Contabilità analitica Clausole campione

Contabilità analitica. 1. La Struttura è tenuta a implementare una contabilità analitica per funzione che fornisca informazioni secondo il metodo dell’activity based costing. Gli esiti del controllo dei costi sono trasmessi all’ATS e alla Regione trascorsi sei mesi dell’inizio dell’attivit à e a rendicontazione finale alla chiusura di ogni esercizio contabile.
Contabilità analitica. Il sistema dovrà mettere a disposizione le funzionalità necessarie al sistematico monitoraggio degli andamenti economici, e dei relativi livelli di efficacia/efficienza operanti, secondo dimensioni gestionali di interesse tramite l’analisi dei flussi economici di costo e ricavo, a livello di Gruppo e di singola entità. Nel Sistema ERP - Dynamics AX dovranno essere previste le funzionalità necessarie alla gestione, in via indicativa ed esemplificativa, delle seguenti macro-attività: - gestione delle regole di analisi e monitoraggio economico-gestionale (ad integrazione della vista civilistica); - gestione del modello di contabilità analitica (con dimensioni di analisi multiple e diverse configurazioni/rappresentazioni) ed applicazione delle regole di imputazione via via definite; - gestione delle regole di contabilizzazione e di chiusura di contabilità analitica; - acquisizione periodica di dati contabili e di dati gestionali; - imputazione periodica diretta o indiretta di ciascun elemento economico alle dimensioni di analisi; - elaborazione ed analisi periodiche; - report per analisi di produttività, di efficienza/efficacia operativa, della spesa e di sostenibilità economica; - analisi mirate su voci di costo, anche in relazione ad obblighi di monitoraggio su specifiche tipologie di spesa; - produzione di prospetti di risultato economico per dimensione. In particolare le funzionalità del sistema dovranno permettere, in via esemplificativa e non esaustiva, la: - integrazione completa, per le informazioni di interesse, con tutti gli altri moduli del sistema ERP-AX (contabilità generale, ciclo attivo e passivo, acquisti, logistica, risorse umane, budgeting) e con tutti gli altri sistemi informativi aziendali (es. riscossione, paghe e stipendi, …); - gestione di un qualsiasi numero di dimensioni di analisi di natura gestionale (ad esempio centri di costo/profitto, struttura organizzativa, attività, commesse/progetti, …), con possibilità di scomposizioni di dettaglio; - imputazione alle diverse dimensioni di costi e ricavi sia con logica diretta che indiretta attraverso l’applicazione di meccanismi/processi di allocazione dei costi; - determinazione in automatico dei driver di allocazione dei costi in base alle informazioni provenienti da altri moduli del sistema ERP-AX ovvero dai sistemi esterni; - gestione dei meccanismi di allocazione periodica dei costi indiretti sulle dimensioni di analisi, con alimentazione periodica di dataset gestionali di interesse da ...
Contabilità analitica. 1 L’Istituto adotta il sistema di contabilità analitica, congiunto alla contabilità generale per le rilevazioni dei costi e ricavi collegati al controllo di gestione.
Contabilità analitica. Una volta chiusa l’elaborazione mensile delle paghe, il software deve produrre un archivio in formato Excel con una serie di dati che dovranno contenere la rielaborazione delle paghe del mese per competenza, vale a 16 dire la retribuzione del mese corrente più le retribuzioni accessorie relative alle presenze dello stesso mese per ogni dipendente e a totale. Per chiarire meglio il concetto, l’archivio per la contabilità analitica per il mese di Gennaio, deve valorizzare la voce di retribuzione del mese di gennaio sommando le competenze accessorie relative alle presenze del mese di gennaio, che vengono pagate con le retribuzioni di febbraio. Il totale di questo risultato dovrà seguire l’iter completo di una elaborazione di paghe, quindi con calcolo dei contributi, delle quote di tfr. dei ratei di 13 e 14. L’archivio dovrà contenere i seguenti dati: o Importo Retribuzione o Importo Rateo 13ma o Importo Rateo 14ma o Importo integrazione salario o Importo Retribuzione festiva o Importo Straordinari o Importo Totale Contributi o Importo indennità varie o TFR: accantonamento mese con rateo 14a o TFR: rivalutazione fondo
Contabilità analitica. Cruscotto di sintesi della spesa secondo le funzioni obiettivo

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  • Contabilità dei lavori Le misurazioni saranno svolte in contraddittorio con l'Appaltatore e la contabilità delle opere verrà svolta secondo le prescrizioni del titolo XI del Regolamento Generale LLPP, artt. da 152 a 185, che qui si intendono richiamati. La valutazione dei lavori “a corpo” è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione, ottenuto mediante offerta a prezzi unitari effettuata sulla base della “lista” (questa senza efficacia negoziale) posta a base di gara, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nell’apposita tabella “B” contenuta nel Capitolato Speciale d’Appalto, ciascuna delle quali va contabilizzata in quota parte, in proporzione al lavoro eseguito. La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo ha validità ai soli fini della determinazione del prezzo complessivo in base al quale effettuare l’aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo. La misurazione e la valutazione dei lavori “a misura” sono effettuate secondo le specificazioni date nelle specifiche norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori, le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere, ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari desunti dalla lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’appalto. La contabilizzazione dei lavori “in economia” è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l’importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall’impresa stessa, con le modalità previste dalle norme vigenti. In particolare: - la manodopera sarà valutata ad ore e gli arrotondamenti in eccesso o in difetto alle mezze ore. - il noleggio di impianti e attrezzature fisse sarà valutato a giornata, mentre il noleggio di apparecchiature e mezzi d'opera mobili, compreso i mezzi di trasporto, sarà valutato per il tempo effettivamente messo in funzione ed operante, ed il prezzo comprenderà anche la remunerazione dell'operatore. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 3, riga 4) della tabella 1, sono valutati in base all'importo previsto negli atti progettuali e sul bando di gara, separatamente dall'importo dei lavori, per la parte valutata a corpo, in percentuale secondo gli stati di avanzamento, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito, e per la parte a misura, dovranno essere valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco. L'Appaltatore è tenuto ad avvisare la Direzione dei lavori quando, per il progredire dei lavori, non risultino più accertabili le misure delle opere eseguite. Le singole lavorazioni verranno misurate con i criteri esposti nella parte II del presente capitolato speciale.

  • CONTABILIZZAZIONE La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata a misura, in contraddittorio tra l’Impresa e la Direzione lavori, sulla base delle lavorazioni indicate nei singoli OdL e nei relativi Contratti Attuativi, utilizzando i prezzi risultanti dal ribasso offerto (fatta salva la maggiorazione prevista per gli interventi in priorità 3 - “urgenti e di emergenza” e l’indennità di chiamata prevista per gli interventi in priorità 2 – “urgenti”). Tali prezzi oltre che delle spese generali ed utili, sono comprensivi di ogni qualsiasi spesa ed onere che l’Impresa debba sostenere al riguardo e in particolare per i lavori compiuti di ogni spesa e onere per fornitura, lavorazione, sfridi, impiego, messa in opera e protezione, trasporti, carichi, scarichi e mezzi d’opera compresi i provvisionali (se non esplicitamente previsti e ordinati); sono pure comprensivi di ogni spesa per licenze, modelli, sopralluoghi preliminari, prove ed assistenza e di quanto altro occorrente per dare i lavori finiti in ogni parte e dettaglio. Per i singoli interventi dovrà essere applicata la specifica voce che riporta il prezzo unitario per l’opera compiuta, nonché laddove sia stato ritenuto necessario in base al rischio che comporta l’intervento, la specifica voce che riporta il prezzo unitario per l’apprestamento particolare di sicurezza, indicato dalla DL sull’ODL e nel relativo progetto. Qualora la particolare natura dell’intervento per la sua limitata dimensione o per altro motivo non permettesse con il metodo della misura un’equa retribuzione, la DL procederà ad una valutazione parziale o totale dell’intervento con il metodo delle economie avvalendosi: - delle ore di mano d’opera prestate e risultanti dal registro delle presenze depositato presso il cantiere; - delle liste settimanali della manodopera approvate e controfirmate dalla DL corredate delle bolle del materiale utilizzato, nonché conteggiando le ore effettivamente impiegate su precisa disposizione della D.L.. - della quantità dei materiali impiegati e di manufatti a piè d’opera (valutati a numero, a peso, a superficie, ecc.) - dei periodi di nolo di mezzi, macchine ed attrezzature e materiali risultanti nelle bollette settimanali approvate dalla DL. La registrazione delle misure, rilevate direttamente in cantiere in contraddittorio con l’Impresa verrà effettuata sul libretto di misura. La contabilità dei lavori avverrà nel rispetto del DLgs 50/2016 e del Decreto Ministeriale (MIT) 7 marzo 2018, n. 49: Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione». La liquidazione dei lavori per i quali è previsto dalla normativa vigente il rilascio di apposite certificazioni sarà effettuata solo ed esclusivamente dopo l’avvenuta presentazione di tutta la documentazione/certificazione occorrente, dopo la verifica della validità e correttezza da parte della DL.

  • Contabilizzazione dei lavori Art. 22 Lavoro a corpo......................................................................................................................................... Art. 23 Eventuali lavori a misura ......................................................................................................................... Art. 24 Eventuali lavori in economia ................................................................................................................. Art. 25 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera.........................................................................

  • Revisione contabile Il Fondo Interno è annualmente sottoposto a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all’Albo di cui all’articolo 161 del D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n.58 e successive modificazioni che ne attesta la rispondenza della gestione al Regolamento e certifica l’adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche, nonché la corretta valorizzazione delle quote. Annualmente, alla chiusura di ogni esercizio, la Società redige il rendiconto della gestione del Fondo Interno; tale rendiconto, insieme alla relazione di certificazione predisposta dalla Società di Revisione, è a disposizione del Contraente, trascorsi novanta giorni dalla chiusura dell’esercizio, presso la sede della Società o sul sito internet della Società stessa.

  • Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Accordo Quadro e nei Contratti di fornitura, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 8, 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, i singoli Contratti di Fornitura nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136. In ogni caso, si conviene che Xx.Xx.Xx. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto l’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma. 1. L’ Accordo Quadro è inoltre condizionata in via risolutiva all’irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionata in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 – l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti si intenderanno risolti anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

  • Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili 1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 132, comma 3, del Codice dei contratti, all’articolo 45, commi 6, 7 e 8, e all’articolo 159 del regolamento generale, all’articolo 10, comma 6, del capitolato generale d’appalto e all’articolo 37 del presente capitolato, sono indicati nella tabella «B», allegata allo stesso capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.

  • Tredicesima mensilità Agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato spetta, al termine di ogni anno, la tredicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile ordinaria in vigore nel mese di dicembre. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, l’operaio ha diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della tredicesima quanti sono i mesi di servizio prestati presso l’azienda. La frazione di mese superiore ai quindici giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero. Per gli operai a tempo determinato la tredicesima mensilità è compresa nella percentuale relativa al terzo elemento previsto dall’art. 49.

  • Tracciabilità dei pagamenti 1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interesse di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all’articolo 29, comma 4. 2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento: a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità; b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1; c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento. 3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. 4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5. 5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010: a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010; b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 54, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale. 6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. 7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

  • Quattordicesima mensilità L'impresa corrisponderà entro il 15 luglio una 14ª mensilità pari a una retribuzione globale mensile. Il periodo di riferimento è fissato dal 1° luglio al 30 giugno. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della quattordicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda nel periodo di riferimento. Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori ai 15 giorni.

  • Obbligazioni specifiche del Fornitore Il Fornitore ha l’obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro la documentazione amministrativa richiesta e presentata a Xx.Xx.Xx. S.p.A. per la stipula della presente Accordo Quadro. In particolare, pena l’applicazione delle penali di cui al paragrafo 13 del Capitolato Tecnico, ciascun Fornitore ha l’obbligo di: a) comunicare a Xx.Xx.Xx. S.p.A. ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dall’evento modificativo/integrativo; b) inviare a Xx.Xx.Xx. S.p.A. con periodicità semestrale la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese. Ciascun singolo Fornitore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente a Xx.Xx.Xx. S.p.A. le eventuali modifiche che possano intervenire per tutta la durata del presente Accordo Quadro, in ordine alle modalità di esecuzione contrattuale. In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, Xx.Xx.Xx. S.p.A. provvederà all’applicazione della dovuta penale, conformemente a quanto previsto dal Capitolato Tecnico.