Consultazione. 1. Qualora in singoli casi sorgano difficoltà in ordine all’interpretazione o all’appli- cazione della presente Convenzione, le autorità competenti si consultano reciproca- mente e si adoperano per trovare una soluzione. Se non giungono a un accordo, le autorità competenti sottopongono la questione al comitato congiunto. 2. L’autorità competente britannica informa l’autorità competente svizzera delle modifiche pubblicate e accettate nel suo diritto fiscale interno riguardo i redditi e gli utili da valori patrimoniali ai sensi della presente Convenzione e delle successioni. 3. Le autorità competenti si informano reciprocamente sugli sviluppi che possono pregiudicare il corretto funzionamento della presente Convenzione, ivi comprese le informazioni su eventuali accordi sulla stessa materia conclusi tra uno Stato contra- ente e uno Stato o Territorio terzo, in particolare quelli che riguardano l’applicazione dell’articolo 21. 4. La forma dei certificati previsti nella presente Convenzione è definita in comune dalle autorità competenti.
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Samples: Convenzione, Convenzione, Convenzione
Consultazione. 1. Qualora in singoli casi sorgano difficoltà in ordine all’interpretazione o all’appli- cazione della presente Convenzione, le autorità competenti si consultano reciproca- mente e si adoperano per trovare una soluzione. Se non giungono a un accordo, le autorità competenti sottopongono la questione al comitato congiunto.
2. L’autorità competente britannica informa l’autorità competente svizzera delle modifiche pubblicate e accettate nel suo diritto fiscale interno riguardo i redditi e gli utili da valori patrimoniali ai sensi della presente Convenzione e delle successioniConvenzione.
3. Le autorità competenti si informano reciprocamente sugli sviluppi che possono pregiudicare il corretto funzionamento della presente Convenzione, ivi comprese le informazioni su eventuali accordi sulla stessa materia conclusi tra uno Stato contra- ente e uno Stato o Territorio terzo, in particolare quelli che riguardano l’applicazione dell’articolo 21.
4. La forma dei certificati previsti nella presente Convenzione è definita in comune dalle autorità competenti.
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Samples: Fiscal Cooperation Agreement