmi formativi congiunti, al fine di sviluppare e adeguare le modalità di cooperazione individuate, anche in considerazione dell’evoluzione della tecnologia e della normativa di Condizionalità.
2. Le Parti potranno sviluppare attività informative in collaborazione, rivolte alle associazioni dei produttori ed agli aventi diritto, in modo da guidare il settore produttivo verso il rispetto dei requisiti.
3. Gli allegati alla presente Convenzione sono sottoposti a periodica verifica e aggiornamento, in relazione alle possibilità date dall’innovazione tecnologica ed alle esigenze poste dalla normativa. Tale verifica ed aggiornamento sono eseguite da un tavolo tecnico congiunto tra le DG del Dipartimento della Sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute del Ministero della salute e AGEAC OP.
Attività collaterali. Tra le parti saranno sviluppati programmi formativi congiunti, da tenersi nel corso della vigenza della convenzione, al fine di sviluppare e adeguare le modalità di cooperazione individuate, anche in considerazione dell’evoluzione della tecnologia e della normativa.
Attività collaterali. Il dipendente non è autorizzato ad eseguire lavori per conto proprio o di terzi durante l’orario di lavoro che non riguardino la mansione per la quale è stato assunto o che, in generale, non siano attinenti allo scopo della Società.
Attività collaterali. 1. Il dirigente non accetta da soggetti diversi dall'amministrazione retribuzioni o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio.
2. Il dirigente non accetta incarichi di collaborazione con individui od organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni o attività inerenti all'ufficio.
3. Il dirigente non sollecita ai propri superiori il conferimento di incarichi remunerati.