Common use of Consegna e installazione Clause in Contracts

Consegna e installazione. Nel caso in cui il singolo ordine di fornitura sia relativo ad un quantitativo di personal computer uguale o superiore al QMI sopra indicato, il Fornitore dovrà fornire all’Amministrazione il servizio di installazione delle apparecchiature. La consegna delle apparecchiature dovranno avvenire nei seguenti termini: • per ordinativi di fornitura fino a n. 100 apparecchiature, entro e non oltre 25 (venticinque) giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della ricezione dell’ordinativo di fornitura; • per ordinativi di fornitura da n. 101 fino a n. 500 apparecchiature, entro e non oltre 35 (trentacinque) giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della ricezione dell’ordinativo di fornitura; • per ordinativi di fornitura da n. 501 fino a n. 1.000 apparecchiature, entro e non oltre 50 (cinquanta) giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della ricezione dell’ordinativo di fornitura; • per ordinativi di fornitura superiori a n. 1.000 apparecchiature, entro e non oltre 75 (settantacinque) giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della ricezione dell’ordinativo di fornitura. Ai soli fini della determinazione del termine massimo di consegna delle apparecchiature, al raggiungimento del numero massimo di consegne pianificate al mese (per brevità denominato CAP) pari a 8.000 unità (calcolato mediante una ripartizione lineare del quantitativo dell’ordine all’interno dei termini di cui sopra), il Fornitore potrà pianificare le installazioni eccedenti tale quantitativo massimo posticipandole, sempre rispettando la sequenza di arrivo degli ordinativi, fino al rientro nel limite di pianificazione di cui sopra. In sede di conferma dell’ordine, il Fornitore dovrà esplicitare che il termine massimo di consegna delle apparecchiature ordinate risulta variato, rispetto alle normali condizioni di fornitura, causa il raggiungimento del quantitativo massimo delle installazioni mensili previsto, indicando i nuovi termini di consegna.

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Samples: www.aobrotzu.it, www.italware.it

Consegna e installazione. Nel caso in cui il singolo ordine di fornitura sia relativo ad un quantitativo di personal computer uguale o superiore Tale servizio comprende le seguenti attività: imballaggio; trasporto; facchinaggio; consegna “al QMI sopra indicato, il Fornitore dovrà fornire all’Amministrazione il servizio di installazione delle apparecchiaturepiano”; asporto dell’imballaggio. La consegna e l’installazione delle apparecchiature, quest’ultima relativa solo ad ordinativi minimo 5 (cinque) apparecchiature nonché quanto a corredo delle stesse, è effettuata a cura e spese del Fornitore nei luoghi e nei locali indicati dall’Amministrazione nel relativo ordine. La consegna (o consegne ripartite), l’installazione (come sopra definita), la messa in esercizio e la verifica di funzionalità delle apparecchiature dovranno avvenire avvengono a cura del Fornitore nei seguenti termini: • per ordinativi di fornitura fino a n. 100 apparecchiature, entro e non oltre 25 30 (venticinquetrenta) giorni lavorativi solari a decorrere dal primo giorno del mese lavorativo successivo a quello della ricezione dell’ordinativo di fornitura; • per ordinativi di fornitura da n. 101 fino a n. 500 apparecchiature, entro e non oltre 35 45 (trentacinquequarantacinque) giorni lavorativi solari a decorrere dal primo giorno lavorativo del mese successivo a quello della ricezione dell’ordinativo di fornitura; • per ordinativi di fornitura da n. 501 fino a n. 1.000 apparecchiature, entro e non oltre 50 60 (cinquantasessanta) giorni lavorativi solari a decorrere dal primo giorno lavorativo del mese successivo a quello della ricezione dell’ordinativo di fornitura; • per ordinativi di fornitura superiori a n. 1.000 apparecchiature, entro e non oltre 75 (settantacinque) giorni lavorativi solari a decorrere dal primo giorno lavorativo del mese successivo a quello della ricezione dell’ordinativo di fornitura. Ai soli fini della determinazione Per ogni consegna, da effettuare con pacco sigillato (ovvero con etichetta sigillo comprovante l’integrità del termine massimo pacco) contenente tutto il materiale ordinato, dovrà essere redatto un apposito verbale di consegna delle apparecchiatureconsegna, al raggiungimento sottoscritto da un incaricato dell’Amministrazione e da un incaricato del numero massimo Fornitore nel quale dovrà essere dato atto dell’idoneità dei luoghi di consegne pianificate al mese (per brevità denominato CAP) pari a 8.000 unità (calcolato mediante una ripartizione lineare del quantitativo dell’ordine all’interno dei termini di cui sopra), il Fornitore potrà pianificare le installazioni eccedenti tale quantitativo massimo posticipandole, sempre rispettando la sequenza di arrivo degli ordinativi, fino al rientro nel limite di pianificazione di cui sopra. In sede di conferma dell’ordine, il Fornitore dovrà esplicitare che il termine massimo di consegna sistemazione delle apparecchiature ordinate risulta variato, rispetto alle normali condizioni nonché dovranno essere riportati: la data di ricezione dell’ordinativo di fornitura, causa il raggiungimento la data o le date dell’avvenuta consegna ed installazione, estremi del quantitativo massimo delle installazioni mensili previsto, indicando i nuovi termini Ddt (Documento di trasporto) di consegna, il numero dell’ordinativo di fornitura, il numero progressivo di installazione (assegnato dal Fornitore, il numero delle apparecchiature oggetto del verbale di consegna ed il quantitativo (numero) delle apparecchiature oggetto dell’ordinativo.

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Samples: affidamenti.comune.fi.it, affidamenti.comune.fi.it

Consegna e installazione. Nel caso in cui il singolo ordine di fornitura sia relativo ad un quantitativo di personal computer uguale o superiore Tale servizio comprende le seguenti attività: – imballaggio; – trasporto; – facchinaggio; – consegna “al QMI sopra indicato, il Fornitore dovrà fornire all’Amministrazione il servizio di installazione delle apparecchiaturepiano”; – asporto dell’imballaggio. La consegna e l’installazione delle apparecchiature, nonché quanto a corredo delle stesse, è effettuata a cura e spese del Fornitore nei luoghi e nei locali indicati dall’Amministrazione nel relativo ordine. La consegna (o consegne ripartite), l’installazione, la messa in esercizio e la verifica di funzionalità delle apparecchiature dovranno avvenire avvengono a cura del Fornitore nei seguenti termini: • per ordinativi di fornitura fino a n. 100 apparecchiature, entro e non oltre 25 30 (venticinquetrenta) giorni lavorativi solari a decorrere dal primo giorno del mese lavorativo successivo a quello della ricezione dell’ordinativo di fornitura; • per ordinativi di fornitura da n. 101 fino a n. 500 apparecchiature, entro e non oltre 35 45 (trentacinquequarantacinque) giorni lavorativi solari a decorrere dal primo giorno lavorativo del mese successivo a quello della ricezione dell’ordinativo di fornitura; • per ordinativi di fornitura da n. 501 fino a n. 1.000 apparecchiature, entro e non oltre 50 60 (cinquantasessanta) giorni lavorativi solari a decorrere dal primo giorno lavorativo del mese successivo a quello della ricezione dell’ordinativo di fornitura; • per ordinativi di fornitura superiori a n. 1.000 apparecchiature, entro e non oltre 75 (settantacinque) giorni lavorativi solari a decorrere dal primo giorno lavorativo del mese successivo a quello della ricezione dell’ordinativo di fornitura. Ai soli fini della determinazione L’Amministrazione ha la facoltà di annullare l’Ordinativo di Fornitura entro un giorno lavorativo dall’invio del medesimo; scaduto tale termine l’Ordinativo diviene irrevocabile e il Fornitore è tenuto a darvi esecuzione, nei termini e modi previsti dalla Convenzione. Scaduto il predetto termine, il Fornitore assegna all’Ordinativo un numero progressivo e, entro un giorno lavorativo (ovvero entro due giorni lavorativi dalla ricezione dell’Ordinativo), ne da conferma all’Amministrazione tramite comunicazione, riportando sul documento di conferma il numero progressivo assegnato all’ordine di fornitura, la data di registrazione ed il termine massimo di consegna delle apparecchiatureapparecchiature secondo i termini di cui sopra. Se il quantitativo globale di apparecchiature da consegnare mensilmente alle Amministrazioni supera il numero di 2.000 unità, il Fornitore può pianificare le installazioni eccedenti posticipandole rispetto ai termini sopra indicati, sempre rispettando la sequenza di arrivo degli ordinativi e fino al raggiungimento del numero massimo rientro nei predetti limiti di consegne pianificate installazioni al mese (per brevità denominato CAP) pari a 8.000 unità (calcolato mese; tali limiti vengono calcolati mediante una ripartizione lineare del quantitativo dell’ordine all’interno dei termini di cui sopra), il Fornitore potrà pianificare le installazioni eccedenti tale quantitativo massimo posticipandole, sempre rispettando la sequenza di arrivo degli ordinativi, fino al rientro nel limite di pianificazione consegna di cui sopra. In questo caso, in sede di conferma dell’ordine, il Fornitore dovrà esplicitare che il termine massimo di consegna delle apparecchiature ordinate risulta variato, rispetto alle normali condizioni di fornitura, causa il a motivo del raggiungimento del quantitativo massimo delle installazioni mensili previstopreviste. L’amministrazione contraente, indicando i nuovi termini entro le 48 ore successive alla predetta comunicazione di conferma, ha facoltà di recedere dal contratto per motivi di urgenza, comunicandolo al fornitore. Solo per il primo mese dalla data di attivazione della Convenzione, il limite di cui sopra viene abbassato da 2.000 unità al mese a 1.000 unità al mese. Per ogni consegna, da effettuare con pacco sigillato (ovvero con etichetta sigillo comprovante l’integrità del pacco) contenente tutto il materiale ordinato, dovrà essere redatto un apposito verbale di consegna, sottoscritto da un incaricato dell’Amministrazione e da un incaricato del Fornitore nel quale dovrà essere dato atto dell’idoneità dei luoghi di sistemazione delle apparecchiature nonché dovranno essere riportati: la “Data ordine”, la data o le date dell’avvenuta consegna ed installazione (le date, riportate sullo stesso modulo o verbale, dovranno essere distinte se l’installazione non avverrà contestualmente alla consegna), il numero progressivo dell’ordinativo di fornitura, il numero progressivo di installazione (assegnato dal Fornitore), il numero delle apparecchiature oggetto del verbale di consegna ed il quantitativo (numero) delle apparecchiature oggetto dell’ordinativo. Le apparecchiature devono essere rese funzionanti e consegnate unitamente alla manualistica tecnica d’uso (hardware e software), nonché alle attestazioni di conformità; inoltre su ogni apparecchiatura consegnata dovrà essere apposta una etichetta riportante un “Codice identificativo Consip” che verrà comunicato al Fornitore in sede di stipula della Convenzione.

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Samples: www.cmav.so.it

Consegna e installazione. Nel caso in cui il singolo ordine di fornitura sia relativo ad un quantitativo di personal computer uguale o superiore Tale servizio comprende le seguenti attività: – imballaggio; – trasporto; – facchinaggio; – consegna “al QMI sopra indicato, il Fornitore dovrà fornire all’Amministrazione il servizio di installazione delle apparecchiaturepiano”; – asporto dell’imballaggio. La consegna e l’installazione delle apparecchiature, nonché quanto a corredo delle stesse, è effettuata a cura e spese del Fornitore nei luoghi e nei locali indicati dall’Amministrazione nel relativo ordine. La consegna (o consegne ripartite), l’installazione, la messa in esercizio e la verifica di funzionalità delle apparecchiature dovranno avvenire avvengono a cura del Fornitore nei seguenti termini: • per ordinativi di fornitura fino a n. 100 apparecchiature, entro e non oltre 25 30 (venticinquetrenta) giorni lavorativi solari a decorrere dal primo giorno del mese lavorativo successivo a quello della ricezione dell’ordinativo di fornitura; • per ordinativi di fornitura da n. 101 fino a n. 500 apparecchiature, entro e non oltre 35 45 (trentacinquequarantacinque) giorni lavorativi solari a decorrere dal primo giorno lavorativo del mese successivo a quello della ricezione dell’ordinativo di fornitura; • per ordinativi di fornitura da n. 501 fino a n. 1.000 apparecchiature, entro e non oltre 50 60 (cinquantasessanta) giorni lavorativi solari a decorrere dal primo giorno lavorativo del mese successivo a quello della ricezione dell’ordinativo di fornitura; • per ordinativi di fornitura superiori a n. 1.000 apparecchiature, entro e non oltre 75 (settantacinque) giorni lavorativi solari a decorrere dal primo giorno lavorativo del mese successivo a quello della ricezione dell’ordinativo di fornitura. Ai soli fini della determinazione L’Amministrazione ha la facoltà di annullare l’Ordinativo di Fornitura entro un giorno lavorativo dall’invio del medesimo; scaduto tale termine l’Ordinativo diviene irrevocabile e il Fornitore è tenuto a darvi esecuzione, nei termini e modi previsti dalla Convenzione. Scaduto il predetto termine, il Fornitore assegna all’Ordinativo un numero progressivo e, entro un giorno lavorativo (ovvero entro due giorni lavorativi dalla ricezione dell’Ordinativo), ne da conferma all’Amministrazione tramite comunicazione via fax, riportando sul documento di conferma il numero progressivo assegnato all’ordine di fornitura, la data di registrazione ed il termine massimo di consegna delle apparecchiatureapparecchiature secondo i termini di cui sopra. Se il quantitativo globale di apparecchiature da consegnare mensilmente alle Amministrazioni supera il numero di 2.000 unità, il Fornitore può pianificare le installazioni eccedenti posticipandole rispetto ai termini sopra indicati, sempre rispettando la sequenza di arrivo degli ordinativi e fino al raggiungimento del numero massimo rientro nei predetti limiti di consegne pianificate installazioni al mese (per brevità denominato CAP) pari a 8.000 unità (calcolato mese; tali limiti vengono calcolati mediante una ripartizione lineare del quantitativo dell’ordine all’interno dei termini di cui sopra), il Fornitore potrà pianificare le installazioni eccedenti tale quantitativo massimo posticipandole, sempre rispettando la sequenza di arrivo degli ordinativi, fino al rientro nel limite di pianificazione consegna di cui sopra. In questo caso, in sede di conferma dell’ordine, il Fornitore dovrà esplicitare che il termine massimo di consegna delle apparecchiature ordinate risulta variato, rispetto alle normali condizioni di fornitura, causa il a motivo del raggiungimento del quantitativo massimo delle installazioni mensili previstopreviste. L’amministrazione contraente, indicando i nuovi termini entro le 48 ore successive alla predetta comunicazione di conferma, ha facoltà di recedere dal contratto per motivi di urgenza, comunicandolo al fornitore. Solo per il primo mese dalla data di attivazione della Convenzione, il limite di cui sopra viene abbassato da 2.000 unità al mese a 1.000 unità al mese. Per ogni consegna, da effettuare con pacco sigillato (ovvero con etichetta sigillo comprovante l’integrità del pacco) contenente tutto il materiale ordinato, dovrà essere redatto un apposito verbale di consegna, sottoscritto da un incaricato dell’Amministrazione e da un incaricato del Fornitore nel quale dovrà essere dato atto dell’idoneità dei luoghi di sistemazione delle apparecchiature nonché dovranno essere riportati: la “Data ordine”, la data o le date dell’avvenuta consegna ed installazione (le date, riportate sullo stesso modulo o verbale, dovranno essere distinte se l’installazione non avverrà contestualmente alla consegna), il numero progressivo dell’ordinativo di fornitura, il numero progressivo di installazione (assegnato dal Fornitore), il numero delle apparecchiature oggetto del verbale di consegna ed il quantitativo (numero) delle apparecchiature oggetto dell’ordinativo. Le apparecchiature devono essere rese funzionanti e consegnate unitamente alla manualistica tecnica d’uso (hardware e software), nonché alle attestazioni di conformità; inoltre su ogni apparecchiatura consegnata dovrà essere apposta una etichetta riportante un “Codice identificativo Consip” che verrà comunicato al Fornitore in sede di stipula della Convenzione.

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Samples: convenzioni.converge.it

Consegna e installazione. Nel caso in cui il singolo ordine di fornitura sia relativo ad un quantitativo di personal computer uguale o superiore Tale servizio comprende le seguenti attività: imballaggio; trasporto; facchinaggio; consegna “al QMI sopra indicato, il Fornitore dovrà fornire all’Amministrazione il servizio di installazione delle apparecchiaturepiano”; asporto dell’imballaggio. La consegna e l’installazione delle apparecchiature, quest’ultima relativa solo ad ordinativi minimo 5 (cinque) apparecchiature nonché quanto a corredo delle stesse, è effettuata a cura e spese del Fornitore nei luoghi e nei locali indicati dall’Amministrazione nel relativo ordine. La consegna (o consegne ripartite), l’installazione (come sopra definita), la messa in esercizio e la verifica di funzionalità delle apparecchiature dovranno avvenire avvengono a cura del Fornitore nei seguenti termini: • per ordinativi di fornitura fino a n. 100 apparecchiature, entro e non oltre 25 (venticinque) giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della ricezione dell’ordinativo di fornitura; • per ordinativi di fornitura da n. 101 fino a n. 500 apparecchiature, entro e non oltre 35 45 (trentacinquequarantacinque) giorni lavorativi solari a decorrere dal primo giorno lavorativo del mese successivo a quello della ricezione dell’ordinativo di fornitura; • per ordinativi di fornitura da n. 501 fino a n. 1.000 apparecchiature, entro e non oltre 50 60 (cinquantasessanta) giorni lavorativi solari a decorrere dal primo giorno lavorativo del mese successivo a quello della ricezione dell’ordinativo di fornitura; • per ordinativi di fornitura superiori a n. 1.000 apparecchiature, entro e non oltre 75 (settantacinque) giorni lavorativi solari a decorrere dal primo giorno lavorativo del mese successivo a quello della ricezione dell’ordinativo di fornitura; • per ordinativi di fornitura superiori a n. 4.000 apparecchiature, entro e non oltre 90 (novanta) giorni solari a decorrere dal primo giorno lavorativo del mese successivo a quello della ricezione dell’ordinativo di fornitura. Ai soli fini della determinazione Per ogni consegna, da effettuare con pacco sigillato (ovvero con etichetta sigillo comprovante l’integrità del termine massimo pacco) contenente tutto il materiale ordinato, dovrà essere redatto un apposito verbale di consegna delle apparecchiatureconsegna, al raggiungimento sottoscritto da un incaricato dell’Amministrazione e da un incaricato del numero massimo Fornitore nel quale dovrà essere dato atto dell’idoneità dei luoghi di consegne pianificate al mese (per brevità denominato CAP) pari a 8.000 unità (calcolato mediante una ripartizione lineare del quantitativo dell’ordine all’interno dei termini di cui sopra), il Fornitore potrà pianificare le installazioni eccedenti tale quantitativo massimo posticipandole, sempre rispettando la sequenza di arrivo degli ordinativi, fino al rientro nel limite di pianificazione di cui sopra. In sede di conferma dell’ordine, il Fornitore dovrà esplicitare che il termine massimo di consegna sistemazione delle apparecchiature ordinate risulta variato, rispetto alle normali condizioni nonché dovranno essere riportati: la data di ricezione dell’ordinativo di fornitura, causa il raggiungimento la data o le date dell’avvenuta consegna ed installazione, estremi del quantitativo massimo delle installazioni mensili previsto, indicando i nuovi termini Ddt (Documento di trasporto) di consegna, il numero dell’ordinativo di fornitura, il numero progressivo di installazione (assegnato dal Fornitore, il numero delle apparecchiature oggetto del verbale di consegna ed il quantitativo (numero) delle apparecchiature oggetto dell’ordinativo. Nei casi in cui l’ordinativo di fornitura sia relativo ad un quantitativo di apparecchiature inferiore a 5 (cinque) la consegna potrà essere comprovata attraverso un DDT controfirmato dal destinatario indicante la data di avvenuta consegna, prova di consegna (POD) o Tracking informatico del vettore dal quale sia desumibile per lo specifico ordinativo la data di avvenuta consegna. Si preecisa inoltre che, qualora l’Amministrazione chieda, rispetto a un ordinativo unico avente ad oggetto un numero di apparecchiature pari o superiore a cinque, la consegna ripartita – non contestuale quindi – e da eseguirsi, inoltre, su diversi Siti, tale per cui su uno o più di essi il numero di apparati da consegnare risulta inferiore a cinque, l’installazione non sarà dovuta dal Fornitore, fermo restando la possibilità per lo stesso di darvi corso volontariamente.

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Samples: convenzioni.converge.it

Consegna e installazione. Nel caso in cui il singolo ordine di fornitura sia relativo ad un quantitativo di personal computer uguale o superiore Tale servizio comprende le seguenti attività: – imballaggio; – trasporto; – facchinaggio; – consegna “al QMI sopra indicato, il Fornitore dovrà fornire all’Amministrazione il servizio di installazione delle apparecchiaturepiano”; – asporto dell’imballaggio. La consegna e l’installazione delle apparecchiature, quest’ultima relativa solo ad ordinativi minimo 5 (cinque) apparecchiature nonché quanto a corredo delle stesse, è effettuata a cura e spese del Fornitore nei luoghi e nei locali indicati dall’Amministrazione nel relativo ordine. La consegna (o consegne ripartite), l’installazione (come sopra definita), la messa in esercizio e la verifica di funzionalità delle apparecchiature dovranno avvenire avvengono a cura del Fornitore nei seguenti termini: • per ordinativi di fornitura fino a n. 100 apparecchiature, entro e non oltre 25 30 (venticinquetrenta) giorni lavorativi solari a decorrere dal primo giorno del mese lavorativo successivo a quello della ricezione dell’ordinativo di fornitura; • per ordinativi di fornitura da n. 101 fino a n. 500 apparecchiature, entro e non oltre 35 45 (trentacinquequarantacinque) giorni lavorativi solari a decorrere dal primo giorno lavorativo del mese successivo a quello della ricezione dell’ordinativo di fornitura; • per ordinativi di fornitura da n. 501 fino a n. 1.000 apparecchiature, entro e non oltre 50 60 (cinquantasessanta) giorni lavorativi solari a decorrere dal primo giorno lavorativo del mese successivo a quello della ricezione dell’ordinativo di fornitura; • per ordinativi di fornitura superiori a n. 1.000 apparecchiature, entro e non oltre 75 (settantacinque) giorni lavorativi solari a decorrere dal primo giorno lavorativo del mese successivo a quello della ricezione dell’ordinativo di fornitura. Ai soli fini della determinazione L’Amministrazione ha la facoltà di annullare l’Ordinativo di Fornitura entro un giorno lavorativo dall’invio del medesimo; scaduto tale termine l’Ordinativo diviene irrevocabile e il Fornitore è tenuto a darvi esecuzione, nei termini e modi previsti dalla Convenzione. Scaduto il predetto termine, il Fornitore assegna all’Ordinativo un numero progressivo e, entro un giorno lavorativo (ovvero entro due giorni lavorativi dalla ricezione dell’Ordinativo), ne dà conferma all’Amministrazione tramite comunicazione via fax, riportando sul documento di conferma il numero progressivo assegnato all’ordine di fornitura, la data di registrazione ed il termine massimo di consegna delle apparecchiatureapparecchiature secondo i termini di cui sopra. Se il quantitativo globale di apparecchiature da consegnare mensilmente alle Amministrazioni supera il numero di 2.000 unità, il Fornitore può pianificare le installazioni eccedenti posticipandole rispetto ai termini sopra indicati, sempre rispettando la sequenza di arrivo degli ordinativi e fino al raggiungimento del numero massimo rientro nei predetti limiti di consegne pianificate installazioni al mese (per brevità denominato CAP) pari a 8.000 unità (calcolato mese; tali limiti vengono calcolati mediante una ripartizione lineare del quantitativo dell’ordine all’interno dei termini di cui sopra), il Fornitore potrà pianificare le installazioni eccedenti tale quantitativo massimo posticipandole, sempre rispettando la sequenza di arrivo degli ordinativi, fino al rientro nel limite di pianificazione consegna di cui sopra. In questo caso, in sede di conferma dell’ordine, il Fornitore dovrà esplicitare che il termine massimo di consegna delle apparecchiature ordinate risulta variato, rispetto alle normali condizioni di fornitura, causa il a motivo del raggiungimento del quantitativo massimo delle installazioni mensili previstopreviste. L’amministrazione contraente, indicando i nuovi termini entro le 48 ore successive alla predetta comunicazione di conferma, ha facoltà di recedere dal contratto per motivi di urgenza, comunicandolo al fornitore. Solo per il primo mese dalla data di attivazione della Convenzione, il limite di cui sopra viene abbassato da 2.000 unità al mese a 1.000 unità al mese. Per ogni consegna, da effettuare con pacco sigillato (ovvero con etichetta sigillo comprovante l’integrità del pacco) contenente tutto il materiale ordinato, dovrà essere redatto un apposito verbale di consegna, sottoscritto da un incaricato dell’Amministrazione e da un incaricato del Fornitore nel quale dovrà essere dato atto dell’idoneità dei luoghi di sistemazione delle apparecchiature nonché dovranno essere riportati: la “Data ordine”, la data o le date dell’avvenuta consegna ed installazione (le date, riportate sullo stesso modulo o verbale, dovranno essere distinte se l’installazione non avverrà contestualmente alla consegna), il numero progressivo dell’ordinativo di fornitura, il numero progressivo di installazione (assegnato dal Fornitore), il numero delle apparecchiature oggetto del verbale di consegna ed il quantitativo (numero) delle apparecchiature oggetto dell’ordinativo. Le apparecchiature devono essere rese funzionanti e consegnate unitamente alla manualistica tecnica d’uso (hardware e software), nonché alle attestazioni di conformità; inoltre su ogni apparecchiatura consegnata dovrà essere apposta una etichetta riportante un “Codice identificativo Consip” che verrà comunicato al Fornitore in sede di stipula della Convenzione.

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Samples: www.regione.sardegna.it

Consegna e installazione. Nel caso in cui il singolo ordine di fornitura sia relativo ad un quantitativo di personal computer uguale o superiore Tale servizio comprende le seguenti attività: imballaggio; trasporto; facchinaggio; consegna “al QMI sopra indicato, il Fornitore dovrà fornire all’Amministrazione il servizio di installazione delle apparecchiaturepiano”; asporto dell’imballaggio. La consegna e l’installazione delle apparecchiature, quest’ultima relativa solo ad ordinativi minimo 5 (cinque) apparecchiature nonché quanto a corredo delle stesse, è effettuata a cura e spese del Fornitore nei luoghi e nei locali indicati dall’Amministrazione nel relativo ordine. La consegna (o consegne ripartite), l’installazione (come sopra definita), la messa in esercizio e la verifica di funzionalità delle apparecchiature dovranno avvenire avvengono a cura del Fornitore nei seguenti termini: • per ordinativi di fornitura fino a n. 100 apparecchiature, entro e non oltre 25 30 (venticinquetrenta) giorni lavorativi solari a decorrere dal primo giorno del mese lavorativo successivo a quello della ricezione dell’ordinativo di fornitura; • per ordinativi di fornitura da n. 101 fino a n. 500 apparecchiature, entro e non oltre 35 45 (trentacinquequarantacinque) giorni lavorativi solari a decorrere dal primo giorno lavorativo del mese successivo a quello della ricezione dell’ordinativo di fornitura; • per ordinativi di fornitura da n. 501 fino a n. 1.000 apparecchiature, entro e non oltre 50 60 (cinquantasessanta) giorni lavorativi solari a decorrere dal primo giorno lavorativo del mese successivo a quello della ricezione dell’ordinativo di fornitura; • per ordinativi di fornitura superiori a n. 1.000 apparecchiature, entro e non oltre 75 (settantacinque) giorni lavorativi solari a decorrere dal primo giorno lavorativo del mese successivo a quello della ricezione dell’ordinativo di fornitura. Ai soli fini della determinazione del termine massimo • per ordinativi di consegna delle fornitura superiori a n. 4.000 apparecchiature, al raggiungimento entro e non oltre 90 (novanta) giorni solari a decorrere dal primo giorno lavorativo del numero massimo mese successivo a quello della ricezione dell’ordinativo di consegne pianificate al mese fornitura. Per ogni consegna, da effettuare con pacco sigillato (per brevità denominato CAPovvero con etichetta sigillo comprovante l’integrità del pacco) pari a 8.000 unità (calcolato mediante una ripartizione lineare contenente tutto il materiale ordinato, dovrà essere redatto un apposito verbale di consegna, sottoscritto da un incaricato dell’Amministrazione e da un incaricato del quantitativo dell’ordine all’interno Fornitore nel quale dovrà essere dato atto dell’idoneità dei termini luoghi di cui sopra), il Fornitore potrà pianificare le installazioni eccedenti tale quantitativo massimo posticipandole, sempre rispettando la sequenza di arrivo degli ordinativi, fino al rientro nel limite di pianificazione di cui sopra. In sede di conferma dell’ordine, il Fornitore dovrà esplicitare che il termine massimo di consegna sistemazione delle apparecchiature ordinate risulta variato, rispetto alle normali condizioni nonché dovranno essere riportati: la data di ricezione dell’ordinativo di fornitura, causa il raggiungimento la data o le date dell’avvenuta consegna ed installazione, estremi del quantitativo massimo delle installazioni mensili previsto, indicando i nuovi termini Ddt (Documento di trasporto) di consegna, il numero dell’ordinativo di fornitura, il numero progressivo di installazione (assegnato dal Fornitore, il numero delle apparecchiature oggetto del verbale di consegna ed il quantitativo (numero) delle apparecchiature oggetto dell’ordinativo.

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Samples: www.asl.rieti.it

Consegna e installazione. Nel caso in cui il singolo ordine Gli ordini di fornitura sia sono i documenti mediante i quali l’Amministrazione, con riferimento al contratto, richiede al fornitore di volta in volta la consegna dei prodotti offerti in gara, non compresi nella tabella riportata al paragrafo 8 del presente capitolato. Nel corso del contratto l’Amministrazione potrà emettere ordini di importo non inferiore a € 5.000,00 (cinquemila euro), IVA esclusa. Le attività di consegna e installazione dei prodotti si intendono comprensive di ogni onere relativo ad un quantitativo imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna “al piano”, posa in opera, installazione, messa in esercizio, verifica di personal computer uguale o superiore funzionalità delle stesse, ritiro dell’imballaggio e qualsiasi altra attività ad esse strumentale. Le consegne si intendono presso le sedi dell’Amministrazione regionale indicate al QMI sopra indicatosuccessivo paragrafo 8. Non saranno accettate consegne parziali, il Fornitore dovrà fornire all’Amministrazione il servizio ovvero consegne di installazione delle apparecchiatureprodotti che non comprendano tutti i dispositivi previsti. La consegna delle apparecchiature dovranno di cui ai prodotti elencati al paragrafo 8 dovrà avvenire nei seguenti termini: • per ordinativi di fornitura fino a n. 100 apparecchiature, entro e non oltre 25 30 (venticinquetrenta) giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno dalla stipula del mese successivo a quello della ricezione dell’ordinativo contratto. In caso di fornitura; • per ordinativi ordini di fornitura da n. 101 fino a n. 500 apparecchiature, la consegna dovrà avvenire entro e non oltre 35 10 (trentacinquedieci) giorni lavorativi dal ricevimento dell’ordine. Il fornitore è tenuto ad effettuare le consegne nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle 18.00 con un preavviso minimo di un giorno lavorativo, indicando la data prevista di consegna che deve comunque rispettare i termini sopra indicati. Il fornitore si impegna a decorrere contattare la persona indicata dall’Amministrazione per convenire le modalità della consegna che dovrà essere effettuata (luoghi ed orari) come indicato dall’Amministrazione medesima. L’avvenuta consegna sarà comprovata dal primo giorno documento di trasporto la cui copia verrà consegnata all’Amministrazione. Il documento di trasporto dovrà obbligatoriamente indicare: i) gli estremi del mese contratto; ii) il numero di riferimento dell’ordine; iii) la data dell’ordine; iv) il luogo di consegna; v) la codifica di ciascun articolo consegnato; vi) la descrizione (marca e modello) e la quantità dei beni consegnati. La firma posta su tale documento all’atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza dei prodotti inviati rispetto a quanto previsto nell’ordine. L’Amministrazione si riserva di accertare la quantità e qualità in un successivo momento. Tale verifica deve comunque essere accettata ad ogni effetto dal fornitore. L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di effettuare verifiche a quello campione sui prodotti consegnate. Ove i prodotti o parte di essi presentino, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione, caratteristiche anche in parte differenti da quelle offerte in sede di gara, ovvero vizi non riscontrabili all’atto della ricezione dell’ordinativo consegna, potrà essere chiesto al fornitore di fornitura; • per ordinativi di fornitura da n. 501 fino ritirarli ed eventualmente sostituirxx, a n. 1.000 apparecchiaturesue spese, entro e non oltre 50 10 (cinquantadieci) giorni lavorativi dalla contestazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. È a decorrere dal primo giorno carico del mese successivo a quello fornitore ogni danno relativo al deterioramento della ricezione dell’ordinativo di fornitura; • per ordinativi di fornitura superiori a n. 1.000 apparecchiature, merce non ritirata. La merce non ritirata entro e non oltre 75 20 (settantacinqueventi) giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della ricezione dell’ordinativo di fornituradalla comunicazione potrà essere inviata al fornitore addebitandogli ogni spesa sostenuta. Ai soli fini della determinazione del termine massimo Le installazioni devono essere svolte entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di consegna dei PC salvo diverso accordo scritto con l’Amministrazione. Il fornitore è tenuto ad effettuare le installazioni al fine di verificare la funzionalità dei prodotti consegnati e a redigere una scheda di fine installazione nella quale dovrà essere indicato l’esito e la data di installazione. Copia della scheda dovrà essere consegnata alla persona incaricata dall’Amministrazione. È comunque fatto carico del fornitore il rispetto delle apparecchiaturedisposizioni del D.U.V.R.I. specifico allegato al presente capitolato , al raggiungimento del numero massimo di consegne pianificate al mese (disposizioni che devono essere estese e fatte rispettare anche per brevità denominato CAP) pari a 8.000 unità (calcolato mediante una ripartizione lineare del quantitativo dell’ordine all’interno dei termini gli eventuali sub-appaltatori di cui sopra), eventualmente il Fornitore potrà pianificare le installazioni eccedenti tale quantitativo massimo posticipandole, sempre rispettando la sequenza di arrivo degli ordinativi, fino al rientro nel limite di pianificazione fornitore si servisse per l’espletamento dei servizi e delle forniture di cui sopra. In sede di conferma dell’ordine, il Fornitore dovrà esplicitare che il termine massimo di consegna delle apparecchiature ordinate risulta variato, rispetto alle normali condizioni di fornitura, causa il raggiungimento del quantitativo massimo delle installazioni mensili previsto, indicando i nuovi termini di consegnaallo stesso capitolato.

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Consegna e installazione. Nel caso Le apparecchiature, con il relativo software già installato, dovranno essere consegnate a cura e spese del Fornitore nei luoghi e nei locali indicati dall’Amministrazione nell’ordinativo di fornitura. Le apparecchiature devono essere consegnate unitamente alla manualistica tecnica d’uso (hardware e software), nonché all’attestazione di conformità di cui ai precedenti capitoli; inoltre su ogni apparecchiatura consegnata dovrà essere apposta una etichetta riportante un “Codice identificativo Consip” riportante la seguente dicitura: “Convenzione Consip Pc Desktop 16 – lotto….(1, 2, 3, 4, 5), n. verde assistenza tecnica <numero>”. Le attività di consegna delle apparecchiature si intendono comprensive di ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, facchinaggio e qualsiasi altra attività ad esse strumentale. L’esecuzione degli ordinativi di fornitura relativi a più di una apparecchiatura potrà avvenire anche mediante consegne ripartite, nell’ipotesi in cui il singolo ordine l’Amministrazione alleghi all’Ordinativo di fornitura sia relativo ad un quantitativo piano dettagliato di personal computer uguale o superiore al QMI sopra indicatoconsegna contenente i luoghi ed il numero delle apparecchiature da consegnare in ciascuna sede. In tale circostanza, su richiesta dell’Amministrazione, il Fornitore dovrà fornire all’Amministrazione il servizio sarà tenuto a compilare un Report concordato con la stessa, contenente la distribuzione dei dispositivi nel contesto del piano suddetto (a titolo esemplificativo: Marca, Modello, serial number, n° cespite, luogo di installazione delle apparecchiaturedestinazione del bene, ecc). La In ogni caso, la consegna delle apparecchiature dovranno avvenire nei seguenti termini: • per ordinativi di fornitura fino a n. 100 apparecchiature, entro e non oltre 25 (venticinque) giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della ricezione dell’ordinativo di fornitura; • per ordinativi di fornitura da n. 101 fino a n. 500 apparecchiature, entro e non oltre 35 (trentacinque) giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della ricezione dell’ordinativo di fornitura; • per ordinativi di fornitura da n. 501 fino a n. 1.000 apparecchiature, entro e non oltre 50 (cinquanta) giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della ricezione dell’ordinativo di fornitura; • per ordinativi di fornitura superiori a n. 1.000 apparecchiature, entro e non oltre 75 (settantacinque) giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della ricezione dell’ordinativo di fornitura. Ai soli fini della determinazione del termine massimo di consegna delle apparecchiature, al raggiungimento del numero massimo di consegne pianificate al mese (per brevità denominato CAP) pari a 8.000 unità (calcolato mediante una ripartizione lineare del quantitativo dell’ordine all’interno dei termini di cui sopra), il Fornitore potrà pianificare le installazioni eccedenti tale quantitativo massimo posticipandole, sempre rispettando la sequenza di arrivo degli ordinativi, fino al rientro nel limite di pianificazione di cui sopra. In sede di conferma dell’ordine, il Fornitore dovrà esplicitare che il termine massimo di consegna delle apparecchiature ordinate risulta variato, rispetto alle normali condizioni di fornitura, causa il raggiungimento del quantitativo massimo delle installazioni mensili previsto, indicando i nuovi termini di consegna. Ad ogni consegna, da effettuare con pacco sigillato (ovvero con etichetta sigillo comprovante l’integrità del pacco) contenente tutto il materiale ordinato, dovrà essere allegata un apposita “nota di consegna”, nella quale dovranno essere riportati: il numero dell’ordinativo di fornitura, il numero delle apparecchiature oggetto dell’ordinativo, il numero delle apparecchiature oggetto della nota di consegna, la data dell’avvenuta spedizione. L’Amministrazione, dopo aver verificato la corrispondenza della merce consegnata con quanto riportato nella nota, apporrà la data di avvenuta consegna sulla nota stessa, conservandone copia per eventuali verifiche successive. Nel caso in cui il singolo ordine di fornitura sia relativo ad un quantitativo di personal computer uguale o superiore al quantitativo minimo per l’installazione come specificato nel capitolo 3.1, il Fornitore dovrà fornire all’Amministrazione il servizio di installazione delle apparecchiature. Il servizio di installazione si intende comprensivo della consegna “al piano” e delle attività di messa in opera e verifica di funzionalità delle apparecchiature (collegamento dei dispositivi opzionali acquistati, accensione del PC e caricamento dei software preinstallati), asporto dell’imballaggio e qualsiasi altra attività ad esse strumentale. Si ricorda che l’asporto dell’imballaggio deve essere effettuato secondo le norme del codice ambientale relativamente al trattamento di tali materiali. L’installazione dovrà essere effettuata contestualmente alla consegna. Qualora, in fase di consegna, non fosse possibile effettuare anche l’installazione dei PC, l’Amministrazione e il Fornitore concorderanno la data in cui poter procedere all’installazione stessa. In tal caso, l’apertura del pacco sigillato contenente il PC e le eventuali opzioni dovrà essere effettuata dall’Amministrazione necessariamente alla presenza del Fornitore. Il servizio di installazione dovrà essere espletato mediante un tecnico specializzato con conoscenza specifica degli ambienti hardware e software oggetto di fornitura, nonché almeno 5 anni di esperienza in attività di installazione e configurazione di sistemi informatici (hw e sw) non particolarmente complesse. Per ogni installazione effettuata, dovrà essere redatto un apposito verbale di installazione, sottoscritto da un incaricato dell’Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovranno essere riportati: il numero dell’ordinativo di fornitura, la data di ricezione dell’ordinativo di fornitura, il numero delle apparecchiature oggetto dell’ordinativo, il numero delle apparecchiature oggetto del verbale di installazione, la/e data/e dell’avvenuta/e consegna/installazione, il numero progressivo di installazione (assegnato dal Fornitore).

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Consegna e installazione. Nel Le attività di consegna e quelle di installazione si intendono comprensive di ogni onere e spesa e qualsiasi altra attività ad esse strumentale, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo quelli relativi a: - imballaggio; - trasporto; - facchinaggio; - consegna “al piano”; - installazione; - verifica di funzionalità; - rimozione ed asporto dell’imballaggio. L’installazione delle apparecchiature è eseguita dal fornitore solo in caso in cui di ordini di importo uguale o superiori a € 1.000,00. Le apparecchiature dovranno essere consegnate con il singolo ordine relativo software per la configurazione e l’utilizzo (driver), ed installate a cura e spese del Fornitore nei luoghi e nei locali indicati dall’Amministrazione nell’ordine di fornitura. L’esecuzione degli ordinativi di fornitura sia relativo aventi ad un quantitativo di personal computer uguale o superiore al QMI sopra indicato, il Fornitore dovrà fornire all’Amministrazione il servizio di installazione delle apparecchiatureoggetto quantitativi superiori ad una apparecchiatura potrà avvenire anche mediante consegne ripartite. La consegna (o consegne ripartite) e l’installazione delle apparecchiature dovranno avvenire nei seguenti termini: - per ordinativi di fornitura fino a n. 100 apparecchiature, entro e non oltre 25 30 (venticinquetrenta) giorni lavorativi solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della ricezione dell’ordinativo di fornitura“Data ordine”; - per ordinativi di fornitura da n. 101 fino a n. 500 apparecchiature, entro e non oltre 35 45 (trentacinquequarantacinque) giorni lavorativi solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della ricezione dell’ordinativo di fornitura“Data ordine”; - per ordinativi di fornitura da n. 501 fino a n. 1.000 apparecchiature, entro e non oltre 50 60 (cinquantasessanta) giorni lavorativi solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della ricezione dell’ordinativo di fornitura“Data ordine”; - per ordinativi di fornitura superiori a n. 1.000 apparecchiature, entro e non oltre 75 90 (settantacinquenovanta) giorni lavorativi solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della “Data ordine”. La consegna (o consegne ripartite) dell’ulteriore materiale di consumo eventualmente ordinato da parte della Amministrazioni successivamente all’ordine iniziale relativo alla fornitura delle apparecchiature e durante il periodo di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla Data di Attivazione della convenzione, dovrà avvenire entro e non oltre n. 30 (trenta) giorni solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della “Data ordine” ovvero entro e non oltre 90 (novanta) giorni solari a decorrere dalla medesima data qualora l’ordinativo relativo ai suddetti materiali di consumo sia superiore a 1.000 unità. L’ordinativo di fornitura è revocabile dall’Amministrazione entro un giorno lavorativo dall’invio e/o trasmissione del medesimo; scaduto tale termine l’ordinativo di fornitura sarà irrevocabile ed il Fornitore sarà tenuto a darvi seguito, nei termini e modi previsti dal Capitolato Tecnico e dalla Convenzione. Scaduto il predetto termine, il Fornitore dovrà assegnare all’Ordinativo di fornitura un numero progressivo e sarà tenuto, entro il giorno lavorativo successivo, e quindi entro 2 (due) giorni lavorativi successivi alla ricezione dell’ordinativo dell’Ordinativo di fornituraFornitura, a darne conferma all’Amministrazione ordinante tramite apposita comunicazione, riportando sul documento di conferma il numero progressivo assegnato all’ordinativo, la data di registrazione ed il termine massimo per la consegna delle apparecchiature secondo i termini di cui sopra. Ai Per ciascun mese saranno pianificate le seguenti quantità massime di consegna e installazione: - 3.000 Apparecchiature per il Lotto 1; - 2.500 Apparecchiature per il Lotto 2; - 200 Apparecchiature per il Lotto 3; - 2.500 Apparecchiature per il Lotto 4; - 600 Apparecchiature per il Lotto 5. Al raggiungimento dei suddetti quantitativi massimi, il Fornitore potrà, ai soli fini della determinazione del termine massimo di consegna ed installazione delle apparecchiature, al raggiungimento del numero massimo di consegne pianificate al mese (per brevità denominato CAP) pari a 8.000 unità (calcolato mediante una ripartizione lineare del quantitativo dell’ordine all’interno dei termini di cui sopra), il Fornitore potrà pianificare le installazioni eccedenti tale quantitativo massimo tali valori massimi posticipandole, sempre rispettando la sequenza di arrivo degli ordinativi, fino al rientro nel limite nei predetti limiti di pianificazione installazioni mese; tali limiti verranno calcolati mediante una ripartizione lineare del quantitativo dell’ordine all’interno dei termini di consegna di cui sopra. In tal caso, in sede di conferma dell’ordinedell’Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà esplicitare comunicare all’Amministrazione Contraente che il termine massimo di consegna delle apparecchiature Apparecchiature ordinate risulta variato, rispetto alle normali condizioni di fornitura, causa il in ragione del raggiungimento del quantitativo massimo delle installazioni mensili previstopreviste. L’Amministrazione Contraente, indicando i nuovi termini entro le 48 (quarantotto) ore successive alla predetta comunicazione di conferma, ha la facoltà di recedere dal contratto di fornitura qualora, per giustificati motivi di urgenza da comunicare al Fornitore, il termine massimo della consegna previsto non sia rispondente alle proprie esigenze. Consip S.p.A. ha facoltà di verificare la correttezza della pianificazione mensile e della schedulazione comunicata alla singola Amministrazione. Per ogni consegna dovrà essere redatto un apposito verbale di consegna., sottoscritto da un incaricato dell’Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovranno essere riportati: la “Data ordine”, il numero progressivo dell’Ordinativo di fornitura, il numero progressivo di installazione (assegnato dal Fornitore), il numero delle apparecchiature oggetto di consegna ed incluse nel relativo verbale ed il numero delle apparecchiature oggetto dell’ordinativo. Lo stesso dovrà inoltre contenere la data dell’avvenuta consegna e installazione e l’attestazione dell’avvenuta attività del Servizio “affiancamento agli utenti” o della rinuncia ad esso da parte dell’Amministrazione. Le apparecchiature devono essere rese funzionanti e consegnate unitamente a: tutti gli elementi indicati al capitolo 3, quali:

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Consegna e installazione. Nel Le attività di consegna e quelle di installazione si intendono comprensive di ogni onere e spesa e qualsiasi altra attività ad esse strumentale, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo quelli relativi a: - imballaggio; - trasporto; - facchinaggio; - consegna “al piano”; - posa in opera; - installazione; - messa in esercizio; - verifica di funzionalità; - rimozione ed asporto dell’imballaggio. L’installazione delle apparecchiature è eseguita dal fornitore solo in caso in cui di ordini di importo uguale o superiori a € 500,00. Le apparecchiature dovranno essere consegnate con il singolo ordine relativo software per la configurazione e l’utilizzo (driver), ed installate a cura e spese del Fornitore nei luoghi e nei locali indicati dall’Amministrazione nell’ordine di fornitura. L’esecuzione degli ordinativi di fornitura sia relativo aventi ad un quantitativo di personal computer uguale o superiore al QMI sopra indicato, il Fornitore dovrà fornire all’Amministrazione il servizio di installazione delle apparecchiatureoggetto quantitativi superiori ad una apparecchiatura potrà avvenire anche mediante consegne ripartite. La consegna (o consegne ripartite) e l’installazione delle apparecchiature dovranno avvenire nei seguenti termini: - per ordinativi di fornitura fino a n. 100 apparecchiature, entro e non oltre 25 30 (venticinquetrenta) giorni lavorativi solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della ricezione dell’ordinativo di fornitura“Data ordine”; - per ordinativi di fornitura da n. 101 fino a n. 500 apparecchiature, entro e non oltre 35 45 (trentacinquequarantacinque) giorni lavorativi solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della ricezione dell’ordinativo di fornitura“Data ordine”; - per ordinativi di fornitura da n. 501 fino a n. 1.000 apparecchiature, entro e non oltre 50 60 (cinquantasessanta) giorni lavorativi solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della ricezione dell’ordinativo di fornitura“Data ordine”; - per ordinativi di fornitura superiori a n. 1.000 apparecchiature, entro e non oltre 75 90 (settantacinquenovanta) giorni lavorativi solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della “Data ordine”. La consegna (o consegne ripartite) dell’ulteriore materiale di consumo opzionale eventualmente ordinato da parte della Amministrazioni dovrà avvenire entro e non oltre n. 30 (trenta) giorni solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della “Data ordine” ovvero entro e non oltre 90 (novanta) giorni solari a decorrere dalla medesima data qualora l’ordinativo relativo ai suddetti materiali di consumo sia superiore a 1.000 unità. L’ordinativo di fornitura è revocabile dall’Amministrazione entro un giorno lavorativo dall’invio e/o trasmissione del medesimo; scaduto tale termine l’ordinativo di fornitura sarà irrevocabile ed il Fornitore sarà tenuto a darvi seguito, nei termini e modi previsti dal Capitolato Tecnico e dalla Convenzione. Scaduto il predetto termine, il Fornitore dovrà assegnare all’Ordinativo di fornitura un numero progressivo e sarà tenuto, entro il giorno lavorativo successivo, e quindi entro 2 (due) giorni lavorativi successivi alla ricezione dell’ordinativo dell’Ordinativo di fornituraFornitura, a darne conferma all’Amministrazione ordinante tramite apposita comunicazione, riportando sul documento di conferma il numero progressivo assegnato all’ordinativo, la data di registrazione ed il termine massimo per la consegna delle apparecchiature secondo i termini di cui sopra. Ai Per ciascun mese è pianificabile la quantità massima di consegna e installazione di 1.000 Apparecchiature. Al raggiungimento del suddetto quantitativo massimo, il Fornitore può, ai soli fini della determinazione del termine massimo di consegna ed installazione delle apparecchiature, al raggiungimento del numero massimo di consegne pianificate al mese (per brevità denominato CAP) pari a 8.000 unità (calcolato mediante una ripartizione lineare del quantitativo dell’ordine all’interno dei termini di cui sopra), il Fornitore potrà pianificare le installazioni eccedenti eccedente tale quantitativo valore massimo posticipandole, sempre rispettando la sequenza di arrivo degli ordinativi, fino al rientro nel nei predetti limiti di installazioni mese; tale limite è calcolato mediante una ripartizione lineare del quantitativo dell’ordine all’interno dei termini di pianificazione consegna di cui sopra. In tal caso, in sede di conferma dell’ordinedell’Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà esplicitare comunicare all’Amministrazione Contraente che il termine massimo di consegna delle apparecchiature Apparecchiature ordinate risulta variato, rispetto alle normali condizioni di fornitura, causa il in ragione del raggiungimento del quantitativo massimo delle installazioni mensili previstopreviste. L’Amministrazione Contraente, indicando i nuovi termini entro le 48 (quarantotto) ore successive alla predetta comunicazione di conferma, ha la facoltà di recedere dal contratto di fornitura qualora, per giustificati motivi di urgenza da comunicare al Fornitore, il termine massimo della consegna previsto non sia rispondente alle proprie esigenze. Per ogni consegna dovrà essere redatto un apposito “verbale di consegna”, sottoscritto da un incaricato dell’Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovranno essere riportati: la “Data ordine”, il numero progressivo dell’Ordinativo di fornitura, il numero delle apparecchiature oggetto di consegna ed incluse nel relativo verbale, il numero delle apparecchiature oggetto dell’ordinativo e se applicabile, il numero progressivo di installazione (assegnato dal Fornitore). Lo stesso dovrà inoltre contenere la data dell’avvenuta consegna e installazione e, se applicabili, l’attestazione dell’avvenuta attività del Servizio “affiancamento agli utenti” o della rinuncia ad esso da parte dell’Amministrazione. Le apparecchiature devono essere consegnate e se applicabile, rese funzionanti, unitamente a tutti gli elementi indicati al par. 2.2 e corredate dell’attestazione di conformità ai requisiti di cui al precedente paragrafo 2.2.1. La procedura di installazione prevista nella fornitura è la seguente: - collegamento del cavo di alimentazione della apparecchiatura alla rete elettrica; - collegamento al personal computer (ove disponibile) tramite cavo USB; effettuazione di una prova di stampa da personal computer o self test della apparecchiatura nel caso in cui non sia disponibile il personal computer.

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