Common use of Congedo ordinario Clause in Contracts

Congedo ordinario. 1. Nel corso di ogni anno solare i dipendenti hanno titolo a un periodo di congedo nelle misure seguenti: - durante l’anno solare in cui è avvenuta l’assunzione 2 giorni lavorativi (pari a 15 ore) per ogni mese intercorrente tra la data di ammissione in servizio ed il 31 dicembre fino ad un massimale annuo di 23 giorni; - per gli anni successivi: a) 23 giorni lavorativi (pari a 172,5 ore), per anzianità di servizio fino a 4 anni; b) 26 giorni lavorativi (pari a 195 ore), per anzianità di servizio oltre i 4 anni e fino a 12 anni; c) 30 giorni lavorativi (pari a 225 ore), per anzianità di servizio oltre i 12 anni. 2. Ai fini del computo dell’anzianità di servizio si fa riferimento alla data di assunzione, escludendo dal computo stesso i periodi di aspettativa per motivi particolari e di sospensione dal servizio e dalla retribuzione nonché ogni anzianità convenzionale anche se utile per il trattamento di quiescenza. 3. I dipendenti acquisiscono titolo al congedo di 26 o di 30 giorni a partire dall’anno nel corso del quale maturano la relativa anzianità di servizio. 4. Ai fini del computo del congedo ordinario non si tiene conto delle festività previste dall’art. 36, delle giornate di riposo settimanale di cui all’art. 35 e di quelle non lavorative in relazione all’articolazione dell’orario di lavoro settimanale. 5. L’infermità che colpisca il dipendente durante il periodo di congedo sospende il congedo medesimo, sempre che essa sia denunziata immediatamente e resa accertabile. Resta fermo in tal caso il diritto del dipendente di completare il godimento delle ferie al termine della malattia. 6. Il congedo ordinario è di norma fruito nel corso dell’anno nel quale è maturato. Per eccezionali esigenze di servizio l’Amministrazione può rinviare o anche interrompere il congedo, fermo il diritto da parte del dipendente di fruire del congedo medesimo o di completarne il godimento nello stesso anno cui si riferisce e di ottenere il rimborso delle eventuali spese che egli dimostri di avere sostenuto nella circostanza, nonché la corresponsione del contributo di viaggio previsto dall’art. 120, 2° comma. 7. I giorni di congedo maturati annualmente in eccedenza ai 20 giorni di cui all’art. 10 del d.lgs. 66/2003, ove non siano fruiti entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione, confluiscono nella banca del tempo. 8. In caso di assenza dal servizio per aspettativa, per collocamento in disponibilità o a disposizione ovvero per adempimenti amministrativi, per congedo parentale, adozione o affidamento pre-adottivo, per congedo per malattia del bambino di età inferiore a 8 anni, per congedo straordinario non retribuito ai sensi degli artt. 41, 6° comma, e 43, 1° comma, ovvero per sospensione, il congedo spettante per l’anno sul quale incidono i detti provvedimenti è ridotto di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di assenza. Analoga riduzione è applicata nei confronti degli elementi che cessano nel corso dell’anno. 9. I permessi di cui all’art. 33, commi 3 e 6, della legge 104/1992 non concorrono a determinare la riduzione del congedo ordinario. 10. Ai dipendenti che cessino dal servizio senza aver usufruito del congedo spettante al momento della cessazione non è corrisposta alcuna indennità. Nei soli casi di morte e di cessazione per inidoneità fisica permanente e assoluta, a fronte di eventuali periodi di congedo maturato e non goduto, è riconosciuta un’indennità calcolata secondo i criteri di cui all’art. 117 sulla base dell’inquadramento dell’interessato all’atto della cessazione. 11. Ai fini del calcolo di cui al 1° e 8° comma del presente articolo le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono considerate mese intero. Nota all’art. 37 1. Il computo del congedo ordinario si basa sulla rappresentazione dei relativi massimali in termini di monti-ore, sulla maturazione e riduzione in ragione della durata dell’orario di lavoro settimanale del dipendente e sul consumo in base alla durata dell’orario teorico medio giornaliero, dato dall’orario settimanale diviso per il numero di giorni su cui lo stesso è ripartito. In deroga a quanto precede, il consumo del congedo ordinario: - in caso di orario personalizzato, ai sensi dell’art. 29, fa riferimento alla durata dell’orario giornaliero all’atto della fruizione; - in caso di semifestività, ai sensi del 2° comma della Nota all’art. 36, è correlato alla ridotta durata della prestazione giornaliera. 2. Per i dipendenti in servizio all’estero la durata del congedo ordinario non comprende, per coloro che si rechino in Italia, i giorni di viaggio. Dichiarazione a verbale L’Amministrazione dichiara che continuerà a svolgere un’azione di sensibilizzazione, di indirizzo e di verifica in ordine alla fruizione da parte di tutti i dipendenti del congedo ordinario nei termini normativamente previsti.

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Samples: Accordo Sindacale

Congedo ordinario. 1. Nel corso di ogni anno solare i dipendenti hanno titolo a ad un periodo di congedo nelle misure seguenti: - durante l’anno solare in cui è avvenuta l’assunzione 2 giorni lavorativi (pari a 15 ore) per ogni mese intercorrente tra la data di ammissione in servizio ed il 31 dicembre fino ad un massimale annuo di 23 giorni; - per gli anni successivi: a) 23 giorni lavorativi (pari a 172,5 ore), per anzianità di servizio fino a 4 anni; b) 26 giorni lavorativi (pari a 195 ore), per anzianità di servizio oltre i 4 anni e fino a 12 anni; c) 30 giorni lavorativi (pari a 225 ore), per anzianità di servizio oltre i 12 anni. 2. Ai fini del computo dell’anzianità di servizio si fa riferimento alla data di assunzione, escludendo dal computo stesso i periodi di aspettativa per motivi particolari e di sospensione dal servizio e dalla retribuzione nonché ogni anzianità convenzionale anche se utile per il trattamento di quiescenza. 3. I dipendenti acquisiscono titolo al congedo di 26 o di 30 giorni a partire dall’anno nel corso del quale maturano la relativa anzianità di servizio. 4. Ai fini del computo del congedo ordinario non si tiene conto delle festività previste dall’art. 3622, delle giornate di riposo settimanale di cui all’art. 35 21 e di quelle non lavorative in relazione all’articolazione dell’orario di lavoro settimanale. 5. L’infermità che colpisca il dipendente durante il periodo di congedo sospende il congedo medesimo, sempre che essa sia denunziata immediatamente e resa accertabile. Resta fermo in tal caso il diritto del dipendente di completare il godimento delle ferie al termine della malattia. 6. Il congedo ordinario è Le ferie sono di norma fruito fruite nel corso dell’anno nel quale è maturatosono maturate. Per eccezionali esigenze di servizio l’Amministrazione può rinviare o anche interrompere il congedo, fermo il diritto da parte del dipendente di fruire del congedo medesimo o di completarne il godimento nello stesso anno cui si riferisce riferiscono le ferie e di ottenere il rimborso delle eventuali spese che egli dimostri di avere sostenuto nella circostanza, nonché la corresponsione del contributo di viaggio previsto dall’art. 120113. Qualora le ferie non siano state ancora fruite entro il mese di giugno del secondo anno successivo a quello al quale le stesse si riferiscono, 2° comma. 7al dipendente è corrisposta un’indennità commisurata al periodo di ferie spettante e non goduto. I giorni Ai fini del calcolo di congedo maturati annualmente tale indennità vengono presi in eccedenza ai 20 giorni considerazione i criteri di cui all’art. 10 del d.lgs. 66/2003, ove non siano fruiti entro i 18 mesi successivi all’anno 89 e la posizione organico-retributiva dell’interessato al mese di maturazione, confluiscono nella banca del tempogiugno in questione. 87. In caso di assenza dal servizio per aspettativa, per collocamento in disponibilità o a disposizione ovvero per adempimenti amministrativi, per congedo parentale, adozione o affidamento pre-adottivo, per congedo per malattia del bambino di età inferiore a 8 anni, per congedo straordinario non retribuito ai sensi degli artt. 4128, 6° comma, e 4330, 1° comma, ovvero per sospensione, il congedo spettante per l’anno sul quale incidono i detti provvedimenti è ridotto di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di assenza. Analoga riduzione è applicata nei confronti degli elementi che cessano nel corso dell’anno. 98. I permessi permessi, di cui all’art. 33, commi 3 e 6, della legge 104/1992 non concorrono a determinare la riduzione del congedo ordinario. 109. Ai dipendenti che cessino dal servizio a qualunque titolo senza aver usufruito potuto usufruire del congedo spettante al momento della cessazione non è corrisposta alcuna indennità. Nei soli casi corrisposta, per il periodo di morte e di cessazione per inidoneità fisica permanente e assoluta, a fronte di eventuali periodi di congedo ferie maturato e non goduto, è riconosciuta un’indennità calcolata secondo i criteri di cui all’art. 117 sulla base dell’inquadramento dell’interessato all’atto della cessazionel’indennità prevista dal 6° comma del presente articolo. 1110. Ai fini del calcolo di cui al 1°, 7° e 89° comma del presente articolo le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono considerate mese intero. Nota all’art. 37 1. 23 Il computo del congedo ordinario si basa sulla rappresentazione dei relativi massimali in termini di monti-ore, sulla maturazione e riduzione in ragione della durata dell’orario di lavoro settimanale del dipendente e sul consumo in base alla durata dell’orario teorico medio giornaliero, dato dall’orario settimanale diviso per il numero di giorni su cui lo stesso è ripartito. In deroga a quanto precede, il consumo del congedo ordinario: - in caso di orario personalizzato, ai sensi dell’art. 29, fa riferimento alla durata dell’orario giornaliero all’atto della fruizione; - in caso di semifestività, ai sensi del 2° comma della Nota all’art. 36, è correlato alla ridotta durata della prestazione giornaliera. 2. Per i dipendenti in servizio all’estero la durata del congedo ordinario non comprende, per coloro che si rechino in Italia, i giorni di viaggio. Dichiarazione a verbale L’Amministrazione dichiara che continuerà a svolgere un’azione di sensibilizzazione, di indirizzo e di verifica in ordine alla fruizione da parte di tutti i dipendenti del congedo ordinario nei termini normativamente previsti.

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Samples: Accordo Sul Trattamento Normativo Ed Economico Del Personale Della Carriera Direttiva Della Banca D’italia

Congedo ordinario. 1. Nel corso di ogni anno solare i dipendenti hanno titolo a ad un periodo di congedo nelle misure seguenti: - durante l’anno solare in cui è avvenuta l’assunzione 2 giorni lavorativi (pari a 15 ore) per ogni mese intercorrente tra la data di ammissione in servizio ed il 31 dicembre fino ad un massimale annuo di 23 giorni; - per gli anni successivi: a) 23 giorni lavorativi (pari a 172,5 ore), per anzianità di servizio fino a 4 anni; b) 26 giorni lavorativi (pari a 195 ore), per anzianità di servizio oltre i 4 anni e fino a 12 anni; c) 30 giorni lavorativi (pari a 225 ore), per anzianità di servizio oltre i 12 anni. 2. Ai fini del computo dell’anzianità di servizio si fa riferimento alla data di assunzione, escludendo dal computo stesso i periodi di aspettativa per motivi particolari e di sospensione dal servizio e dalla retribuzione nonché ogni anzianità convenzionale anche se utile per il trattamento di quiescenza. 3. I dipendenti acquisiscono titolo al congedo di 26 o di 30 giorni a partire dall’anno nel corso del quale maturano la relativa anzianità di servizio. 4. Ai fini del computo del congedo ordinario non si tiene conto delle festività previste dall’art. 3628, delle giornate di riposo settimanale di cui all’art. 35 27 e di quelle non lavorative in relazione all’articolazione dell’orario di lavoro settimanale. 77 Accordi del 17.11.2011. 5. L’infermità che colpisca il dipendente durante il periodo di congedo sospende il congedo medesimo, sempre che essa sia denunziata immediatamente e resa accertabile. Resta fermo in tal caso il diritto del dipendente di completare il godimento delle ferie al termine della malattia. 6. Il congedo ordinario è Le ferie sono di norma fruito fruite nel corso dell’anno nel quale è maturatosono maturate. Per eccezionali esigenze di servizio l’Amministrazione può rinviare o anche interrompere il congedo, fermo il diritto da parte del dipendente di fruire del congedo medesimo o di completarne il godimento nello stesso anno cui si riferisce riferiscono le ferie e di ottenere il rimborso delle eventuali spese che egli dimostri di avere sostenuto nella circostanza, nonché la corresponsione del contributo di viaggio previsto dall’art. 120139. Qualora le ferie non siano state ancora fruite entro il mese di giugno del secondo anno successivo a quello al quale le stesse si riferiscono, 2° comma. 7al dipendente è corrisposta un’indennità commisurata al periodo di ferie spettante e non goduto. I giorni Ai fini del calcolo di congedo maturati annualmente tale indennità vengono presi in eccedenza ai 20 giorni considerazione i criteri di cui all’art. 10 del d.lgs. 66/2003, ove non siano fruiti entro i 18 mesi successivi all’anno 112 e la posizione organico-retributiva dell’interessato al mese di maturazione, confluiscono nella banca del tempogiugno in questione. 87. In caso di assenza dal servizio per aspettativa, per collocamento in disponibilità o a disposizione ovvero per adempimenti amministrativi, per congedo parentale, adozione o affidamento pre-adottivo, per congedo per malattia del bambino di età inferiore a 8 anni, per congedo straordinario non retribuito ai sensi degli artt. 4134, 6° comma, e 4336, 1° comma, ovvero per sospensione, il congedo spettante per l’anno sul quale incidono i detti provvedimenti è ridotto di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di assenza. Analoga riduzione è applicata nei confronti degli elementi che cessano nel corso dell’anno. 9. I permessi di cui all’art. 33, commi 3 e 6, della legge 104/1992 non concorrono a determinare la riduzione del congedo ordinario. 10. Ai dipendenti che cessino dal servizio senza aver usufruito del congedo spettante al momento della cessazione non è corrisposta alcuna indennità. Nei soli casi di morte e di cessazione per inidoneità fisica permanente e assoluta, a fronte di eventuali periodi di congedo maturato e non goduto, è riconosciuta un’indennità calcolata secondo i criteri di cui all’art. 117 sulla base dell’inquadramento dell’interessato all’atto della cessazione. 11. Ai fini del calcolo di cui al 1° e 8° comma del presente articolo le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono considerate mese intero. Nota all’art. 37 1. Il computo del congedo ordinario si basa sulla rappresentazione dei relativi massimali in termini di monti-ore, sulla maturazione e riduzione in ragione della durata dell’orario di lavoro settimanale del dipendente e sul consumo in base alla durata dell’orario teorico medio giornaliero, dato dall’orario settimanale diviso per il numero di giorni su cui lo stesso è ripartito. In deroga a quanto precede, il consumo del congedo ordinario: - in caso di orario personalizzato, ai sensi dell’art. 29, fa riferimento alla durata dell’orario giornaliero all’atto della fruizione; - in caso di semifestività, ai sensi del 2° comma della Nota all’art. 36, è correlato alla ridotta durata della prestazione giornaliera. 2. Per i dipendenti in servizio all’estero la durata del congedo ordinario non comprende, per coloro che si rechino in Italia, i giorni di viaggio. Dichiarazione a verbale L’Amministrazione dichiara che continuerà a svolgere un’azione di sensibilizzazione, di indirizzo e di verifica in ordine alla fruizione da parte di tutti i dipendenti del congedo ordinario nei termini normativamente previsti.

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Samples: Trattamento Normativo Ed Economico Del Personale Delle Carriere Operativa, Dei Servizi Generali E Di Sicurezza E Operaia Della Banca D’italia

Congedo ordinario. (Articolo 14 del P.I.R) 1) Ai fini di una efficace pianificazione della fruizione, ferma restando l’imprescindibile esigenza di assicurare i livelli minimi di sicurezza, il congedo ordinario può essere scaglionato in più periodi garantendo il godimento di almeno 4 settimane di congedo annuale, di cui almeno due settimane nel periodo dal il 1 giugno al 30 settembre, elevato a 3 settimane per il personale con oltre 25 anni di servizio. Per ogni periodo potrà fruire di congedo ordinario il 25 % del personale effettivamente in servizio. Per il congedo ordinario del piano ferie estivo, i periodi di concessione sono articolati e assicurati nel seguente modo: 1. Nel corso di ogni anno solare i dipendenti hanno titolo a un periodo di congedo nelle misure seguenti: - durante l’anno solare in cui è avvenuta l’assunzione 2 giorni lavorativi Dal 1 giugno al 9 luglio (pari a 15 ore) per ogni mese intercorrente tra la data di ammissione in servizio ed il 31 dicembre fino ad un massimale annuo di 23 giorni; - per gli anni successivi: a) 23 giorni lavorativi (pari a 172,5 ore3 4 settimane), per anzianità di servizio fino a 4 anni; b) 26 2. Dall’11 luglio al 30 luglio (25 giorni lavorativi (pari a 195 oredue settimane), per anzianità di servizio oltre i 4 anni e fino a 12 anni; c) 3. Dal 1° agosto al 20 agosto (25 giorni due settimane); 4. Dal 22 agosto al 30 settembre (3 4 settimane). Potranno essere valutati, nei limiti delle esigenze di servizio, solo lievi discostamenti del giorno di partenza e/o rientro e la possibilità di prevedere il periodo “spezzato” in due periodi massimo di dieci giorni lavorativi (pari a 225 ore), per anzianità nel rispetto dei livelli minimi di servizio oltre i 12 annisicurezza. 2) Ferma restando la necessità di assicurare sempre e comunque i livelli minimi di sicurezza, nel periodo natalizio, dal 19 dicembre al 7 gennaio, (1° periodo 19-28 dicembre; 2° periodo dal 29 dicembre al 7 gennaio, dal mercoledì prima di Pasqua al venerdì della settimana successiva) il congedo ordinario non può essere inferiore, se non dietro espressa richiesta del personale, a 10 giorni ed è scaglionato in due tre turni (Natale – Capodanno – Pasqua). Ai fini Il dipendente che, per scelta personale o per esigenze di servizio, non usufruisca delle ferie previste per Natale e/x Xxxxxxxxx, potrà beneficiare dei riposi del computo dell’anzianità giorno 25 dicembre e del 1 gennaio. Lo stesso personale sarà automaticamente inserito nel turno pasquale, salvo diversa richiesta. 3) Fermo restando che i criteri di servizio si fa riferimento alla data concessione del congedo ordinario nel periodo estivo, pasquale e natalizio sono assunti secondo i principi della giusta ed equa rotazione, per il periodo estivo: - il personale che usufruisce del C.O. nel mese di assunzionegiugno dell’anno corrente, escludendo dal computo stesso fruirà del periodo immediatamente susseguente nell’anno successivo (luglio), salvo che l’interessato non ottenga il cambio di comune accordo con altra unità inserita nel periodo ambito o che ci sia la possibilità di poterlo autorizzare in base ai limiti individuati nel comma 1 e che tale soluzione non modifichi la rotazione fissata al comma 1. 4) Per i periodi di aspettativa per motivi particolari Natale e Capodanno, il personale che usufruirà di sospensione dal servizio e dalla retribuzione nonché ogni anzianità convenzionale anche se utile congedo ordinario in uno dei due periodi dovrà garantire per il trattamento di quiescenza. 3. I dipendenti acquisiscono titolo al congedo di 26 o di 30 giorni a partire dall’anno nel corso del quale maturano la relativa anzianità di servizio. 4. Ai fini del computo del congedo ordinario non si tiene conto delle festività previste dall’art. 36periodo contiguo almeno un (1) turno super-festivo, delle giornate di riposo settimanale di cui all’art. 35 e di quelle non lavorative in relazione all’articolazione dell’orario di lavoro settimanaletenendo ferme le esigenze degli altri festivi. 5. L’infermità ) Il personale che colpisca il dipendente durante il periodo in costanza di congedo sospende il congedo medesimo, sempre che essa sia denunziata immediatamente e resa accertabile. Resta fermo in tal caso il diritto del dipendente piano ferie intenda usufruire di completare il godimento delle ferie al termine della malattia. 6. Il congedo ordinario è di norma fruito nel corso dell’anno nel quale è maturato. Per eccezionali esigenze di servizio l’Amministrazione può rinviare o anche interrompere il congedo, fermo il diritto da parte del dipendente di fruire del congedo medesimo o di completarne il godimento nello stesso anno cui si riferisce e di ottenere il rimborso delle eventuali spese che egli dimostri di avere sostenuto nella circostanza, nonché la corresponsione del contributo di viaggio previsto dall’art. 120, 2° comma. 7. I giorni di congedo maturati annualmente in eccedenza ai 20 giorni di cui all’art. 10 del d.lgs. 66/2003, ove non siano fruiti entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione, confluiscono nella banca del tempo. 8. In caso di assenza dal servizio per aspettativa, per collocamento in disponibilità o a disposizione ovvero per adempimenti amministrativi, per congedo parentale, adozione o affidamento pre-adottivoin un’ ottica di contemperamento di tale diritto e l’interesse dell’Amministrazione alle efficienze, per congedo per malattia efficacia della propria azione nei servizi penitenziari, dovrà, nei limiti del bambino possibile, impegnarsi a dovrà presentare la propria richiesta, salvo casi di età inferiore a 8 annioggettiva e comprovata impossibilità, per congedo straordinario nel rispetto con congruo anticipo, anche prima del termine di cinque giorni fissato previsto dalla normativa vigente; quest’ultimo da intendersi come termine finale che non retribuito ai sensi degli artt. 41esclude la possibilità di un’anticipazione, 6° comma, e 43, 1° comma, ovvero per sospensione, il congedo spettante per l’anno sul quale incidono i detti provvedimenti è ridotto di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di assenza. Analoga riduzione è applicata nei confronti degli elementi che cessano nel corso dell’anno. 9. I permessi di cui all’art. 33, commi 3 e 6ove possibile, della legge 104/1992 non concorrono a determinare la riduzione del congedo ordinariorichiesta al fine di consentire una migliore programmazione dei servizi. 10. Ai dipendenti che cessino dal servizio senza aver usufruito del congedo spettante al momento della cessazione non è corrisposta alcuna indennità. Nei soli casi di morte e di cessazione per inidoneità fisica permanente e assoluta, a fronte di eventuali periodi di congedo maturato e non goduto, è riconosciuta un’indennità calcolata secondo i criteri di cui all’art. 117 sulla base dell’inquadramento dell’interessato all’atto della cessazione. 11. Ai fini del calcolo di cui al 1° e 8° comma del presente articolo le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono considerate mese intero. Nota all’art. 37 1. Il computo del congedo ordinario si basa sulla rappresentazione dei relativi massimali in termini di monti-ore, sulla maturazione e riduzione in ragione della durata dell’orario di lavoro settimanale del dipendente e sul consumo in base alla durata dell’orario teorico medio giornaliero, dato dall’orario settimanale diviso per il numero di giorni su cui lo stesso è ripartito. In deroga a quanto precede, il consumo del congedo ordinario: - in caso di orario personalizzato, ai sensi dell’art. 29, fa riferimento alla durata dell’orario giornaliero all’atto della fruizione; - in caso di semifestività, ai sensi del 2° comma della Nota all’art. 36, è correlato alla ridotta durata della prestazione giornaliera. 2. Per i dipendenti in servizio all’estero la durata del congedo ordinario non comprende, per coloro che si rechino in Italia, i giorni di viaggio. Dichiarazione a verbale L’Amministrazione dichiara che continuerà a svolgere un’azione di sensibilizzazione, di indirizzo e di verifica in ordine alla fruizione da parte di tutti i dipendenti del congedo ordinario nei termini normativamente previsti.

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Samples: Protocollo d'Intesa