Conseguenze della violazione dei divieti Clausole campione

Conseguenze della violazione dei divieti. Una volta esaminate le fattispecie tipiche integranti la condotta abusiva di un'impresa dotata di maggior forza commerciale249, è necessario spostare l'attenzione sui rimedi apprestati dal legislatore. Se, infatti, l'art. 9 l.subf., sulla scia dei rimedi apprestati dalla l.antitrust, dispone la nullità del patto attraverso il quale si realizza l'abuso di dipendenza economica e la possibilità, per l'impresa lesa, di agire in giudizio per ottenere l'inibitoria il risarcimento del danno, l'art. 62 D.L. n. 1/2012 appresta rimedi parzialmente differenti. Innanzitutto, infatti, in virtù del co. 6, art. 62, “salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, ad eccezione del consumatore finale, che contravviene gli obblighi di cui al comma 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 50.000,00. La misura della sanzione è determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti di cui al comma 2”. Tali sanzioni, in virtù del co. 8 del decreto in esame, sono comminate dall'AGCM, il quale, dall'entrata in vigore della presente disciplina, ha emanato diversi 247 Di questa opinione, M.TAMPONI, op. cit. 248 Delibera AGCM n. 24465 del 24 luglio 2013 “IC43 – Settore della grande distribuzione organizzata”, Boll. 31/2013 249 La maggior forza commerciale di una parte può essere desunta da molteplici fattori. V. ad esempio Provvedimento AGCM, n. 25797/2015, in cui l'autorità provvedimenti in tema250. In secondo luogo, il co. 10 dell'art. 62 fa salva la possibilità per l'impresa danneggiata di agire “in giudizio per il risarcimento del danno derivante dalle violazioni della presente disposizione, anche ove promosse dalle associazioni dei consumatori aderenti al CNCU e delle categorie imprenditoriali presenti nel CNEL o comunque rappresentative a livello nazionale251”. L'ultimo periodo del comma 10 attribuisce inoltre alle stesse associazioni la legittimazione ad agire, a tutela degli interessi collettivi, in via d'urgenza ai sensi degli artt. 669 bis ss. del c.p.c. affinché l'autorità giudiziaria ordinaria conceda un'inibitoria contro l'impresa che violi i divieti posti dall'art. 62, co. 2. Da un lato, pertanto, la tutela risarcitoria si conferma quale strumento fondamentale per ripristinare gli interessi dell'impresa lesa dalla condotta sleale altrui; dall'altro sorprende la mancata previsione di una sanzione di nullità per le pattuizioni contrattuali abusive, che invece qui lascia il posto ad un ri...