Commissioni esaminatrici Clausole campione

Commissioni esaminatrici. 1. La Commissione esaminatrice sarà costituita da tre membri e verrà nominata dal Direttore Generale dell’ISPRA nel rispetto dei principi di cui all’art. 35, comma 3, lett. e) e all’art. 35-bis del decreto legislativo n. 165/2001.
Commissioni esaminatrici. Le Commissioni Esaminatrici e Giudicatrici delle procedure selettive sono nominate con determinazione del Dirigente delle Risorse Umane sentito il Dirigente del Settore. La presidenza delle Commissioni spetta di norma al Dirigente del Settore nel quale si trova il posto messo a concorso; quest’ultimo può delegare un funzionario titolare di posizione organizzativa del medesimo settore, o altro dirigente del Comune di Abano Terme in caso di impossibilità o di incompatibilità. Nel caso di selezioni che coinvolgono più settori, o di concorsi banditi in forma associata, i rispettivi responsabili concorderanno la individuazione del Presidente della Commissione. Nei casi in cui i posti messi a concorso appartengano all’area dirigenziale o nei casi di incompatibilità o impossibilità dei dirigenti di settore a fare il Presidente, la presidenza delle Commissioni iviene assunta dal Direttore Generale e/o dal Segretario Generale ovvero da altro dirigente esterno all’uopo nominato. La Commissione è composta da tre membri, compreso il Presidente, ferma restando la possibilità di integrare la stessa con membri aggiunti nei casi in cui si richieda la valutazione della conoscenza di lingue straniere, di nozioni informatiche o comunque di materie speciali quali psicologia, sociologia o discipline analoghe in grado di valutare l’attitudine, l’orientamento al risultato, la motivazione del candidato e le sue competenze organizzative e relazionali. I membri aggiunti integrano la Commissione solo durante lo svolgimento e la valutazione delle prove relative alle rispettive materie specifiche. Assiste la Commissione un segretario verbalizzante, individuato tra i dipendenti dell’ente dal Presidente della commissione stessa. Il Presidente individua anche eventuali dipendenti che sostituiscano il segretario verbalizzante in caso di assenza di quest’ultimo. I componenti delle Commissioni vengono nominati in conformità alla L. 10 aprile 1991 n. 125 che garantisce pari opportunità tra uomini e donne. In sede di designazione dei componenti la Commissione, il Dirigente delle Risorse Umane può provvedere, altresì, alla nomina di membri supplenti i quali subentrano, secondo l’ordine di designazione, agli esperti titolari in caso di loro grave e documentato impedimento. Di norma, nella scelta degli esperti e membri aggiunti, dovranno essere osservati i criteri della posizione funzionale rivestita in altri enti pubblici o privati, che deve almenoessere pari a quella del posto messo a selezion...
Commissioni esaminatrici. 1. Il Direttore Generale dell’ASI nomina una Commissioni esaminatrice, che sarà composta da tre membri (Presidente e due componenti) e un segretario.
Commissioni esaminatrici. 1. Con decreto del Presidente della Stazione Zoologica Xxxxx Xxxxx, ai sensi dell’Accordo, saranno nominate n. 2 Commissioni esaminatrici costituite da esperti interni all'Ente e composte da un numero massimo di 5 componenti di cui: - n. 1 Commissione per il profilo di Ricercatore (III livello) e Primo Ricercatore (II livello) e Dirigenti di Ricerca (I livello); - n. 1 Commissione per le professionalità dei Tecnologi (III livello), Primi Tecnologi (II livello) e Dirigenti Tecnologi (I livello) tenuto conto degli ambiti disciplinari di competenza organizzativo – gestionale e/o di supporto alla ricerca.
Commissioni esaminatrici. 1. Con successivo provvedimento del Presidente saranno nominate sei Commissioni esaminatrici, una per ogni tipologia di passaggio. Le Commissioni saranno composte da tre membri effettivi e da due supplenti. Tutti i componenti saranno scelti tra i dipendenti della SZN, eventualmente anche tra quelli collocati in quiescenza da non più di tre anni alla data di pubblicazione del bando.
Commissioni esaminatrici. 1. La Commissione Esaminatrice, unica per le prove di concorso/selezione e l’eventuale preselezione, sarà nominata con determinazione del Responsabile di Area interessato.
Commissioni esaminatrici. 1. La Commissione esaminatrice per l'ammissione al corso è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Commissioni esaminatrici. 1. La commissione esaminatrice è costituita, con provvedimento del Direttore del Dipartimento Amministrativo, nel seguente modo:
Commissioni esaminatrici. 1. Le Commissioni Esaminatrici, uniche per ciascuno dei "settori tecnologici" indicati e specificati nel "Prospetto" all'uopo predisposto dalla Direzione Scientifica ed allegato al presente "Bando" per formarne parte integrante ("Allegato A"), saranno composte complessivamente da tre membri, fatta eccezione per la Commissione Esaminatrice della "Settore Tecnologico 3", che sarà composta, complessivamente, da cinque membri, anziché da tre, in relazione al numero di graduatorie da approvare, e saranno nominate con provvedimento del Direttore Generale, su proposta del Presidente, nel rispetto di quanto previsto dal "Regolamento del Personale dello Istituto Nazionale di Astrofisica" e dal "Disciplinare" che definisce le "Modalità generali per il reclutamento con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, attraverso pubblici concorsi, di personale con i profili di
Commissioni esaminatrici. 1. Le Commissioni esaminatrici dei concorsi sono costituite con provvedimento della Giunta comunale entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.