Indennità varie Clausole campione

Indennità varie. 1. Fatte salve le disposizioni di legge vigenti in materia, le parti demandano al secondo livello di contrattazione la disciplina relativa alle eventuali indennità da corrispondersi alle lavoratrici ed ai lavoratori al verificarsi di determinati eventi. 2. Al lavoratore che effettua normalmente maneggio di denaro con onere per errori deve essere corrisposta una indennità mensile lorda di € 31,00. Le somme eventualmente richieste a detto lavoratore devono essere depositate e vincolate a nome delle parti presso un istituto di credito di comune gradimento e i relativi interessi matureranno a favore del lavoratore.
Indennità varie. 1. Le Parti rinviano alla contrattazione regionale e/o di Ente la competenza a normare le materie di cui ai seguenti punti: a) incentivazione di cui all’art. 36 – orario di lavoro, lettera B, punto 6; b) incentivazione di cui all’art. 36 – orario di lavoro, lettera B, punto 7, nella misura minima del 15% aggiuntivo della retribuzione oraria; c) modalità di variazione temporale nel rapporto di lavoro part-time di cui all’art. 23 – part-time, comma 8, nella misura minima del 15% della retribuzione; d) nelle Istituzioni Formative a carattere convittuale, il personale dipendente impe- gnato nelle attività di assistenza serale e notturna fruisce di una indennità minima annua di € 700,00 a valere ad ogni effetto contrattuale; e) al personale dipendente, impegnato in attività formative presso istituti di pena o con utenza proveniente dalle medesime strutture o presso comunità di recupero ex-tossicodipendenti, è corrisposta una indennità minima annua di € 1.400,00 a valere ad ogni effetto contrattuale; f) al personale che ricopre l’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ai sensi del D.L.vo n. 626/94, è corrisposta una indennità minima an- nua di € 700,00 da valere ad ogni effetto contrattuale.
Indennità varie. 1. Relativamente alle varie indennità riferite al maneggio di denaro, alle trasferte, ai trasferimenti e altre, la materia sarà oggetto del contratto individuale o del 2° livello contrattuale. A tal proposito l'osservatorio operante presso l‟Ente Bilaterale OBIL formulerà alle parti ipotesi di lavoro sulla base dell'analisi comparata di tale disciplina valutata a livello settoriale e territoriale.
Indennità varie. La complessa materia delle indennità legate alla specificità del ciclo produttivo (doppio e triplo turno, insalubrità, mensa, cassa, meccanografico, ecc.) va salvaguardata e, ove possibile, armonizzata con il CCNL alimentaristi.
Indennità varie. Indennità Locali disagiati
Indennità varie tra le varie indennità previste per la retribuzione dei quadri a seconda del ccnl di categoria applicato si hanno: indennità di cassa, trasferta, di ruolo chiave, di turno notturno (la quale viene erogata in misura intera qualora la prestazione sia compresa per oltre due ore tra le 22 e le 06, e, in misura pari alla metà qualora la stessa sia durata fino alle due ore.), di rischio.
Indennità varie. Indennità di uso mezzo di locomozione proprio
Indennità varie. 1) Ai lavoratori aventi responsabilità di cassa, in relazione all’effetti- vo e prevalente esercizio della mansione, competerà una indennità mensile, stabilita nelle seguenti misure: - cassiere della sede centrale e delle sedi periferiche del Consorzio: € 50,00. 2) Qualora i predetti lavoratori vengano temporaneamente sostituiti da altri normalmente addetti a differenti mansioni, le indennità so- pra precisate competeranno esclusivamente a quelli incaricati della sostituzione. 3) Per i magazzinieri consegnatari, che rispondono delle merci rice- vute in consegna, sarà eventualmente fissata, negli accordi di cui all’art. 2 del presente contratto, un’indennità di magazzino. Tale indennità potrà essere sostituita da una indennità di cassa quando i magazzinieri abbiano anche maneggio di denaro. Sempre con ac- cordo di cui all’art. 2, potrà essere determinata una indennità per i portavalori. 4) Al personale addetto alle macchine dei centri elaborazione dati competerà una indennità che sarà stabilita negli accordi di secondo livello, per ogni giornata di effettivo lavoro. 5) Le indennità di cassa e di magazzino e le indennità per gli addetti alle macchine dei centri elaborazione dati non competono, comun- que, al personale inquadrato nei primi due livelli. 6) Agli addetti alle disinfestazioni periodiche, quali i trattamenti anti- crittogamici e di diserbo, la disinfestazione di stalle, granai, silos, ecc., potrà essere riconosciuta, esclusivamente per i giorni in cui le suddette operazioni vengono svolte, una indennità la cui misura sarà stabilita nella contrattazione di secondo livello, fatte salve le condizioni in essere. 7) Al personale di 1° e 2° livello, tenuto anche conto di eventuali pro- trazioni dell’orario di lavoro, viene riconosciuta un’indennità di fun- zione nelle seguenti misure: 1° livello quadri € 305,00 1° livello € 175,00 2° livello € 105,00 8) Le predette indennità assorbono, fino a concorrenza, compensi già corrisposti a titolo di maggiore impegno orario e eventuali emolu- menti concessi per motivi attinenti alla funzione. Le norme sull’in- dennità di funzione di cui sopra, saranno riesaminate in caso di nuove disposizioni di legge in tema di limiti di orario di lavoro per il personale direttivo. 9) Al personale in possesso di laurea verrà riconosciuta una indennità in misura corrispondente all’importo di un aumento periodico rife- rito al livello di inquadramento.