Common use of Congedi per formazione Clause in Contracts

Congedi per formazione. In assenza di accordi aziendali in materia di fruizione dei congedi per formazione di cui all'art. 5, della legge 8 marzo 2000, n. 53, viene stabilita la disciplina seguente. Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori, che abbiano almeno quattro anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa. Per "congedo per la formazione" si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una grave e documentata infermità, individuata sulla base dei criteri stabiliti dal decreto ministeriale n. 278/2000 intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del congedo medesimo. Ferma restando la compatibilità dei congedi con lo svolgimento della normale attività dell'impresa, i lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'azienda ai sensi della presente disciplina non potranno superare l'1% della forza di lavoro occupata, con arrotondamento all'unità superiore per le frazioni pari o superiori allo 0,5. Nelle aziende che occupano da 30 a 99 dipendenti potrà assentarsi un solo lavoratore. Il datore di lavoro accoglierà le richieste in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati ed in base al criterio della priorità cronologica della presentazione delle domande. Le richieste di fruizione dei congedi per formazione non retribuiti da parte dei lavoratori in possesso dei previsti requisiti di anzianità aziendale (almeno 4 anni), possono essere presentate all'impresa con un preavviso di almeno: - 30 giorni per i congedi di durata fino a 5 giorni; - 60 giorni per i congedi di durata superiore a 5 giorni. L'impresa fornirà al lavoratore che ne ha fatto richiesta conferma dell'accoglimento, ovvero le motivazioni del differimento o del diniego del congedo, concernenti eventuali impedimenti tecnico-organizzativi, coincidenza con punte di particolare intensità lavorativa, impossibilità di sostituzione entro 15 giorni dal ricevimento della domanda. Eventuali ulteriori modalità potranno essere definite dalla contrattazione aziendale.

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Congedi per formazione. In assenza di accordi aziendali in materia di fruizione dei congedi per formazione di cui all'art. 5, della legge 8 marzo 2000, n. 53, viene stabilita la disciplina seguente. Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori, che abbiano almeno quattro anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa. Per "congedo per la formazione" si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una grave e documentata infermità, individuata sulla base dei criteri stabiliti dal decreto ministeriale n. 278/2000 intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del congedo medesimo. Ferma restando la compatibilità dei congedi con lo svolgimento della normale attività dell'impresa, i lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'azienda ai sensi della presente disciplina non potranno superare l'1% della forza di lavoro occupata, con arrotondamento all'unità superiore per le frazioni pari o superiori allo 0,5. Nelle aziende che occupano da 30 a 99 dipendenti potrà assentarsi un solo lavoratore. Il datore di lavoro accoglierà le richieste in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati ed in base al criterio della priorità cronologica della presentazione delle domande. Le richieste di fruizione dei congedi per formazione non retribuiti da parte dei lavoratori in possesso dei previsti requisiti di anzianità aziendale (almeno 4 anni), possono essere presentate all'impresa con un preavviso di almeno: - 30 giorni per i congedi di durata fino a 5 giorni; - 60 giorni per i congedi di durata superiore a 5 giorni. L'impresa fornirà al lavoratore che ne ha fatto richiesta conferma dell'accoglimento, ovvero le motivazioni del differimento o del diniego del congedo, concernenti eventuali impedimenti tecnico-tecnico- organizzativi, coincidenza con punte di particolare intensità lavorativa, impossibilità di sostituzione entro 15 giorni dal ricevimento della domanda. Eventuali ulteriori modalità potranno essere definite dalla contrattazione aziendale.

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Congedi per formazione. In assenza di accordi aziendali in materia di fruizione dei congedi per formazione di cui all'artAi sensi dell'art. 5, della legge 8 marzo 2000, n. 53, viene stabilita la disciplina seguente. Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori, che abbiano 53 il dipendente con almeno quattro cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa aziendaimpresa può chiedere un congedo per formazione, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione continuativo o frazionato, per un periodo non superiore ad a undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera mesi per l'intera vita lavorativa. Per "Il congedo per la formazione" si intende quello deve essere finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, nonché per la frequenza di Master post-universitari ed alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. La richiesta di congedo potrà essere differita o negata. Implicano il diniego della richiesta i casi di: - oggettiva impossibilità di sostituzione del lavoratore richiedente; - mancata presentazione da parte del richiedente della documentazione comprovante l'obbligo di frequenza ai corsi. In caso di comprovate esigenze organizzative la richiesta sarà invece differita. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per l'esercizio del congedo non dovranno essere superiori a: - 1 lavoratore nelle imprese fino a 3 dipendenti, comprendendo tra questi i lavoratori a tempo indeterminato. Non rientrano nei criteri di computo i lavoratori apprendisti e quelli assunti con contratto di inserimento. - per le imprese con più di 3 dipendenti, così come sopra calcolati: un lavoratore ogni 3 o frazioni. Il congedo sarà fruito per un periodo minimo continuativo pari a 15 giorni La richiesta del congedo per formazione dovrà essere presentata all'azienda con un preavviso di almeno quarantacinque giorni. Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzionesola conservazione del posto. Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una Nel caso di grave e documentata infermità, individuata sulla base dei criteri stabiliti dal ai sensi del decreto ministeriale 21 luglio 2000, n. 278/2000 intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta 278 e comunicata per iscritto al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del il congedo medesimo. Ferma restando la compatibilità dei congedi con lo svolgimento della normale attività dell'impresa, i lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'azienda ai sensi della presente disciplina non potranno superare l'1% della forza di lavoro occupata, con arrotondamento all'unità superiore per le frazioni pari o superiori allo 0,5. Nelle aziende che occupano da 30 a 99 dipendenti potrà assentarsi un solo lavoratore. Il datore di lavoro accoglierà le richieste in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati ed in base al criterio della priorità cronologica della presentazione delle domande. Le richieste di fruizione dei congedi per formazione non retribuiti da parte dei lavoratori in possesso dei previsti requisiti di anzianità aziendale (almeno 4 anni), possono essere presentate all'impresa con un preavviso di almeno: - 30 giorni per i congedi di durata fino a 5 giorni; - 60 giorni per i congedi di durata superiore a 5 giorni. L'impresa fornirà al lavoratore che ne ha fatto richiesta conferma dell'accoglimento, ovvero le motivazioni del differimento o del diniego del congedo, concernenti eventuali impedimenti tecnico-organizzativi, coincidenza con punte di particolare intensità lavorativa, impossibilità di sostituzione entro 15 giorni dal ricevimento della domanda. Eventuali ulteriori modalità potranno essere definite dalla contrattazione aziendaleè interrotto.

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Samples: www.rapportolavoro.it, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Congedi per formazione. In assenza di accordi aziendali in materia di fruizione dei congedi per formazione di cui all'artAi sensi dell'art. 5, della legge 8 marzo 2000, n. 53, viene stabilita la disciplina seguente. Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori, che abbiano 53 il dipendente con almeno quattro cinque anni di anzianità di servizio an- zianità presso la stessa aziendaimpresa può chiedere un congedo per formazione, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione continuativo o frazionato, per un periodo non superiore ad a undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera mesi per l'intera vita lavorativa. Per "Il congedo per la formazione" si intende quello deve essere finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento consegui- mento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, nonché per la frequenza di Master post-universitari ed alla partecipazione ad attività formative diverse di- verse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. La richiesta di congedo potrà essere differita o negata. Implicano il diniego della richiesta i casi di: - oggettiva impossibilità di sostituzione del lavoratore richiedente; - mancata presentazione da parte del richiedente della documentazione comprovante l'obbligo di frequenza ai corsi. In caso di comprovate esigenze organizzative la richiesta sarà invece differita. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per l'eser- cizio del congedo non dovranno essere superiori a: - 1 lavoratore nelle imprese fino a 3 dipendenti, comprendendo tra questi i lavoratori a tempo indeterminato. Non rientrano nei criteri di computo i lavoratori apprendisti e quelli assunti con contratto di inserimento. - per le imprese con più di 3 dipendenti, così come sopra calcolati: un lavoratore ogni 3 o frazioni. Il congedo sarà fruito per un periodo minimo continuativo pari a 15 giorni La richiesta del congedo per formazione dovrà essere presentata all'azienda con un pre- avviso di almeno quarantacinque giorni. Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzionesola conservazione del posto. Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una Nel caso di grave e documentata infermità, individuata sulla base dei criteri stabiliti dal ai sensi del decreto ministeriale 21 luglio 2000, n. 278/2000 intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta 278 e comunicata per iscritto al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del il congedo medesimo. Ferma restando la compatibilità dei congedi con lo svolgimento della normale attività dell'impresa, i lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'azienda ai sensi della presente disciplina non potranno superare l'1% della forza di lavoro occupata, con arrotondamento all'unità superiore per le frazioni pari o superiori allo 0,5. Nelle aziende che occupano da 30 a 99 dipendenti potrà assentarsi un solo lavoratore. Il datore di lavoro accoglierà le richieste in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati ed in base al criterio della priorità cronologica della presentazione delle domande. Le richieste di fruizione dei congedi per formazione non retribuiti da parte dei lavoratori in possesso dei previsti requisiti di anzianità aziendale (almeno 4 anni), possono essere presentate all'impresa con un preavviso di almeno: - 30 giorni per i congedi di durata fino a 5 giorni; - 60 giorni per i congedi di durata superiore a 5 giorni. L'impresa fornirà al lavoratore che ne ha fatto richiesta conferma dell'accoglimento, ovvero le motivazioni del differimento o del diniego del congedo, concernenti eventuali impedimenti tecnico-organizzativi, coincidenza con punte di particolare intensità lavorativa, impossibilità di sostituzione entro 15 giorni dal ricevimento della domanda. Eventuali ulteriori modalità potranno essere definite dalla contrattazione aziendaleè interrotto.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Congedi per formazione. In assenza di accordi aziendali in materia di fruizione dei congedi per formazione di cui all'artAi sensi dell'art. 5, della legge 8 marzo 2000, n. 53, viene stabilita la disciplina seguente. Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori, che abbiano 53 il dipendente con almeno quattro cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa aziendaazienda può chiedere un congedo per formazione, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione continuativo o frazionato, per un periodo non superiore ad a undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera mesi per l'intera vita lavorativa. Per "Il congedo per la formazione" si intende quello deve essere finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. La richiesta di congedo potrà essere differita in caso di comprovate esigenze organizzative mentre potrà essere negata nei seguenti casi: - oggettiva impossibilità di sostituzione del lavoratore richiedente; - mancata presentazione da parte del richiedente della documentazione comprovante l'obbligo di frequenza ai corsi. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per l'esercizio del congedo non dovranno essere superiori a: - 1 lavoratore nelle imprese che hanno fino a 3 dipendenti, comprendendo tra questi i lavoratori a tempo indeterminato. Non rientrano nei criteri di computo i lavoratori apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di inserimento; - per le imprese con più di 3 dipendenti, così come sopra calcolati, è consentito il congedo di un lavoratore ogni 3 o frazioni. Il congedo sarà fruito per un periodo minimo continuativo pari ad un mese coincidente con il mese solare. La richiesta del congedo per formazione dovrà essere presentata all'azienda con un preavviso di almeno sessanta giorni. Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzionesola conservazione del posto. Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi/permessi previsti dalle leggi vigenti e dal presente c.c.n.l. Una Nel caso di grave e documentata infermità, individuata sulla base dei criteri stabiliti dal ai sensi del decreto ministeriale 21 luglio 2000, n. 278/2000 intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta 278 e comunicata per iscritto al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del il congedo medesimo. Ferma restando la compatibilità dei congedi con lo svolgimento della normale attività dell'impresa, i lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'azienda ai sensi della presente disciplina non potranno superare l'1% della forza di lavoro occupata, con arrotondamento all'unità superiore per le frazioni pari o superiori allo 0,5. Nelle aziende che occupano da 30 a 99 dipendenti potrà assentarsi un solo lavoratore. Il datore di lavoro accoglierà le richieste in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati ed in base al criterio della priorità cronologica della presentazione delle domande. Le richieste di fruizione dei congedi per formazione non retribuiti da parte dei lavoratori in possesso dei previsti requisiti di anzianità aziendale (almeno 4 anni), possono essere presentate all'impresa con un preavviso di almeno: - 30 giorni per i congedi di durata fino a 5 giorni; - 60 giorni per i congedi di durata superiore a 5 giorni. L'impresa fornirà al lavoratore che ne ha fatto richiesta conferma dell'accoglimento, ovvero le motivazioni del differimento o del diniego del congedo, concernenti eventuali impedimenti tecnico-organizzativi, coincidenza con punte di particolare intensità lavorativa, impossibilità di sostituzione entro 15 giorni dal ricevimento della domanda. Eventuali ulteriori modalità potranno essere definite dalla contrattazione aziendaleè interrotto.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Congedi per formazione. In assenza di accordi aziendali in materia di fruizione dei congedi per formazione di cui all'art. 5, della legge 8 marzo 2000, n. 53, viene stabilita la disciplina seguente. Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all'art. all'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori, che abbiano almeno cinque quattro anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa. Per "congedo per la formazione" si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una grave e documentata infermità, individuata sulla base dei criteri stabiliti dal decreto ministeriale n. 278/2000 n.278/2000 intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del congedo medesimo. Ferma restando la compatibilità dei congedi con lo svolgimento della normale attività dell'impresa, i lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'azienda dall’azienda ai sensi della presente disciplina non potranno superare l'1% della forza di lavoro occupata, con arrotondamento all'unità all’unità superiore per le frazioni pari o superiori allo 0,5. Nelle aziende che occupano da 50 30 a 99 dipendenti potrà assentarsi un solo lavoratore. Il datore di lavoro accoglierà le richieste in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati ed in base al criterio della priorità cronologica della presentazione delle domande. Le richieste di fruizione dei congedi per formazione non retribuiti da parte dei lavoratori in possesso dei previsti requisiti di anzianità aziendale (almeno 5 4 anni), possono essere presentate all'impresa con un preavviso di almeno: - 30 giorni per i congedi di durata fino a 5 giorni; - 60 giorni per i congedi di durata superiore a 5 giorni. L'impresa fornirà al lavoratore che ne ha fatto richiesta conferma dell'accoglimento, ovvero le motivazioni del differimento o del diniego del congedo, concernenti eventuali impedimenti tecnico-organizzativi, coincidenza con punte di particolare intensità lavorativa, impossibilità di sostituzione entro 15 giorni dal ricevimento della domanda. Eventuali ulteriori modalità potranno essere definite dalla contrattazione aziendaleaziendale Nei confronti dei lavoratori ammalati la conservazione del posto, fissata nel periodo massimo di giorni 180 dall’art. 167 del presente contratto, sarà prolungata, a richiesta del lavoratore, per un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita e non superiore a 120 giorni alla condizione che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici. I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui al precedente comma dovranno presentare richiesta a mezzo raccomandata A.R. prima della scadenza del 180°giorno di assenza per malattia e firmare espressa accettazione della suddetta condizione. Il datore di lavoro darà riscontro alle richieste di cui ai precedenti comma, comunicando per iscritto la scadenza del periodo di aspettativa. Al termine del periodo di aspettativa il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento ai sensi del precedente art. 167; il periodo stesso è considerato utile ai fini dell’anzianità di servizio in caso di prosecuzione del rapporto.

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Samples: www.enteaster.it

Congedi per formazione. In assenza di accordi aziendali in materia di fruizione dei congedi per la formazione di cui all'art. 5, della legge 8 marzo 2000, n. 53, viene stabilita la disciplina seguente. Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all'art. all'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori, che abbiano almeno quattro anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa. Per "congedo per la formazione" si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una grave e documentata infermità, individuata sulla base dei criteri stabiliti dal decreto ministeriale n. 278/2000 intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del congedo medesimo. Ferma restando la compatibilità dei congedi con lo svolgimento della normale attività dell'impresa, i lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'azienda ai sensi della presente disciplina non potranno superare l'1% della forza di lavoro occupata, occupata con arrotondamento all'unità superiore per le frazioni pari o superiori allo 0,5. Nelle aziende che occupano da 30 a 99 dipendenti potrà assentarsi un solo lavoratore. Il datore di lavoro accoglierà le richieste in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati ed in base al criterio della priorità cronologica della presentazione delle domande. Le richieste di fruizione dei congedi per formazione non retribuiti da parte dei lavoratori in possesso dei previsti requisiti di anzianità aziendale (almeno 4 anni), possono essere presentate all'impresa con un preavviso di almeno: - 30 giorni per i congedi di durata fino a 5 giorni; - 60 giorni per i congedi di durata superiore a 5 giorni. L'impresa fornirà al lavoratore che ne ha fatto richiesta conferma dell'accoglimento, ovvero le motivazioni del differimento o del diniego del congedo, concernenti eventuali impedimenti tecnico-organizzativi, coincidenza con punte di particolare intensità lavorativa, impossibilità di sostituzione entro 15 giorni dal ricevimento della domanda. Eventuali ulteriori modalità potranno essere definite dalla contrattazione aziendale.. CONTRATTAZIONE COLLETTIVA Sezione Seconda - Disciplina del rapporto di lavoro - Titolo V - Svolgimento del rapporto di lavoro - Capo V - Congedi, diritto allo studio, aspettative —

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Samples: www.camera.it

Congedi per formazione. In assenza di accordi aziendali in materia di fruizione dei congedi per formazione di cui all'artAi sensi dell'art. 5, della legge 8 marzo 2000, n. 53, viene stabilita la disciplina seguente. Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori, che abbiano 53 il dipendente con almeno quattro cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa aziendaazienda può chiedere un congedo per formazione, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione continuativo o frazionato, per un periodo non superiore ad a undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera mesi per l'intera vita lavorativa. Per "Il congedo per la formazione" si intende quello deve essere finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. La richiesta di congedo potrà essere differita o negata. Implicano il diniego della richiesta i casi di: - oggettiva impossibilità di sostituzione del lavoratore richiedente; - mancata presentazione da parte del richiedente della documentazione comprovante l'obbligo di frequenza ai corsi o il suo differimento. In caso di comprovate esigenze organizzative la richiesta sarà differita. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per l'esercizio del congedo non dovranno essere superiori a: - 1 lavoratore nelle imprese che hanno fino a 3 dipendenti, comprendendo tra questi i lavoratori a tempo indeterminato. Non rientrano nei criteri di computo i lavoratori apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di inserimento; - per le imprese con più di 3 dipendenti, così come sopra calcolati, è consentito il congedo di un lavoratore ogni 3 o frazioni. Il congedo sarà fruito per un periodo minimo continuativo pari ad un mese coincidente con il mese solare. La richiesta del congedo per formazione dovrà essere presentata all'azienda con un preavviso di almeno sessanta giorni. Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzionesola conservazione del posto. Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi/permessi previsti dalle leggi vigenti e dal presente c.c.n.l. Una Nel caso di grave e documentata infermità, individuata sulla base dei criteri stabiliti dal ai sensi del decreto ministeriale 21 luglio 2000, n. 278/2000 intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta 278 e comunicata per iscritto al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del il congedo medesimoè interrotto. Ferma restando la compatibilità dei congedi con lo svolgimento Ai sensi dell'art. 6 della normale attività dell'impresalegge 8 marzo 2000, n. 53 i lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'azienda ai sensi hanno diritto di proseguire il percorso di formazione per tutto l'arco della presente disciplina non potranno superare l'1% vita, per accrescere conoscenze e competenze professionali. Lo Stato, le regioni e gli enti locali assicurano un'offerta formativa articolata sul territorio e, ove necessario, integrata, accreditata secondo le disposizioni dell'art. 17 della forza legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, e del relativo regolamento di lavoro occupataattuazione. L'offerta formativa deve consentire percorsi personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti formativi in ambito nazionale ed europeo. La formazione può corrispondere ad autonoma scelta del lavoratore ovvero essere predisposta dall'azienda, attraverso i Piani formativi aziendali, territoriali, settoriali concordati tra le parti sociali in coerenza con arrotondamento all'unità superiore per le frazioni pari o superiori allo 0,5quanto previsto dal citato art. Nelle aziende che occupano da 30 a 99 dipendenti potrà assentarsi un solo lavoratore. Il datore di lavoro accoglierà le richieste in funzione 17 della fungibilità dei lavoratori interessati ed in base al criterio della priorità cronologica della presentazione delle domandelegge n. 196 e successive modificazioni e integrazioni. Le richieste condizioni e le modalità di fruizione dei congedi per formazione funzionamento di cui al comma precedente saranno definite nell'ambito della contrattazione collettiva di secondo livello come definita dall'accordo interconfederale del febbraio 2006. Nel caso in cui le ore di frequenza ai corsi cadano in ore di sospensione o riduzione di orario, il lavoratore conserva il diritto alle integrazioni salariali a norma di legge e non retribuiti da parte dei lavoratori in possesso dei previsti requisiti trova applicazione la disciplina di anzianità aziendale (almeno 4 anni), possono essere presentate all'impresa con un preavviso di almeno: - 30 giorni per i congedi di durata fino a 5 giorni; - 60 giorni per i congedi di durata superiore a 5 giorni. L'impresa fornirà cui al lavoratore che ne ha fatto richiesta conferma dell'accoglimento, ovvero le motivazioni del differimento o del diniego del congedo, concernenti eventuali impedimenti tecnico-organizzativi, coincidenza con punte di particolare intensità lavorativa, impossibilità di sostituzione entro 15 giorni dal ricevimento della domanda. Eventuali ulteriori modalità potranno essere definite dalla contrattazione aziendalepresente articolo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Congedi per formazione. In assenza di accordi aziendali in materia di fruizione dei congedi per formazione di cui all'artAi sensi dell'art. 5, della legge 8 marzo 2000, n. 53, viene stabilita la disciplina seguente. Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori, che abbiano 53 il dipendente con almeno quattro cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa aziendaazienda può chiedere un congedo per formazione, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione continuativo o frazionato, per un periodo non superiore ad a undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera mesi per l'intera vita lavorativa. Per "Il congedo per la formazione" si intende quello deve essere finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. La richiesta di congedo potrà essere differita o negata. Implicano il diniego della richiesta i casi di: - oggettiva impossibilità di sostituzione del lavoratore richiedente; - mancata presentazione da parte del richiedente della documentazione comprovante l'obbligo di frequenza ai corsi. In caso di comprovate esigenze organizzative la richiesta sarà differita. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per l'esercizio del congedo non dovranno essere superiori a: 1 lavoratore nelle imprese che hanno fino a 3 dipendenti, comprendendo tra questi i lavoratori a tempo indeterminato. Non rientrano nei criteri di computo i lavoratori apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di inserimento. Per le imprese con più di 3 dipendenti, così come sopra calcolati, è consentito il congedo di un lavoratore ogni 3 o frazioni. Il congedo sarà fruito per un periodo minimo continuativo pari ad un mese coincidente con il mese solare. La richiesta del congedo per formazione dovrà essere presentata all'azienda con un preavviso di almeno sessanta giorni. Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzionesola conservazione del posto. Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi/permessi previsti dalle leggi vigenti e dal presente c.c.n.l. Una Nel caso di grave e documentata infermità, individuata sulla base dei criteri stabiliti dal ai sensi del decreto ministeriale 21 luglio 2000, n. 278/2000 intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta 278 e comunicata per iscritto al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del il congedo medesimo. Ferma restando la compatibilità dei congedi con lo svolgimento della normale attività dell'impresa, i lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'azienda ai sensi della presente disciplina non potranno superare l'1% della forza di lavoro occupata, con arrotondamento all'unità superiore per le frazioni pari o superiori allo 0,5. Nelle aziende che occupano da 30 a 99 dipendenti potrà assentarsi un solo lavoratore. Il datore di lavoro accoglierà le richieste in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati ed in base al criterio della priorità cronologica della presentazione delle domande. Le richieste di fruizione dei congedi per formazione non retribuiti da parte dei lavoratori in possesso dei previsti requisiti di anzianità aziendale (almeno 4 anni), possono essere presentate all'impresa con un preavviso di almeno: - 30 giorni per i congedi di durata fino a 5 giorni; - 60 giorni per i congedi di durata superiore a 5 giorni. L'impresa fornirà al lavoratore che ne ha fatto richiesta conferma dell'accoglimento, ovvero le motivazioni del differimento o del diniego del congedo, concernenti eventuali impedimenti tecnico-organizzativi, coincidenza con punte di particolare intensità lavorativa, impossibilità di sostituzione entro 15 giorni dal ricevimento della domanda. Eventuali ulteriori modalità potranno essere definite dalla contrattazione aziendaleè interrotto.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Congedi per formazione. In assenza di accordi aziendali in materia di fruizione dei congedi per formazione di cui all'art. 5, della legge 8 marzo 2000, n. 53, viene stabilita la disciplina seguente. Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all'art. all'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori, che abbiano almeno quattro cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa. Per "congedo per la formazione" si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una grave e documentata infermità, individuata sulla base dei criteri stabiliti dal decreto ministeriale n. 278/2000 n.278/2000 intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del congedo medesimo. Ferma restando la compatibilità dei congedi con lo svolgimento della normale attività dell'impresa, i lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'azienda dall’azienda ai sensi della presente disciplina non potranno superare l'1% della forza di lavoro occupata, con arrotondamento all'unità superiore per le frazioni pari o superiori allo 0,5. Nelle aziende che occupano da 30 50 a 99 dipendenti potrà assentarsi un solo lavoratore. Il datore di lavoro accoglierà le richieste in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati ed in base al criterio della priorità cronologica della presentazione delle domande. Le richieste di fruizione fruizio ne dei congedi per formazione non retribuiti da parte dei lavoratori in possesso dei previsti requisiti di anzianità aziendale (almeno 4 5 anni), possono essere presentate all'impresa con un preavviso di almeno: - 30 giorni per i congedi di durata fino a 5 giorni; - 60 giorni per i congedi di durata superiore a 5 giorni. L'impresa fornirà al lavoratore che ne ha fatto richiesta conferma dell'accoglimento, ovvero le motivazioni del differimento o del diniego del congedo, concernenti eventuali impedimenti tecnico-organizzativi, coincidenza con punte di particolare intensità lavorativa, impossibilità di sostituzione entro 15 giorni dal ricevimento della domanda. Eventuali ulteriori modalità potranno essere definite dalla contrattazione aziendale.

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Samples: Composizione Delle Parti Premessa Generale

Congedi per formazione. In assenza di accordi aziendali in materia di fruizione dei congedi per formazione di cui all'art. 5, della legge 8 marzo 2000, n. 53, viene stabilita la disciplina seguente. Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori, che abbiano Il dipendente con almeno quattro cinque anni di anzianità nel medesimo settore ed almeno 2 anni di servizio presso la stessa aziendaazienda può chiedere un congedo per formazione, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione con- tinuativo o frazionato, per un periodo non superiore ad a undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera mesi per l'intera vita lavorativala- vorativa. Per "Il congedo per la formazione" si intende quello deve essere finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento con- seguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. La richiesta di congedo potrà essere differita o negata. Implicano il diniego della richiesta i casi di: - oggettiva e comprovata impossibilità di sostituzione del lavoratore richiedente; - mancata presentazione da parte del richiedente della documentazione comprovante l'obbligo di frequenza ai corsi. In caso di comprovate esigenze organizzative, che saranno comunicate in forma scritta al lavoratore, la richiesta potrà essere differita per un massimo di sei mesi. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per l'esercizio del congedo non dovranno essere superiori a: - 1 lavoratore nelle imprese che hanno fino a 3 dipendenti, comprendendo tra questi i lavoratori a tempo indeterminato. Non rientrano nei criteri di computo i lavoratori ap- prendisti ed i lavoratori assunti con contratto di inserimento; - per le imprese con più di 3 dipendenti, così come sopra calcolati, è consentito il con- gedo di un lavoratore ogni 3 o frazioni. La richiesta del congedo per formazione dovrà essere presentata all'azienda con un preavviso di almeno trenta giorni. Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzionesola conservazione del posto. Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una Nel caso di grave e documentata infermità, individuata sulla base dei criteri stabiliti dal ai sensi del decreto ministeriale ministe- riale 21 luglio 2000, n. 278/2000 intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta 278 e comunicata per iscritto al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del il congedo medesimo. Ferma restando la compatibilità dei congedi con lo svolgimento della normale attività dell'impresa, i lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'azienda ai sensi della presente disciplina non potranno superare l'1% della forza di lavoro occupata, con arrotondamento all'unità superiore per le frazioni pari o superiori allo 0,5. Nelle aziende che occupano da 30 a 99 dipendenti potrà assentarsi un solo lavoratore. Il datore di lavoro accoglierà le richieste in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati ed in base al criterio della priorità cronologica della presentazione delle domande. Le richieste di fruizione dei congedi per formazione non retribuiti da parte dei lavoratori in possesso dei previsti requisiti di anzianità aziendale (almeno 4 anni), possono essere presentate all'impresa con un preavviso di almeno: - 30 giorni per i congedi di durata fino a 5 giorni; - 60 giorni per i congedi di durata superiore a 5 giorni. L'impresa fornirà al lavoratore che ne ha fatto richiesta conferma dell'accoglimento, ovvero le motivazioni del differimento o del diniego del congedo, concernenti eventuali impedimenti tecnico-organizzativi, coincidenza con punte di particolare intensità lavorativa, impossibilità di sostituzione entro 15 giorni dal ricevimento della domanda. Eventuali ulteriori modalità potranno essere definite dalla contrattazione aziendaleè in- terrotto.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Area Legno Lapidei

Congedi per formazione. In assenza di accordi aziendali in materia di fruizione dei congedi per formazione di cui all'artAi sensi dell'art. 5, della legge 8 marzo 2000, n. 53, viene stabilita la disciplina seguente. Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori, che abbiano 53 il dipendente con almeno quattro cinque anni di anzianità di servizio an- zianità presso la stessa aziendaazienda può chiedere un congedo per formazione, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione continuativo o frazionato, per un periodo non superiore ad a undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera mesi per l'intera vita lavorativa. Per "Il congedo per la formazione" si intende quello deve essere finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento conse- guimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore da- tore di lavoro. La richiesta di congedo potrà essere differita o negata. Implicano il diniego della richiesta i casi di: - oggettiva impossibilità di sostituzione del lavoratore richiedente; - mancata presentazione da parte del richiedente della documentazione comprovante l'ob- bligo di frequenza ai corsi o il suo differimento. In caso di comprovate esigenze organizzative la richiesta sarà differita. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per l'eser- cizio del congedo non dovranno essere superiori a: - 1 lavoratore nelle imprese che hanno fino a 3 dipendenti, comprendendo tra questi i la- voratori a tempo indeterminato. Non rientrano nei criteri di computo i lavoratori appren- disti ed i lavoratori assunti con contratto di inserimento; - per le imprese con più di 3 dipendenti, così come sopra calcolati, è consentito il congedo di un lavoratore ogni 3 o frazioni. Il congedo sarà fruito per un periodo minimo continuativo pari ad un mese coincidente con il mese solare. La richiesta del congedo per formazione dovrà essere presentata all'azienda con un pre- avviso di almeno sessanta giorni. Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzionesola conservazione del posto. Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi/permessi previsti dalle leggi vigenti e dal presente c.c.n.l. Una Nel caso di grave e documentata infermità, individuata sulla base dei criteri stabiliti dal ai sensi del decreto ministeriale 21 luglio 2000, n. 278/2000 intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta 278 e comunicata per iscritto al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del il congedo medesimo. Ferma restando la compatibilità dei congedi con lo svolgimento della normale attività dell'impresa, i lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'azienda ai sensi della presente disciplina non potranno superare l'1% della forza di lavoro occupata, con arrotondamento all'unità superiore per le frazioni pari o superiori allo 0,5. Nelle aziende che occupano da 30 a 99 dipendenti potrà assentarsi un solo lavoratore. Il datore di lavoro accoglierà le richieste in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati ed in base al criterio della priorità cronologica della presentazione delle domande. Le richieste di fruizione dei congedi per formazione non retribuiti da parte dei lavoratori in possesso dei previsti requisiti di anzianità aziendale (almeno 4 anni), possono essere presentate all'impresa con un preavviso di almeno: - 30 giorni per i congedi di durata fino a 5 giorni; - 60 giorni per i congedi di durata superiore a 5 giorni. L'impresa fornirà al lavoratore che ne ha fatto richiesta conferma dell'accoglimento, ovvero le motivazioni del differimento o del diniego del congedo, concernenti eventuali impedimenti tecnico-organizzativi, coincidenza con punte di particolare intensità lavorativa, impossibilità di sostituzione entro 15 giorni dal ricevimento della domanda. Eventuali ulteriori modalità potranno essere definite dalla contrattazione aziendaleè interrotto.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Congedi per formazione. In assenza di accordi aziendali in materia di fruizione dei congedi per formazione di cui all'artAi sensi dell'art. 5, della legge 8 marzo 2000, n. 53, viene stabilita la disciplina seguente. Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori, che abbiano 53 il dipendente con almeno quattro cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa aziendaazienda può chiedere un congedo per formazione, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione continuativo o frazionato, per un periodo non superiore ad a undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera mesi per l'intera vita lavorativa. Per "Il congedo per la formazione" si intende quello deve essere finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. La richiesta di congedo potrà essere differita in caso di comprovate esigenze organizzative mentre potrà essere negata nei seguenti casi: - oggettiva impossibilità di sostituzione del lavoratore richiedente; - mancata presentazione da parte del richiedente della documentazione comprovante l'obbligo di frequenza ai corsi. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per l'esercizio del congedo non dovranno essere superiori a: - 1 lavoratore nelle imprese che hanno fino a 3 dipendenti, comprendendo tra questi i lavoratori a tempo indeterminato. Non rientrano nei criteri di computo i lavoratori apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di inserimento; - per le imprese con più di 3 dipendenti, così come sopra calcolati, è consentito il congedo di un lavoratore ogni 3 o frazioni. Il congedo sarà fruito per un periodo minimo continuativo pari ad un mese coincidente con il mese solare. La richiesta del congedo per formazione dovrà essere presentata all'azienda con un preavviso di almeno sessanta giorni. Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzionesola conservazione del posto. Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi/permessi previsti dalle leggi vigenti e dal presente c.c.n.l. Una Nel caso di grave e documentata infermità, individuata sulla base dei criteri stabiliti dal ai sensi del decreto ministeriale 21 luglio 2000, n. 278/2000 intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta 278 e comunicata per iscritto al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del il congedo medesimo. Ferma restando la compatibilità dei congedi con lo svolgimento della normale attività dell'impresa, i lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'azienda ai sensi della presente disciplina non potranno superare l'1% della forza di lavoro occupata, con arrotondamento all'unità superiore per le frazioni pari o superiori allo 0,5. Nelle aziende che occupano da 30 a 99 dipendenti potrà assentarsi un solo lavoratore. Il datore di lavoro accoglierà le richieste in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati ed in base al criterio della priorità cronologica della presentazione delle domande. Le richieste di fruizione dei congedi per formazione non retribuiti da parte dei lavoratori in possesso dei previsti requisiti di anzianità aziendale (almeno 4 anni), possono essere presentate all'impresa con un preavviso di almeno: - 30 giorni per i congedi di durata fino a 5 giorni; - 60 giorni per i congedi di durata superiore a 5 giorni. L'impresa fornirà al lavoratore che ne ha fatto richiesta conferma dell'accoglimento, ovvero le motivazioni del differimento o del diniego del congedo, concernenti eventuali impedimenti tecnico-organizzativi, coincidenza con punte di particolare intensità lavorativa, impossibilità di sostituzione entro 15 giorni dal ricevimento della domanda. Eventuali ulteriori modalità potranno essere definite dalla contrattazione aziendaleè interrotto.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Congedi per formazione. In assenza di accordi aziendali in materia di fruizione dei congedi per formazione di cui all'art. 5, della legge 8 marzo 2000, n. 53, viene stabilita la disciplina seguente. Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori, che abbiano Il dipendente con almeno quattro cinque anni di anzianità nel medesimo settore ed almeno 2 anni di servizio presso la stessa aziendaazienda può chiedere un congedo per formazione, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione continuativo o frazionato, per un periodo non superiore ad a undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera mesi per l'intera vita lavorativa. Per "Il congedo per la formazione" si intende quello deve essere finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. La richiesta di congedo potrà essere differita o negata. Implicano il diniego della richiesta i casi di: - oggettiva e comprovata impossibilità di sostituzione del lavoratore richiedente; - mancata presentazione da parte del richiedente della documentazione comprovante l'obbligo di frequenza ai corsi. In caso di comprovate esigenze organizzative, che saranno comunicate in forma scritta al lavoratore, la richiesta potrà essere differita per un massimo di sei mesi. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per l'esercizio del congedo non dovranno essere superiori a: - 1 lavoratore nelle imprese che hanno fino a 3 dipendenti, comprendendo tra questi i lavoratori a tempo indeterminato. Non rientrano nei criteri di computo i lavoratori apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di inserimento; - per le imprese con più di 3 dipendenti, così come sopra calcolati, è consentito il congedo di un lavoratore ogni 3 o frazioni. La richiesta del congedo per formazione dovrà essere presentata all'azienda con un preavviso di almeno trenta giorni. Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzionesola conservazione del posto. Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una Nel caso di grave e documentata infermità, individuata sulla base dei criteri stabiliti dal ai sensi del decreto ministeriale 21 luglio 2000, n. 278/2000 intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta 278 e comunicata per iscritto al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del il congedo medesimoè interrotto. Ferma restando la compatibilità dei congedi con lo svolgimento Ai sensi dell'art. 6 della normale attività dell'impresalegge 8 marzo 2000, n. 53 i lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi hanno diritto di proseguire il percorso di formazione per tutto l'arco della vita, per accrescere conoscenze e competenze professionali. Lo Stato, le regioni e gli enti locali assicurano un'offerta formativa articolata sul territorio e, ove necessario, integrata, accreditata secondo le disposizioni dell'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, e del relativo regolamento di attuazione. L'offerta formativa deve consentire percorsi personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti formativi in ambito nazionale ed europeo. La formazione può corrispondere ad autonoma scelta del lavoratore ovvero essere predisposta dall'azienda, attraverso i piani formativi aziendali, territoriali, settoriali concordati tra le parti sociali in coerenza con quanto previsto dal citato art. 17 della legge n. 196/1997 e successive modificazioni e integrazioni. Per gli interventi di formazione continua richiesti dall'azienda ai sensi della presente disciplina non potranno superare l'1% della forza di lavoro occupata, con arrotondamento all'unità superiore per le frazioni pari o superiori allo 0,5. Nelle aziende che occupano da 30 sarà posto alcun onere economico a 99 dipendenti potrà assentarsi un solo carico del lavoratore. Il datore Le condizioni e le modalità di lavoro accoglierà funzionamento di cui al comma precedente saranno definite nell'ambito della contrattazione collettiva regionale, come definita dall'accordo interconfederale del febbraio 2006. Nel caso in cui le richieste ore di frequenza ai corsi cadano in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati ed in base ore di sospensione o riduzione di orario, il lavoratore conserva il diritto alle integrazioni salariali a norma di legge e non trova applicazione la disciplina di cui al criterio della priorità cronologica della presentazione delle domande. Le richieste di fruizione dei congedi per formazione non retribuiti da parte dei lavoratori in possesso dei previsti requisiti di anzianità aziendale (almeno 4 anni), possono essere presentate all'impresa con un preavviso di almeno: - 30 giorni per i congedi di durata fino a 5 giorni; - 60 giorni per i congedi di durata superiore a 5 giorni. L'impresa fornirà al lavoratore che ne ha fatto richiesta conferma dell'accoglimento, ovvero le motivazioni del differimento o del diniego del congedo, concernenti eventuali impedimenti tecnico-organizzativi, coincidenza con punte di particolare intensità lavorativa, impossibilità di sostituzione entro 15 giorni dal ricevimento della domanda. Eventuali ulteriori modalità potranno essere definite dalla contrattazione aziendalepresente articolo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Congedi per formazione. In assenza di accordi aziendali in materia di fruizione dei congedi per formazione di cui all'art. 5, della legge 8 marzo 2000, n. 53, viene stabilita la disciplina seguente. Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori, che abbiano Il dipendente con almeno quattro cinque anni di anzianità nel medesimo settore ed almeno 2 anni di servizio presso la stessa aziendaazienda può chiedere un congedo per formazione, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione continuativo o frazionato, per un periodo non superiore ad a undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera mesi per l'intera vita lavorativa. Per "Il congedo per la formazione" si intende quello deve essere finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. La richiesta di congedo potrà essere differita o negata. Implicano il diniego della richiesta i casi di: - oggettiva e comprovata impossibilità di sostituzione del lavoratore richiedente; - mancata presentazione da parte del richiedente della documentazione comprovante l'obbligo di frequenza ai corsi. In caso di comprovate esigenze organizzative, che saranno comunicate in forma scritta al lavoratore, la richiesta potrà essere differita per un massimo di sei mesi. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per l'esercizio del congedo non dovranno essere superiori a: - 1 lavoratore nelle imprese che hanno fino a 3 dipendenti, comprendendo tra questi i lavoratori a tempo indeterminato. Non rientrano nei criteri di computo i lavoratori apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di inserimento; - per le imprese con più di 3 dipendenti, così come sopra calcolati, è consentito il congedo di un lavoratore ogni 3 o frazioni. La richiesta del congedo per formazione dovrà essere presentata all'azienda con un preavviso di almeno trenta giorni. Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzionesola conservazione del posto. Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una Nel caso di grave e documentata infermità, individuata sulla base dei criteri stabiliti dal ai sensi del decreto ministeriale 21 luglio 2000, n. 278/2000 intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta 278 e comunicata per iscritto al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del il congedo medesimo. Ferma restando la compatibilità dei congedi con lo svolgimento della normale attività dell'impresa, i lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'azienda ai sensi della presente disciplina non potranno superare l'1% della forza di lavoro occupata, con arrotondamento all'unità superiore per le frazioni pari o superiori allo 0,5. Nelle aziende che occupano da 30 a 99 dipendenti potrà assentarsi un solo lavoratore. Il datore di lavoro accoglierà le richieste in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati ed in base al criterio della priorità cronologica della presentazione delle domande. Le richieste di fruizione dei congedi per formazione non retribuiti da parte dei lavoratori in possesso dei previsti requisiti di anzianità aziendale (almeno 4 anni), possono essere presentate all'impresa con un preavviso di almeno: - 30 giorni per i congedi di durata fino a 5 giorni; - 60 giorni per i congedi di durata superiore a 5 giorni. L'impresa fornirà al lavoratore che ne ha fatto richiesta conferma dell'accoglimento, ovvero le motivazioni del differimento o del diniego del congedo, concernenti eventuali impedimenti tecnico-organizzativi, coincidenza con punte di particolare intensità lavorativa, impossibilità di sostituzione entro 15 giorni dal ricevimento della domanda. Eventuali ulteriori modalità potranno essere definite dalla contrattazione aziendaleè interrotto.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Area Legno Lapidei

Congedi per formazione. In assenza di accordi aziendali in materia di fruizione dei congedi per formazione di cui all'artAi sensi dell'art. 5, della legge 8 marzo 2000, n. 53, viene stabilita la disciplina seguente. Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori, che abbiano 53 il dipendente con almeno quattro cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa aziendaazienda può chiedere un congedo per formazione, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione continuativo o frazionato, per un periodo non superiore ad a undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera mesi per l'intera vita lavorativa. Per "Il congedo per la formazione" si intende quello deve essere finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. La richiesta di congedo potrà essere differita o negata. Implicano il diniego della richiesta i casi di: ­ oggettiva impossibilità di sostituzione del lavoratore richiedente; ­ mancata presentazione da parte del richiedente della documentazione comprovante l'obbligo di frequenza ai corsi o il suo differimento. In caso di comprovate esigenze organizzative la richiesta sarà differita. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per l'esercizio del congedo non dovranno essere superiori a: ­ 1 lavoratore nelle imprese che hanno fino a 3 dipendenti, comprendendo tra questi i lavoratori a tempo indeterminato. Non rientrano nei criteri di computo i lavoratori apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di inserimento; ­ per le imprese con più di 3 dipendenti, così come sopra calcolati, è consentito il congedo di un lavoratore ogni 3 o frazioni. Il congedo sarà fruito per un periodo minimo continuativo pari ad un mese coincidente con il mese solare. La richiesta del congedo per formazione dovrà essere presentata all'azienda con un preavviso di almeno sessanta giorni. Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzionesola conservazione del posto. Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi/permessi previsti dalle leggi vigenti e dal presente c.c.n.l. Una Nel caso di grave e documentata infermità, individuata sulla base dei criteri stabiliti dal ai sensi del decreto ministeriale 21 luglio 2000, n. 278/2000 intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta 278 e comunicata per iscritto al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del il congedo medesimoè interrotto. Ferma restando la compatibilità dei congedi con lo svolgimento Ai sensi dell'art. 6 della normale attività dell'impresalegge 8 marzo 2000, n. 53 i lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'azienda ai sensi hanno diritto di proseguire il percorso di formazione per tutto l'arco della presente disciplina non potranno superare l'1% vita, per accrescere conoscenze e competenze professionali. Lo Stato, le regioni e gli enti locali assicurano un'offerta formativa articolata sul territorio e, ove necessario, integrata, accreditata secondo le disposizioni dell'art. 17 della forza legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, e del relativo regolamento di lavoro occupataattuazione. L'offerta formativa deve consentire percorsi personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti formativi in ambito nazionale ed europeo. La formazione può corrispondere ad autonoma scelta del lavoratore ovvero essere predisposta dall'azienda, attraverso i Piani formativi aziendali, territoriali, settoriali concordati tra le parti sociali in coerenza con arrotondamento all'unità superiore per le frazioni pari o superiori allo 0,5quanto previsto dal citato art. Nelle aziende che occupano da 30 a 99 dipendenti potrà assentarsi un solo lavoratore. Il datore di lavoro accoglierà le richieste in funzione 17 della fungibilità dei lavoratori interessati ed in base al criterio della priorità cronologica della presentazione delle domandelegge n. 196 e successive modificazioni e integrazioni. Le richieste condizioni e le modalità di fruizione dei congedi per formazione funzionamento di cui al comma precedente saranno definite nell'ambito della contrattazione collettiva di secondo livello come definita dall'accordo interconfederale del febbraio 2006. Nel caso in cui le ore di frequenza ai corsi cadano in ore di sospensione o riduzione di orario, il lavoratore conserva il diritto alle integrazioni salariali a norma di legge e non retribuiti da parte dei lavoratori in possesso dei previsti requisiti trova applicazione la disciplina di anzianità aziendale (almeno 4 anni), possono essere presentate all'impresa con un preavviso di almeno: - 30 giorni per i congedi di durata fino a 5 giorni; - 60 giorni per i congedi di durata superiore a 5 giorni. L'impresa fornirà cui al lavoratore che ne ha fatto richiesta conferma dell'accoglimento, ovvero le motivazioni del differimento o del diniego del congedo, concernenti eventuali impedimenti tecnico-organizzativi, coincidenza con punte di particolare intensità lavorativa, impossibilità di sostituzione entro 15 giorni dal ricevimento della domanda. Eventuali ulteriori modalità potranno essere definite dalla contrattazione aziendalepresente articolo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Congedi per formazione. In assenza di accordi aziendali in materia di fruizione dei congedi per formazione di cui all'art. 5, della legge 8 marzo 2000, n. 53, viene stabilita la disciplina seguente. Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori, che abbiano almeno quattro anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa. Per "congedo per la formazione" si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una grave e documentata infermità, individuata sulla base dei criteri stabiliti dal decreto ministeriale interministeriale n. 278/2000 intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del congedo medesimo. Ferma restando la compatibilità dei congedi con lo svolgimento della normale attività dell'impresa, i lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'azienda ai sensi della presente disciplina non potranno superare l'1% della forza di lavoro occupata, con arrotondamento all'unità superiore per le frazioni pari o superiori allo 0,5. Nelle aziende che occupano da 30 a 99 dipendenti potrà assentarsi un solo lavoratore. Il datore di lavoro accoglierà le richieste in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati ed in base al criterio della priorità cronologica della presentazione delle domande. Le richieste di fruizione dei congedi per formazione non retribuiti da parte dei lavoratori in possesso dei previsti requisiti di anzianità aziendale (almeno 4 anni), possono essere presentate all'impresa con un preavviso di almeno: - 30 giorni per i congedi di durata fino a 5 giorni; - 60 giorni per i congedi di durata superiore a 5 giorni. L'impresa fornirà al lavoratore che ne ha fatto richiesta conferma dell'accoglimento, ovvero le motivazioni del differimento o del diniego del congedo, concernenti eventuali impedimenti tecnico-tecnico- organizzativi, in coincidenza con punte di particolare intensità lavorativa, impossibilità di sostituzione entro 15 giorni dal ricevimento della domanda. Eventuali ulteriori modalità potranno essere definite dalla contrattazione aziendale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Congedi per formazione. In assenza di accordi aziendali in materia di fruizione dei congedi per formazione di cui all'artAi sensi dell'art. 5, della legge 8 marzo 2000, n. 53, viene stabilita la disciplina seguente. Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori, che abbiano 53 il dipendente con almeno quattro cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa aziendaimpresa può chiedere un congedo per formazione, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione continuativo o frazionato, per un periodo non superiore ad a undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera mesi per l'intera vita lavorativa. Per "Il congedo per la formazione" si intende quello deve essere finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, nonché per la frequenza di master post­universitari ed alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. La richiesta di congedo potrà essere differita o negata. Implicano il diniego della richiesta i casi di: ­ oggettiva impossibilità di sostituzione del lavoratore richiedente; ­ mancata presentazione da parte del richiedente della documentazione comprovante l'obbligo di frequenza ai corsi. In caso di comprovate esigenze organizzative la richiesta sarà invece differita. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per l'esercizio del congedo non dovranno essere superiori a: ­ 1 lavoratore nelle imprese fino a 3 dipendenti, comprendendo tra questi i lavoratori a tempo indeterminato. Non rientrano nei criteri di computo i lavoratori apprendisti e quelli assunti con contratto di inserimento; ­ per le imprese con più di 3 dipendenti, così come sopra calcolati: un lavoratore ogni 3 o frazioni. Il congedo sarà fruito per un periodo minimo continuativo pari a 15 giorni. La richiesta del congedo per formazione dovrà essere presentata all'azienda con un preavviso di almeno quarantacinque giorni. Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzionesola conservazione del posto. Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congediservizio. Una Nel caso di grave e documentata infermità, individuata sulla base dei criteri stabiliti dal ai sensi del decreto ministeriale 21 luglio 2000, n. 278/2000 intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta 278 e comunicata per iscritto al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del il congedo medesimoè interrotto. Ferma restando la compatibilità dei congedi con lo svolgimento Ai sensi dell'art. 6 della normale attività dell'impresalegge 8 marzo 2000, n. 53 i lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'azienda ai sensi hanno diritto di proseguire il percorso di formazione per tutto l'arco della presente disciplina non potranno superare l'1% vita, per accrescere conoscenze e competenze professionali. Lo Stato, le regioni e gli enti locali assicurano un'offerta formativa articolata sul territorio e, ove necessario, integrata, accreditata secondo le disposizioni dell'art. 17 della forza legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, e del relativo regolamento di lavoro occupataattuazione. L'offerta formativa deve consentire percorsi personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti formativi in ambito nazionale ed europeo. La formazione può corrispondere ad autonoma scelta del lavoratore ovvero essere predisposta dall'azienda, attraverso i piani formativi aziendali, territoriali, settoriali concordati tra le parti sociali in coerenza con quanto previsto dal citato art. 17 della legge n. 196 e successive modificazioni e integrazioni. Le condizioni e le modalità di funzionamento di cui sopra saranno definite nell'ambito della contrattazione collettiva di secondo livello come definita dall'accordo interconfederale del febbraio 2006. Le parti, nell'individuare Fondartigianato quale strumento da utilizzare in via prioritaria per le predette attività, concordano nella necessità di ampliare i Piani formativi settoriali, con arrotondamento all'unità superiore per le frazioni pari particolare riferimento alle materie inerenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. I Piani formativi settoriali potranno essere arricchiti e integrati da intese e accordi siglati dalle categorie a livello regionale e/o superiori locale, allo 0,5. Nelle aziende che occupano da 30 a 99 dipendenti potrà assentarsi un solo lavoratore. Il datore scopo di lavoro accoglierà le richieste in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati declinare ulteriormente ed in base modo più specifico gli indirizzi, gli obiettivi e le finalità nazionali rispetto a contesti e specificità territoriali di riferimento, quali sistemi produttivi locali o distretti industriali. Tali accordi dovranno essere presentati a Fondartigianato per l'approvazione. Nel caso in cui le ore di frequenza ai corsi cadano in ore di sospensione o riduzione di orario, il lavoratore conserva il diritto alle integrazioni salariali a norma di legge e non trova applicazione la disciplina di cui al criterio della priorità cronologica della presentazione delle domande. Le richieste di fruizione dei congedi per formazione non retribuiti da parte dei lavoratori in possesso dei previsti requisiti di anzianità aziendale (almeno 4 anni), possono essere presentate all'impresa con un preavviso di almeno: - 30 giorni per i congedi di durata fino a 5 giorni; - 60 giorni per i congedi di durata superiore a 5 giorni. L'impresa fornirà al lavoratore che ne ha fatto richiesta conferma dell'accoglimento, ovvero le motivazioni del differimento o del diniego del congedo, concernenti eventuali impedimenti tecnico-organizzativi, coincidenza con punte di particolare intensità lavorativa, impossibilità di sostituzione entro 15 giorni dal ricevimento della domanda. Eventuali ulteriori modalità potranno essere definite dalla contrattazione aziendalepresente articolo.

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