Disciplina sanzionatoria Clausole campione

Disciplina sanzionatoria. 8.1 L’inosservanza delle disposizioni derivanti dalle norme contenute nella presente lettera di assunzione o di quelle derivanti dal CCNL potrà dar luogo da parte del datore di lavoro a sanzioni disciplinari (compreso il licenziamento) secondo la gravità delle infrazioni e in conformità alla disciplina legislativa e contrattuale in materia. Per tutto quanto concerne il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari e i successivi mezzi d’impugnazione si rinvia a quanto stabilito dall’articolo 7 della Legge n. 300/70 e a quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Disciplina sanzionatoria. Il d.l. n. 34/2014 ha introdotto, in sede di conversione, una specifica sanzione amministrativa per i casi di violazione dei limiti quantitativi (di legge o, secondo quanto sopra specificato, di CCNL). Tale sanzione si applica a partire dal 20 maggio 2014 ed è in misura percentuale (20% o 50%) alla retribuzione di ciascun lavoratore assunto in violazione, per il suo periodo di occupazione. Sul punto, la circolare chiarisce che l'importa sanzionatorio si calcola sulla retribuzione lorda mensile spettante al lavoratore (o lavoratori) assunti in violazione del limite, gli ultimi, pertanto, assunti in ordine di tempo e il risultato derivante dall'applicazione della percentuale va arrotondato all'unità superiore qualora il primo decimale sia pari o superiore a 0,5. Il calcolo del periodo di occupazione va dalla data di instaurazione del rapporto all'accertamento dell'esistenza dello sforamento ovvero, se il rapporto è già concluso, alla data di scadenza del contratto. Non si tiene quindi conto di eventuali sospensioni del rapporto (malattia, maternità, infortunio, etc.). La sanzione non è diffidabile ma è soggetta alle riduzioni di cui alla legge 689/1981. La circolare fornisce altresì alcuni esempi di calcolo, cui si rinvia per approfondimenti. Poiché la stessa legge fa riferimento a mese o frazione di mese superiore a 15 giorni ai fini dell'applicazione della sanzione, il Ministero conclude che la stessa non si applica ai rapporti di lavoro a tempo determinato inferiori a 16 giorni. Nel caso in cui la violazione riguardi il limite percentuale complessivo tra contratti a tempo determinato e contratti in somministrazione, previsto dalla contrattazione (vedi artt. 65 – 66 CCNL TDS), la nuova sanzione si applica esclusivamente nel caso in cui il superamento del limite contrattuale derivi dall'assunzione di almeno un lavoratore a tempo determinato. In caso contrario, infatti, trova applicazione la sanzione prevista in materia di somministrazione di lavoro (vedi oltre). In base alle disposizioni transitorie (art. 2-bis d.l. n. 34/2014), è previsto che il datore che alla data di entrata in vigore del decreto avesse in corso rapporto in violazione dei limiti quantitativi debba rientrarvi entro il 31.12.2014, salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi. A tal proposito il Ministero chiarisce che tale possibilità è in capo alla contrattazione collettiva di qualsiasi livello (che può pertanto stabilire una data diversa per il rientro nei limiti ovvero una percen...
Disciplina sanzionatoria. ➢ Trasformazione in rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato in caso di: • violazione del limite di importo di 2.500 euro previsto per prestazioni rese tra il medesimo prestatore ed utilizzatore; • violazione del limite di durata di 280 ore/anno civile Si comunica che dal 1° giugno 2017 e fino al 15 dicembre 2017 riaprono le iscrizioni al Fondo San.Arti. per i familiari dei lavoratori dipendenti, per i titolari d’impresa artigiana, per i soci/collaboratori dell’imprenditore artigiano e dei loro familiari. L’iscrizione al Fondo di assistenza sanitaria integrativa San. Arti. per i soggetti sopra indicati è volontaria e potrà essere fatta via web mediante una scheda informatica dedicata predisposta sul sito xxxx://xxx.xxxxxxx.xx
Disciplina sanzionatoria.  Trasformazione in rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato in caso di:  violazione del limite di importo di 2.500 euro previsto per prestazioni rese tra il medesimo prestatore ed utilizzatore;  violazione del limite di durata di 280 ore/anno civile  violazione degli obblighi di comunicazione  violazione dei divieti di utilizzo. Per quanto concerne le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, possono ricorrere a prestazioni occasionali tramite un “libretto nominativo prefinanziato” utilizzabile per il pagamento delle prestazioni occasionali . Mediante il Libretto famiglia l'utilizzatore può remunerare esclusivamente le prestazioni di lavoro occasionali rese in suo favore per:  a) lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
Disciplina sanzionatoria.  Trasformazione in rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato in caso di:  violazione del limite di importo di 2.500 euro previsto per prestazioni rese tra il medesimo prestatore ed utilizzatore;  violazione del limite di durata di 280 ore/anno civile
Disciplina sanzionatoria. Appare utile osservare che l’art. 11 del decreto correttivo n. 251/2004 ha modificato l’art. 55, c. 5, del D. Lgs. n. 276/2003, relativamente ad aspetti di carattere sanzionatorio. La nuova disposizione prevede che, in caso di gravi inadempienze nella realizzazione del progetto individuale di inserimento di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che siano tali da impedire la realizzazione della finalità propria del contratto di inserimento, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta senza operare alcuna riduzione contributiva, con riferimento al livello di inquadramento contrattuale che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di inserimento, maggiorata del 100 per cento. E’ inoltre espressamente precisato che la maggiorazione così stabilita esclude l’applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione.
Disciplina sanzionatoria. CAPO 6° Telelavoro e/o lavoro a distanza Art. 68 Definizione
Disciplina sanzionatoria. Ai sensi del nuovo comma 4 septies dell’art. 5 del d.lgs. n. 368/2001 “in caso di violazione del limite percentuale di cui all’articolo 1, comma 1, per ciascun lavoratore si applica la sanzione amministrativa:

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  • Compiti e funzioni Le R.S.U. subentrano alle R.S.A. ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di legge. La R.S.U. e le competenti strutture territoriali delle associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, possono stipulare il contratto collettivo aziendale di lavoro nelle materie, con le procedure, modalità e nei limiti stabiliti dal vari contratti collettivi nazionali di lavoro.

  • Posa in opera Per la posa in opera dei suddetti manufatti dovrà essere predisposto un adeguato appoggio, ricavando nel piano di posa (costituito da terreno naturale o eventuale rilevato preesistente), un vano opportunamente profilato, e accuratamente compatto, secondo la sagoma da ricevere ed interponendo, fra il terreno e la tubazione, un cuscinetto di materiale granulare fino (max 15 mm) avente spessore di almeno 30 cm. Il rinterro dei quarti inferiori delle condotte dovrà essere fatto con pestelli meccanici o con pestelli a mano nei punti ove i primi non sono impiegabili. Il costipamento del materiale riportato sui fianchi dovrà essere fatto a strati di 15 mm utilizzando anche i normali mezzi costipanti dei rilevanti, salvo che per le parti immediatamente adiacenti alle strutture dove il costipamento verrà fatto con pestelli pneumatici o a mano. Occorrerà evitare che i mezzi costipatori lavorino a contatto della struttura metallica. Le parti terminali dei manufatti dovranno essere munite di testate metalliche prefabbricate, oppure in muratura in conformità dei tipi adottati. L’installazione dei tubi di drenaggio dovrà essere iniziata dal punto di uscita in modo da permettere all’acqua di scolare fuori dello scavo in apposito scavo della larghezza di m 0,50 circa. Questi tubi dovranno essere posti in opera in modo che i fori si trovino nel quarto inferiore della circonferenza. L’installazione dei tubi di scarico dai rilevati verrà fatta in cunicoli scavati lungo la massima pendenza della scarpata della profondità media di m 0,40 e della larghezza strettamente sufficiente per la posa del tubo, che dovrà essere ricoperto con il materiale di scavo, in modo da ripristinare la continuità della scarpata. Il materiale di rinterro dovrà essere permeabile in modo da consentire il rapido passaggio dell’acqua e dovrà inoltre funzionare da filtro onde trattenere le particelle minute in sospensione impedendone l’entrata con la conseguente ostruzione del tubo; si impiegherà sabbia per calcestruzzo contenente pietrisco medio ed esente da limo. Il rinterro dovrà essere eseguito in strati e ben battuto onde evitare cedimenti causati da assestamenti. Per quanto non contemplato nella presente norma si farà riferimento alle norme A.A.S.H.O. m 36-37 e M 167-57.

  • Corrispettivo contrattuale L‟importo complessivo presunto del servizio comprensivo delle prestazioni proposte dal contraente,in sede di offerta migliorativa al netto del ribasso proposto e per il periodo innanzi indicato ammonta a € € 228.868,34, al netto dell‟I.V.A. In ogni caso, nessuna altra retribuzione (o rimborso) sarà comunque dovuta da parte dell‟appaltatore all‟impresa aggiudicataria se non quella relativa alla prestazione effettivamente resa. I corrispettivi di cui al presente contratto non saranno oggetto di variazioni nel periodo di durata del contratto; il prezzo resterà, quindi, fisso ed invariato per tutta la durata del servizio. Il costo del lavoro è riferito alle tabelle aggiornate dei CCNL e contratti integrativi territoriali vigenti, ovvero, nel caso di specifiche tipologie contrattuali di lavoro autonomo, individuato nel rispetto di quanto indicato all‟art.4 comma 2 della deliberazione C.C. n.259/05. In sede di presentazione dell‟offerta il partecipante dovrà necessariamente includere e specificare nell‟offerta gli oneri per la sicurezza da rischio specifico, o aziendali (oneri economici da sopportare per l‟adempimento degli obblighi di sicurezza del lavoro). L‟esecutore riconosce che tutti i corrispettivi conseguenti al presente contratto comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni quivi contenute e che pertanto in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo. L‟esecutore risponderà verso Roma Capitale del risultato sopra indicato rimanendo obbligato, in caso di non perfetta esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio, a provvedere al ripristino a regola d‟arte, con oneri a suo totale carico e fermo restando l‟ulteriore risarcimento di ogni danno a Roma Capitale, ivi compresi gli oneri sopportati per le conseguenti maggiori spese. Il valore del sopra esposto quadro finanziario indica l‟importo complessivo presunto del servizio, che si intende affidare nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni e delle prescrizioni del presente schema di contratto senza che l‟esecutore possa trarne argomenti per chiedere compensi non previsti dal presente contratto, comprensivo delle prestazioni proposte dal contraente medesimo in sede di offerta migliorativa. Le prestazioni complessivamente oggetto del presente contratto saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo in conformità alle modalità contenute nel presente accordo. Non possono in nessun caso essere apportate modifiche alle condizioni fissate dal presente contratto.

  • Collegio Sindacale Il collegio sindacale dell’Emittente in carica alla Data del Documento di Ammissione è stato nominato dall’assemblea del 10 aprile 2018, e rimarrà in carica per un periodo di tre esercizi sino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. I componenti del collegio sindacale della Società alla Data del Documento di Ammissione sono indicati nella tabella che segue. Nome e Cognome Carica Data e luogo di nascita Xxxxxxxxxx Xxxxxx Presidente del Collegio Sindacale 3 luglio 0000 - Xxxxx (XX) Xxxxxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 24 giugno 0000 - Xxxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 18 gennaio 1969 - Xxxxx Xxxxx Xxxxx Sindaco supplente 22 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx supplente 7 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) I componenti del collegio sindacale sono domiciliati per la carica presso la sede della Società. Tutti i componenti del collegio sindacale sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dall’art. 2399 Codice Civile. Si riporta un breve curriculum vitae dei membri del collegio sindacale della Società, dal quale emergono la competenza e l’esperienza maturate in materia di gestione aziendale.

  • Trattamento economico e normativo La retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni, il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposta la integrazione contrattuale retributiva commisurata alla media delle percentuali di prestazione lavorativa risultante dalle ultime quattro settimane lavorate. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato, ma impossibilitato a causa di assenza viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanale.

  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Tempi di consegna La consegna dovrà avvenire entro il termine di 180 (centottanta) giorni solari che decorreranno dal ­ giorno successivo alla ricezione della lettera raccomandata A.R. ovvero della PEC con la quale ­ l’Amministrazione comunica l’avvenuto visto del contratto da parte degli organi competenti, ferma ­ restando la facoltà, per l’Amministrazione, di disporre l’esecuzione anticipata del contratto. ­ Il decorso del termine di consegna è sospeso dal 5 al 31 del mese di agosto. ­ È tollerato che la Ditta consegni un ventesimo in meno del quantitativo totale dei materiali da fornire, ­ intendendosi anche in tal caso soddisfatta la fornitura. ­ Nei limiti sopra indicati, il prezzo da corrispondere è proporzionalmente rideterminato in ragione ­ dell’effettivo quantitativo della fornitura. ­ La consegna del materiale verrà effettuata franco di ogni spesa, anche di imballaggio, presso almeno tre ­ siti dell’Amministrazione, che saranno successivamente comunicati, situati sul territorio nazionale. ­ La Ditta dovrà eseguire tutte le operazioni di introduzione a propria cura e spese con proprio personale. ­ Della data di consegna il fornitore dovrà dare un preavviso di almeno due giorni al sito interessato ­ informando, contestualmente, il Direttore dell’esecuzione che, personalmente ovvero tramite persone all’uopo delegate, provvederà a verificare l’esattezza della consegna e il rispetto dei termini prescritti. Effettuato tale controllo con esito positivo, il Direttore dell’esecuzione dichiarerà verificabile la fornitura e ne darà comunicazione al RUP il quale informerà la Stazione Appaltante, la Ditta e la Commissione incaricata perché vengano avviate, entro venti giorni dalla predetta comunicazione, le attività di verifica della conformità ai sensi dell’art. 313, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010.

  • Omissis L’art. 27 del CCNL è modificato come segue:

  • Rimborso del sinistro per evitare il malus Al fine di evitare le maggiorazioni di premio derivanti dall’applicazione del malus e dall’indicazione del sinistro sull’attestazione dello stato del rischio, è data la possibilità al Contraente di rimborsare gli importi liquidati. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Diretto, il Contraente dovrà inoltrare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap, che comunicherà l’importo del rimborso e le istruzioni per effettuare il pagamento. La richiesta deve essere effettuata ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di compensazione, Xxx Xxxx, 00, 00000, Xxxx; telefono 06/00000000; Fax 00.00000000/547; sito internet xxx.xxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx. Prima Assicurazioni ha facoltà di assistere il Contraente in tutte le fasi della procedura di richiesta di rimborso. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Ordinario, il Contraente potrà contattare Prima Assicurazioni, chiamando lo 02.7262.6464, per conoscere l’importo liquidato e le modalità con cui effettuare il pagamento.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO