Commissioni esaminatrici Clausole campione

Commissioni esaminatrici. 1. La Commissione esaminatrice sarà costituita da tre membri e verrà nominata dal Direttore Generale dell’ISPRA nel rispetto dei principi di cui all’art. 35, comma 3, lett. e) e all’art. 35-bis del decreto legislativo n. 165/2001.
Commissioni esaminatrici. Ai fini dell’assunzione del personale la Società nomina apposite Commissioni esaminatrici costi- tuite da tre o più componenti, incaricate dal Direttore Generale o da altro soggetto munito di ade- guata procura e composte, da dipendenti dell’azienda, che siano in possesso di titoli o qualifiche coerenti con il profilo professionale da assumere, ovvero da soggetti esterni di comprovata espe- rienza nella selezione del personale o nelle materie relative alla posizione professionale da rico- prire. L’atto di nomina della Commissione identificherà il presidente ed il segretario della stessa. Spetta alla Commissione fissare, preventivamente allo svolgimento delle prove, i contenuti e le modalità di esecuzione delle medesime, nel rispetto dei principi e dei criteri indicati nell’avviso di selezione pubblicato. La Commissione esaminatrice forma la graduatoria finale di merito in base all’ordine di punteggio della votazione complessiva riportata da ciascun candidato. Dei lavori della Commissione viene redatto verbale, a cura del segretario della Commissione. Non possono fare parte della Commissione componenti legati tra loro, o con un candidato, da vincoli di matrimonio o di convivenza ovvero da un vincolo di parentela o affinità fino al terzo gra- do. Si richiamano, inoltre, i principi espressi dall’art. 35, comma 3, lett. e) del D. Lgs. 165/2001. I componenti della Commissione non devono intrattenere rapporti con i candidati, connessi con le materie d’esame, per tutta la durata dell’espletamento della procedura concorsuale. I Componenti della Commissione esaminatrice sono tenuti al massimo riserbo circa le operazioni svolte, i criteri adottati e le determinazioni raggiunte fatta eccezione per quanto sia oggetto di pubblicazione. Potrà essere riconosciuta ai componenti esterni di Commissione una indennità giornaliera lorda per la disciplina della quale si rimanda ad apposito provvedimento del Direttore Generale o di soggetto munito di adeguata procura.
Commissioni esaminatrici. 1.Le Commissioni esaminatrici sono nominate con determinazione del Dirigente del Servizio Organizzazione e Coordinamento.
Commissioni esaminatrici. Le valutazioni comparative verranno effettuate da Commissioni esaminatrici appositamente nominate con Atto del Rettore. Il giudizio della Commissione è insindacabile. La Commissione esaminatrice, al termine della valutazione comparativa, redigerà i relativi verbali sulla base dei criteri di valutazione indicati all'art. 4, i giudizi, il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di merito, che includerà solo i candidati risultati idonei. Le valutazioni della Commissione esaminatrice sono insindacabili nel merito. La commissione esaminatrice deve concludere la procedura selettiva entro 3 mesi dall’emanazione del decreto di nomina della commissione stessa.
Commissioni esaminatrici. La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Generale ed è composta dai seguenti Xxxxxx Xxxxxxxxx, in servizio nell’ Azienda con rapporto di lavoro a tempo indeterminato: Presidente: un dirigente del ruolo (sanitario, professionale, tecnico, amministrativo) o un dipendente appartenente a categoria D o C , titolare di posizione organizzativa formalmente attribuita, nel cui ambito è collocato il profilo professionale dei posti messi a selezione • due esperti, di cui:
Commissioni esaminatrici. 1. Con successivo provvedimento del Presidente saranno nominate sei Commissioni esaminatrici, una per ogni tipologia di passaggio. Le Commissioni saranno composte da tre membri effettivi e da due supplenti. Tutti i componenti saranno scelti tra i dipendenti della SZN, eventualmente anche tra quelli collocati in quiescenza da non più di tre anni alla data di pubblicazione del bando.
Commissioni esaminatrici. La Commissione Esaminatrice sarà nominata in ottemperanza a quanto disposto dal D.P.R. 27/3/2001 n. 220 e composte nel seguente modo: un dirigente in servizio presso l’Azienda U.S.L. cui sarà affidata la presidenza, da due operatori appartenenti alla categoria D – dello stesso profilo professionale di quello messo a concorso scelti tra il personale in servizio presso le Aziende U.S.L. o ospedaliere o gli enti di cui agli artt. 4, commi 12 e 13 e 15-undecies del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, e da un dipendente amministrativo dell’Azienda U.S.L. di categoria non inferiore alla C, con funzioni di segreteria.
Commissioni esaminatrici. 1. Le Commissioni esaminatrici sono nominate con determinazione del Dirigente dell'Ufficio Personale.
Commissioni esaminatrici. La Commissione Giudicatrice del concorso è nominata dalla Giunta ed è composta, nel modo seguente:
Commissioni esaminatrici. 1. La Commissione esaminatrice per l'ammissione al corso è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.