Confronto regionale. 1. Ferma rimanendo l’autonomia contrattuale delle Aziende ed Enti nel rispetto dell’art. 40 del D.lgs. 165 del 2001, le Regioni entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente contratto, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, possono emanare linee generali di indirizzo per lo svolgimento della contrattazione integrativa, nelle seguenti materie relative: a) all’utilizzo delle risorse aggiuntive regionali di cui all’art. 81, comma 4 lett. a) (Fondo premialità e fasce) e, in particolare, a quelle destinate all’istituto della produttività che dovrà essere sempre più orientata ai risultati in conformità degli obiettivi aziendali e regionali; b) alle metodologie di utilizzo da parte delle Aziende ed Enti di una quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale di cui all’art. 39, comma 4del CCNL 7/4/1999 (Finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune dell’ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica); c) alla modalità di incremento dei fondi in caso di aumento della dotazione organica del personale o dei servizi anche ad invarianza del numero complessivo di essa di cui all’art. 39, comma 8 del CCNL 7/4/1999 (Finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune dell’ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica); d) alle linee di indirizzo in materia di prestazioni aggiuntive del personale.
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Confronto regionale. 1. Ferma rimanendo l’autonomia contrattuale delle Aziende ed Enti nel rispetto dell’art. 40 del D.lgsD.Lgs. 165 del 2001n. 165/2001, le Regioni entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente contratto, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, possono emanare linee generali di indirizzo agli enti o aziende - anche per lo svolgimento della contrattazione integrativa, ove prevista ai sensi dell’art.7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) - nelle seguenti materie relativematerie:
a) all’utilizzo delle risorse aggiuntive regionali di cui all’art. 81, comma 4 lett. a) (Fondo premialità e fasce) e, in particolare, a quelle destinate all’istituto della produttività che dovrà essere sempre più orientata ai risultati in conformità degli obiettivi aziendali e regionali;
b) alle metodologie di utilizzo da parte delle Aziende ed Enti di una quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale dei dirigenti di cui all’art. 3994 comma 3, lett. c) (Fondo per la retribuzione degli incarichi), 95, comma 4del CCNL 7/4/1999 3, lett. b (Finanziamento Fondo per la retribuzione di risultato) e 96, comma 3, lett. b) (Fondo per la retribuzione delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune dell’ex indennità condizioni di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specificalavoro);
cb) alla modalità di incremento dei fondi in caso di aumento della dotazione organica del personale o dei servizi anche ad invarianza del numero complessivo di essa di cui all’art. 39, comma 8 del CCNL 7/4/1999 (Finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune dell’ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica);
d) alle linee di indirizzo in materia di prestazioni aggiuntive di cui all’art. 115, comma 2 (Tipologie di attività libero professionale intramuraria);
c) criteri generali dei sistemi di valutazione professionale e di performance dei dirigenti;
d) criteri generali per l’inserimento, nei regolamenti aziendali sulla libera professione di norme idonee a garantire che l’esercizio della libera professione sia modulato in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia;
e) criteri generali per la determinazione della tariffa percentuale, di cui all’art. 116, comma 2, lett. i), (Criteri generali per la formazione delle tariffe e per l’attribuzione dei proventi) nonché per l’individuazione delle discipline del personalemedesimo personale che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria;
f) indicazioni in tema di art. 16, comma 5, CCNL 6.10.2010 delle aree IV e III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, relativo alle aspettative per motivi di assistenza umanitaria, all’emergenza e alla cooperazione;
g) indirizzi in materia di riconoscimenti connessi allo svolgimento dell’attività didattica e di tutoraggio nell’ambito della formazione specialistica del personale destinatario del presente CCNL, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 368/1999 e s.m.i.;
h) criteri di allocazione delle risorse che finanziano il salario accessorio previste da specifiche disposizioni di legge per le quali è necessario l’intervento regionale che tengano anche conto della perequazione e compensazione a livello regionale;
2. Ferma rimanendo l’autonomia aziendale, il confronto in sede regionale valuterà, sotto il profilo delle diverse implicazioni normativo-contrattuali, le problematiche connesse al lavoro precario, tenuto conto della garanzia di continuità nell’erogazione dei LEA, anche in relazione alla scadenza dei contratti a termine.
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Confronto regionale. 1. Ferma rimanendo l’autonomia contrattuale delle Aziende ed Enti nel rispetto dell’art. 40 del D.lgs. 165 del 2001, le Regioni entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente contratto, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, possono emanare linee generali di indirizzo per lo svolgimento della contrattazione integrativa, nelle seguenti materie relative:
a) a. all’utilizzo delle risorse aggiuntive regionali di cui all’art. 81103, comma 4 6, lett. .
a) (Fondo premialità e fascecondizioni di lavoro) e, in particolare, a quelle destinate all’istituto della produttività premialità che dovrà essere sempre più orientata ai risultati in conformità degli obiettivi aziendali e regionali;
b) b. alle metodologie di utilizzo da parte delle Aziende ed Enti di una quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale di cui all’art. 39, comma 4del CCNL 7/4/1999 (Finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune dell’ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica)personale;
c) c. alla modalità di incremento dei fondi in caso di aumento della dotazione organica del personale o dei servizi anche ad invarianza del numero complessivo di essa di cui all’art. 39, comma 8 del CCNL 7/4/1999 (Finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune dell’ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica)essa;
d) d. alle linee di indirizzo in materia di prestazioni aggiuntive del personale;
e. ai progetti di riorganizzazione collegati ai fondi del PNRR;
f. piano di riparto tra le aziende e gli enti del territorio regionale delle risorse di cui all’art. 1, comma 293 della legge 30/12/2021, n. 234.
2. Nei processi di riorganizzazione o riordino che prevedano modifiche degli ambiti aziendali il tavolo di confronto di cui al presente articolo tratterà le seguenti materie:
a) criteri di scorporo o aggregazione dei fondi nei casi di modifica degli ambiti aziendali;
b) criteri generali relativi ai processi di mobilità e riassegnazione del personale.
3. Con riferimento al comma 1, lettere b) e c) rimangono, comunque, ferme tutte le disposizioni contrattuali previste per la formazione dei fondi di cui agli artt. 102 (Fondo incarichi) e 103 (Fondo premialità e condizioni di lavoro), nonché le modalità di incremento ivi stabilite.
4. Ferma rimanendo l’autonomia aziendale il confronto in sede regionale valuterà, sotto il profilo delle diverse implicazioni normativo-contrattuali, le problematiche connesse al lavoro precario e ai processi di stabilizzazione, tenuto conto della garanzia di continuità nell’erogazione dei LEA, anche in relazione alla scadenza dei contratti a termine.
5. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 6 (Confronto regionale) del CCNL del 21 maggio 2018.
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Confronto regionale. 1. Ferma rimanendo l’autonomia contrattuale delle Aziende ed Enti nel rispetto dell’art. 40 del D.lgs. 165 del 2001, le Regioni entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente contratto, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, possono emanare linee generali di indirizzo per lo svolgimento della contrattazione integrativa, nelle seguenti materie relative:
a) a. all’utilizzo delle risorse aggiuntive regionali di cui all’art. 81…, comma 4 6 lett. a) (Fondo premialità e fascecondizioni di lavoro) e, in particolare, a quelle destinate all’istituto della produttività premialità che dovrà essere sempre più orientata ai risultati in conformità degli obiettivi aziendali e regionali;
b) b. alle metodologie di utilizzo da parte delle Aziende ed Enti di una quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale di cui all’art. 39, comma 4del CCNL 7/4/1999 (Finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune dell’ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica)personale;
c) c. alla modalità di incremento dei fondi in caso di aumento della dotazione organica del personale o dei servizi anche ad invarianza del numero complessivo di essa di cui all’art. 39, comma 8 del CCNL 7/4/1999 (Finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune dell’ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica)essa;
d) d. alle linee di indirizzo in materia di prestazioni aggiuntive del personale;
e. le linee di indirizzo per la regolamentazione dell’attività di supporto alla libera professione.
f. ai progetti di riorganizzazione collegati ai fondi del PNRR;
g. piano di riparto tra le aziende e gli enti del territorio regionale delle risorse di cui all’art. 1, comma 293 della legge 30/12/2021, n. 234.
2. Nei processi di riorganizzazione o riordino che prevedano modifiche degli ambiti aziendali il tavolo di confronto di cui al presente articolo tratterà le seguenti materie:
a) criteri di scorporo o aggregazione dei fondi nei casi di modifica degli ambiti aziendali;
b) criteri generali relativi ai processi di mobilità e riassegnazione del personale.
3. Con riferimento al comma 1, lettere b) e c) rimangono, comunque, ferme tutte le disposizioni contrattuali previste per la formazione dei fondi di cui agli artt. … (Fondo incarichi) e … (Fondo premialità e condizioni di lavoro), nonché le modalità di incremento ivi stabilite.
4. Ferma rimanendo l’autonomia aziendale il confronto in sede regionale valuterà, sotto il profilo delle diverse implicazioni normativo-contrattuali, le problematiche connesse al lavoro precario e ai processi di stabilizzazione, tenuto conto della garanzia di continuità nell’erogazione dei LEA, anche in relazione alla scadenza dei contratti a termine.
5. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 6 (Confronto regionale) del CCNL del 21 maggio 2018.
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Confronto regionale. 1. Ferma rimanendo l’autonomia contrattuale delle Aziende ed Enti nel rispetto dell’art. 40 del D.lgs. 165 del 2001, le Regioni entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente contrattocon- tratto, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, possono emanare ema- nare linee generali di indirizzo per lo svolgimento svolgi- mento della contrattazione integrativa, nelle seguenti materie relative:
a) all’utilizzo delle risorse aggiuntive regionali regio- nali di cui all’art. 81, comma 4 lett. a) (Fondo premialità e fasce) e, in particolare, a quelle destinate all’istituto della produttività che dovrà do- vrà essere sempre più orientata ai risultati in conformità degli obiettivi aziendali e regionali;
b) alle metodologie di utilizzo da parte delle Aziende ed Enti di una quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione dota- zione organica del personale di cui all’art. 39, comma 4del CCNL 7/4/1999 (Finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzativeorganiz- zative, della parte comune dell’ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica);
c) alla modalità di incremento dei fondi in caso di aumento della dotazione organica del personale perso- nale o dei servizi anche ad invarianza del numero nume- ro complessivo di essa di cui all’art. 39, comma 8 del CCNL 7/4/1999 (Finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune dell’ex indennità di qualificazione qualificazio- ne professionale e dell’indennità professionale specifica);
d) alle linee di indirizzo in materia di prestazioni prestazio- ni aggiuntive del personale.
2. Nei processi di riorganizzazione o riordino che prevedano modifiche degli ambiti azien- dali il tavolo di confronto di cui al presente articolo tratterà le seguenti materie:
a) criteri di scorporo o aggregazione dei fondi nei casi di modifica degli ambiti aziendali;
b) criteri generali relativi ai processi di mobilità e riassegnazione del personale.
3. Con riferimento al comma 1, lettere b) e c) rimangono, comunque, ferme tutte le dispo- sizioni contrattuali previste per la formazione dei fondi di cui agli artt. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi) e 81 (Fondo premialità e fasce), nonché le modalità di incremento ivi stabilite.
4. Ferma rimanendo l’autonomia aziendale il confronto in sede regionale valuterà, sotto il profilo delle diverse implicazioni normati- vo-contrattuali, le problematiche connesse al lavoro precario e ai processi di stabilizzazione, tenuto conto della garanzia di continuità nell’e- rogazione dei LEA, anche in relazione alla sca- denza dei contratti a termine.
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Confronto regionale. 1. Ferma rimanendo l’autonomia contrattuale delle Aziende ed Enti nel rispetto dell’art. 40 del D.lgsD.Lgs. 165 del 2001, le Regioni entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente contratto, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, possono emanare linee generali di indirizzo per lo svolgimento della contrattazione integrativa, nelle seguenti materie relative:
a) all’utilizzo delle risorse aggiuntive regionali di cui all’art. 81, comma 4 lett. a) (Fondo premialità e fasce) e, in particolare, a quelle destinate all’istituto della produttività che dovrà essere sempre più orientata ai risultati in conformità degli obiettivi aziendali e regionali;
b) alle metodologie di utilizzo da parte delle Aziende ed Enti di una quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale di cui all’art. 39, comma 4del CCNL 7/4/1999 (Finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune dell’ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica);
c) alla modalità di incremento dei fondi in caso di aumento della dotazione organica del personale o dei servizi anche ad invarianza del numero complessivo di essa di cui all’art. 39, comma 8 del CCNL 7/4/1999 (Finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune dell’ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica);
d) alle linee di indirizzo in materia di prestazioni aggiuntive del personale.
2. Nei processi di riorganizzazione o riordino che prevedano modifiche degli ambiti aziendali il tavolo di confronto di cui al presente articolo tratterà le seguenti materie:
a) criteri di scorporo o aggregazione dei fondi nei casi di modifica degli ambiti aziendali;
b) criteri generali relativi ai processi di mobilità e riassegnazione del personale.
3. Con riferimento al comma 1, lettere b) e c) rimangono, comunque, ferme tutte le disposizioni contrattuali previste per la formazione dei fondi di cui agli artt. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi) e 81 (Fondo premialità e fasce), nonché le modalità di incremento ivi stabilite.
4. Ferma rimanendo l’autonomia aziendale il confronto in sede regionale valuterà, sotto il profilo delle diverse implicazioni normativo-contrattuali, le problematiche connesse al lavoro precario e ai processi di stabilizzazione, tenuto conto della garanzia di continuità nell’erogazione dei LEA, anche in relazione alla scadenza dei contratti a termine.
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Samples: CCNL Sanità Pubblica
Confronto regionale. 1. Ferma rimanendo l’autonomia contrattuale delle Aziende ed Enti nel rispetto dell’art. 40 del D.lgsD.Lgs. 165 del 2001n. 165/2001, le Regioni entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente contratto, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stessoXX.XX. firmatarie, possono emanare linee generali di indirizzo agli enti o aziende per lo svolgimento della contrattazione integrativa, nelle seguenti materie relative:
a) all’utilizzo delle risorse aggiuntive regionali di cui all’art. 81, comma 4 lett. a) (Fondo premialità e fasce) e, in particolare, a quelle destinate all’istituto della produttività che dovrà essere sempre più orientata ai risultati in conformità degli obiettivi aziendali e regionali;
b) alle materie: • metodologie di utilizzo da parte delle Aziende ed Enti di una quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale dei dirigenti di cui all’art. 3994 (Fondo per la retribuzione degli incarichi), comma 4del CCNL 7/4/1999 95(Fondo per la retribuzione di risultato) e 96 (Finanziamento Fondo per la retribuzione delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune dell’ex indennità condizioni di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specificalavoro);
c) alla modalità di incremento dei fondi in caso di aumento della dotazione organica del personale o dei servizi anche ad invarianza del numero complessivo di essa di cui all’art. 39, comma 8 del CCNL 7/4/1999 (Finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune dell’ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica);
d) alle ; • linee di indirizzo in materia di prestazioni aggiuntive di cui all’art. 115, comma 2 • Tipologie di attività libero professionale intramuraria; • criteri generali dei sistemi di valutazione professionale e di performance dei dirigenti; • criteri generali per l’inserimento, nei regolamenti aziendali sulla libera professione di norme idonee a garantire che la stessa sia in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia; • criteri generali per la determinazione della tariffa di cui all’art. 116 nonché per l’individuazione delle discipline del personalemedesimo personale che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria; • indicazioni in tema di art. 16, comma 5, CCNL 6.10.2010 delle aree IV e III per le aspettative per motivi di assistenza umanitaria, all’emergenza e alla cooperazione; • indirizzi in materia di riconoscimenti connessi allo svolgimento dell’attività didattica e di tutoraggio nell’ambito della formazione specialistica del personale destinatario del presente CCNL, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 368/1999 e s.m.i.; • criteri di allocazione delle risorse che finanziano il salario accessorio previste da specifiche disposizioni di legge per le quali è necessario l’intervento regionale che tengano anche conto della perequazione e compensazione a livello regionale; • le problematiche connesse al lavoro precario, tenuto conto della garanzia di continuità nell’erogazione dei LEA, anche in relazione alla scadenza dei contratti a termine.
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Samples: CCNL Dell’area Sanitaria
Confronto regionale. 1. Ferma rimanendo l’autonomia contrattuale delle Aziende ed Enti nel rispetto dell’art. 40 del D.lgs. 165 del 2001, le Regioni entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente contratto, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, possono emanare linee generali di indirizzo per lo svolgimento della contrattazione integrativa, nelle seguenti materie relative:
a) a. all’utilizzo delle risorse aggiuntive regionali di cui all’art. 81103, comma 4 5, lett. .
a) (Fondo premialità e fascecondizioni di lavoro) e, in particolare, a quelle destinate all’istituto della produttività che dovrà essere sempre più orientata ai risultati in conformità degli obiettivi aziendali e regionali;destinate
b) b. alle metodologie di utilizzo da parte delle Aziende ed Enti di una quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale di cui all’art. 39, comma 4del CCNL 7/4/1999 (Finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune dell’ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica)personale;
c) c. alla modalità di incremento dei fondi in caso di aumento della dotazione organica del personale o dei servizi anche ad invarianza del numero complessivo di essa di cui all’art. 39, comma 8 del CCNL 7/4/1999 (Finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune dell’ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica)essa;
d) d. alle linee di indirizzo in materia di prestazioni aggiuntive del personale;
e. ai progetti di riorganizzazione collegati ai fondi del PNRR;
f. piano di riparto tra le aziende e gli enti del territorio regionale delle risorse di cui all’art. 1, comma 293 della legge 30/12/2021, n. 234.
2. Nei processi di riorganizzazione o riordino che prevedano modifiche degli ambiti aziendali il tavolo di confronto di cui al presente articolo tratterà le seguenti materie:
a) criteri di scorporo o aggregazione dei fondi nei casi di modifica degli ambiti aziendali;
b) criteri generali relativi ai processi di mobilità e riassegnazione del personale.
3. Con riferimento al comma 1, lettere b) e c) rimangono, comunque, ferme tutte le disposizioni contrattuali previste per la formazione dei fondi di cui agli artt. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali) e 103 (Fondo premialità e condizioni di lavoro), nonché le modalità di incremento ivi stabilite.
4. Ferma rimanendo l’autonomia aziendale il confronto in sede regionale valuterà, sotto il profilo delle diverse implicazioni normativo-contrattuali, le problematiche connesse al lavoro precario e ai processi di stabilizzazione, tenuto conto della garanzia di continuità nell’erogazione dei LEA, anche in relazione alla scadenza dei contratti a termine.
5. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 6 (Confronto regionale) del CCNL del 21 maggio 2018.
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