Indennità varie Clausole campione

Indennità varie. 1. Sono istituite le seguenti indennità: 1.1 Indennità di alta montagna
Indennità varie. 1. Fatte salve le disposizioni di legge vigenti in materia, le parti demandano al secondo livello di contrattazione la disciplina relativa alle eventuali indennità da corrispondersi alle lavoratrici ed ai lavoratori al verificarsi di determinati eventi. 2. Al lavoratore che effettua normalmente maneggio di denaro con onere per errori deve essere corrisposta una indennità mensile lorda di € 31,00. Le somme eventualmente richieste a detto lavoratore devono essere depositate e vincolate a nome delle parti presso un istituto di credito di comune gradimento e i relativi interessi matureranno a favore del lavoratore.
Indennità varie. 1. Le Parti rinviano alla contrattazione regionale e/o di Ente la competenza a normare le materie di cui ai seguenti punti: a) incentivazione di cui all’art. 36 – orario di lavoro, lettera B, punto 6; b) incentivazione di cui all’art. 36 – orario di lavoro, lettera B, punto 7, nella misura minima del 15% aggiuntivo della retribuzione oraria; c) modalità di variazione temporale nel rapporto di lavoro part-time di cui all’art. 23 – part-time, comma 8, nella misura minima del 15% della retribuzione; d) nelle Istituzioni Formative a carattere convittuale, il personale dipendente impe- gnato nelle attività di assistenza serale e notturna fruisce di una indennità minima annua di € 700,00 a valere ad ogni effetto contrattuale; e) al personale dipendente, impegnato in attività formative presso istituti di pena o con utenza proveniente dalle medesime strutture o presso comunità di recupero ex-tossicodipendenti, è corrisposta una indennità minima annua di € 1.400,00 a valere ad ogni effetto contrattuale; f) al personale che ricopre l’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ai sensi del D.L.vo n. 626/94, è corrisposta una indennità minima an- nua di € 700,00 da valere ad ogni effetto contrattuale.
Indennità varie. La complessa materia delle indennità legate alla specificità del ciclo produttivo (doppio e triplo turno, insalubrità, mensa, cassa, meccanografico, ecc.) va salvaguardata e, ove possibile, armonizzata con il CCNL alimentaristi.
Indennità varie. Relativamente alle varie indennità riferite al maneggio di denaro e altre specifiche per ciascun settore di riferimento, la materia sarà oggetto del contratto individuale o del 2° livello contrattuale. A tal proposito l'osservatorio operante presso l‟Ente Bilaterale OBIL formulerà alle parti ipotesi di lavoro sulla base dell'analisi comparata di tale disciplina valutata a livello settoriale e territoriale.
Indennità varie. Le Parti convengono che la contrattazione di secondo livello possa intervenire su quanto disposto dall'art. 44 del vigente c.c.n.l. (indennità varie). In particolare, laddove si intervenga per migliorare la produttività, la redditività, la flessibilità tramite una migliore efficienza organizzativa, le Parti convengono che le indennità percepite contrattualmente dai dipendenti, possano essere trasformate su base giornaliera, con l'aggiunta di un minimo € 2,00 lorde giornaliere, da erogare in caso di polivalenza o polifunzione legate a mansioni fungibili.
Indennità varie. Indennità di uso mezzo di locomozione proprio 1. La ditta corrisponderà al lavoratore che usa il proprio mezzo di locomozione per servizio, un rimborso spese previsto dalle tariffe ACI 1. Al personale impiegatizio, che normalmente ha maneggio di denaro con oneri per errore, sarà corrisposta mensilmente una indennità di euro 35 a far data dalla stipula del presente CCNL. Detta indennità è fissata in euro 40 a decorrere dall’1 gennaio 2019. 2. La indennità compete anche nell’ipotesi che la continuità del maneggio sia interrotta dalle alternanze di turni. 3. La predetta indennità che ha carattere esclusivamente risarcitorio non è utile ai fini della incidenza di tutti gli istituti contrattuali e non entra a far parte del T.F.R. 1. Le aziende, riconosceranno a tutti i dipendenti, per ogni giornata di effettiva prestazione, un ticket restaurant (buono pasto) dell’ammontare giornaliero di € 5,29. 2. Nei casi in cui il personale venga comandato a prestare servizio fuori sede ai sensi del’articolo 46 del presente CCNL, il ticket restaurant non è dovuto. 3. Sono fatti salvi i trattamenti di miglior favore concessi allo stesso titolo in sede aziendale.
Indennità varie. Che vuol dire? Le parole “salvaguardata” e “armonizzata” hanno due significati completamente diversi! È un altro esercizio di equilibrismo della retorica confederale. Per questo una delle critiche maggiori è proprio quella di non sottoporre ai lavoratori il testo vero e proprio del CCNL. Pensate veramente che non si sia in grado ci capirlo?
Indennità varie. Indennità di uso mezzo di locomozione proprio