Common use of CONSIDERATO CHE Clause in Contracts

CONSIDERATO CHE. l’ACI con nota prot. n. A540F41/0000324 del 23.05.2023 ha comunicato l’intenzione di attivare INVITALIA quale Centrale di Committenza ai sensi del citato articolo 37 e 38 del D.lgs. del 18 aprile 2016 n. 50; con nota prot. INV-AD 477 del 25/5/23, INVITALIA ha riscontrato positivamente alla citata nota dell’ACI; - ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, recante "Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. ", e, in particolare, alla luce di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, lettera q), l’amministrazione contraente - per tale intendendosi ACI - è tenuta a impegnarsi a trasmettere annualmente alla competente struttura del Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle imprese e del Made in Italy) un resoconto sullo stato di attuazione della convenzione stipulata con INVITALIA, con indicazione delle somme erogate e di quelle da erogare e delle ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull'andamento delle attività di quest’ultima. - l’articolo 1, comma 3, lettera o), della suddetta direttiva fa espresso riferimento agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli articoli 29 e 192, comma 3, del CCP Vigente e dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190. - l’articolo 1, comma 3, lett. a), della sopra citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018, stabilisce che Invitalia si impegna ad operare nel perseguimento degli obiettivi dell’atto convenzionale in pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica; - l'articolo 1, comma 3, lett. h) della sopra citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, stabilisce che la Convenzione deve contenere l’indicazione del corrispettivo delle prestazioni economiche svolte nell’ambito degli atti convenzionali, calcolata al netto di IVA, ove dovuta, che deve coprire tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti da Invitalia per le attività previste dalla Convenzione; - l'articolo 1, comma 3, lett. i) della sopra citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 stabilisce che le convenzioni debbano prevedere “le modalità per il pagamento di tale corrispettivo in modo da assicurare tempistiche di pagamento coerenti con l'effettivo svolgimento delle attività, nel rispetto della normativa vigente”; - l'articolo 1, comma 3, lett. j), della sopra direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, stabilisce che le convenzioni debbano prevedere il riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti e pagati, comprensivi della quota di costi generali, ovvero i costi standard definiti ai sensi dell'articolo 67, comma 5, lettera c), del regolamento n. 1303/2013; - l'articolo 1, comma 3, lett. m) della sopra direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, stabilisce che le convenzioni debbano prevedere la definizione degli strumenti per condurre l’attività di controllo sul regolare svolgimento delle attività oggetto della convenzione e sui costi sostenuti; le Parti, come sopra indicate e individuate, alla luce di quanto precede e all’esito delle interlocuzioni intercorse intendono disciplinare con la presente convenzione (di seguito, “Convenzione”) i termini e le modalità con le quali INVITALIA può essere attivata quale Centrale di Committenza, attraverso le modalità e i termini previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera b), della citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018.

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Samples: Accordo Di Nomina a Responsabile Del Trattamento

CONSIDERATO CHE. l’ACI con nota prot● la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” stabilisce espressamente all’art. 15 che: “Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”; ● la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 7 del 21 Ottobre 2010 su “Questioni interpretative concernenti la disciplina dell’articolo 34 del d.lgs. n. A540F41/0000324 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici”, conformemente a quanto in precedenza affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del 23.05.2023 ha comunicato l’intenzione ricorso a forme di attivare INVITALIA quale Centrale cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati una serie di Committenza ai sensi presupposti; ● i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) 1169 del citato articolo 37 e 38 del D.lgs04.10.2011, sono stati codificati dall’art. del 18 aprile 2016 n. 50; con nota prot12, par. INV-AD 477 del 25/5/23, INVITALIA ha riscontrato positivamente alla citata nota dell’ACI; - ai sensi 4 della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, recante "Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti 24/2014/UE e lo sviluppo d'impresa S.p.A. ", e, in particolare, alla luce di quanto disposto dall'articolo 1recepiti nell'art. 5, comma 36, lettera q)del D. Lgs. n. 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, l’amministrazione contraente - 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per tale intendendosi ACI - è tenuta a impegnarsi a trasmettere annualmente alla competente struttura del Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle imprese e del Made il riordino della disciplina vigente in Italy) un resoconto sullo stato materia di attuazione della convenzione stipulata con INVITALIA, con indicazione delle somme erogate e di quelle da erogare e delle ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull'andamento delle attività di quest’ultima. - l’articolo 1, comma 3, lettera o), della suddetta direttiva fa espresso riferimento agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di relativi a lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli articoli 29 e 192, comma 3, del CCP Vigente e dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190. - l’articolo 1, comma 3, lett. a), della sopra citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018, stabilisce ) che Invitalia si impegna ad operare nel perseguimento degli obiettivi dell’atto convenzionale in pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica; - l'articolo 1, comma 3, lett. h) della sopra citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, stabilisce che la Convenzione deve contenere l’indicazione del corrispettivo delle prestazioni economiche svolte nell’ambito degli atti convenzionali, calcolata al netto di IVA, ove dovuta, che deve coprire tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti da Invitalia per le attività previste dalla Convenzione; - l'articolo 1, comma 3, lett. i) della sopra citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 stabilisce che le convenzioni debbano prevedere dispone: le modalità per il pagamento di tale corrispettivo in modo da assicurare tempistiche di pagamento coerenti con l'effettivo svolgimento delle attività, nel rispetto della normativa vigente”; - l'articolo 1, comma 3, lett. j), della sopra direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, stabilisce che le convenzioni debbano prevedere il riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti e pagati, comprensivi della quota di costi generali, ovvero i costi standard definiti ai sensi dell'articolo 67, comma 5, lettera c), del regolamento n. 1303/2013; - l'articolo 1, comma 3, lett. m) della sopra direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, stabilisce che le convenzioni debbano prevedere la definizione degli strumenti per condurre l’attività di controllo sul regolare svolgimento delle attività oggetto della convenzione e sui costi sostenuti; le Parti, come sopra indicate e individuate, alla luce di quanto precede e all’esito delle interlocuzioni intercorse intendono disciplinare con la presente convenzione (di seguito, “Convenzione”) i termini e le modalità con le quali INVITALIA può essere attivata quale Centrale di Committenza, attraverso le modalità e i termini previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera b), della citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018.Un accordo concluso esclusivamente tra due o più

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Samples: Accordo Di Cooperazione

CONSIDERATO CHE. l’ACI con nota protla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” stabilisce espressamente all’art. 15 che: “Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”; • la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 7 del 21 Ottobre 2010 su “Questioni interpretative concernenti la disciplina dell’articolo 34 del d.lgs. n. A540F41/0000324 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici”, conformemente a quanto in precedenza affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del 23.05.2023 ha comunicato l’intenzione ricorso a forme di attivare INVITALIA quale Centrale cooperazione pubblico‐ pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati una serie di Committenza ai sensi presupposti; • i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) 1169 del citato articolo 37 e 38 del D.lgs04.10.2011, sono stati recepiti nell'art. del 18 aprile 2016 n. 50; con nota prot. INV-AD 477 del 25/5/23, INVITALIA ha riscontrato positivamente alla citata nota dell’ACI; - ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, recante "Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. ", e, in particolare, alla luce di quanto disposto dall'articolo 15, comma 3, lettera q), l’amministrazione contraente - per tale intendendosi ACI - è tenuta a impegnarsi a trasmettere annualmente alla competente struttura del Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle imprese e del Made in Italy) un resoconto sullo stato di attuazione della convenzione stipulata con INVITALIA, con indicazione delle somme erogate e di quelle da erogare e delle ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull'andamento delle attività di quest’ultima. - l’articolo 1, comma 3, lettera o), della suddetta direttiva fa espresso riferimento agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli articoli 29 e 192, comma 36, del CCP Vigente e dall'articolo 1D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei Contratti) che dispone: “Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione del presente codice, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190. - l’articolo 1, comma 3, lett. a), della sopra citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018, stabilisce che Invitalia si impegna ad operare nel perseguimento degli obiettivi dell’atto convenzionale in pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica; - l'articolo 1, comma 3, lett. h) della sopra citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, stabilisce che la Convenzione deve contenere l’indicazione del corrispettivo delle prestazioni economiche svolte nell’ambito degli atti convenzionali, calcolata al netto di IVA, ove dovuta, che deve coprire tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti da Invitalia per quando sono soddisfatte tutte le attività previste dalla Convenzione; - l'articolo 1, comma 3, lett. i) della sopra citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 stabilisce che le convenzioni debbano prevedere “le modalità per il pagamento di tale corrispettivo in modo da assicurare tempistiche di pagamento coerenti con l'effettivo svolgimento delle attività, nel rispetto della normativa vigente”; - l'articolo 1, comma 3, lett. j), della sopra direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, stabilisce che le convenzioni debbano prevedere il riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti e pagati, comprensivi della quota di costi generali, ovvero i costi standard definiti ai sensi dell'articolo 67, comma 5, lettera c), del regolamento n. 1303/2013; - l'articolo 1, comma 3, lett. m) della sopra direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, stabilisce che le convenzioni debbano prevedere la definizione degli strumenti per condurre l’attività di controllo sul regolare svolgimento delle attività oggetto della convenzione e sui costi sostenuti; le Parti, come sopra indicate e individuate, alla luce di quanto precede e all’esito delle interlocuzioni intercorse intendono disciplinare con la presente convenzione (di seguito, “Convenzione”) i termini e le modalità con le quali INVITALIA può essere attivata quale Centrale di Committenza, attraverso le modalità e i termini previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera b), della citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018.seguenti condizioni:

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Samples: burp.regione.puglia.it

CONSIDERATO CHE. l’ACI con nota prot● la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” stabilisce espressamente all’art. 15 che: “Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”; ● la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 7 del 21 Ottobre 2010 su “Questioni interpretative concernenti la disciplina dell’articolo 34 del d.lgs. n. A540F41/0000324 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici”, conformemente a quanto in precedenza affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del 23.05.2023 ha comunicato l’intenzione ricorso a forme di attivare INVITALIA quale Centrale cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati una serie di Committenza ai sensi presupposti; ● i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) 1169 del citato articolo 37 e 38 del D.lgs04.10.2011, sono stati codificati dall’art. del 18 aprile 2016 n. 50; con nota prot12, par. INV-AD 477 del 25/5/23, INVITALIA ha riscontrato positivamente alla citata nota dell’ACI; - ai sensi 4 della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, recante "Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti 24/2014/UE e lo sviluppo d'impresa S.p.A. ", e, in particolare, alla luce di quanto disposto dall'articolo 1recepiti nell'art. 5, comma 36, lettera q)del D. Lgs. n. 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, l’amministrazione contraente - 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per tale intendendosi ACI - è tenuta a impegnarsi a trasmettere annualmente alla competente struttura del Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle imprese e del Made il riordino della disciplina vigente in Italy) un resoconto sullo stato materia di attuazione della convenzione stipulata con INVITALIA, con indicazione delle somme erogate e di quelle da erogare e delle ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull'andamento delle attività di quest’ultima. - l’articolo 1, comma 3, lettera o), della suddetta direttiva fa espresso riferimento agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di relativi a lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli articoli 29 e 192, comma 3, del CCP Vigente e dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190. - l’articolo 1, comma 3, lett. a), della sopra citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018, stabilisce ) che Invitalia si impegna ad operare nel perseguimento degli obiettivi dell’atto convenzionale in pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica; - l'articolo 1, comma 3, lett. h) della sopra citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, stabilisce che la Convenzione deve contenere l’indicazione del corrispettivo delle prestazioni economiche svolte nell’ambito degli atti convenzionali, calcolata al netto di IVA, ove dovuta, che deve coprire tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti da Invitalia per le attività previste dalla Convenzione; - l'articolo 1, comma 3, lett. i) della sopra citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 stabilisce che le convenzioni debbano prevedere dispone: le modalità per il pagamento di tale corrispettivo in modo da assicurare tempistiche di pagamento coerenti con l'effettivo svolgimento delle attività, nel rispetto della normativa vigente”; - l'articolo 1, comma 3, lett. j), della sopra direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, stabilisce che le convenzioni debbano prevedere il riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti e pagati, comprensivi della quota di costi generali, ovvero i costi standard definiti ai sensi dell'articolo 67, comma 5, lettera c), del regolamento n. 1303/2013; - l'articolo 1, comma 3, lett. m) della sopra direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, stabilisce che le convenzioni debbano prevedere la definizione degli strumenti per condurre l’attività di controllo sul regolare svolgimento delle attività oggetto della convenzione e sui costi sostenuti; le Parti, come sopra indicate e individuate, alla luce di quanto precede e all’esito delle interlocuzioni intercorse intendono disciplinare con la presente convenzione (di seguito, “Convenzione”) i termini e le modalità con le quali INVITALIA può essere attivata quale Centrale di Committenza, attraverso le modalità e i termini previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera b), della citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018.Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici

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Samples: Accordo Di Cooperazione

CONSIDERATO CHE. l’ACI con nota prot. n. A540F41/0000324 secondo quanto previsto dal PGC la rete di rilevazione del 23.05.2023 ha comunicato l’intenzione Censimento generale dell’agricoltura 2020 si basa sull’interazione di attivare INVITALIA quale Centrale diversi soggetti pubblici e privati, fra i quali le Regioni e le Provincie autonome di Committenza Trento e di Bolzano/Bozen, l’AGEA e i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) in qualità di organi censuari, presso i quali sono individuate le strutture organizzative a cui sono demandati i compiti relativi all’attività censuaria (uffici di censimento); - l’AGEA, ai sensi del citato articolo 37 e 38 del D.lgsdell’art. del 18 aprile 2016 n. 50; con nota prot. INV-AD 477 del 25/5/23, INVITALIA ha riscontrato positivamente alla citata nota dell’ACI; - ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, recante "Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. ", e, in particolare, alla luce di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, lettera q), l’amministrazione contraente - per tale intendendosi ACI - è tenuta a impegnarsi a trasmettere annualmente alla competente struttura del Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle imprese e del Made in Italy) un resoconto sullo stato di attuazione della convenzione stipulata con INVITALIA, con indicazione delle somme erogate e di quelle da erogare e delle ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull'andamento delle attività di quest’ultima. - l’articolo 1, comma 3, lettera o), della suddetta direttiva fa espresso riferimento agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli articoli 29 e 192, comma 3, del CCP Vigente e dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190. - l’articolo 1, comma 3, lett. a), della sopra citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018, stabilisce che Invitalia si impegna ad operare nel perseguimento degli obiettivi dell’atto convenzionale in pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica; - l'articolo 1, comma 3, lett. h) della sopra citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, stabilisce che la Convenzione deve contenere l’indicazione del corrispettivo delle prestazioni economiche svolte nell’ambito degli atti convenzionali, calcolata al netto di IVA, ove dovuta, che deve coprire tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti da Invitalia per le attività previste dalla Convenzione; - l'articolo 1, comma 3, lett. i) della sopra citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 stabilisce che le convenzioni debbano prevedere “le modalità per il pagamento di tale corrispettivo in modo da assicurare tempistiche di pagamento coerenti con l'effettivo svolgimento delle attività, nel rispetto della normativa vigente”; - l'articolo 1, comma 3, lett. j), della sopra direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, stabilisce che le convenzioni debbano prevedere il riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti e pagati, comprensivi della quota di costi generali, ovvero i costi standard definiti ai sensi dell'articolo 67, comma 5, lettera cdel d.lgs. n. 74/2018 e s.m.i., nell’esercizio delle proprie funzioni di coordinamento, svolge, tra gli altri, la gestione quale autorità competente, del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) ivi compreso il sistema informativo geografico (GIS), la gestione del regolamento Fascicolo aziendale di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 1303/201399, costituito dalle informazioni contenute nei fascicoli aziendali attualmente detenuti da tutti gli organismi pagatori nonché l’implementazione e gestione dell’Anagrafe delle aziende agricole di cui alle vigenti disposizioni; - l'articolo 1, comma 3, lett. mil Censimento generale dell’agricoltura si avvale del Registro statistico di base delle aziende agricole (Farm Register) della sopra direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, stabilisce che le convenzioni debbano prevedere la definizione degli strumenti per condurre l’attività di controllo sul regolare svolgimento delle attività oggetto della convenzione e sui costi sostenuti; le Parti, come sopra indicate e individuate, alla luce di quanto precede e all’esito delle interlocuzioni intercorse intendono disciplinare con la presente convenzione tenuto dall’ISTAT (di seguito, “Convenzione”) i termini e le modalità con le quali INVITALIA può essere attivata quale Centrale di Committenza, attraverso le modalità e i termini previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera bscheda PSN IST-02603), della citata direttiva il quale costituisce la base per l’estrazione delle aziende da intervistare; - il Farm Register (FR) è aggiornato annualmente dall’ISTAT sulla base dell’integrazione di numerose fonti, di cui la più importante è quella del Presidente Fascicolo aziendale di cui all’art. 9 del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018.DPR 1° dicembre 1999, n. 503 e al citato articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, gestito da AGEA;

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Samples: Accordo

CONSIDERATO CHE. l’ACI con nota prot● la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” stabilisce espressamente all’art. 15 che: “Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”; ● la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 7 del 21 Ottobre 2010 su “Questioni interpretative concernenti la disciplina dell’articolo 34 del d.lgs. n. A540F41/0000324 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici”, conformemente a quanto in precedenza affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del 23.05.2023 ha comunicato l’intenzione ricorso a forme di attivare INVITALIA quale Centrale cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati una serie di Committenza ai sensi presupposti; ● i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) 1169 del citato articolo 37 e 38 del D.lgs04.10.2011, sono stati codificati dall’art. del 18 aprile 2016 n. 50; con nota prot12, par. INV-AD 477 del 25/5/23, INVITALIA ha riscontrato positivamente alla citata nota dell’ACI; - ai sensi 4 della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, recante "Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti 24/2014/UE e lo sviluppo d'impresa S.p.A. ", e, in particolare, alla luce di quanto disposto dall'articolo 1recepiti nell'art. 5, comma 36, lettera q)del D. Lgs. n. 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, l’amministrazione contraente - 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per tale intendendosi ACI - è tenuta a impegnarsi a trasmettere annualmente alla competente struttura del Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle imprese e del Made il riordino della disciplina vigente in Italy) un resoconto sullo stato materia di attuazione della convenzione stipulata con INVITALIA, con indicazione delle somme erogate e di quelle da erogare e delle ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull'andamento delle attività di quest’ultima. - l’articolo 1, comma 3, lettera o), della suddetta direttiva fa espresso riferimento agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di relativi a lavori, servizi e forniture) che dispone: “Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione del presente codice, in base a quanto previsto dagli articoli 29 e 192, comma 3, del CCP Vigente e dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190. - l’articolo 1, comma 3, lett. a), della sopra citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018, stabilisce che Invitalia si impegna ad operare nel perseguimento degli obiettivi dell’atto convenzionale in pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica; - l'articolo 1, comma 3, lett. h) della sopra citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, stabilisce che la Convenzione deve contenere l’indicazione del corrispettivo delle prestazioni economiche svolte nell’ambito degli atti convenzionali, calcolata al netto di IVA, ove dovuta, che deve coprire tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti da Invitalia per quando sono soddisfatte tutte le attività previste dalla Convenzione; - l'articolo 1, comma 3, lett. i) della sopra citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 stabilisce che le convenzioni debbano prevedere “le modalità per il pagamento di tale corrispettivo in modo da assicurare tempistiche di pagamento coerenti con l'effettivo svolgimento delle attività, nel rispetto della normativa vigente”; - l'articolo 1, comma 3, lett. j), della sopra direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, stabilisce che le convenzioni debbano prevedere il riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti e pagati, comprensivi della quota di costi generali, ovvero i costi standard definiti ai sensi dell'articolo 67, comma 5, lettera c), del regolamento n. 1303/2013; - l'articolo 1, comma 3, lett. m) della sopra direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, stabilisce che le convenzioni debbano prevedere la definizione degli strumenti per condurre l’attività di controllo sul regolare svolgimento delle attività oggetto della convenzione e sui costi sostenuti; le Parti, come sopra indicate e individuate, alla luce di quanto precede e all’esito delle interlocuzioni intercorse intendono disciplinare con la presente convenzione (di seguito, “Convenzione”) i termini e le modalità con le quali INVITALIA può essere attivata quale Centrale di Committenza, attraverso le modalità e i termini previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera b), della citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018.seguenti condizioni:

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Samples: asset.regione.puglia.it

CONSIDERATO CHE. l’ACI con nota prot. alla luce dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all’art 18 comma 1 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. A540F41/0000324 del 23.05.2023 ha comunicato l’intenzione 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di attivare INVITALIA quale Centrale servizi per il lavoro e di Committenza ai sensi del citato articolo 37 e 38 del D.lgs. del 18 aprile 2016 n. 50; con nota prot. INV-AD 477 del 25/5/23politiche attive”, INVITALIA ha riscontrato positivamente alla citata nota dell’ACI; - ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, recante "Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. ", esi rende necessario, in particolarevirtù della complessità ed articolazione delle attività richiamate, alla luce l’apporto congiunto di quanto disposto dall'articolo una pluralità di competenze altamente specializzate, in materia di lavoro, orienta- mento, counseling, tutoraggio, placement, analisi sociale ed economica e assistenza tecnica, sotto il coordinamento e la supervisione dell’Agenzia. Tale soggetto è coerentemente individuato in F.I.L. S.R.L. a Socio Unico, cui affida- re, secondo la modalità “in house providing” la gestione e l’erogazione di servizi complementari strumentali all'attività dell’Agenzia, inerenti il mercato del lavoro e i servizi connessi. L'affidamento “in house”, come previsto dall’art. 5, comma 1, comma 3, lettera q), l’amministrazione contraente - per tale intendendosi ACI - è tenuta a impegnarsi a trasmettere annualmente alla competente struttura del Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle imprese e del Made in Italy) un resoconto sullo stato di attuazione della convenzione stipulata con INVITALIA, con indicazione delle somme erogate e di quelle da erogare e delle ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull'andamento delle attività di quest’ultima. - l’articolo 1, comma 3, lettera o), della suddetta direttiva fa espresso riferimento agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli articoli 29 e 192, comma 3, del CCP Vigente e dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190. - l’articolo 1, comma 3, lett. lettere a), della sopra citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018, stabilisce che Invitalia si impegna ad operare nel perseguimento degli obiettivi dell’atto convenzionale in pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica; - l'articolo 1, comma 3, lett. h) della sopra citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, stabilisce che la Convenzione deve contenere l’indicazione del corrispettivo delle prestazioni economiche svolte nell’ambito degli atti convenzionali, calcolata al netto di IVA, ove dovuta, che deve coprire tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti da Invitalia per le attività previste dalla Convenzione; - l'articolo 1, comma 3, lett. i) della sopra citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 stabilisce che le convenzioni debbano prevedere “le modalità per il pagamento di tale corrispettivo in modo da assicurare tempistiche di pagamento coerenti con l'effettivo svolgimento delle attività, nel rispetto della normativa vigente”; - l'articolo 1, comma 3, lett. jb), della sopra direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, stabilisce che le convenzioni debbano prevedere il riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti e pagati, comprensivi della quota di costi generali, ovvero i costi standard definiti ai sensi dell'articolo 67, comma 5, lettera c), del regolamento n. 1303/2013; - l'articolo 1D. Lgs. 50/2016, è possibile in considerazione del fatto che la Società rispetta i pre- supposti normativi e giurisprudenziali, a livello nazionale e comunitario, riguardanti la dipendenza formale, amministrativa ed economico finanziaria del soggetto affida- tario rispetto all'ente socio, nonché la dipendenza operativa, ossia la prevalenza o esclusività delle attività svolte dallo stesso a favore di ARTI. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 28, comma 34 della L.R. 28/2018, lett. m) della sopra direttiva si af- fida a F.I.L. S.R.L. a socio unico, per il periodo fino al 31 dicembre 2022, la gestione e l’erogazione di servizi complementari strumentali all'attività dell’Agenzia svolta presso il Centro Impiego di Prato, inerenti il mercato del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, stabilisce che le convenzioni debbano prevedere la definizione degli strumenti per condurre l’attività di controllo sul regolare svolgimento delle attività oggetto della convenzione e sui costi sostenuti; le Parti, come sopra indicate e individuate, alla luce di quanto precede e all’esito delle interlocuzioni intercorse intendono disciplinare con la presente convenzione (di seguito, “Convenzione”) i termini e le modalità con le quali INVITALIA può essere attivata quale Centrale di Committenza, attraverso le modalità lavoro e i termini previsti dall’articolo 2servizi connessi, comma 1con relativa assistenza tecnica per rendicontazione di progetti relativi alle politiche attive del lavoro, lettera b), della citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018.e si conviene e si stipula quanto segue:

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Samples: Contratto Di Servizio Per L’esecuzione Di Prestazioni Afferenti Il Merca to Del Lavoro E Servizi Connessi Affidate Direttamente Dall’agenzia Re Gionale Toscana Per L’impiego – Arti, Alla Società f.i.l. s.r.l. A Socio Uni Co. Annualità 2022

CONSIDERATO CHE. l’ACI con nota protla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” stabilisce espressamente all’art. 15 che: “Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”; • la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 7 del 21 Ottobre 2010 su “Questioni interpretative concernenti la disciplina dell’articolo 34 del D.Lgs. n. A540F41/0000324 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici”, conformemente a quanto in precedenza affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del 23.05.2023 ha comunicato l’intenzione ricorso a forme di attivare INVITALIA quale Centrale cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati una serie di Committenza ai sensi presupposti; • i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) 1169 del citato articolo 37 e 38 del D.lgs04.10.2011, sono stati recentemente codificati dall’art. del 18 aprile 2016 n. 50; con nota prot12, par. INV-AD 477 del 25/5/23, INVITALIA ha riscontrato positivamente alla citata nota dell’ACI; - ai sensi 4 della direttiva 24/2014/UE e recepiti nell'art. 5 comma 6 del Presidente del Consiglio D.Lgs. 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei Ministri del 10 maggio 2018contratti di concessione, recante "Aggiornamento sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia Nazionale trasporti e dei servizi postali, nonché’ per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. ", e, il riordino della disciplina vigente in particolare, alla luce materia di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, lettera q), l’amministrazione contraente - per tale intendendosi ACI - è tenuta a impegnarsi a trasmettere annualmente alla competente struttura del Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle imprese e del Made in Italy) un resoconto sullo stato di attuazione della convenzione stipulata con INVITALIA, con indicazione delle somme erogate e di quelle da erogare e delle ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull'andamento delle attività di quest’ultima. - l’articolo 1, comma 3, lettera o), della suddetta direttiva fa espresso riferimento agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di relativi a lavori, servizi e forniture) che dispone: “Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione del presente codice, in base a quanto previsto dagli articoli 29 e 192, comma 3, del CCP Vigente e dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190. - l’articolo 1, comma 3, lett. a), della sopra citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018, stabilisce che Invitalia si impegna ad operare nel perseguimento degli obiettivi dell’atto convenzionale in pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica; - l'articolo 1, comma 3, lett. h) della sopra citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, stabilisce che la Convenzione deve contenere l’indicazione del corrispettivo delle prestazioni economiche svolte nell’ambito degli atti convenzionali, calcolata al netto di IVA, ove dovuta, che deve coprire tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti da Invitalia per quando sono soddisfatte tutte le attività previste dalla Convenzione; - l'articolo 1, comma 3, lett. i) della sopra citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 stabilisce che le convenzioni debbano prevedere “le modalità per il pagamento di tale corrispettivo in modo da assicurare tempistiche di pagamento coerenti con l'effettivo svolgimento delle attività, nel rispetto della normativa vigente”; - l'articolo 1, comma 3, lett. j), della sopra direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, stabilisce che le convenzioni debbano prevedere il riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti e pagati, comprensivi della quota di costi generali, ovvero i costi standard definiti ai sensi dell'articolo 67, comma 5, lettera c), del regolamento n. 1303/2013; - l'articolo 1, comma 3, lett. m) della sopra direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, stabilisce che le convenzioni debbano prevedere la definizione degli strumenti per condurre l’attività di controllo sul regolare svolgimento delle attività oggetto della convenzione e sui costi sostenuti; le Parti, come sopra indicate e individuate, alla luce di quanto precede e all’esito delle interlocuzioni intercorse intendono disciplinare con la presente convenzione (di seguito, “Convenzione”) i termini e le modalità con le quali INVITALIA può essere attivata quale Centrale di Committenza, attraverso le modalità e i termini previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera b), della citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018.seguenti condizioni:

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Samples: Accordo Di Cooperazione

CONSIDERATO CHE. l’ACI la Regione Puglia e le università pugliesi, considerata la straordinaria necessità e urgenza, connessa alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, intendono attivare misure di sostegno per garantire il diritto allo studio e l’accoglienza, a beneficio delle studentesse e degli studenti ucraini (o anche di altre nazionalità, ai quali, in conseguenza di crisi politiche e militari in atto, sia stata concessa la protezione internazionale, anche temporanea, ivi compresi quelli che giungono con nota proti corridoi universitari attivati dalle Università Pugliesi), per la frequenza di corsi offerti dalle università, statali e non, dagli ITS, e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica presenti in Puglia, al fine di garantire il Diritto allo studio universitario delle studentesse e degli studenti ucraini, nella fase emergenziale connessa alla grave crisi internazionale in atto; - Regione Puglia e le università pugliesi, al fine di dare attuazione agli interventi straordinari di che trattasi, intendono istituire delle Borse di Studio; - L’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. - I principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) 1169 del 04.10.2011, sono stati recentemente codificati dall’art. 12, par. 4 della direttiva 24/2014/UE e recepiti nell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. A540F41/0000324 del 23.05.2023 ha comunicato l’intenzione 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di attivare INVITALIA quale Centrale concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di Committenza ai sensi del citato articolo 37 e 38 del D.lgs. del 18 aprile 2016 n. 50; con nota prot. INV-AD 477 del 25/5/23, INVITALIA ha riscontrato positivamente alla citata nota dell’ACI; - ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, recante "Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. ", e, in particolare, alla luce di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, lettera q), l’amministrazione contraente - per tale intendendosi ACI - è tenuta a impegnarsi a trasmettere annualmente alla competente struttura del Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle imprese e del Made in Italy) un resoconto sullo stato di attuazione della convenzione stipulata con INVITALIA, con indicazione delle somme erogate e di quelle da erogare e delle ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull'andamento delle attività di quest’ultima. - l’articolo 1, comma 3, lettera o), della suddetta direttiva fa espresso riferimento agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di relativi a lavori, servizi e forniture) che dispone: “Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: o l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in base a quanto previsto dagli articoli 29 e 192, comma 3, del CCP Vigente e dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190. - l’articolo 1, comma 3, lett. a), della sopra citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018, stabilisce che Invitalia si impegna ad operare nel perseguimento degli obiettivi dell’atto convenzionale in pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica; - l'articolo 1, comma 3, lett. h) della sopra citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, stabilisce che la Convenzione deve contenere l’indicazione del corrispettivo delle prestazioni economiche svolte nell’ambito degli atti convenzionali, calcolata al netto di IVA, ove dovuta, che deve coprire tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti da Invitalia per le attività previste dalla Convenzione; - l'articolo 1, comma 3, lett. i) della sopra citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 stabilisce che le convenzioni debbano prevedere “le modalità per il pagamento di tale corrispettivo in modo da assicurare tempistiche di pagamento coerenti con l'effettivo svolgimento delle attività, nel rispetto della normativa vigente”; - l'articolo 1, comma 3, lett. j), della sopra direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, stabilisce che le convenzioni debbano prevedere il riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti e pagati, comprensivi della quota di costi generali, ovvero i costi standard definiti ai sensi dell'articolo 67, comma 5, lettera c), del regolamento n. 1303/2013; - l'articolo 1, comma 3, lett. m) della sopra direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, stabilisce che le convenzioni debbano prevedere la definizione degli strumenti per condurre l’attività di controllo sul regolare svolgimento delle attività oggetto della convenzione e sui costi sostenuti; le Parti, come sopra indicate e individuate, alla luce di quanto precede e all’esito delle interlocuzioni intercorse intendono disciplinare con la presente convenzione (di seguito, “Convenzione”) i termini e le modalità con le quali INVITALIA può essere attivata quale Centrale di Committenza, attraverso le modalità e i termini previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera b), della citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018.comune;

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Samples: Accordo Di Collaborazione Tra Pubbliche Amministrazioni

CONSIDERATO CHE. l’ACI Il Xx.Xx.Xx. del PAC prevede che i rapporti tra Struttura di Attuazione e i Beneficiari, attuatori di specifiche linee d’azione, siano regolati da appositi atti convenzionali. Il Proponente/Beneficiario ha sottoscritto una dichiarazione di impegno allegata alla proposta progettuale candidata in data 15/07/2020 trasmessa a mezzo PEC all’indirizzo xx.xxxx-xxx0@xxx.xxx.xxx.xx, prot. n. 12010; 12013 che si intende integralmente richiamata nella presente convenzione e con la quale, tra l’altro, ha garantito il rispetto degli adempimenti di carattere amministrativo, contabile, informativo ed informatico previsti a valere sul Programma da disciplinare nell’atto convenzionale e nella manualistica a supporto dell’attuazione del Programma. Il progetto di cui alla presente convenzione risulta essere ammesso a finanziamento a seguito della conclusione delle procedure finalizzate a rendere efficace la presente convenzione. La SdA, con nota prot. n. A540F41/0000324 11193 del 23.05.2023 23/06/2021, ha comunicato l’intenzione al Proponente/Beneficiario CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI CROTONE - che ha preso atto, con il provvedimento n. 9271 del 25/05/2021, richiamato in premessa - dell’attività del Gruppo di attivare INVITALIA quale Centrale Valutazione di Committenza ai sensi cui al verbale del citato articolo 37 21 maggio 2021 e 38 di avere approvato, tra le altre, l’ammissione a finanziamento dell’operazione relativa al “KRuise Hub”. Le procedure di attuazione del D.lgsProgramma complementare sono coerenti, per quanto applicabili, con le disposizioni di attuazione contenute nei Regolamenti UE n. 1303/2013 e 1011/2014, e successive modifiche, nonché con le procedure attuative descritte nell'Accordo di Partenariato Italia-UE adottato con decisione della Commissione europea del 29 ottobre 2014 e s.m.i. del 18 aprile 2016 n. 50; ed in particolare con nota protil SIGECO vigente. INV-AD 477 del 25/5/23Tutto ciò visto, INVITALIA ha riscontrato positivamente alla citata nota dell’ACI; - ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, recante "Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti premesso e lo sviluppo d'impresa S.p.A. ", econsiderato, in particolareconformità alle precisate disposizioni normative e regolamentari e allo scopo di assicurare l’attuazione dell’operazione finanziata a valere sulle risorse del PAC, alla luce di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, lettera q), l’amministrazione contraente - per tale intendendosi ACI - è tenuta a impegnarsi a trasmettere annualmente alla competente struttura del Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle imprese e del Made in Italy) un resoconto sullo stato di attuazione della convenzione stipulata con INVITALIA, con indicazione delle somme erogate e di quelle da erogare e delle ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull'andamento delle attività di quest’ultima. - l’articolo 1, comma 3, lettera o), della suddetta direttiva fa espresso riferimento agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli articoli 29 e 192, comma 3, del CCP Vigente e dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190. - l’articolo 1, comma 3, lett. a), della sopra citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018, stabilisce che Invitalia si impegna ad operare nel perseguimento degli obiettivi dell’atto convenzionale in pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica; - l'articolo 1, comma 3, lett. h) della sopra citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, stabilisce che la Convenzione deve contenere l’indicazione del corrispettivo delle prestazioni economiche svolte nell’ambito degli atti convenzionali, calcolata al netto di IVA, ove dovuta, che deve coprire tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti da Invitalia per le attività previste dalla Convenzione; - l'articolo 1, comma 3, lett. i) della sopra citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 stabilisce che le convenzioni debbano prevedere “le modalità per il pagamento di tale corrispettivo in modo da assicurare tempistiche di pagamento coerenti con l'effettivo svolgimento delle attività, nel rispetto della normativa vigente”; - l'articolo 1, comma 3, lett. j), della sopra direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, stabilisce che le convenzioni debbano prevedere il riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti e pagati, comprensivi della quota di costi generali, ovvero i costi standard definiti ai sensi dell'articolo 67, comma 5, lettera c), del regolamento n. 1303/2013; - l'articolo 1, comma 3, lett. m) della sopra direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, stabilisce che le convenzioni debbano prevedere la definizione degli strumenti per condurre l’attività di controllo sul regolare svolgimento delle attività oggetto della convenzione e sui costi sostenuti; le Parti, Parti come sopra indicate individuate convengono e individuate, alla luce di stipulano quanto precede e all’esito delle interlocuzioni intercorse intendono disciplinare con la presente convenzione (di seguito, “Convenzione”) i termini e le modalità con le quali INVITALIA può essere attivata quale Centrale di Committenza, attraverso le modalità e i termini previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera b), della citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018segue.

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Samples: www.kr.camcom.it

CONSIDERATO CHE. l’ACI con nota protIl D.Lgs. n. A540F41/0000324 112/2015 all’art. 3 co. 1 alla lett. b) intende quale Gestore dell’Infrastruttura <<qualsiasi organismo o impresa responsabili dell’esercizio, della manutenzione e del 23.05.2023 ha comunicato l’intenzione rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria di attivare INVITALIA quale Centrale una rete, nonché della partecipazione al suo sviluppo come stabilito dallo Stato nell’ambito della sua politica generale sullo sviluppo e sul finanziamento dell’infrastruttura>> e alla lett. b-septies) individua quali funzioni essenziali del gestore dell’infrastruttura <<..l’adozione di Committenza ai sensi del citato articolo 37 decisioni relative all’assegnazione delle tracce ferroviarie, incluse sia la definizione e 38 del D.lgs. del 18 aprile 2016 n. 50; con nota prot. INV-AD 477 del 25/5/23la valutazione della disponibilità che l’assegnazione delle singole tracce ferroviarie, INVITALIA ha riscontrato positivamente alla citata nota dell’ACI; - ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio e l’adozione di decisioni relative all’imposizione dei Ministri del 10 maggio 2018canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura, recante "Aggiornamento comprendenti il calcolo e la riscossione dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. ", ecanoni , in particolareconformità ai criteri stabiliti dall’organismo di regolazione, alla luce di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, lettera q), l’amministrazione contraente - per tale intendendosi ACI - è tenuta a impegnarsi a trasmettere annualmente alla competente struttura del Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle imprese e del Made in Italy) un resoconto sullo stato di attuazione della convenzione stipulata con INVITALIA, con indicazione delle somme erogate e di quelle da erogare e delle ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull'andamento delle attività di quest’ultima. - l’articolo 1, comma 3, lettera o), della suddetta direttiva fa espresso riferimento agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e fornituresensi, in base a quanto previsto dagli articoli 29 particolare degli artt. 17 e 19226...>> del decreto stesso. un soggetto terzo, comma 3, del CCP Vigente indipendente sul piano giuridico e dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190decisionale da imprese ferroviarie. - l’articolo 1, comma 3, Tale affidamento è regolato da apposito accordo tra le parti. L’art. 11-ter co. 1 lett. a)) del D.Lgs. n. 112/2015, della sopra citata direttiva in merito alla delega e alla ripartizione delle funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018gestore dell’infrastruttura, stabilisce che Invitalia si impegna ad operare nel perseguimento degli obiettivi dell’atto convenzionale in pieno rispetto dei criteri di economicitàprevede, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica; - l'articolo 1, comma 3, lett. h) della sopra citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, stabilisce che la Convenzione deve contenere l’indicazione del corrispettivo delle prestazioni economiche svolte nell’ambito degli atti convenzionali, calcolata al netto di IVA, ove dovutainoltre, che deve coprire tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti il gestore dell’infrastruttura possa delegare funzioni o parti di esse ad un’entità diversa, purché questa <<non sia un’impresa ferroviaria, non controlli un’impresa ferroviaria o non sia da Invitalia per le attività previste dalla Convenzione; - l'articolo 1, comma 3, lett. i) della sopra citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 stabilisce che le convenzioni debbano prevedere “le modalità per il pagamento di tale corrispettivo in modo da assicurare tempistiche di pagamento coerenti con l'effettivo svolgimento delle attività, nel rispetto della normativa vigente”; - l'articolo 1, comma 3, lett. j), della sopra direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, stabilisce che le convenzioni debbano prevedere il riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti e pagati, comprensivi della quota di costi generali, ovvero i costi standard definiti ai sensi dell'articolo 67, comma 5, lettera c), del regolamento n. 1303/2013; - l'articolo 1, comma 3, lett. m) della sopra direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, stabilisce che le convenzioni debbano prevedere la definizione degli strumenti per condurre l’attività di controllo sul regolare svolgimento delle attività oggetto della convenzione e sui costi sostenuti; le Parti, come sopra indicate e individuate, alla luce di quanto precede e all’esito delle interlocuzioni intercorse intendono disciplinare con la presente convenzione (di seguito, “Convenzione”) i termini e le modalità con le quali INVITALIA può essere attivata quale Centrale di Committenza, attraverso le modalità e i termini previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera b), della citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018questa controllata>>.

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CONSIDERATO CHE. l’ACI ● Al fine di raggiungere gli obiettivi delineati, l’iniziativa vedrà la collaborazione della Regione Puglia - Sezione Formazione e dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione in quanto attività di interesse comune nelle finalità istituzionali di entrambe. ● ARTI è l’Agenzia di Regione Puglia, istituita con nota protL.R. n. 1/2004 e riorganizzata con L.R. n. 4/2018, dotata di personalità giuridica pubblica e sottoposta alla vigilanza regionale ed opera, quale ente strumentale a carattere tecnico – operativo, con funzioni di cooperazione con la Regione Puglia nell’attuazione di interventi da realizzare nell’ambito della ricerca ed innovazione per realizzare gli obiettivi della strategia di innovazione regionale. ● ARTI collabora con l’Amministrazione regionale nella realizzazione delle politiche per lo sviluppo tecnologico del tessuto produttivo, la diffusione dell’innovazione nella società e la crescita socio- economica del territorio, anche con riferimento a quanto stabilito dal nuovo modello organizzativo regionale “MAIA 2.0”, di cui al DPGR n. 22/2021 e successive modifiche, che individua nelle Agenzie regionali gli enti elettivamente preposti alle attività di exploitation e che operano per il miglioramento di processi e procedure, promuovendo percorsi di rinnovamento ed efficientamento, nonché definendo, attuando e valutando le politiche di sviluppo strategico. ● L’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. ● I principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) 1169 del 04.10.2011, sono stati recentemente codificati dall’art. 12, par. 4 della direttiva 24/2014/UE e recepiti nell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. A540F41/0000324 del 23.05.2023 ha comunicato l’intenzione 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di attivare INVITALIA quale Centrale concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di Committenza ai sensi del citato articolo 37 e 38 del D.lgs. del 18 aprile 2016 n. 50; con nota prot. INV-AD 477 del 25/5/23, INVITALIA ha riscontrato positivamente alla citata nota dell’ACI; - ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, recante "Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. ", e, in particolare, alla luce di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, lettera q), l’amministrazione contraente - per tale intendendosi ACI - è tenuta a impegnarsi a trasmettere annualmente alla competente struttura del Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle imprese e del Made in Italy) un resoconto sullo stato di attuazione della convenzione stipulata con INVITALIA, con indicazione delle somme erogate e di quelle da erogare e delle ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull'andamento delle attività di quest’ultima. - l’articolo 1, comma 3, lettera o), della suddetta direttiva fa espresso riferimento agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di relativi a lavori, servizi e forniture) che dispone: “Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione del presente codice, in base a quanto previsto dagli articoli 29 e 192, comma 3, del CCP Vigente e dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190. - l’articolo 1, comma 3, lett. a), della sopra citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018, stabilisce che Invitalia si impegna ad operare nel perseguimento degli obiettivi dell’atto convenzionale in pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica; - l'articolo 1, comma 3, lett. h) della sopra citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, stabilisce che la Convenzione deve contenere l’indicazione del corrispettivo delle prestazioni economiche svolte nell’ambito degli atti convenzionali, calcolata al netto di IVA, ove dovuta, che deve coprire tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti da Invitalia per quando sono soddisfatte tutte le attività previste dalla Convenzione; - l'articolo 1, comma 3, lett. i) della sopra citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 stabilisce che le convenzioni debbano prevedere “le modalità per il pagamento di tale corrispettivo in modo da assicurare tempistiche di pagamento coerenti con l'effettivo svolgimento delle attività, nel rispetto della normativa vigente”; - l'articolo 1, comma 3, lett. j), della sopra direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, stabilisce che le convenzioni debbano prevedere il riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti e pagati, comprensivi della quota di costi generali, ovvero i costi standard definiti ai sensi dell'articolo 67, comma 5, lettera c), del regolamento n. 1303/2013; - l'articolo 1, comma 3, lett. m) della sopra direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, stabilisce che le convenzioni debbano prevedere la definizione degli strumenti per condurre l’attività di controllo sul regolare svolgimento delle attività oggetto della convenzione e sui costi sostenuti; le Parti, come sopra indicate e individuate, alla luce di quanto precede e all’esito delle interlocuzioni intercorse intendono disciplinare con la presente convenzione (di seguito, “Convenzione”) i termini e le modalità con le quali INVITALIA può essere attivata quale Centrale di Committenza, attraverso le modalità e i termini previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera b), della citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018.seguenti condizioni:

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