Commissioni esaminatrici Clausole campione

Commissioni esaminatrici. La Commissione Giudicatrice del concorso è nominata dalla Giunta ed è composta, nel modo seguente: a) dal Responsabile del Settore in cui è inquadrato il posto messo a concorso; b) da 2 tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti come indicato al precedente art.79 lett.d). Almeno un terzo dei posti di componente della Commissione di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne. Le Commissioni di concorso per l'accesso alle qualifiche apicali e per posti afferenti a settori diversi o privi, per vacanza o impedimento, del dirigente preposto, sono presiedute di diritto dal direttore generale, e ove non sia stato nominato, dal segretario generale o dal vice segretario o da un esterno che abbia requisiti di cui all'art.9 del D.P.R. 487/94. Per i concorsi nei cui bandi siano previste prove di carattere pratico che richiedono alla Commissione l'ausilio di esperti di arti, mestieri, prestazioni d'ordine specializzate, la Giunta può integrare due membri ausiliari, prescelti fra persone di esperienze ed attività specificatamente indicate nelle deliberazione di nomina della Commissione. Si applicano le disposizioni dell'art.9-comma 6° del d.P.R.487/94, come modificato dal D.P.R 693/96, per gli esami in lingua straniera e per materie speciali. Analogamente si opera nel caso di dover esaminare candidati portatori di handicap ai sensi della legge 104/92.; Le funzioni di Segretario verbalizzante sono affidate ad un dipendente nominato dal Presidente di Commissione. Le Commissioni Giudicatrici sono nominate prima del termine di scadenza del concorso, fissato dal bando. Per la validità delle adunanze della Commissione è sempre necessaria la presenza di tutti i membri effettivi. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami o per titoli ed esami possono essere suddivise in sottocommissioni, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le 200 unità, con l'integrazione di un numero di componenti, unico restando il presidente, pari a quello delle commissioni originarie è di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 100 Possono essere nominati in via definitiva i supplenti tanto per il presidente quanto per i singoli componenti la commissione. I supplenti intervengono alle sedute della commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi. Quando le prove scritte avvengano in più sedi, si costituisce in ciascuna sede un ...
Commissioni esaminatrici. 1. La Commissione esaminatrice sarà costituita da tre membri e verrà nominata dal Direttore Generale dell’ISPRA nel rispetto dei principi di cui all’art. 35, comma 3, lett. e) e all’art. 35-bis del decreto legislativo n. 165/2001. 2. Nel provvedimento di nomina della Commissione verrà individuato altresì il Segretario scelto tra il personale dipendente con profilo di Collaboratore di amministrazione o Funzionario di amministrazione. Alla Commissione potranno essere aggiunti membri esterni per l’accertamento del grado di conoscenza della lingua straniera e delle apparecchiature e applicazioni informatiche. 3. Alla Commissione esaminatrice verrà, inoltre, demandata la verifica dell’attinenza dei requisiti dichiarati dai candidati che verrà effettuata dopo la definizione dei criteri di valutazione dei titoli.
Commissioni esaminatrici. 1. Le commissioni esaminatrici delle selezioni sono nominate con determinazione del Dirigente del servizio Personale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande. 2. Le commissioni sono composte da un dirigente dell’Ente con funzioni di Presidente e da due esperti nelle materie oggetto del concorso scelti tra dirigenti e funzionari di pubbliche amministrazioni, docenti universitari e liberi professionisti, mediante designazione da parte degli Enti di rispettiva competenza. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente appartenente a categoria non inferiore a quella del posto a concorso. Nelle selezioni per l’accesso alla dirigenza le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente appartenente alla categoria D. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne, in conformità all’articolo 57 del D. Lgs n. 165/2001. 3. Alle commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua inglese e per materie speciali, ovvero, nel caso di prove automatizzate, da esperti in gestione di procedure informatizzate. Alle commissioni possono essere aggiunti membri esperti in selezione di personale al solo fine di valutare l’idoneità psico- attitudinale dei concorrenti. 4. Non possono far parte delle commissioni i componenti degli organi di direzione politica dell’Amministrazione, coloro che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali e che abbiano riportate condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. Tale ultimo divieto si applica anche ai segretari delle commissioni. 5. La Commissione, quale organo collegiale perfetto, opera con la contestuale presenza di tutti i suoi componenti ed assume le determinazioni mediante votazione palese e a maggioranza di voti. 6. Per ogni seduta è redatto a cura del segretario il verbale, sottoscritto dal presidente, dai commissari e dal segretario in ogni pagina. Xxxxxxx commissario ha diritto a far risultare nel verbale il proprio eventuale dissenso circa le decisioni adottate dagli altri componenti la commissione. Il diritto di accesso ai verbali e agli atti del procedimento concorsuale è esercitato ai sensi d...
Commissioni esaminatrici. 1. Per ciascuno dei profili stabiliti dall’articolo 1, comma 2, del bando è nominata una Commissione esaminatrice con Decreto del Direttore Generale in data successiva alla scadenza del termine di presentazione delle domande, fatta eccezione per i profili di cui alle lettere b) e c) del medesimo articolo per i quali è nominata un’unica commissione. 2. Le commissioni esaminatrici sono competenti per l’espletamento degli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 3. Le Commissioni sono composte da tre esperti nelle materie d’esame, di cui uno con funzione di Presidente, e da un Segretario. Il provvedimento di nomina della Commissione è pubblicato sul Sito Web istituzionale. 4. Le Commissioni esaminatrici possono svolgere il proprio lavoro anche in modalità telematica, garantendo la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, secondo la normativa vigente. 5. La Commissione è competente per l’adozione delle misure richieste dai candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) sulla scorta della documentazione esibita dai candidati medesimi. Le misure possono consistere, ad insindacabile giudizio della commissione, nella possibilità di sostituire la prova scritta con un colloquio orale, oppure di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove.
Commissioni esaminatrici. Ai fini dell’assunzione del personale la Società nomina apposite Commissioni esaminatrici costi- tuite da tre o più componenti, incaricate dal Direttore Generale o da altro soggetto munito di ade- guata procura e composte, da dipendenti dell’azienda, che siano in possesso di titoli o qualifiche coerenti con il profilo professionale da assumere, ovvero da soggetti esterni di comprovata espe- rienza nella selezione del personale o nelle materie relative alla posizione professionale da rico- prire. L’atto di nomina della Commissione identificherà il presidente ed il segretario della stessa. Spetta alla Commissione fissare, preventivamente allo svolgimento delle prove, i contenuti e le modalità di esecuzione delle medesime, nel rispetto dei principi e dei criteri indicati nell’avviso di selezione pubblicato. La Commissione esaminatrice forma la graduatoria finale di merito in base all’ordine di punteggio della votazione complessiva riportata da ciascun candidato. Dei lavori della Commissione viene redatto verbale, a cura del segretario della Commissione. Non possono fare parte della Commissione componenti legati tra loro, o con un candidato, da vincoli di matrimonio o di convivenza ovvero da un vincolo di parentela o affinità fino al terzo gra- do. Si richiamano, inoltre, i principi espressi dall’art. 35, comma 3, lett. e) del D. Lgs. 165/2001. I componenti della Commissione non devono intrattenere rapporti con i candidati, connessi con le materie d’esame, per tutta la durata dell’espletamento della procedura concorsuale. I Componenti della Commissione esaminatrice sono tenuti al massimo riserbo circa le operazioni svolte, i criteri adottati e le determinazioni raggiunte fatta eccezione per quanto sia oggetto di pubblicazione. Potrà essere riconosciuta ai componenti esterni di Commissione una indennità giornaliera lorda per la disciplina della quale si rimanda ad apposito provvedimento del Direttore Generale o di soggetto munito di adeguata procura.
Commissioni esaminatrici. 1. Con successivo provvedimento del Presidente saranno nominate sei Commissioni esaminatrici, una per ogni tipologia di passaggio. Le Commissioni saranno composte da tre membri effettivi e da due supplenti. Tutti i componenti saranno scelti tra i dipendenti della SZN, eventualmente anche tra quelli collocati in quiescenza da non più di tre anni alla data di pubblicazione del bando. 2. Il decreto di nomina delle Commissioni sarà pubblicato sulla pagina del sito Internet della SZN. 3. La partecipazione ai lavori della commissione costituisce un obbligo inderogabile per i Commissari. In caso di motivata rinuncia o di indisponibilità per cause inderogabili e sopravvenute di un componente effettivo subentra il supplente nell'ordine indicato nel decreto di nomina della Commissione. Alla sua sostituzione si provvede senza alcun ulteriore decreto. Nel caso di sostituzione del Presidente, la funzione sarà esercitata dal primo tra i componenti effettivi secondo l’ordine indicato nel decreto medesimo. 4. Le Commissioni dovranno tenere la prima riunione entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla data di comunicazione di nomina da parte del Direttore Generale. 5. Le Commissioni dovranno concludere i propri lavori entro il termine massimo di 30 giorni dalla data della prima riunione. Tale termine potrà essere prorogato di un ulteriore mese dal Direttore Generale, con proprio provvedimento, per comprovati motivi. 6. Le riunioni delle Commissioni potranno avere luogo anche con modalità telematiche.
Commissioni esaminatrici. Per quanto riguarda la composizione, la nomina ed il funzionamento delle Commissioni giudicatrici si rinvia alle norme vigenti nell'ambito della Regione Siciliana.
Commissioni esaminatrici. La Commissione Esaminatrice sarà nominata in ottemperanza a quanto disposto dal D.P.R. 27/3/2001 n. 220 e composte nel seguente modo: un dirigente in servizio presso l’Azienda U.S.L. cui sarà affidata la presidenza, da due operatori appartenenti alla categoria D – dello stesso profilo professionale di quello messo a concorso scelti tra il personale in servizio presso le Aziende U.S.L. o ospedaliere o gli enti di cui agli artt. 4, commi 12 e 13 e 15-undecies del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, e da un dipendente amministrativo dell’Azienda U.S.L. di categoria non inferiore alla C, con funzioni di segreteria.
Commissioni esaminatrici. 1. La commissione esaminatrice è costituita, con provvedimento del Direttore del Dipartimento Amministrativo, nel seguente modo:
Commissioni esaminatrici. 1. La Commissione Esaminatrice, unica per le prove di concorso/selezione e l’eventuale preselezione, sarà nominata con determinazione del Responsabile di Area interessato. 2. La Commissione dovrà essere così composta: - dal responsabile di area interessato interno all’ente in qualità di Presidente; in caso di indisponibilità dello stesso la carica di presidente potrà essere svolta dal Segretario Generale o da altri esperti nelle materie interessate appartenenti alla pubblica amministrazione; - da n.2 membri esperti nelle materie oggetto del concorso scelti tra esperti interni e/o professionisti o docenti o funzionari di altre amministrazioni, di categoria uguale o superiore a quella dei posti messi a concorso. 3. Nella composizione delle commissioni l’Ente dovrà garantire la presenza di rappresentanti di entrambi i sessi, salvo motivata impossibilità. 4. Il Presidente provvede alla nomina del Segretario verbalizzante nella persona di un dipendente dell’Ente appartenente almeno alla categoria B. 5. Alle Commissioni come sopra composte, possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per le materie speciali. 6. Qualora il concorso riguardi più posti appartenenti ad Aree diverse, la commissione è presieduta dal Segretario Generale, che provvede agli adempimenti di cui ai punti precedenti.